Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 399 del 2025, proposto da
- Centro Tavolaro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Francesco Bonito Oliva, Francesco Buscicchio, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Maddalena Bruno, con domicilio digitale in atti di causa;
- Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Adeltina Salierno, con domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- C.T.R. Centro Terapeutico Riabilitativo S.r.l., Associazione Italiana Assistenza Spastici - Aias Onlus di Potenza, Comune di Tramutola, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 268/2025, pubblicata in 29 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’Azienda sanitaria locale di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il Consigliere TT AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con atto ritualmente notificato e depositato, ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale in epigrafe.
1.1. In tale decisione si è in particolare disposto l’annullamento degli atti ivi avversati (determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BE.2024/D.00070 del 4 marzo 2024 recante «Comune di Tramutola: Verifica di compatibilità rilasciata, ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i., per l'ampliamento dell'attività riabilitativa ex art.26 Legge n.833/1978» e degli atti a essa presupposti, tra cui il parere sfavorevole dell’ASP), con espressa salvezza di nuovi atti da parte delle Amministrazioni intimate.
1.2. A seguito di tale sentenza, non impugnata, la Regione Basilicata ha diffidato l’ASP a trasmettere, entro il 30 settembre 2025, la documentazione necessaria per consentire all’Ufficio di rilasciare il parere di compatibilità ex art. 3 della l.r. n. 28/2000.
1.2.1. Successivamente, la stessa Regione Basilicata ha precisato che «l’Azienda sanitaria locale di Potenza è tenuta a rilasciare parere di compatibilità ai sensi dell’art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i. nel rispetto dei vincoli preclusivi e conformativi derivanti dal giudicato formato dalla sentenza del TAR Basilicata n.268/2025 su ricorso RG n.229/2024, indipendentemente dalla compulsata diffida di cui alla nota regionale prot. n.0212885.U.16-09-2025.13BE di determinazione del fabbisogno ex art.26 legge n.833/1978 e dei relativi tetti di spesa».
1.3. Con nota prot. n. 104243 del 5 novembre 2025 la competente CTA dell’ASP ha comunicato che si sarebbe riunita per la conclusione dei lavori in data 6 novembre 2025.
1.4. Da ultimo, con verbale n. 1 del 2026 la medesima Commissione ha espresso parere favorevole di compatibilità.
1.5. La Regione Basilicata ha quindi emanato la determinazione n. 107 del 19 febbraio 2026 ha ritenuto: «l’istanza della Società Tavolaro srl di ampliamento dell’attività riabilitativa ex art.26 L n.833/1978 per utenti di età compresa tra 0 e 18 anni - da erogare nell’ambulatorio, sito nel Comune di Tramutola, senza modifiche strutturali e già autorizzato all’apertura e all’esercizio ai sensi della LR n.28/2000 - compatibile con la programmazione regionale, giusti i criteri di cui alla LR n.28/2000 e s.m.i. e alla DGR n.1347/2003 e s.m.i.».
2. Alla odierna camera di consiglio il procuratore della ricorrente ha istato per la cessazione della materia del contendere, insistendo nel contempo per la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, in ragione del descritto sviluppo dei fatti, e dei provvedimenti adottati successivamente al deposito del presente ricorso. La difesa dell’ASP ha chiesto la compensazione delle spese di lite, avendo dato esecuzione a quanto disposto nella ripetuta decisione di questo Tribunale n. 268 del 2025. Indi l’affare è transitato in decisione.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i provvedimenti amministrativi abbiano determinato la cessazione della materia del contendere, risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente fatta valere nel presente giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale con riguardo all’ASP, alla cui condotta è da ascrivere il ritardo nell’attuazione della decisione qui azionata, mentre vanno compensate relativamente alla Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna l’ASP alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti; relativamente alla Regione Basilicata le spese vanno compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
EF RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
TT AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT AP | EF RI |
IL SEGRETARIO