Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
51893/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott. Gabriele Sordi Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
4) dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere on.
5) dott. Massimiliano Mazzotta Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51893/2023 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Castorina del Foro di Reggio di Parte_1
Calabria, con studio in Reggio di Calabria - Sant'Anna, II Tronco 105, madre di Per_1
, nata a [...] il [...]
[...]
APPELLANTE
E
, padre della minore , non costituito in grado di appello Controparte_1 Persona_1
Avv. Maria Teresa Gualtieri, quale CURATORE SPECIALE della minore , Persona_1
rappresentata e difesa da sé stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in
Roma, Via Carlo Poma n.4
Sindaco p.t. del Comune di Roma, nella qualità di TUTORE della minore , Persona_1
non costituito in grado di appello
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di Roma
APPELLATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4/2023 emessa il 26 giugno 2023 dal
Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. 60000142/2022 – dichiarazione stato di adottabilità
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso del 7 ottobre 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma chiedeva, ai sensi dell'articolo 403 c.c., la convalida del collocamento in Casa-Famiglia della minore , nata a [...] il [...], attuato in Persona_1
via di urgenza dai Carabinieri della Stazione di Settecamini-Guidonia Montecelio il 6 ottobre
2022. Con lo stesso ricorso, la chiedeva anche la sospensione dalla responsabilità Pt_2
genitoriale per entrambi i genitori della minore, la nomina di un Tutore provvisorio e di un
Curatore Speciale e una valutazione sulle competenze genitoriali.
In data 7 ottobre 2022 il Giudice Designato convalidava il collocamento della minore in
Casa-Famiglia e nominava il Curatore Speciale, fissando per la comparizione dei genitori l'udienza del 12 ottobre 2022, nel corso della quale nessuno compariva per Parte_1
mentre compariva il difensore di , il quale rappresentava che il
[...] Controparte_1
proprio assistito si era sottratto alla misura cautelare applicata nei suoi confronti e si era reso irreperibile. All'esito, il Tribunale per i Minorenni confermava il collocamento della minore in casa-famiglia e disponeva l'apertura del procedimento de responsabilitate, nell'ambito del quale con decreto del 19 ottobre 2022 veniva sospesa la responsabilità di entrambi i genitori della minore, nominato il Tutore provvisorio e confermata la nomina del Curatore
Speciale e veniva disposta la trasmissione degli atti al PMM per l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono.
Con ricorso del 28 ottobre 2022 il PMM chiedeva l'apertura del procedimento di cui all'articolo 8 l. 184/832 e con decreto dell'8 novembre 2022 il Tribunale per i Minorenni disponeva l'apertura del suddetto procedimento e il collocamento provvisorio di a Per_1
scopo adottivo.
All'udienza del 27 febbraio 2023 compariva la madre di , la quale dichiarava di Per_1 essere priva di un'abitazione e di essere ospite presso un amico a un indirizzo di cui non ricordava il numero civico, di non avere un lavoro, di avere entrambi i suoi genitori ristretti in carcere per reati contro il patrimonio, di avere due fratelli collocati in Casa-Famiglia e di aver vissuto, fino allo smantellamento, presso il campo nomadi Monachina. La donna dichiarava che in seguito all'arresto del proprio compagno, , ella era Controparte_1 andata a vivere presso l'abitazione della suocera, con la quale aveva avuto un rapporto molto conflittuale, sfociato anche in aggressioni. La stessa precisava poi di essere ancora legata al padre della minore e di essersi allontanata lasciando sua figlia con la nonna paterna per chiedere aiuto. Infine, rappresentava che il proprio avvocato era stato tratto in arresto. 51893/2023 V.G.
All'udienza del 23 maggio 2023 il padre della minore dichiarava di avere una residenza fittizia, di essere in procinto di intraprendere un percorso di messa alla prova con collocamento in comunità e di essersi sottratto agli arresti domiciliari perché “scombussolato e spaesato”.
Con sentenza n. 4/2023 il Tribunale per i minori, ritenendo sussistente lo stato di abbandono della minore, dichiarava la adottabilità di , disponendo il divieto di contatti Persona_1
della minore stessa con i genitori e con i familiari e confermando il collocamento a scopo adottivo della bambina presso la coppia già individuata.
Con ricorso depositato il 18 novembre 2023 madre della minore, ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
Assenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità della minore, essendo le carenze morali e materiali configurate dal primo giudice imputabili a causa di forza maggiore di carattere transitorio;
Insussistenza dello stato di abbandono della minore;
Espressa volontà di recupero da parte della madre e significativi mutamenti che hanno riguardato la stessa;
Necessità di tutelare il rapporto affettivo madre-figlia;
Possibilità di ricorrere a soluzioni alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
L'appellante ha concluso chiedendo testualmente in via principale di “ Rigettare per tutte le causali in narrativa le richieste riferibili alla adottabilità e al divieto dei contatti tra la minore e la madre con condanna di spese, diritti ed onorario a favore del sottoscritto procuratore antistatario” e, in subordine, di “Rinviare al Tribunale per i Minorenni per le opportune rivalutazioni del caso legate alla rinnovata situazione sociale, economica e familiare riferibile alla madre”.
Con decreto del 4 dicembre 2023 il Presidente di questa Sezione ha fissato l'udienza del 2 luglio 2024 (poi rinviata di ufficio al 10 settembre 2024) per la comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante termine fino al 15 aprile 2023 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti (PMM,
Curatore Speciale, Tutore e padre della minore) e ai reclamati termine fino al 20 giugno 2024 per il deposito di memorie.
