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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6220/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7736/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110152009350000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120023070186000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130078088868000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5224/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 6220\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'intimazione di pagamento notificata il 21\7\2, limitatamente a tre delle cartelle sottese (TARSU 2009-2010), riportate in epigrafe, in quanto l'ADER ne aveva documentato la rituale notifica, nonché la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, pure eccepita (atti di intimazione riportati in atti;
i primi giudici hanno fatto riferimento anche al periodo di sospensione dei termini nel corso dell'epidemia di Covid 19).
La società contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria illustrativa), per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'ADER.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta l'irritualità della notifica a mezzo posta sia delle cartelle sia degli atti interruttivi sopra richiamati;
deduce che le notifiche alla società appellante, a mezzo posta, hanno avuto luogo ex art. 140
c.p.c., ma che non risulta depositata la raccomandata informativa.
Di contro, l'ADER ha documentato, in appello ( ex art. 58 d.lgs 546\92, ma – ratione temporis- legittimamente, ratione temporis, v. Corte Cost. 36\25) il completamento del procedimento di notifica;
tanto conformemente alla vigente normativa.
Ne segue che il motivo di gravame è del tutto infondato.
Del tutto generico, poi, è il disconoscimento delle copie degli atti di notifica di cui all'atto di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 9800,00 oltre accessori
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6220/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7736/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110152009350000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120023070186000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130078088868000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5224/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 6220\24, ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'intimazione di pagamento notificata il 21\7\2, limitatamente a tre delle cartelle sottese (TARSU 2009-2010), riportate in epigrafe, in quanto l'ADER ne aveva documentato la rituale notifica, nonché la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, pure eccepita (atti di intimazione riportati in atti;
i primi giudici hanno fatto riferimento anche al periodo di sospensione dei termini nel corso dell'epidemia di Covid 19).
La società contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria illustrativa), per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'ADER.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta l'irritualità della notifica a mezzo posta sia delle cartelle sia degli atti interruttivi sopra richiamati;
deduce che le notifiche alla società appellante, a mezzo posta, hanno avuto luogo ex art. 140
c.p.c., ma che non risulta depositata la raccomandata informativa.
Di contro, l'ADER ha documentato, in appello ( ex art. 58 d.lgs 546\92, ma – ratione temporis- legittimamente, ratione temporis, v. Corte Cost. 36\25) il completamento del procedimento di notifica;
tanto conformemente alla vigente normativa.
Ne segue che il motivo di gravame è del tutto infondato.
Del tutto generico, poi, è il disconoscimento delle copie degli atti di notifica di cui all'atto di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 9800,00 oltre accessori