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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1658/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12846/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01286698 61 000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11232/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 097 2024 01286698 61 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione provinciale di Roma, notificata via pec il 30.05.2024 e relativa a “contratto di locazione pluriennale Anno 2013 Serie 3 Numero Numero_1 Sotto numero 000 Progressivo negozio 001”. La cartella si riferisce al mancato pagamento della somma indicata nell'avviso di liquidazione n. 13/3/Numero_1/000/001/2020, notificato il 6.12.2023 e relativo all'annualità 2020. La ricorrente eccepisce che il contratto di locazione è stato risolto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza (1.11.2013-31.10.2017) a seguito del rilascio dell'immobile avvenuto il 29.03.2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara contestando tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido l'operato dell'ufficio, evidenziando l'inammissibilità del ricorso in quanto questo doveva essere proposto sull'avviso di liquidazione regolarmente notificato e mai impugnato.
La causa era trattenuta in decisione in data 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La parte eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto dal 29/1/2016 dichiara di aver comunicato a llocatore la disdetta del contratto di locazione.
In particolare, il contribuente eccepisce:
1) di aver comunicato al sig. Nominativo_1 la disdetta della locazione;
1) di essersi accordato con lo stesso sig. Nominativo_1, proprietario dell'immobile, per la verifica dello stato dell'immobile ormai libero dal marzo del 2016 da qualsiasi occupazione;
2) di aver sottoscritto un accordo transattivo comprovante il rilascio dell'immobile come giudizialmente riconosciuto dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1538 del 30 ottobre 2018.
L'eccezione formulata dal ricorrente, secondo l'Ufficio appare illegittima perché parte da un errore di fondo.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. Legittimato ad agire è colui che ha la titolarità di provocare una pronuncia sul merito indipendentemente dal fatto che tale pronuncia gli sia favorevole o meno. Legittimato ad agire è dunque non chi sia effettivamente titolare del diritto (questione che riguarda il merito della causa, cioè la fondatezza dell'azione), ma chi si afferma titolare del diritto oggetto della domanda (questione di rito che riguarda l'esistenza dell'azione). Correlativamente, la legittimazione passiva sussiste quando la domanda viene proposta contro colui che è indicato come il soggetto passivo del rapporto controverso e che è il destinatario degli effetti dell'esercizio di tale potere.
E' altresì pacifico che il difetto della legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo"sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato”, poiché si tratta di valutare se l'azione esista o no e ciò indipendentemente da una iniziativa del convenuto. Nel processo tributario, la legittimazione ad agire spetta a chi risulta destinatario di uno degli atti impositivi enucleati nell'articolo 19 del Dlgs n. 546, e dunque parte del rapporto tributario controverso, mentre la legittimazione a resistere è dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Orbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la società ricorrente sia legittimata ad agire in giudizio essendo destinataria della cartella di pagamento impugnata.
La parte è provvista di legittimazione ad agire in quanto risulta parte del rapporto tributario controverso. La questione se poi il ricorrente risulti effettivamente titolare del diritto, attiene al merito della controversia e avrebbe dovuto essere contestata con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione regolarmente notificato.
Le questioni attinenti al merito della pretesa, infatti, non possono essere messe in discussione con l'impugnazione della cartella che, ai sensi dell'art 19 del d.lgs. 546-92, può essere impugnata solo per vizi propri.
Pertanto, il ricorso, per l'Ufficio, appare inammissibile ex art 19 d.lgs. 546-92, in quanto la parte formula eccezioni relative al merito della pretesa che non possono essere eccepite avverso la cartella. Non sono pervenute all'Ufficio comunicazioni di risoluzione anticipata, tramite invio dell'apposito modello da una delle parti del contratto, e non risulta versata l'imposta di registro per la risoluzione di euro 67,00, codice tributo
1503. L'Ufficio aggiunge poi che non risultano pervenute neppure istanze in autotutela o richieste di sgravio da quando, nel 2019, l'Ufficio ha iniziato a notificare avvisi di liquidazione per il contratto in oggetto. Questa
Corte osserva ancora:
1. sulla presunta inammissibilità/infondatezza dell'impugnazione.
2. nel proprio atto difensivo l'Agenzia delle Entrate chiede di:
1) dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tutte le menzionate eccezioni risultano prive di fondamento per i seguenti motivi.
In via preliminare, si ribadisce che le eccezioni avanzate con il ricorso attengono unicamente ai c.d. “vizi propri” dell'atto impugnato, tra i quali rientra senza alcun dubbio il c.d. “difetto di legittimazione passiva” che può essere fatto valere in ogni fase del procedimento.
