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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1704/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Salvati n. 74 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia Cordaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, e nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Caltanissetta alla Via Salvati n. 74, ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Paladini n. 208/F presso lo studio dell'avv. Laura Ausilia Di Benedetto che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.7.2021, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 58, anno 2021, serie A, parte II, volume 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, sostituita con il deposito di note scritte, nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 3.3.2025.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso e delle note scritte nei quali le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, rinunciando a comparire e dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale non sono nati figli, avendo le parti, per il resto, regolato, tra di loro, rapporti economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 9.10.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 luglio 2021, in Caltanissetta, tra e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 58, parte II, serie A, anno 2021, volume 1.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 9.10.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1704/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Salvati n. 74 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia Cordaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, e nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Caltanissetta alla Via Salvati n. 74, ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Paladini n. 208/F presso lo studio dell'avv. Laura Ausilia Di Benedetto che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14.7.2021, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 58, anno 2021, serie A, parte II, volume 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, sostituita con il deposito di note scritte, nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 3.3.2025.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso e delle note scritte nei quali le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, rinunciando a comparire e dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale non sono nati figli, avendo le parti, per il resto, regolato, tra di loro, rapporti economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 9.10.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 luglio 2021, in Caltanissetta, tra e come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 58, parte II, serie A, anno 2021, volume 1.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 9.10.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Testaquatra
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