Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15692/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato a [...] il [...] ( Parte_1 [...]
), con l'Avv. Egidio Incorpora;
C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] ( Controparte_1 [...]
), e , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
28/08/1971 ), con l'Avv. Salvatore Sorbello;
C.F._3
conclusioni: come da verbale del 28 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda di usucapione di cui all'atto di citazione non indica quando il possesso delle due particelle di terreno in contesa sia stato acquistato, nè come esso sia stato acquistato, se a titolo derivativo mediante traditio da un precedente possessore ovvero a titolo originario mediante occupatio corpore et animo (sulla rilevanza di tali indicazioni ai fini dell'accoglimento della
1
n.21873).
La prospettazione che sorregge la domanda è essenzialmente imperniata sulla circostanza che “… il sig. possiede [al momento dell'atto di Parte_1
citazione], animo domini, in modo esclusivo, pacifico, continuativo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, detti fondi, utilizzandoli in parte a pascolo
e provvedendo per la restante parte alla coltivazione ed alla raccolta dei relativi frutti”.
Come può agevolmente osservarsi, tale prospettazione, sfrondata delle parti che non consistono nella concreta rappresentazione di circostanze oggettive, ma rivolte piuttosto a far constare direttamente una qualificazione giuridica
– tengasi sul punto in conto che, secondo quanto del tutto condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di legittimità, “… in tema di possesso, consistendo questo nella relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non il risultato del suo esercizio, nel quale il possesso s'identifica” (Cassazione civile sez. II, 18/02/2000, n.1824) – si riduce nella affermazione che il sig. ha utilizzato l'altrui fondo in Parte_1 parte a pascolo e in parte a coltura genericamente “per oltre vent'anni”.
Nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c. p. c., la difesa dell'attore ha invero soggiunto che “Con l'odierno atto introduttivo e con le note depositate ai sensi dell'art. 183 VI c. n. 1 c.p.c. è stato affermato che il signor Parte_1
ha posseduto, in maniera esclusiva, pacifica e continuativa, per
[...]
oltre un ventennio antecedente alla notificazione dell'odierno atto introduttivo e, cioè, a far data dal '90 circa, il fondo posto in territorio di
Castiglione di Sicilia, contrada Moganazzi, esteso ettari 3 e centiare 200, confinante con proprietà della società agricola strada Controparte_3
Moganazzi, proprietà società riportato in catasto al foglio 40 Pt_2
particelle 66 e 68, avendolo in parte coltivato ad uliveto ed in parte utilizzato
a pascolo”.
Ma tale affermazione non è idonea a integrare il thema decidendum, in quanto introdotta oltre lo spirare della barriera preclusiva segnata dallo scadere dei termini assegnati per il deposito della prima memoria.
2 Pur non di meno, il g. i. inizialmente designato per la trattazione del procedimento ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice quanto agli artt. 1 e 2 della citata seconda memoria ex art. 183 cit., i quali sono così formulati: “Vero o non che il signor ha posseduto a far Parte_1
data dal 1990 sino ad oggi in maniera esclusiva, pacifica ed ininterrotta il terreno sito in Castiglione di Sicilia, contrada Moganazzi, esteso ettari 3 e centiare 200, confinante con proprietà della società agricola CP_3
strada Moganazzi, proprietà società riportato in catasto al
[...] Pt_2
foglio 40 particelle 66 e 68, avendolo in parte coltivato ad uliveto ed in maggior parte utilizzato a pascolo di bovini;
2. Vero o non che per la coltivazione e l'allevamento del pascolo del terreno posto in Castiglione di
Sicilia, contrada Moganazzi, esteso ettari 3 e centiare 200, confinante con proprietà della società agricola Controparte_4
proprietà società riportato in catasto al foglio 40 particelle 66 e 68 Pt_2 dal '90 ad oggi il signor vi ha provveduto a far data dal Parte_1
1990 sino ad oggi sia personalmente che con l'ausilio di dipendenti”.
Tengasi sul punto altresì in conto che “L'utilizzo di un terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cassazione civile sez. II,
19/06/2023, n.17469; negli stessi termini, vedasi pure Cassazione civile sez.
II, 03/07/2018, n.17376, e Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215).
Sono stati così escussi (dall'odierno decidente, subentrato come nuovo g. i. soltanto dopo l'ordinanza ammissiva della prova) i sigg.ri Per_1
(ex dipendente di società legalmente rappresentata dall'attore),
[...]
(dipendente di società legalmente rappresentata Persona_2 dall'attore), e Persona_3 Persona_4 Persona_5
(questi ultimi dichiaratisi non parenti, non dipendenti e disinteressati).
I primi due testi hanno asseverato gli articoli di prova di parte attrice, ulteriormente circostanziando le proprie conoscenze con deposizioni quodammodo rivolte a far constare che coltivazione e pascolo fossero
3 espressione di signoria dominicale o quanto meno fossero le uniche attività di sfruttamento dei terreni.
Tuttavia, il sig. ha invece deposto affermando che i terreni, Per_3
recintati da ogni lato, fossero incolti e usati solo per il pascolo di vitelli appartenente al sig. Parte_1
Il sig. ha a sua volta dichiarato di aver abitato vicino i fondi dal 1991 Per_4
al 1996, i quali durante questo periodo erano coltivati, ma non per conto del
Parte_1
Il sig. ha infine dichiarato che “con riferimento al tratto di terreno Per_5
di cui ai nn. 66 e 68 posso dire quanto segue: nel 2006 feci, nella mia qualità di ing. , una c. t. u. incaricato dal giudice di Giarre e mi recai sui Per_6 luoghi;
prima di allora non c'ero mai stato e dopo non ci sono tornato;
ricordo che il fondo in questione, che potei vedere solo dal di fuori, era incolto e pieno di spine;
eravamo in primavera;
non ricordo quale fosse
l'ingresso; né poteva essere utilizzato per il pascolo”.
Ne consegue che la domanda non può essere accolta.
A lume di quanto via via evidenziato in diritto, la richiesta di prova per testi non doveva essere accolta, la prospettazione operata entro la cristallizzazione del thema decidendum non essendo sufficiente a fondare l'asserita integrazione della fattispecie acquisitiva.
Comunque escussi, i testi hanno reso dichiarazioni tra loro ampiamente discordanti e in buona parte incompatibili, senza che si possa ragionevolmente affermare chi di loro abbia riportato circostanze non veritiere.
Le spese di lite vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d. m. 55/2014, secondo il valore indicato in citazione dall'attore, in complessivi Euro
2.097,00, con il massimo possibile abbattimento, a cagione del comportamento processuale tenuto dal procuratore di parte convenuta in limine alla decisione.
Come può infatti osservarsi, all'udienza del 10 dicembre 2024, raccolta la prova per testi, il detto procuratore ha chiesto “la revoca dell'ordinanza del precedente istruttore e l'ammissione delle prove inerenti la causa civile n.
4 90621061/2002 r. g.”, e l'odierno decidente in funzione di g. i. ha così disposto “Il g. i. rilevato che la revoca dell'ordinanza istruttoria andrà delibata in sede decisoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per gli incombenti di cui all'art. 189 c. p. c. l'udienza del 28 gennaio 2025, ore 9,00”.
Pur non di meno, lo stesso giorno fissato per la rimessione in decisione ha depositato fuori udienza note non autorizzate, corredate di documenti, rivolte a insistere nella chiesta revoca.
Ricorrono dunque i presupposti per l'applicazione. dell'art. 4, co. 7, del d. P.
R. 55/2014, a lume del quale “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere i Parte_1
convenuti delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.097,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Catania, 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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