Si evidenzia come la Suprema Corte (ex multis, Cass. 1˚ settembre 2021 n.23721), con costante orientamento, abbia chiarito che: «[…] la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a ss. uu. di questa Corte del 16 febbraio 2016 n. 2951; […] la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione edanch'essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio;
la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (Cass., ss. uu., 2951/2016); anche per tale ipotesi è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; […] alla stregua di tali osservazioni, deve ritenersi che la rilevata tardività della contestazionedel difetto di legittimazione passiva della [ omissis] si pone in contrasto con i richiamati principi, che valorizzano la possibilità, sia per il rilievo di carenza di legittimazione passiva, che per quello relativo alladeduzione di carenza di titolarità passiva del rapporto, di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con la possibilità di valutare un contegno di non contestazione solo con riguardo alla titolarità attiva o passiva del rapporto. Pertanto, anche in assenza di contestazione degli atti sottesi, la pretesa tributaria sarebbe impugnabile in mancanza di qualsiasi titolarità verso il pagamento delle somme oggetto della richiesta. Proprio sulla base di tale assunto anche la giurisprudenza di merito (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 353/2023) ha stabilito che proprio in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza n.
23721/2021, che l'eccezione relativa, come nel caso di specie, al difetto di legittimazione passiva può essere sempre sollevata in ogni stato e grado del giudizio.
Nello specifico, in analogo caso, i giudici di merito hanno stabilito che: “Con riferimento al motivo relativo alla ritenuta inammissibilità del ricorso per effetto della mancata opposizione agli avvisi di accertamento, il
Collegio rileva che secondo la ricostruzione operata dall'Agente di Riscossione, Parte Ricorrente sebbene priva di legittimazione passiva (…) riconoscendo unicamente la possibilità d'impugnare l'atto prodromico alla ingiunzione fiscale, ovvero nel caso di specie, gli avvisi di accertamento. Pertanto, in assenza di contestazione degli atti sottesi, la pretesa tributaria sarebbe stata consolidata e non più impugnabile nel merito, con soggezione al tributo per beni di cui il soggetto passivo non ne aveva titolarità. Il Collegio in aderenza all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ritiene che «In tema di ICI, la cartella di pagamento che riporta nella motivazione i dati identificativi non corretti del destinatario, o sia indirizzata ad un errato destinatario, è affetta da un vizio insanabile, il quale determina l'inesecutorietà dell'atto e quindi l'inefficacia, con la conseguenza che è irrilevante l'impugnazione della stessa da parte del soggetto a cui è stata erroneamente notificata, al solo fine di fare valere in giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva
». (Corte di Cassazione civ. sez. V, ordinanza n. 21223/2017). Il Collegio osserva che la Suprema Corte non solo afferma che la cartella indirizzata a un errato destinatario è affetta da un vizio insanabile, ma anche che è irrilevante che il difetto di legittimazione passiva sia stato sollevato dal soggetto a cui è stato erroneamente notificato atteso che trattandosi di un vizio insanabile, questo determini ipso iure
“l'inesecutorietà” dell'atto medesimo e quindi conseguentemente, la sua inefficacia. Il Collegio rileva anche, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte il difetto di legittimazione passiva può essere sempre sollevata in ogni stato e grado del giudizio, (…) Il Collegio deduce pertanto, contrariamente a quanto affermato da Parte Resistente, il riconoscimento alla Società Ricorrente di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (…)” Nel merito della questione la Società, oltre ad aver dimostrato documentalmente che negli anni oggetto dell'ingiunzione il conduttore (Ricorrente_1) non occupava più l'immobile (da qui la sua assoluta mancanza di legittimazione passiva) essendo il contratto risolto a seguito di rituale disdetta, segnala che la
Corte di Cassazione (sentenza n. 10513/2024) ha affermato un principio di diritto inequivocabile e pacificamente applicabile alla fattispecie in esame. La controversia aveva ad oggetto, per l'appunto, una
“risoluzione contrattuale”. I giudici di Legittimità hanno ritenuto che la decisione censurata risultava
“censurabile perché trascura di considerare il fatto che le inadempienze ai sopra ricordati obblighi procedurali nei confronti dell'Ufficio (…) non consentono il protrarsi indefinito dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro in relazione ad un contratto di locazione ormai risolto”. Indefinitiva, proseguono i giudici: “va affermata l'infondatezza della pretesa impositiva (…) considerato che, a far data dal 2009, non è stato ricavato alcun corrispettivo dal predetto contratto di locazione, esattamente come nel caso in esame in cui, come visto, oltre a numerosa documentazione prodotta, si rileva addirittura una sentenza attraverso la quale viene confermata l'avvenuta risoluzione del contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di lite a carico dell'
Agenzia dell' Entrate Direzione Provinciale di Pescara, che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri di legge,
a favore del ricorrente.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12846/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto N. 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01286698 61 000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11232/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 097 2024 01286698 61 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione provinciale di Roma, notificata via pec il 30.05.2024 e relativa a “contratto di locazione pluriennale Anno 2013 Serie 3 Numero Numero_1 Sotto numero 000 Progressivo negozio 001”. La cartella si riferisce al mancato pagamento della somma indicata nell'avviso di liquidazione n. 13/3/Numero_1/000/001/2020, notificato il 6.12.2023 e relativo all'annualità 2020. La ricorrente eccepisce che il contratto di locazione è stato risolto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza (1.11.2013-31.10.2017) a seguito del rilascio dell'immobile avvenuto il 29.03.2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara contestando tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido l'operato dell'ufficio, evidenziando l'inammissibilità del ricorso in quanto questo doveva essere proposto sull'avviso di liquidazione regolarmente notificato e mai impugnato.
