Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2021, proposto da
RO MM, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Antonucci, Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del preavviso di diniego prot. n. 138482 del 22 dicembre 2020;
- del provvedimento prot. n. 1601 dell’8 gennaio 2021 di diniego definitivo del permesso di costruire richiesto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 l’avv. TE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento prot. n. 1601 dell’8 gennaio 2021 con cui il Comune ha respinto l’istanza, presentata dalla società dante causa dell’odierno ricorrente, volta al rilascio del permesso di costruire un complesso edilizio per abitazioni, uffici, negozi e autorimesse in Foggia, su un'area compresa tra Via Pietro Scrocco, Via Garofalo, Vico Quattro Porte e Vico delle Rondini.
Il Comune ha riscontrato la “ mancata proprietà dell’intera area di sedime per l’intervento edilizio richiesto ”. Siffatta circostanza ostativa è stata comunicata al ricorrente con preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 del 22 dicembre 2020, nel quale si dà atto della circostanza che “ parte dell’area di sedime del progetto proposto è attraversata da una strada pubblica denominata “Vico Breve” e, quindi, di proprietà comunale ”, con conseguente carenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio.
Avverso i predetti atti insorge parte ricorrente, sostenendo, in buona sostanza, come già avvenuto in sede procedimentale, che il Comune si fosse assunto l'onere di sdemanializzare il tratto di strada in questione in una conferenza di servizi tenutasi in data 12 giugno 2009, relativa all’istanza per cui è causa, presentata nel 1991, con conseguente illegittimità del diniego per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Previo deposito di memorie e repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 18 settembre 2025.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
È pacifico tra le parti che la strada denominata “Vico Breve” non sia di proprietà del ricorrente, trattandosi di strada pubblica comunale, e che non sia intervenuto alcun atto di sdemanializzazione. Mancando la titolarità dell’intera area oggetto del progetto, il permesso di costruire, allo stato, non può essere rilasciato.
Non può sottacersi, tuttavia, che in sede di conferenza di servizi del giugno 2009, il Comune, in ragione di precedenti decisioni di questo Tribunale e del Consiglio di Stato favorevoli al ricorrente su aspetti diversi della risalente pratica edilizia per cui è causa, in un’ottica transattiva, aveva deciso di proporre la sdemanializzazione della strada in questione al competente Consiglio comunale; iter che non consta essere stato attivato.
La volontà di sdemanializzazione già manifestata nella conferenza di servizi del 2009, dato il lungo lasso di tempo decorso, e la piena disattendibilità della stessa da parte del Consiglio comunale, tuttavia, non ridondano in vizi di legittimità del diniego.
Il ricorrente, infatti, non ha presentato una nuova istanza di sdemanializzazione né ha coltivato alcun rimedio processuale avverso l’inerzia serbata sul punto dopo la conferenza di servizi del 2009 prima di riattivare l’ iter procedimentale.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AG, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
TE TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE TI | NA AG |
IL SEGRETARIO