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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa
Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, alla pubblica udienza di discussione del 12/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza, al n. 3168/2025 vertente tra
Parte 1 con sede in Roma, (C.F. P.IVA 1 ), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1 FAX
E 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email 1
comunicazioni) e Testimone 1 (C.F. C.F. 2
-FAX 0984/489331 PEC
Email 3 t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1
di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opponente
Nei confronti di CP 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f.
Codice Fiscale 3 -, rappresentato e difeso, giusta procura sottoscritta il 22 Aprile 2025 su foglio separato ed allegato come in calce all'atto di precetto del 30 Giugno 2025, dall'Avv.
CA DU - del foro di Cosenza, ed elettivamenteCodice Fiscale 4
-
domiciliato presso il di lui Studio in Cosenza alla Via Monte Santo n. 123
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il precetto notificato all'opponente Istituto in data 30.6.2025 con il quale veniva ingiunto “di costituire in favore del sig. Parte 2 la rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338/1962 in relazione alla tabella stipendiale pari a €
1.400,00 mensili, a far data dal 27 gennaio 2022 (...) NONCHE' di pagare entro dieci giorni in favore del sig. Parte 2 le seguenti somme: sorte capitale (quali somme maturate e riferentesi- come indicato in sentenza- al periodo 2014/2016) € 50.400,00 oltre interessi dall'8 novembre 2022
(...) costo del presente: competenze per atto di precetto (...) € 331.00; spese generali ex art. 15 l.p. €
49.65, cpc 4% € 15,23; iva 22% su imponibile € 87,09; il tutto per complessivi € 50.882,97 (...) oltre interessi ed eventuali spese (...)", in forza della sentenza n. 593/2024 pubblicata il 18/03/2024 e passata in giudicato - come da attestazione di cancelleria – il 19.9.2024.
Con tale sentenza, il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, nel definire il giudizio iscritto al RG n. 5820/2022, introdotto da Parte 2 nei confronti dell' Pt 1 e del datore di lavoro
(Azienda Calabria Lavoro) avente ad oggetto l'azione per la costituzione della rendita ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, in accoglimento parziale del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita, condannando l' Pt 1 alla determinazione della riserva matematica in relazione alle tabelle stipendiali (euro 1.400,00 mensili) e condannando l'Azienda Calabria Lavoro
(ex datore di lavoro del ricorrente) al versamento in favore dell' Pt 1 di tale riserva limitatamente al periodo 2014/2016.
Orbene, l'opposto con l'atto di precetto del 30.6.2025 ha intimato all' Pt_1 la costituzione della rendita nonché il pagamento della somma di euro 50.400,00 sulla base della predetta sentenza.
L' Pt 1 ha richiesto la sospensione dell'esecuzione (disposta dal giudice ai sensi dell'art. 615 c. 1
c.p.c. ravvisandosi i gravi motivi per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a fondamento della preannunciata esecuzione forzata) proponendo opposizione avverso il precetto asserendo la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che, in base alla sentenza in questione, è l'Azienda Calabria Lavoro a dover versare la riserva, essendo l' Pt 1 tenuto soltanto alla determinazione della riserva matematica;
inoltre, eccepiva la non debenza, in forza alla sentenza, della somma precettata peraltro in assenza di elementi atti a comprenderne la quantificazione e, comunque, non evincibili dalla sentenza in questione.
A seguito della notifica del decreto e del ricorso, si costitutiva l'opposto assumendo di aver correttamente intimato il pagamento di somma evincibile direttamente dal titolo ("€.1.400,00 mensili, parametrati alle tabelle stipendiali, per il periodo 2014/2016") e concludeva per la reiezione dell'opposizione, previa revoca della sospensione disposta dal giudice ex art. 615 comma 1 c.p.c..
All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L'opposto, invero, muovendo da una non corretta lettura della sentenza, ha intimato all' Pt 1 la costituzione della rendita vitalizia, obliterando che il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali è a carico e a spese del datore di lavoro inadempiente, per come invero statuito nella sentenza in esame (cfr. Cass. nn.
3756 del 2003, 12213 del 2004 e 983 del 2016, tutte richiamate da Cass. SU 22802/2025).
Oblitera, inoltre, l'opposto (che ha quantificato la somma precettata moltiplicando la retribuzione mensile per il periodo riconosciuto in sentenza) il complesso meccanismo sotteso alla costituzione della rendita vitalizia.