La causa era trattenuta in decisione in data 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La parte eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto dal 29/1/2016 dichiara di aver comunicato a llocatore la disdetta del contratto di locazione.
In particolare, il contribuente eccepisce:
1) di aver comunicato al sig. Nominativo_1 la disdetta della locazione;
1) di essersi accordato con lo stesso sig. Nominativo_1, proprietario dell'immobile, per la verifica dello stato dell'immobile ormai libero dal marzo del 2016 da qualsiasi occupazione;
2) di aver sottoscritto un accordo transattivo comprovante il rilascio dell'immobile come giudizialmente riconosciuto dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1538 del 30 ottobre 2018.
L'eccezione formulata dal ricorrente, secondo l'Ufficio appare illegittima perché parte da un errore di fondo.
Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. Legittimato ad agire è colui che ha la titolarità di provocare una pronuncia sul merito indipendentemente dal fatto che tale pronuncia gli sia favorevole o meno. Legittimato ad agire è dunque non chi sia effettivamente titolare del diritto (questione che riguarda il merito della causa, cioè la fondatezza dell'azione), ma chi si afferma titolare del diritto oggetto della domanda (questione di rito che riguarda l'esistenza dell'azione). Correlativamente, la legittimazione passiva sussiste quando la domanda viene proposta contro colui che è indicato come il soggetto passivo del rapporto controverso e che è il destinatario degli effetti dell'esercizio di tale potere.
E' altresì pacifico che il difetto della legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo"sempre che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato”, poiché si tratta di valutare se l'azione esista o no e ciò indipendentemente da una iniziativa del convenuto. Nel processo tributario, la legittimazione ad agire spetta a chi risulta destinatario di uno degli atti impositivi enucleati nell'articolo 19 del Dlgs n. 546, e dunque parte del rapporto tributario controverso, mentre la legittimazione a resistere è dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Orbene, nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la società ricorrente sia legittimata ad agire in giudizio essendo destinataria della cartella di pagamento impugnata.
La parte è provvista di legittimazione ad agire in quanto risulta parte del rapporto tributario controverso. La questione se poi il ricorrente risulti effettivamente titolare del diritto, attiene al merito della controversia e avrebbe dovuto essere contestata con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione regolarmente notificato.
Le questioni attinenti al merito della pretesa, infatti, non possono essere messe in discussione con l'impugnazione della cartella che, ai sensi dell'art 19 del d.lgs. 546-92, può essere impugnata solo per vizi propri.
Pertanto, il ricorso, per l'Ufficio, appare inammissibile ex art 19 d.lgs. 546-92, in quanto la parte formula eccezioni relative al merito della pretesa che non possono essere eccepite avverso la cartella. Non sono pervenute all'Ufficio comunicazioni di risoluzione anticipata, tramite invio dell'apposito modello da una delle parti del contratto, e non risulta versata l'imposta di registro per la risoluzione di euro 67,00, codice tributo
1503. L'Ufficio aggiunge poi che non risultano pervenute neppure istanze in autotutela o richieste di sgravio da quando, nel 2019, l'Ufficio ha iniziato a notificare avvisi di liquidazione per il contratto in oggetto. Questa
Corte osserva ancora:
1. sulla presunta inammissibilità/infondatezza dell'impugnazione.
2. nel proprio atto difensivo l'Agenzia delle Entrate chiede di:
1) dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tutte le menzionate eccezioni risultano prive di fondamento per i seguenti motivi.
In via preliminare, si ribadisce che le eccezioni avanzate con il ricorso attengono unicamente ai c.d. “vizi propri” dell'atto impugnato, tra i quali rientra senza alcun dubbio il c.d. “difetto di legittimazione passiva” che può essere fatto valere in ogni fase del procedimento.
