CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ IN nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avv. Tullio Zampacorta nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte riteneva infondato l'unico motivo di gravame basato sull'assunto della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. con il quale il difensore si era doluto del mancato rinvio dell'udienza del 14/06/2021 nonostante fosse risultato il legittimo impedimento a comparire dell'imputato dovuto al suo Penale Sent. Sez. 6 Num. 127 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/11/2025 stato detentivo per altra causa, ritualmente rappresentato in apertura dell'udienza dal difensore e di cui il giudice di primo grado non aveva, invece, tenuto conto. Osservava, in proposito, la Corte di appello che, sebbene l'imputato alla prima udienza del 14/06/2021 fosse risultato in stato di detenzione in carcere per altra causa, come tempestivamente rappresentato dal difensore, tuttavia in tale udienza si era proceduto solo all'ammissione delle prove richieste dalle parti, con rinvio per l'assunzione all'udienza del 17/01/2022, data nella quale il OZ era libero, come evincibile dal documento in atti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Egli, dunque, essendo comunque a conoscenza della pendenza del processo in virtù della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato prima dell'inizio del dibattimento, ben avrebbe potuto essere presente alla suddetta udienza del 17/01/22, chiedendo, ove ancora sottoposto ad obbligo di dimora, l'autorizzazione a presenziare a quella udienza, che veniva comunque rinviata al 29/03/2022 per impedimento del difensore. La Corte, dato atto che, nel caso di specie, la dichiarazione di assenza era avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., rigettava, tuttavia, l'eccezione di nullità in forza del disposto di cui all"art. 604 cod. proc. pen., che stabilisce, al comma 5-bis, che in tali casi il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza, salvo però che risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata, non potendosi in tal caso né eccepirsi né rilevarsi la nullità della sentenza. Poiché era emersa tanto la conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo quanto la sua possibilità di comparire prima della pronuncia della sentenza, l'eccezione di nullità doveva ritenersi infondata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione IN OZ, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che le conclusioni cui è giunta la Corte di appello sono in netto contrasto con l'orientamento di legittimità in base al quale quando l'imputato risulti detenuto o comunque sottoposto ad una limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, essendo in tali casi in re ipsa la sussistenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, deve, anche di ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo il rifiuto dello stesso di assistere all'udienza, come stabilito espressamente dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. Affermazione, 2 questa, coerente con quanto già affermato, con riferimento al diverso istituto della contumacia, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600. Il ricorrente, richiamata la regola affermata dalla giurisprudenza di legittimità in forza della quale l'obbligo di traduzione esiste solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria venga a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione, evidenzia che nel caso di specie risulta documentato, dal verbale di udienza del 14/06/2021, che il difensore ha informato dello stato di detenzione il Tribunale che, ciononostante, non ha disposto il rinvio dell'udienza fissata, procedendo all'ammissione delle prove in assenza dell'imputato. Si è dunque verificata una lesione del diritto di difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello nel momento in cui ha valorizzato la circostanza che l'udienza celebrata in assenza era stata dedicata solo all'ammissione delle prove, con una sorta di indebita equiparazione ad una udienza di mero rinvio. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, osservando che le conclusioni formulate dal Sostituto procuratore generale, incentrate sulla validità della notifica dell'atto di citazione, risultano inconferenti rispetto ai motivi di ricorso, che invece attengono alla celebrazione del processo in absentia in violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stato omesso il rinvio del processo nonostante fosse stato allegato un legittimo impedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 3 Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Va, altresì, precisato che la questione posta con il ricorso, incentrata sulla violazione delle disposizioni processuali relative alla celebrazione del processo in absentia, va affrontata asila luce delle disposizioni previgenti alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, avuto riguardo al disposto dell'art. 89 d.lgs. cit. in forza del quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.». Nel caso di specie, alla data del 30/12/2022 il processo era pendente ed era già intervenuta, all'udienza del 14/06/2021, la dichiarazione di assenza dell'imputato. 3. Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la corrispondenza alle emergenze in atti della ricostruzione della vicenda processuale operata dalla Corte di appello: risulta, infatti, che alla prima udienza svoltasi in data 14/06/2021 innanzi al Tribunale di Teramo il difensore ebbe a segnalare il legittimo impedimento dell'imputato, dovuto allo stato di detenzione per altra causa, in effetti poi riscontrato dal documento in atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attestante che il OZ, arrestato il 29/04/2020, era stato rimesso in libertà con obblighi il 12/08/2021. Risulta altresì che il giudice di primo grado, pur dando atto a verbale dell'allegazione del difensore, ha omesso di disporre il rinvio del processo, celebrando l'udienza dedicata alla fase dell'ammissione delle prove. Sul punto va ribadito, in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità, che lo stato di detenzione per altra causa, documentata o comunque, comunicata dal giudice procedente, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, Sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600-01). 4 Le Sezioni Unite Costantino, nel ribadire tale orientamento anche in ipotesi di detenzione domiciliare, hanno chiarito, in proposito, che l'obbligo di procedere al rinvio e alla traduzione dell'interessato, detenuto per altra causa, per la nuova udienza si realizza solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti, e che dunque è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell'interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione. Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti con la conseguenza che, ove tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata in fatto dal difensore nel primo giudizio, abbia costituito specifico motivo di appello, la Corte di appello deve accertare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, Costantino Rv. 282806). 4. A tale orientamento, formatosi nella vigenza della disciplina del processo in assenza precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/22, non si è uniformata l'impugnata sentenza. La conclusione cui giunge la Corte di appello muove dall'erroneo presupposto dell'applicabilità, al caso di specie, della vigente formulazione dell'art. 604 cod. proc. pen., il cui comma 5-bis stabilisce che «Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata». La formulazione della disposizione, così come applicata dalla Corte di appello nel presente giudizio, è frutto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/2022 che ha rimodulato l'intera disciplina del processo in absentia, sia quanto 5 ai presupposti della dichiarazione di assenza, resi ancor più rigorosi dal nuovo art. 420-bis cod. proc. pen., sia quanto al sistema dei rimedi, la cui spina dorsale è costituita dalla rimessione dell'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata o in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare. Ed è a questa complessiva rivisitazione della materia che si connettono, logicamente, le modifiche introdotte dall'art. 604 cod. proc. pen. che, nel ribadire la nullità della sentenza di primo grado nei casi di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen., introduce, al comma 5-bis, specifiche preclusioni alla rilevabilità della nullità in fase di appello, e dunque all'effetto di azzeramento del processo di primo grado, allo stesso tempo dettando una specifica disciplina per la rimessione nei termini anche in grado di appello ove ricorrano i presupposti previsti dal nuovo comma 5-ter. Si spiega, dunque, la scelta del legislatore di introdurre la specifica disciplina transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. cit., che, quanto ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, lega all'intervenuta dichiarazione di assenza secondo le regole previgenti l'ultrattività delle disposizioni processuali in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. 5. Nel caso di specie, l'imputato è stato dichiarato "libero assente" alla prima udienza celebratasi il 14/06/2021 e, in apertura della medesima udienza, il difensore ha rappresentato lo stato di detenzione per altra causa di OZ, evidenziando, dunque, di fatto, l'irrituale instaurazione del contraddittorio, che ha costituito specifico motivo di appello. In applicazione della disciplina previgente dettata dall'art. 604, comma 5- bis, primo periodo, applicabile nel caso di specie in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 89 d.lgs. 150/2022, la Corte di appello, essendo emersa la prova della violazione dell'articolo 420-ter cod. proc. pen., avrebbe dovuto, in accoglimento dello specifico motivo di appello, dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Va, dunque, smentita la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata con l'atto di appello in ragione della mancata comparizione dell'imputato, consapevole della pendenza del processo, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, che costituisce, per quanto detto, conseguenza dell'erronea individuazione della disciplina processuale applicabile. 