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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa AI Marini Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5996 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 26 novembre 2025 e vertente tra
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Fondi, in Via San Bartolomeo, 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria
ET ON, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
appellante-
e
, nato a [...], il [...], residente in [...]
n°301-int.18, rappresentato e difeso giusta procura in atti conferita, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maurizio Bianchi e Valentina Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terracina (LT), via Roma n.152, appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina e depositata in data 27/09/22, inerente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n.
RG 6994/2019, promosso da
contro
; Controparte_1 Parte_1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello del 27 ottobre 2022:
“- “all'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, perché Voglia, fissata l'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accogliere il presente appello per i motivi ivi dedotti e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione collegiale (depositata in data 27/09/22, notificata a mezzo pec in data 27/09/2022), per essere la domanda di divorzio promossa da improcedibile;
Controparte_1
- accertata e dichiarata la nullità della sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione collegiale (depositata in data 27/09/22, notificata a mezzo pec in data 27/09/2022), per violazione del secondo comma dell'art. 101 cpc, previa rimessione in termini per lo svolgimento dell'attività, il cui esercizio non è stato possibile in primo grado, e quindi, la procedibilità della domanda di assegno divorzile, condanni al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di €.3000/00 e/o di quella minore o
[...] maggiore ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese;
- in difetto di quanto sopra, accertata e dichiarata la procedibilità della domanda di assegno divorzile
- previa rimessione in termini per lo svolgimento dell'attività istruttoriacondanni Controparte_1 al versamento in favore di , a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di Parte_1
€.3000/00 e/o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio..”
Per la parte appellata nella comparsa di costituzione del 17 novembre 2023.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in via principale, rigettare integralmente il proposto gravame, confermando in toto la sentenza n.1802/2022 del Tribunale di Latina. Subordinatamente, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di poter statuire, nel merito, sulla ex adverso proposta domanda di assegno divorzile, accertare e dichiarare che la controparte non ha diritto a tale assegno,
e non lo avesse comunque sin dalla data di proposizione in prime cure della domanda di cessazione
2 degli effetti civili del matrimonio, conseguentemente disponendo la ripetizione degli importi frattanto corrisposti dal deducente in suo favore a titolo di contributo di mantenimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il Sig. ha adito il Controparte_1
Tribunale di Latina al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in Lenola, il 20.7.1985, unitamente alla Parte_1 richiesta di immediata modifica delle condizioni patrimoniali disposte in sede di separazione, in ragione della successiva definizione dei rapporti economici patrimoniali intervenuta con la transazione sottoscritta dalle parti il 26.11.2018.
Costituitasi in giudizio, la Sig.ra ha contestato la fondatezza della richiesta Parte_1 di modifica delle condizioni economiche, deducendo che la transazione aveva il solo scopo di porre fine al giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi (RG 3763/16) senza alcun riferimento all'assetto dei rapporti economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La convenuta ha rilevato in particolare l'inidoneità della transazione a far venir meno il grave squilibrio economico esistente tra le parti, dovuto alle scelte di vita compiute dalla coppia durante la vita matrimoniale durata trenta anni e basata su un modello di organizzazione familiare in virtù del quale la sig.ra ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e Parte_1 reddituali per ricoprire il ruolo di casalinga e favorire, con il suo apporto e il suo impegno nella gestione della vita familiare, l'ascesa professionale e l'aumento reddituale di suo marito e, dall'altra parte, il marito, quale funzionario del Ministero degli Esteri, ha ricoperto un ruolo di prestigio nelle varie ambasciate all'estero trasferendovi sempre tutta la famiglia.
Ciò posto la ha dedotto che già la sentenza di separazione personale dei coniugi Parte_1 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva tenuto conto della intervenuta transazione, in ragione della quale l'assegno di mantenimento era stato ridotto dalla misura inziale riconosciuta dal Tribunale di Latina di euro 2.500,00 a quella di euro
1.500,00, pertanto, posto che avverso detta sentenza pendeva ricorso in Cassazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari alla somma di euro 3.000,00.