Si evidenzia come la Suprema Corte (ex multis, Cass. 1˚ settembre 2021 n.23721), con costante orientamento, abbia chiarito che: «[…] la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a ss. uu. di questa Corte del 16 febbraio 2016 n. 2951; […] la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione edanch'essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio;
la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (Cass., ss. uu., 2951/2016); anche per tale ipotesi è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; […] alla stregua di tali osservazioni, deve ritenersi che la rilevata tardività della contestazionedel difetto di legittimazione passiva della [ omissis] si pone in contrasto con i richiamati principi, che valorizzano la possibilità, sia per il rilievo di carenza di legittimazione passiva, che per quello relativo alladeduzione di carenza di titolarità passiva del rapporto, di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con la possibilità di valutare un contegno di non contestazione solo con riguardo alla titolarità attiva o passiva del rapporto. Pertanto, anche in assenza di contestazione degli atti sottesi, la pretesa tributaria sarebbe impugnabile in mancanza di qualsiasi titolarità verso il pagamento delle somme oggetto della richiesta. Proprio sulla base di tale assunto anche la giurisprudenza di merito (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 353/2023) ha stabilito che proprio in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza n.
23721/2021, che l'eccezione relativa, come nel caso di specie, al difetto di legittimazione passiva può essere sempre sollevata in ogni stato e grado del giudizio.
Nello specifico, in analogo caso, i giudici di merito hanno stabilito che: “Con riferimento al motivo relativo alla ritenuta inammissibilità del ricorso per effetto della mancata opposizione agli avvisi di accertamento, il
Collegio rileva che secondo la ricostruzione operata dall'Agente di Riscossione, Parte Ricorrente sebbene priva di legittimazione passiva (…) riconoscendo unicamente la possibilità d'impugnare l'atto prodromico alla ingiunzione fiscale, ovvero nel caso di specie, gli avvisi di accertamento. Pertanto, in assenza di contestazione degli atti sottesi, la pretesa tributaria sarebbe stata consolidata e non più impugnabile nel merito, con soggezione al tributo per beni di cui il soggetto passivo non ne aveva titolarità. Il Collegio in aderenza all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ritiene che «In tema di ICI, la cartella di pagamento che riporta nella motivazione i dati identificativi non corretti del destinatario, o sia indirizzata ad un errato destinatario, è affetta da un vizio insanabile, il quale determina l'inesecutorietà dell'atto e quindi l'inefficacia, con la conseguenza che è irrilevante l'impugnazione della stessa da parte del soggetto a cui è stata erroneamente notificata, al solo fine di fare valere in giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva
». (Corte di Cassazione civ. sez. V, ordinanza n. 21223/2017). Il Collegio osserva che la Suprema Corte non solo afferma che la cartella indirizzata a un errato destinatario è affetta da un vizio insanabile, ma anche che è irrilevante che il difetto di legittimazione passiva sia stato sollevato dal soggetto a cui è stato erroneamente notificato atteso che trattandosi di un vizio insanabile, questo determini ipso iure
“l'inesecutorietà” dell'atto medesimo e quindi conseguentemente, la sua inefficacia. Il Collegio rileva anche, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte il difetto di legittimazione passiva può essere sempre sollevata in ogni stato e grado del giudizio, (…) Il Collegio deduce pertanto, contrariamente a quanto affermato da Parte Resistente, il riconoscimento alla Società Ricorrente di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (…)” Nel merito della questione la Società, oltre ad aver dimostrato documentalmente che negli anni oggetto dell'ingiunzione il conduttore (Ricorrente_1) non occupava più l'immobile (da qui la sua assoluta mancanza di legittimazione passiva) essendo il contratto risolto a seguito di rituale disdetta, segnala che la
Corte di Cassazione (sentenza n. 10513/2024) ha affermato un principio di diritto inequivocabile e pacificamente applicabile alla fattispecie in esame. La controversia aveva ad oggetto, per l'appunto, una
“risoluzione contrattuale”. I giudici di Legittimità hanno ritenuto che la decisione censurata risultava
“censurabile perché trascura di considerare il fatto che le inadempienze ai sopra ricordati obblighi procedurali nei confronti dell'Ufficio (…) non consentono il protrarsi indefinito dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro in relazione ad un contratto di locazione ormai risolto”. Indefinitiva, proseguono i giudici: “va affermata l'infondatezza della pretesa impositiva (…) considerato che, a far data dal 2009, non è stato ricavato alcun corrispettivo dal predetto contratto di locazione, esattamente come nel caso in esame in cui, come visto, oltre a numerosa documentazione prodotta, si rileva addirittura una sentenza attraverso la quale viene confermata l'avvenuta risoluzione del contratto.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese di lite a carico dell'
Agenzia dell' Entrate Direzione Provinciale di Pescara, che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri di legge,
a favore del ricorrente.