Invero, premesso che, secondo l'insegnamento della SC, In sostanza l'art. 13 costituirebbe una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione (in questo senso si esprimono più sentenze della Corte di legittimità: Cass. n. 31337 del 2022 tra le ultime a partire da
Cass. n. 6088 del 1981 e poi nn. 6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004,
2630 del 2014) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 il datore di lavoro è tenuto al versamento dell'importo necessario per la costituzione della riserva matematica, risarcendo in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall'omissione contributiva.
da parte del datore diUlteriormente, va evidenziato che una volta versata la riserva matematica lavoro 0, anche in suo luogo dal lavoratore (che vede salvo il suo diritto al risarcimento del danno) - la costituzione della rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l' Pt 1, siccome le tariffe di cui al d.m. 19.2.1981, emanato in attuazione dell'art. 13 sesto comma, sono congegnate in modo tale che la riserva matematica copra interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi (cfr. in specie l'All. 12 al d.m. 19.2.1981,
cit.).
-Così precisati sinteticamente i tratti dell'istituto in rilievo, si osserva che del tutto erroneamente
l'opposto ha intimato all' Pt 1 sic et simpliciter il pagamento di somma pari alla retribuzione mensile e, in ogni caso, per come rilevato, la sentenza in esame ha condannato l' Pt 1 alla determinazione della riserva matematica in relazione alle tabelle stipendiali (euro 1.400,00 mensili) e condannato l'Azienda Calabria Lavoro (ex datrice di lavoro del ricorrente) al versamento in favore dell' Pt 1 di tale riserva.
Evidente, quindi, che l'opposto non ha alcun diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell' Pt_1 per ottenere somma pari allo stipendio mensile (ai sensi dell'art. 13, comma 6, Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all' la riserva matematica calcolataParte 1
in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell [...]
Parte 1 sociale).
A ben vedere, per come chiarito dalla SC (SU n. 22802/2025, punto 9.2. della motivazione) Con la costituzione della rendita l'ente previdenziale è mero destinatario di un pagamento che, come ricordato (v. punto 7.6), copre interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi. In tal senso depongono le modalità di calcolo della riserva matematica, che - per come disciplinate dal d.m. 19.2.1981 e dal successivo d.m. 31.8.2007
- hanno riguardo non solo al rendimento che la contribuzione regolarmente versata avrebbe avuto, ma anche alla speranza di vita del beneficiario della rendita e dei superstiti aventi diritto alla sua reversibilità, all'evidente scopo di scongiurare il pericolo di una socializzazione dei costi dell'inadempimento dell'obbligo contributivo.
L'opposizione merita quindi accoglimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
1) accoglie l'opposizione avverso il precetto notificato il 30.6.2025 e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'opposto non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Cosenza - sezione lavoro;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.500,00 oltre rimborso CU, spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott. ssa
Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, alla pubblica udienza di discussione del 12/11/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza, al n. 3168/2025 vertente tra
Parte 1 con sede in Roma, (C.F. P.IVA 1 ), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1 FAX
E 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email 1
comunicazioni) e Testimone 1 (C.F. C.F. 2
-FAX 0984/489331 PEC
Email 3 t) giusta procura generale alle liti per notar Persona 1
di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opponente
Nei confronti di CP 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f.
Codice Fiscale 3 -, rappresentato e difeso, giusta procura sottoscritta il 22 Aprile 2025 su foglio separato ed allegato come in calce all'atto di precetto del 30 Giugno 2025, dall'Avv.
CA DU - del foro di Cosenza, ed elettivamenteCodice Fiscale 4
-
domiciliato presso il di lui Studio in Cosenza alla Via Monte Santo n. 123
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a precetto Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il precetto notificato all'opponente Istituto in data 30.6.2025 con il quale veniva ingiunto “di costituire in favore del sig. Parte 2 la rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338/1962 in relazione alla tabella stipendiale pari a €
1.400,00 mensili, a far data dal 27 gennaio 2022 (...) NONCHE' di pagare entro dieci giorni in favore del sig. Parte 2 le seguenti somme: sorte capitale (quali somme maturate e riferentesi- come indicato in sentenza- al periodo 2014/2016) € 50.400,00 oltre interessi dall'8 novembre 2022
(...) costo del presente: competenze per atto di precetto (...) € 331.00; spese generali ex art. 15 l.p. €
49.65, cpc 4% € 15,23; iva 22% su imponibile € 87,09; il tutto per complessivi € 50.882,97 (...) oltre interessi ed eventuali spese (...)", in forza della sentenza n. 593/2024 pubblicata il 18/03/2024 e passata in giudicato - come da attestazione di cancelleria – il 19.9.2024.
Con tale sentenza, il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro, nel definire il giudizio iscritto al RG n. 5820/2022, introdotto da Parte 2 nei confronti dell' Pt 1 e del datore di lavoro
(Azienda Calabria Lavoro) avente ad oggetto l'azione per la costituzione della rendita ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, in accoglimento parziale del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita, condannando l' Pt 1 alla determinazione della riserva matematica in relazione alle tabelle stipendiali (euro 1.400,00 mensili) e condannando l'Azienda Calabria Lavoro
(ex datore di lavoro del ricorrente) al versamento in favore dell' Pt 1 di tale riserva limitatamente al periodo 2014/2016.