In data 22 dicembre 2023 è pervenuta la relazione del Servizio Sociale del I Municipio di
Roma Capitale, nella quale si leggeva che il padre della minore, , aveva Controparte_1
una residenza fittizia in Via Modesta Valenti n. 1° di Roma, ma non si conosceva la sua 51893/2023 V.G.
effettiva residenza o domicilio, mentre la madre non risultava residente nel Comune di Roma
e non si era a conoscenza del suo effettivo domicilio.
In data 3 settembre 2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Alla udienza del 10 settembre 2024 il difensore dell'appellante ha chiesto di essere autorizzato a notificare il ricorso introduttivo alle controparti mediante assegnazione di nuovi termini, essendo stato impossibilitato ad effettuare le notifiche per problemi familiari.
Questa Corte, ritenuto giustificato l'impedimento addotto del difensore dell'appellante, ha assegnato al richiedente nuovo termine fino al 31/10/2024 per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale di udienza alle controparti (PMM, Tutore, Curatore Speciale, padre della minore, eventuali altri familiari, se costituiti in primo grado), fissando nuovamente per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 4 marzo 2025 ore 9,30, e assegnando ai resistenti termine fino al
31 gennaio 2025 per il deposito di memorie di costituzione.
In data 31 gennaio 2025 si è costituito in giudizio il Curatore Speciale della minore, avv.
Maria Teresa Gualtieri, il quale preliminarmente ha eccepito la inammissibilità del gravame per inosservanza del termine di trenta giorni di cui all'articolo 17 l. 184/83, evidenziando che dall'estratto delle notifiche della sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore risultava che la notifica della sentenza all'avv. Antonino Castorina, difensore di fiducia della madre, mai revocato, si era perfezionata in data 24 luglio 2023, sicché il termine per l'impugnazione era scaduto il 25 settembre 2023, mentre il ricorso in appello, datato 2 novembre 2023, era stato depositato l'8 novembre 2023, allorquando era ormai ampiamente scaduto il suddetto termine di impugnazione.
Sempre in via preliminare, il Curatore della minore ha inoltre eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., per omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare, nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, oltre che per omessa indicazione specifica delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge o la pretesa contraddittorietà della motivazione.
Nel merito, ha rilevato la infondatezza dell'appello, deducendo, specificamente, che:
l'affermazione dell'appellante, di avere una stabile abitazione, era priva di riscontro, per non essere stato prodotto al riguardo alcun documento, ed era inoltre smentita dalla relazione del
Servizio Sociale depositata il 22 dicembre 2024, dalla quale emergeva che la madre della minore “non risulta residente presso il territorio del Comune di Roma e non si è a conoscenza del suo effettivo domicilio”; 51893/2023 V.G.
anche con riferimento alla situazione lavorativa della , nessun contratto di lavoro, Per_1
né busta paga o certificazione reddituale era stato prodotto;
il Servizio Sociale aveva riferito che il padre della minore aveva ancora una residenza fittizia e che non vi era alcuna certezza circa quella effettiva;
nessuna delle circostanze sulle precarie condizioni della madre, pacificamente emerse nel corso dei giudizi svolti innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, risultava “cambiata”;
i motivi di doglianza formulati dall'appellante erano del tutto privi di fondamento, in quanto le risultanze acquisite nel corso del procedimento de potestate e successivamente in quello di accertamento dello stato di abbandono avevano pienamente confermato l'esistenza delle criticità della madre (oltre che del padre) e la totale inadeguatezza della stessa a prendersi cura della figlia.
Il Curatore ha quindi concluso chiedendo: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto dalla sig.ra in quanto tardivo e/o Parte_1
inammissibile e/o infondato, con conseguente conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza Tribunale per i Minorenni di Roma n. 4/2023 emessa il 13.07.2023. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Va preliminarmente rilevato che difetta la prova della avvenuta costituzione del contraddittorio nei confronti dell'appellato , padre della minore, nonché Controparte_1
nei confronti del Tutore, entrambi non costituiti in appello, avendo la ricorrente provveduto a depositare esclusivamente le notifiche effettuate nei confronti dell'avv. Maria Teresa
Gualtieri, Curatore Speciale della minore, del P.M.M. e dell'avv. Guido Mussini, estraneo al presente giudizio, ma non quelle effettuate nei confronti di , Controparte_1
rappresentato in primo grado dal difensore di ufficio avv. Roberta Gargano e nei confronti del Tutore della minore, nella specie il Sindaco p.t. del Comune di Roma.
In ogni caso, l'appello è stato proposto da oltre il termine di decadenza di Parte_1
trenta giorni, di cui all'articolo 17 l. 184/83, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata all'avvocato Castorina, difensore di fiducia della suddetta anche nel presente grado, in data
24 luglio 2023, mentre l'atto di appello è stato depositato nella cancelleria di questa Corte in data 8 novembre 2023, quindi ben oltre il suddetto termine, che tenuto conto della sospensione feriale scadeva il 24 settembre 2023.
L'appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
In ragione dell'oggetto del presente giudizio, le spese del presente grado devono essere interamente compensate. 51893/2023 V.G.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello; compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio
Così deciso in Roma, 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)