Con i provvedimenti presidenziali del 15.11.2021 è stata rigettata in via provvisoria la richiesta di assegno divorzile ed è stata altresì disposta la revoca dell'assegno di mantenimento.
Avverso l'ordinanza presidenziale, la ha proposto reclamo dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Roma, che con decreto del 13 giugno 2022, in riforma dei provvedimenti impugnati, ha
3 confermato le condizioni di separazione con riferimento all'assegno di mantenimento riconosciuto nella sentenza di separazione personale dei coniugi.
In esito alla prima udienza di comparizione dell'8 marzo 2022, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza dell'8 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni sullo status e, nell'ambito della predetta udienza, il Sig. ha concluso richiamando quanto già dedotto, precisato e richiesto CP_1 nell'atto introduttivo, insistendo altresì nella richiesta di ammissione delle prove orali articolate nelle memorie integrative, mentre la difesa della non ha depositato le memorie contenenti la Parte_1 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1802 del 27 settembre 2022, il Tribunale di Latina, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile svolta dalla sull'assunto che la sentenza di Parte_1 separazione personale dei coniugi era stata impugnata in appello in relazione alle statuizioni di natura economica e successivamente con ricorso alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale pendeva ancora il procedimento all'epoca dell'introduzione del giudizio di divorzio, tal che è stato ritenuto il difetto del presupposto processuale per formulare domande accessorie nella medesima sede ex art. 3 della l.
898 del 1970.
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la Sig.ra ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la ricorrente ha contestato l'erronea interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della l. 898/1970, nella parte in cui, ai fini della procedibilità della domanda, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il passaggio in giudicato di una parte della sentenza di separazione relativa allo status. Secondo l'appellante, il presupposto di procedibilità previsto dall'art. 3, comma
3, n. 2 lett. b) l. 898/70 sarebbe integrato solo dal giudicato formale sulla sentenza integrale di separazione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il secondo motivo di appello, la Sig.ra ha censurato la sentenza nella parte in Parte_1 cui è stata accertata la formazione del giudicato della parte relativa allo status, in assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, là dove la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 2795/2019, emessa avverso la sentenza n. 232/2018 pronunciata dal Tribunale di Latina nel giudizio di separazione R.G. 2099/2015, era priva dell'attestazione del relativo passaggio in giudicato. Conseguentemente, secondo le deduzioni difensive della il Tribunale avrebbe Parte_1 dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Sotto un altro profilo, sempre con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di separazione sullo status, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Latina, evidenziando
4 come, in difetto di impugnazione parziale, la formazione del giudicato in ordine all'autonoma domanda sullo status atterrebbe alla fattispecie dell'acquiescenza totale e non parziale della sentenza, tal che non sarebbe stata rilevabile d'ufficio dal giudice.
Con il terzo motivo di appello, la Sig.ra ha eccepito la violazione dell'art. 101 Parte_1
c.p.c., dell'art. 183 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile senza segnalare alle parti la questione e senza assegnare alle stesse un termine a difesa.
Per questo motivo la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la nullità di tutto il procedimento Parte_1
e della sentenza finale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., e successivamente, previa rimessione in termini per l'attività istruttoria, accertata la procedibilità della domanda di assegno divorzile, riconoscere in suo favore, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 3.000,00.
