Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 199
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Assenza di figli e accordi patrimoniali

    Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale non sono nati figli, avendo le parti, per il resto, regolato, tra di loro, rapporti economico e patrimoniale.

  • Accolto
    Cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi

    Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898/70 cit.).

  • Accolto
    Decorsi sei mesi dalla separazione consensuale

    Sono stati rispettati i termini e le condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015, poiché sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, sostituita con il deposito di note scritte, nella procedura di separazione consensuale, poi definita con sentenza.

  • Accolto
    Separazione ininterrotta

    Si ritiene che i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso e delle note scritte nei quali le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, rinunciando a comparire e dichiarando di non volersi riconciliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltanissetta, sentenza 22/12/2025, n. 199
    Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
    Numero : 199
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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