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Sentenza 28 luglio 2022
Sentenza 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 29985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29985 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 novembre 2019 la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Ivrea in data 29 aprile 2016, condannava LI NT alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 e 3 bis cod. pen. (capo 1), 61 n. 5, 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. (capo 2). 2. LI NT ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il primo motivo del ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della;
i motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29985 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/04/2022 Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei chiamanti in correità IC NI e MACRI', giungendo a conclusioni opposte a quelle indicate nella sentenza di primo grado. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui, pur evidenziando i punti di criticità delle dichiarazioni accusatorie dei correi, afferma che tali contraddizioni sono di secondaria importanza ed inidonee a minare l'attendibilità del IC e del MACRI', affermazione che si pone in contrasto con quanto evidenziato dal Giudice di primo grado in ordine alla sostanziale incompatibilità di quanto dichiarato dai coimputati in ordine alle intenzioni delittuose, alle modalità di esecuzione ed all'utilizzo dell'arma relativamente al delitto di cui al numero 1) dell'imputazione. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato l'incompatibilità tra quanto riferito dalla persona offesa AIRA in ordine alle concrete modalità della rapina e quanto affermato sul punto dal IC e dal MACRE Ulteriore vizio motivazionale è costituito dalla mancata valorizzazione delle ragioni di risentimento nutrite dal IC e dal MACRI' nei confronti del ricorrente, astio conseguente al comportamento tenuto dal LI il quale, informando i Carabinieri del messaggio estorsivo lasciato sul parabrezza della persona offesa, ha di fatto provocato l'arresto dei suoi attuali accusatori. La Corte d'Appello si è accontentata della negazione da parte dei due chiamanti di qualsivoglia sentimento di vendetta nei confronti di LI, omettendo ogni vaglio critico ed argomentativo ai rilievi evidenziati dalla Difesa. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria anche laddove ha ritenuto compatibile il ruolo di confidente svolto dal LI e la sua contemporanea partecipazione ai reati di cui al capo di imputazione, affermazione incompatibile con la confessione da parte del ricorrente del suo coinvolgimento nel reato di cui al numero 2 del capo di imputazione e con il comportamento tenuto dal ricorrente che ha permesso l'arresto dei correi. 4. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 primo comma lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 L. 152/1991. Il ricorrente lamenta, in relazione al riconoscimento dell'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, 1, cod. pen, l'insussistenza dell'uso del metodo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal LI è inammissibile. 2 2. In relazione al primo motivo di ricorso va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere dedotte esclusivamente quando il vizio motivazionale dedotto rientri nella «carenza assoluta di motivazione»; sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colonnberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Il ricorso oblitera le corpose ed esaustive argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie dei correi IC e MACRI', senza confrontarsi con il percorso argonnentativo seguito nella sentenza impugnata alla luce della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.1. La Corte territoriale ha espresso -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- un giudizio di piena attendibilità dei due chiamanti in correità (vedi pagg. da 16 a 26 della sentenza impugnata), analizzando le dettagliate, coerenti e convergenti dichiarazioni rese dal IC e dal MACRI'. La sentenza impugnata ha chiarito che il percorso collaborativo dei predetti risulta solido e coerente avendo i predetti fatto piena luce, con dichiarazioni autoaccusatorie, anche su condotte illecite di cui non era emerso il loro coinvolgimento. Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca la sentenza impugnata motiva in modo puntuale e coerente, in ordine all'esito positivo del giudizio inerente la conformità delle dichiarazioni accusatorie ai criteri di spontaneità, autonomia e completezza, oltre che di precisione e coerenza. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte ha evidenziato, in modo logico e fondato, che le dichiarazioni accusatorie hanno 3 trovato conferma in riscontri esterni individualizzanti quali la parziale confessione del LI, le dichiarazioni della persona offesa AIRA, il contenuto delle conversazioni intercettate ad insaputa del LI, la documentazione degli incontri e dei frequenti contatti telefonici tra il ricorrente ed i suoi accusatori ed, infine, le reciproche dichiarazioni accusatorie dei correi (vedi pagg. 23 e 25 della sentenza impugnata). L'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati del medesimo reato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848 - 01). 2.2. La sentenza impugnata ha, inoltre, correttamente motivato in ordine all'irrilevanza delle divergenze contenute nelle propalazioni dei due accusatori del ricorrente e nelle difformità tra le dichiarazioni rese dai predetti e quelle rese dalla persona offesa (vedi pag. 24 della sentenza impugnata), affermando, in modo conforme ai principi di diritto enucleati da questa Corte, che l'attendibilità delle fonti dichiarative non viene messa in dubbio laddove le difformità non si riferiscano a particolari significativi ma a dettagli secondari, di guisa che appare pienamente legittima la conseguente affermazione dei giudici di appello secondo cui il giudizio di piena credibilità del IC e del MACRI' non risulta inficiato dalle discrasie marginali valorizzate dal Giudice di primo grado e dal ricorrente (vedi Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Rv. 280741 -01-: «Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile»). 2.3. La Corte, facendo buon uso dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha escluso (vedi pagg. 23 e 25 della sentenza impugnata) che i dichiaranti potessero nutrire specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti del LI tali da legittimare il sospetto di propalazioni calunniatorie ai suoi danni, anche e soprattutto in considerazione 4 dell'inconciliabilità logica di un accordo calunniatorio tra i correi con l'accertata assenza di contatti tra il MACRI' ed il IC nel breve intervallo temporale tra la data dell'arresto e l'esplicitazione delle rispettive dichiarazioni confessorie. Va, peraltro, affermato che appare condivisibile l'orientamento di questa Corte secondo il quale il giudizio di credibilità intrinseca non è destinato ad accertare che il dichiarante sia mosso da esclusivi sentimenti di collaborazione con la giustizia e di accertamento della verità, ma serve soltanto a verificare che riferisca circostanze credibili perché riscontrate sotto il profilo intrinseco e cioè in relazione alla loro reale possibilità di accadimento. In assenza di smentite rilevanti alle affermazioni del dichiarante, il giudizio di attendibilità intrinseca è destinato a concludersi positivamente anche se possa esser ipotizzato che il chiamante sia mosso da astio o risentimento nei riguardi dell'accusato, non potendosi attribuire alcun automatismo alla sussistenza di ragioni di conflitto per negare l'attendibilità intrinseca. (vedi in proposito Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531 - 01 «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto». 2.4. La motivazione risulta logicamente inattaccabile ed esaustiva anche in relazione alla infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale il coinvolgimento del LI nella rapina oggetto di giudizio sarebbe incompatibile con l'attività di collaborazione con i Carabinieri prestata dal ricorrente;
l'affermazione della Corte trova, infatti, logico fondamento nella parte di motivazione (in sentenza alle pagine da 26 a 31) che esamina le dichiarazioni rese dal teste qualificato BONATTO, dichiarazioni che dimostrano l'opacità di comportamento tenuto dal LI il quale ha taciuto la sua partecipazione all'estorsione fino al momento del suo arresto, dando prova che la sua attività di "confidente" era caratterizzata da intenti prettamente utilitaristici e non implicava la rinuncia alle proprie attività delinquenziali. In conclusione, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente richiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione;
richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 5 3. In relazione al secondo motivo, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha riprodotto in modo identico il contenuto assolutamente generico del motivo di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 6 3.1. Nel caso di specie il ricorso oblitera le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze e limitandosi ad una generica contestazione della asserita violazione di legge. 3.2. La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici manifesti e coerente con le emergenze processuali, ha ritenuto che i ricorrenti abbiano utilizzato il metodo mafioso, incutendo timore nella persona offesa con espliciti riferimenti ad esponenti della criminalità organizzata noti alla loro vittima ed utilizzando modalità intimidatorie tipiche dei sodalizi mafiosi operanti sul territorio. 4. All'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila , così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 novembre 2019 la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza dal Tribunale di Ivrea in data 29 aprile 2016, condannava LI NT alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 e 3 bis cod. pen. (capo 1), 61 n. 5, 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen. (capo 2). 2. LI NT ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il primo motivo del ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della;
i motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29985 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/04/2022 Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei chiamanti in correità IC NI e MACRI', giungendo a conclusioni opposte a quelle indicate nella sentenza di primo grado. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui, pur evidenziando i punti di criticità delle dichiarazioni accusatorie dei correi, afferma che tali contraddizioni sono di secondaria importanza ed inidonee a minare l'attendibilità del IC e del MACRI', affermazione che si pone in contrasto con quanto evidenziato dal Giudice di primo grado in ordine alla sostanziale incompatibilità di quanto dichiarato dai coimputati in ordine alle intenzioni delittuose, alle modalità di esecuzione ed all'utilizzo dell'arma relativamente al delitto di cui al numero 1) dell'imputazione. Il ricorrente ha, inoltre, lamentato l'incompatibilità tra quanto riferito dalla persona offesa AIRA in ordine alle concrete modalità della rapina e quanto affermato sul punto dal IC e dal MACRE Ulteriore vizio motivazionale è costituito dalla mancata valorizzazione delle ragioni di risentimento nutrite dal IC e dal MACRI' nei confronti del ricorrente, astio conseguente al comportamento tenuto dal LI il quale, informando i Carabinieri del messaggio estorsivo lasciato sul parabrezza della persona offesa, ha di fatto provocato l'arresto dei suoi attuali accusatori. La Corte d'Appello si è accontentata della negazione da parte dei due chiamanti di qualsivoglia sentimento di vendetta nei confronti di LI, omettendo ogni vaglio critico ed argomentativo ai rilievi evidenziati dalla Difesa. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria anche laddove ha ritenuto compatibile il ruolo di confidente svolto dal LI e la sua contemporanea partecipazione ai reati di cui al capo di imputazione, affermazione incompatibile con la confessione da parte del ricorrente del suo coinvolgimento nel reato di cui al numero 2 del capo di imputazione e con il comportamento tenuto dal ricorrente che ha permesso l'arresto dei correi. 4. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 primo comma lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 L. 152/1991. Il ricorrente lamenta, in relazione al riconoscimento dell'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis, 1, cod. pen, l'insussistenza dell'uso del metodo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal LI è inammissibile. 2 2. In relazione al primo motivo di ricorso va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere dedotte esclusivamente quando il vizio motivazionale dedotto rientri nella «carenza assoluta di motivazione»; sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colonnberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Il ricorso oblitera le corpose ed esaustive argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie dei correi IC e MACRI', senza confrontarsi con il percorso argonnentativo seguito nella sentenza impugnata alla luce della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.1. La Corte territoriale ha espresso -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- un giudizio di piena attendibilità dei due chiamanti in correità (vedi pagg. da 16 a 26 della sentenza impugnata), analizzando le dettagliate, coerenti e convergenti dichiarazioni rese dal IC e dal MACRI'. La sentenza impugnata ha chiarito che il percorso collaborativo dei predetti risulta solido e coerente avendo i predetti fatto piena luce, con dichiarazioni autoaccusatorie, anche su condotte illecite di cui non era emerso il loro coinvolgimento. Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca la sentenza impugnata motiva in modo puntuale e coerente, in ordine all'esito positivo del giudizio inerente la conformità delle dichiarazioni accusatorie ai criteri di spontaneità, autonomia e completezza, oltre che di precisione e coerenza. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte ha evidenziato, in modo logico e fondato, che le dichiarazioni accusatorie hanno 3 trovato conferma in riscontri esterni individualizzanti quali la parziale confessione del LI, le dichiarazioni della persona offesa AIRA, il contenuto delle conversazioni intercettate ad insaputa del LI, la documentazione degli incontri e dei frequenti contatti telefonici tra il ricorrente ed i suoi accusatori ed, infine, le reciproche dichiarazioni accusatorie dei correi (vedi pagg. 23 e 25 della sentenza impugnata). L'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati del medesimo reato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848 - 01). 2.2. La sentenza impugnata ha, inoltre, correttamente motivato in ordine all'irrilevanza delle divergenze contenute nelle propalazioni dei due accusatori del ricorrente e nelle difformità tra le dichiarazioni rese dai predetti e quelle rese dalla persona offesa (vedi pag. 24 della sentenza impugnata), affermando, in modo conforme ai principi di diritto enucleati da questa Corte, che l'attendibilità delle fonti dichiarative non viene messa in dubbio laddove le difformità non si riferiscano a particolari significativi ma a dettagli secondari, di guisa che appare pienamente legittima la conseguente affermazione dei giudici di appello secondo cui il giudizio di piena credibilità del IC e del MACRI' non risulta inficiato dalle discrasie marginali valorizzate dal Giudice di primo grado e dal ricorrente (vedi Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Rv. 280741 -01-: «Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile»). 2.3. La Corte, facendo buon uso dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha escluso (vedi pagg. 23 e 25 della sentenza impugnata) che i dichiaranti potessero nutrire specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti del LI tali da legittimare il sospetto di propalazioni calunniatorie ai suoi danni, anche e soprattutto in considerazione 4 dell'inconciliabilità logica di un accordo calunniatorio tra i correi con l'accertata assenza di contatti tra il MACRI' ed il IC nel breve intervallo temporale tra la data dell'arresto e l'esplicitazione delle rispettive dichiarazioni confessorie. Va, peraltro, affermato che appare condivisibile l'orientamento di questa Corte secondo il quale il giudizio di credibilità intrinseca non è destinato ad accertare che il dichiarante sia mosso da esclusivi sentimenti di collaborazione con la giustizia e di accertamento della verità, ma serve soltanto a verificare che riferisca circostanze credibili perché riscontrate sotto il profilo intrinseco e cioè in relazione alla loro reale possibilità di accadimento. In assenza di smentite rilevanti alle affermazioni del dichiarante, il giudizio di attendibilità intrinseca è destinato a concludersi positivamente anche se possa esser ipotizzato che il chiamante sia mosso da astio o risentimento nei riguardi dell'accusato, non potendosi attribuire alcun automatismo alla sussistenza di ragioni di conflitto per negare l'attendibilità intrinseca. (vedi in proposito Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531 - 01 «In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto». 2.4. La motivazione risulta logicamente inattaccabile ed esaustiva anche in relazione alla infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale il coinvolgimento del LI nella rapina oggetto di giudizio sarebbe incompatibile con l'attività di collaborazione con i Carabinieri prestata dal ricorrente;
l'affermazione della Corte trova, infatti, logico fondamento nella parte di motivazione (in sentenza alle pagine da 26 a 31) che esamina le dichiarazioni rese dal teste qualificato BONATTO, dichiarazioni che dimostrano l'opacità di comportamento tenuto dal LI il quale ha taciuto la sua partecipazione all'estorsione fino al momento del suo arresto, dando prova che la sua attività di "confidente" era caratterizzata da intenti prettamente utilitaristici e non implicava la rinuncia alle proprie attività delinquenziali. In conclusione, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente richiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione;
richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 5 3. In relazione al secondo motivo, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha riprodotto in modo identico il contenuto assolutamente generico del motivo di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 6 3.1. Nel caso di specie il ricorso oblitera le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze e limitandosi ad una generica contestazione della asserita violazione di legge. 3.2. La Corte territoriale, con motivazione priva di vizi logici manifesti e coerente con le emergenze processuali, ha ritenuto che i ricorrenti abbiano utilizzato il metodo mafioso, incutendo timore nella persona offesa con espliciti riferimenti ad esponenti della criminalità organizzata noti alla loro vittima ed utilizzando modalità intimidatorie tipiche dei sodalizi mafiosi operanti sul territorio. 4. All'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila , così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022.