6 6. Per le considerazioni esposte ai punti che precedono, si impone l'annullamento della sentenza di appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l'impedimento era venuto a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Teramo, per l'ulteriore corso. Così deciso, 25/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avv. Tullio Zampacorta nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte riteneva infondato l'unico motivo di gravame basato sull'assunto della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. con il quale il difensore si era doluto del mancato rinvio dell'udienza del 14/06/2021 nonostante fosse risultato il legittimo impedimento a comparire dell'imputato dovuto al suo Penale Sent. Sez. 6 Num. 127 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 25/11/2025 stato detentivo per altra causa, ritualmente rappresentato in apertura dell'udienza dal difensore e di cui il giudice di primo grado non aveva, invece, tenuto conto. Osservava, in proposito, la Corte di appello che, sebbene l'imputato alla prima udienza del 14/06/2021 fosse risultato in stato di detenzione in carcere per altra causa, come tempestivamente rappresentato dal difensore, tuttavia in tale udienza si era proceduto solo all'ammissione delle prove richieste dalle parti, con rinvio per l'assunzione all'udienza del 17/01/2022, data nella quale il OZ era libero, come evincibile dal documento in atti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Egli, dunque, essendo comunque a conoscenza della pendenza del processo in virtù della elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato prima dell'inizio del dibattimento, ben avrebbe potuto essere presente alla suddetta udienza del 17/01/22, chiedendo, ove ancora sottoposto ad obbligo di dimora, l'autorizzazione a presenziare a quella udienza, che veniva comunque rinviata al 29/03/2022 per impedimento del difensore. La Corte, dato atto che, nel caso di specie, la dichiarazione di assenza era avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., rigettava, tuttavia, l'eccezione di nullità in forza del disposto di cui all"art. 604 cod. proc. pen., che stabilisce, al comma 5-bis, che in tali casi il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza, salvo però che risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata, non potendosi in tal caso né eccepirsi né rilevarsi la nullità della sentenza. Poiché era emersa tanto la conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo quanto la sua possibilità di comparire prima della pronuncia della sentenza, l'eccezione di nullità doveva ritenersi infondata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione IN OZ, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che le conclusioni cui è giunta la Corte di appello sono in netto contrasto con l'orientamento di legittimità in base al quale quando l'imputato risulti detenuto o comunque sottoposto ad una limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, essendo in tali casi in re ipsa la sussistenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, deve, anche di ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo il rifiuto dello stesso di assistere all'udienza, come stabilito espressamente dall'art. 420-quinquies cod. proc. pen. Affermazione, 2 questa, coerente con quanto già affermato, con riferimento al diverso istituto della contumacia, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600. Il ricorrente, richiamata la regola affermata dalla giurisprudenza di legittimità in forza della quale l'obbligo di traduzione esiste solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria venga a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione, evidenzia che nel caso di specie risulta documentato, dal verbale di udienza del 14/06/2021, che il difensore ha informato dello stato di detenzione il Tribunale che, ciononostante, non ha disposto il rinvio dell'udienza fissata, procedendo all'ammissione delle prove in assenza dell'imputato. Si è dunque verificata una lesione del diritto di difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello nel momento in cui ha valorizzato la circostanza che l'udienza celebrata in assenza era stata dedicata solo all'ammissione delle prove, con una sorta di indebita equiparazione ad una udienza di mero rinvio. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, osservando che le conclusioni formulate dal Sostituto procuratore generale, incentrate sulla validità della notifica dell'atto di citazione, risultano inconferenti rispetto ai motivi di ricorso, che invece attengono alla celebrazione del processo in absentia in violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stato omesso il rinvio del processo nonostante fosse stato allegato un legittimo impedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta dal ricorso è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 3 Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Va, altresì, precisato che la questione posta con il ricorso, incentrata sulla violazione delle disposizioni processuali relative alla celebrazione del processo in absentia, va affrontata asila luce delle disposizioni previgenti alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, avuto riguardo al disposto dell'art. 89 d.lgs. cit. in forza del quale «Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.». Nel caso di specie, alla data del 30/12/2022 il processo era pendente ed era già intervenuta, all'udienza del 14/06/2021, la dichiarazione di assenza dell'imputato. 3. Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la corrispondenza alle emergenze in atti della ricostruzione della vicenda processuale operata dalla Corte di appello: risulta, infatti, che alla prima udienza svoltasi in data 14/06/2021 innanzi al Tribunale di Teramo il difensore ebbe a segnalare il legittimo impedimento dell'imputato, dovuto allo stato di detenzione per altra causa, in effetti poi riscontrato dal documento in atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attestante che il OZ, arrestato il 29/04/2020, era stato rimesso in libertà con obblighi il 12/08/2021. Risulta altresì che il giudice di primo grado, pur dando atto a verbale dell'allegazione del difensore, ha omesso di disporre il rinvio del processo, celebrando l'udienza dedicata alla fase dell'ammissione delle prove. Sul punto va ribadito, in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità, che lo stato di detenzione per altra causa, documentata o comunque, comunicata dal giudice procedente, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, Sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600-01). 4 Le Sezioni Unite Costantino, nel ribadire tale orientamento anche in ipotesi di detenzione domiciliare, hanno chiarito, in proposito, che l'obbligo di procedere al rinvio e alla traduzione dell'interessato, detenuto per altra causa, per la nuova udienza si realizza solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti, e che dunque è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell'interessato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valutate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consentono la sua regolare instaurazione. Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti con la conseguenza che, ove tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata in fatto dal difensore nel primo giudizio, abbia costituito specifico motivo di appello, la Corte di appello deve accertare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 dep. 2022, Costantino Rv. 282806). 4. A tale orientamento, formatosi nella vigenza della disciplina del processo in assenza precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/22, non si è uniformata l'impugnata sentenza. La conclusione cui giunge la Corte di appello muove dall'erroneo presupposto dell'applicabilità, al caso di specie, della vigente formulazione dell'art. 604 cod. proc. pen., il cui comma 5-bis stabilisce che «Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata». La formulazione della disposizione, così come applicata dalla Corte di appello nel presente giudizio, è frutto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/2022 che ha rimodulato l'intera disciplina del processo in absentia, sia quanto 5 ai presupposti della dichiarazione di assenza, resi ancor più rigorosi dal nuovo art. 420-bis cod. proc. pen., sia quanto al sistema dei rimedi, la cui spina dorsale è costituita dalla rimessione dell'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto o in ragione del fatto che la dichiarazione di assenza era errata o in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare. Ed è a questa complessiva rivisitazione della materia che si connettono, logicamente, le modifiche introdotte dall'art. 604 cod. proc. pen. che, nel ribadire la nullità della sentenza di primo grado nei casi di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen., introduce, al comma 5-bis, specifiche preclusioni alla rilevabilità della nullità in fase di appello, e dunque all'effetto di azzeramento del processo di primo grado, allo stesso tempo dettando una specifica disciplina per la rimessione nei termini anche in grado di appello ove ricorrano i presupposti previsti dal nuovo comma 5-ter. Si spiega, dunque, la scelta del legislatore di introdurre la specifica disciplina transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. cit., che, quanto ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, lega all'intervenuta dichiarazione di assenza secondo le regole previgenti l'ultrattività delle disposizioni processuali in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. 5. Nel caso di specie, l'imputato è stato dichiarato "libero assente" alla prima udienza celebratasi il 14/06/2021 e, in apertura della medesima udienza, il difensore ha rappresentato lo stato di detenzione per altra causa di OZ, evidenziando, dunque, di fatto, l'irrituale instaurazione del contraddittorio, che ha costituito specifico motivo di appello. In applicazione della disciplina previgente dettata dall'art. 604, comma 5- bis, primo periodo, applicabile nel caso di specie in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 89 d.lgs. 150/2022, la Corte di appello, essendo emersa la prova della violazione dell'articolo 420-ter cod. proc. pen., avrebbe dovuto, in accoglimento dello specifico motivo di appello, dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Va, dunque, smentita la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata con l'atto di appello in ragione della mancata comparizione dell'imputato, consapevole della pendenza del processo, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, che costituisce, per quanto detto, conseguenza dell'erronea individuazione della disciplina processuale applicabile. 6 6. Per le considerazioni esposte ai punti che precedono, si impone l'annullamento della sentenza di appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l'impedimento era venuto a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Teramo, per l'ulteriore corso. Così deciso, 25/11/2025