Orbene, l'opposto con l'atto di precetto del 30.6.2025 ha intimato all' Pt_1 la costituzione della rendita nonché il pagamento della somma di euro 50.400,00 sulla base della predetta sentenza.
L' Pt 1 ha richiesto la sospensione dell'esecuzione (disposta dal giudice ai sensi dell'art. 615 c. 1
c.p.c. ravvisandosi i gravi motivi per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza a fondamento della preannunciata esecuzione forzata) proponendo opposizione avverso il precetto asserendo la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che, in base alla sentenza in questione, è l'Azienda Calabria Lavoro a dover versare la riserva, essendo l' Pt 1 tenuto soltanto alla determinazione della riserva matematica;
inoltre, eccepiva la non debenza, in forza alla sentenza, della somma precettata peraltro in assenza di elementi atti a comprenderne la quantificazione e, comunque, non evincibili dalla sentenza in questione.
A seguito della notifica del decreto e del ricorso, si costitutiva l'opposto assumendo di aver correttamente intimato il pagamento di somma evincibile direttamente dal titolo ("€.1.400,00 mensili, parametrati alle tabelle stipendiali, per il periodo 2014/2016") e concludeva per la reiezione dell'opposizione, previa revoca della sospensione disposta dal giudice ex art. 615 comma 1 c.p.c..
All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L'opposto, invero, muovendo da una non corretta lettura della sentenza, ha intimato all' Pt 1 la costituzione della rendita vitalizia, obliterando che il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali è a carico e a spese del datore di lavoro inadempiente, per come invero statuito nella sentenza in esame (cfr. Cass. nn.
3756 del 2003, 12213 del 2004 e 983 del 2016, tutte richiamate da Cass. SU 22802/2025).
Oblitera, inoltre, l'opposto (che ha quantificato la somma precettata moltiplicando la retribuzione mensile per il periodo riconosciuto in sentenza) il complesso meccanismo sotteso alla costituzione della rendita vitalizia.
Invero, premesso che, secondo l'insegnamento della SC, In sostanza l'art. 13 costituirebbe una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione (in questo senso si esprimono più sentenze della Corte di legittimità: Cass. n. 31337 del 2022 tra le ultime a partire da
Cass. n. 6088 del 1981 e poi nn. 6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004,
2630 del 2014) ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 il datore di lavoro è tenuto al versamento dell'importo necessario per la costituzione della riserva matematica, risarcendo in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall'omissione contributiva.
da parte del datore diUlteriormente, va evidenziato che una volta versata la riserva matematica lavoro 0, anche in suo luogo dal lavoratore (che vede salvo il suo diritto al risarcimento del danno) - la costituzione della rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l' Pt 1, siccome le tariffe di cui al d.m. 19.2.1981, emanato in attuazione dell'art. 13 sesto comma, sono congegnate in modo tale che la riserva matematica copra interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi (cfr. in specie l'All. 12 al d.m. 19.2.1981,
cit.).
-Così precisati sinteticamente i tratti dell'istituto in rilievo, si osserva che del tutto erroneamente
l'opposto ha intimato all' Pt 1 sic et simpliciter il pagamento di somma pari alla retribuzione mensile e, in ogni caso, per come rilevato, la sentenza in esame ha condannato l' Pt 1 alla determinazione della riserva matematica in relazione alle tabelle stipendiali (euro 1.400,00 mensili) e condannato l'Azienda Calabria Lavoro (ex datrice di lavoro del ricorrente) al versamento in favore dell' Pt 1 di tale riserva.
Evidente, quindi, che l'opposto non ha alcun diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell' Pt_1 per ottenere somma pari allo stipendio mensile (ai sensi dell'art. 13, comma 6, Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all' la riserva matematica calcolataParte 1
in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell [...]
Parte 1 sociale).
A ben vedere, per come chiarito dalla SC (SU n. 22802/2025, punto 9.2. della motivazione) Con la costituzione della rendita l'ente previdenziale è mero destinatario di un pagamento che, come ricordato (v. punto 7.6), copre interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi. In tal senso depongono le modalità di calcolo della riserva matematica, che - per come disciplinate dal d.m. 19.2.1981 e dal successivo d.m. 31.8.2007
- hanno riguardo non solo al rendimento che la contribuzione regolarmente versata avrebbe avuto, ma anche alla speranza di vita del beneficiario della rendita e dei superstiti aventi diritto alla sua reversibilità, all'evidente scopo di scongiurare il pericolo di una socializzazione dei costi dell'inadempimento dell'obbligo contributivo.
L'opposizione merita quindi accoglimento. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
1) accoglie l'opposizione avverso il precetto notificato il 30.6.2025 e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'opposto non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Cosenza - sezione lavoro;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.500,00 oltre rimborso CU, spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Cosenza, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti