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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Proto (C.F. ), dall'avv. Silvio C.F._1
Martuccelli (C.F. e dall'avv. Carlo Maria Martino (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
- appellato contumace –
e contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Matteo D'Auria (C.F. ) elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 666/2023 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 15 dicembre 2023:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel
Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo Controparte_1 Pt_1
pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di
da accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti Controparte_1 Pt_1 Pt_1
del di alcun importo a tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Comunale CP_1
recante la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con delibera n. 16 del 30 aprile 2021 – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2.6), e che nessun importo è dovuto da a titolo di sanzioni, Pt_1 interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni CP_2
sua parte l'impugnata sentenza n. 666/2023 del 11.12.2023 - RG 5937/2023- del Giudice di Pace di
Rovigo accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 1 del 19.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello CP_2
proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta Parte_1 CP_2
dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. L'attrice ha impugnato la sentenza n. 666/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
15.12.2023, all'esito del procedimento recante n. R.G. 5937/2023, terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dall'odierno appellante.
2 La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 1 emesso da il CP_2
19.7.2023, notificato il 24.7.2023, per la somma di € 1.155,00, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 324,60 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
In particolare, l'appellate ha articolato quattro motivi di impugnazione dolendosi che il Giudice di Pace abbia ritenuto:
1) l'avviso di accertamento notificato sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
2) legittimata passiva, qualificando come mediata la sua occupazione del suolo pubblico;
Pt_1
3) non applicabile al settore delle telecomunicazioni, la legge di interpretazione autentica di cui alla L
n. 215/2021;
4) non violato il Regolamento Comunale di;
Controparte_1
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e CP_2
insistendo, in particolare, sull'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica di cui alla L n.
215/2021 al settore delle telecomunicazioni, nel quale ritiene sussistente un obbligo ex lege di condivisione delle reti/infrastrutture.
All'udienza del 4.12.2024, ritenuta la nullità della notificazione al , Controparte_1
ne è stata disposta la rinnovazione.
All'udienza del 7.5.2025, accertate la regolarità della notifica e la mancata costituzione del
[...]
, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi Controparte_1 dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. È sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dall'attrice in Pt_1
quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Ebbene, è pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di Pt_1 Controparte_1
telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
proprietà di TIM;
- TIM, con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il
[...]
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento Controparte_1 del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
3 Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_2
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
2.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2 Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura TIM (Cfr. in particolare atto di citazione in appello, pp. da 16 a 19).
In particolare, la società attrice ha precisato che “La tecnologia VULA (nel caso di specie: Open
Stream) è un servizio di accesso virtuale alla rete TIM, che viene acquistato da a fronte del Pt_1
pagamento di un corrispettivo. acquista da TIM il servizio di trasporto dati dal modem del Pt_1
4 cliente finale a una centrale TIM, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché Pt_1 si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale dell'operatore wholesale, senza
[...] installarvi alcun apparato, la tecnologia non determina un “utilizzo materiale” delle infrastrutture
TIM e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico” (p. 17 atto di citazione in appello).
In altri termini, l'accesso alla infrastruttura Tim è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1
non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della norma sopra riportata, atteso che TIM è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il , mentre sulla scorta di Controparte_1 Pt_1
rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente
5 disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso che secondo la stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura (TIM) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1
contratto stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del
[...] Controparte_1 CP_1
Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio, dal quale lo scrivente non intende discostarsi, secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n. 3438).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_1
6 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 666/2023, depositata in data 15.12.2023 dal Giudice di
Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del CP_2
nei confronti di in data 19.7.2023, n. 1; Controparte_1 Parte_1
accerta che nulla è tenuta a pagare al con Parte_1 Controparte_1 riferimento all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
condanna il , in solido, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 731,00 di cui 98,00 per spese vive ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1452,00 di cui 174,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, lì 12.5.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1038/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Proto (C.F. ), dall'avv. Silvio C.F._1
Martuccelli (C.F. e dall'avv. Carlo Maria Martino (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
- appellato contumace –
e contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Matteo D'Auria (C.F. ) elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 666/2023 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 15 dicembre 2023:
1
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante
l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo
- da al;
Pt_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel
Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo Controparte_1 Pt_1
pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di
da accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti Controparte_1 Pt_1 Pt_1
del di alcun importo a tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Comunale CP_1
recante la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con delibera n. 16 del 30 aprile 2021 – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2.6), e che nessun importo è dovuto da a titolo di sanzioni, Pt_1 interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni CP_2
sua parte l'impugnata sentenza n. 666/2023 del 11.12.2023 - RG 5937/2023- del Giudice di Pace di
Rovigo accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 1 del 19.07.2023 emesso da a carico dell'appellante e, per l'effetto, respingere il presente atto di appello CP_2
proposto da per i motivi tutti di cui in parte narrativa e mandare assolta Parte_1 CP_2
dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. L'attrice ha impugnato la sentenza n. 666/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
15.12.2023, all'esito del procedimento recante n. R.G. 5937/2023, terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dall'odierno appellante.
2 La vicenda trae origine dall'opposizione all'avviso di accertamento n. 1 emesso da il CP_2
19.7.2023, notificato il 24.7.2023, per la somma di € 1.155,00, di cui € 830,40 a titolo di canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, L 27 dicembre 2019 n. 160, riferito all'anno 2022, ed € 324,60 a titolo di sanzione, interessi e oneri.
In particolare, l'appellate ha articolato quattro motivi di impugnazione dolendosi che il Giudice di Pace abbia ritenuto:
1) l'avviso di accertamento notificato sufficientemente determinato tanto nei presupposti di fatto quanto in quelli di diritto;
2) legittimata passiva, qualificando come mediata la sua occupazione del suolo pubblico;
Pt_1
3) non applicabile al settore delle telecomunicazioni, la legge di interpretazione autentica di cui alla L
n. 215/2021;
4) non violato il Regolamento Comunale di;
Controparte_1
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione e CP_2
insistendo, in particolare, sull'inapplicabilità della legge di interpretazione autentica di cui alla L n.
215/2021 al settore delle telecomunicazioni, nel quale ritiene sussistente un obbligo ex lege di condivisione delle reti/infrastrutture.
All'udienza del 4.12.2024, ritenuta la nullità della notificazione al , Controparte_1
ne è stata disposta la rinnovazione.
All'udienza del 7.5.2025, accertate la regolarità della notifica e la mancata costituzione del
[...]
, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi Controparte_1 dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. È sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dall'attrice in Pt_1
quanto assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
Ebbene, è pacifico che:
- eroga, entro il territorio del Comune di , il servizio di Pt_1 Controparte_1
telecomunicazioni in relazione ad utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
proprietà di TIM;
- TIM, con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il
[...]
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento Controparte_1 del Canone Unico Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
3 Sulla scorta di tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_2
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
2.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma 831 della L. n. 160/2019, è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
2.2 Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Pt_1
periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura TIM (Cfr. in particolare atto di citazione in appello, pp. da 16 a 19).
In particolare, la società attrice ha precisato che “La tecnologia VULA (nel caso di specie: Open
Stream) è un servizio di accesso virtuale alla rete TIM, che viene acquistato da a fronte del Pt_1
pagamento di un corrispettivo. acquista da TIM il servizio di trasporto dati dal modem del Pt_1
4 cliente finale a una centrale TIM, posta fuori dal territorio comunale, ove il traffico generato dai consumatori viene smistato e indirizzato sulle reti di trasporto degli operatori nazionali. Poiché Pt_1 si limita ad acquistare il servizio di trasporto dati sulla rete locale dell'operatore wholesale, senza
[...] installarvi alcun apparato, la tecnologia non determina un “utilizzo materiale” delle infrastrutture
TIM e, dunque, alcuna occupazione in via mediata di suolo pubblico” (p. 17 atto di citazione in appello).
In altri termini, l'accesso alla infrastruttura Tim è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto Pt_1
non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva.
[...]
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della norma sopra riportata, atteso che TIM è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il , mentre sulla scorta di Controparte_1 Pt_1
rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM.
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente
5 disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso che secondo la stessa prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura (TIM) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da Pt_1
contratto stipulato da questi due soggetti.
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Pt_1
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al del
[...] Controparte_1 CP_1
Canone Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza di primo grado va riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
3. In punto di spese di lite, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte l'affermazione del principio, dal quale lo scrivente non intende discostarsi, secondo cui, in caso di riforma - totale o parziale - della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite;
infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, cosicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, in quanto la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 22/02/2016, n. 3438).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dell'attività svolta per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_1
6 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 666/2023, depositata in data 15.12.2023 dal Giudice di
Pace di Rovigo, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da per conto del CP_2
nei confronti di in data 19.7.2023, n. 1; Controparte_1 Parte_1
accerta che nulla è tenuta a pagare al con Parte_1 Controparte_1 riferimento all'anno 2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
condanna il , in solido, al pagamento in favore di CP_2 Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio, in euro 731,00 di cui 98,00 per spese vive ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- per il presente grado di giudizio, in euro 1452,00 di cui 174,00 per spese vive ed euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, lì 12.5.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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