Nel merito, a fondamento della spettanza dell'assegno divorzile ha dedotto: “a) che l'intervenuta ed infruttuosa ricerca di una occupazione lavorativa, dovuta anche alla sua età, effettuata in seguito alla separazione tra i coniugi, continua ancor oggi;
b) che prima del matrimonio, intervenuto nel 1985, avendo conseguito il diploma presso l'istituto agrario in Borgo Piave, di Tecnico di laboratorio chimico e biologico, ella ha lavorato dal 1981 al 1985 alle dipendenze del dott. Per_1
sia presso il laboratorio di analisi in Fondi, in Via Appia che presso lo studio medico di tale
[...] dottore con la mansione di segretaria;
c) che ella, in procinto del matrimonio, ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali, relegandosi, per amore del marito e nell'ambito di un progetto di vita comune condiviso, al ruolo di casalinga, dedicandosi, esclusivamente, alla cura della casa della famiglia e dei figli ed al sostegno dell'escalation professionale del marito (funzionario del
Ministero degli Affari Esteri), seguendolo, pertanto, nel corso del matrimonio trentennale, in giro per il mondo e quindi, presso le varie sedi all'estero ove Questi ha proceduto ad avanzare domanda, ovvero: dal gennaio del 1987 ad agosto del 1990 in Kuwait City;
da agosto del 1990 e sino al 1995 a
Caracas in Venezuela;
per 10 mesi in Italia e poi in Colombia a Bogotà, sino al 2000; dal 2000 sino al 2004 in Messico per 5 mesi in Italia, poi in Colombia a Bogotà per circa due anni;
successivamente negli USA a Miami sino al 2014; d) che ella ha un'estrema difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, attesa la sua età e la circostanza di NON averne fatto parte per tantissimi anni;
e) che in costanza di matrimonio ha sempre goduto di un elevatissimo tenore di vita e di una posizione sociale elevata;
f) che ella non ha redditi e non è in grado di procurarseli per le ragioni oggettive sopra dedotte;
g) che
è esistente un grande squilibrio economico tra le parti in causa, dovuto essenzialmente alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza del matrimonio trentennale, con il sacrificio delle sue aspettative professionali e reddituali, in virtù dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare teso all'accudimento dei figli, del marito ed alla cura dell'ambiente domestico.”.
5 Quanto alla situazione economica del Sig. ha evidenziato che il marito ha sempre CP_1 svolto e svolge attività lavorativa quale funzionario del Ministero degli Esteri e che, oltre allo stipendio metropolitano mensile di euro 2000,00 circa, come risulta dalle buste paga depositate in giudizio, percepisce, altresì, l'indennità di servizio (ISE), poiché svolge la sua attività di funzionario amministrativo presso l'ambasciata italiana in Caracas (Venezuela)- nella misura netta di euro.6500,00 al mese, nonché la maggiorazione abitazione pari ad euro 7.753,62 ogni 6 mesi e l'indennità di prima sistemazione pari ad euro.11.048,47.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi in giudizio, il Sig. ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone CP_1 il rigetto.
In particolare, nel merito della domanda svolta dalla di riconoscimento in suo Parte_1 favore dell'assegno divorzile, il convenuto ha assunto che la Sig.ra dispone di mezzi Parte_1 adeguati di sostentamento, in virtù dell'acquisizione della metà del ricavato della vendita di due appartamenti in Florida, acquistati integralmente dall'appellato, delle somme dallo stesso versate in suo favore in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di transazione sottoscritto dalle parti in sede di scioglimento della comunione legale tra coniugi e della polizza contratta in suo favore dall'appellato in costanza di matrimonio, che le consente di riscuotere l'importo di circa euro
20.000,00 annui, nonché delle ulteriori risorse economiche ritratte mediante l'attività lavorativa dalla medesima pure prestata nel locale di ristorazione del figlio.
Acquisita la documentazione reddituale richiesta ad entrambe le parti con decreto del
20.11.2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate dal sig. in data 10 novembre 2025 e dalla Sig.ra in data 26 CP_1 Parte_1 novembre 2025.
Il primo motivo di appello, relativo alla illegittimità della sentenza, per il difetto del presupposto di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, comma 3, n. 2 lett. b) l. 898/70, integrato, secondo la tesi dell'appellante, esclusivamente dal giudicato formale sulla sentenza integrale di separazione, è infondato.
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b. della legge 898 del 1970 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi, tra le altre ipotesi, quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970”.
6 L'irrevocabilità della separazione personale è dunque condizione di proponibilità della domanda e deve sussistere sin dalla proposizione in giudizio della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 232/2018, pronunciata dal
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione R.G. 2099/2015, nell'ambito della quale è stato disposto un assegno di mantenimento in favore dell'appellante di euro 2.500,00, è stata impugnata esclusivamente in relazione alla regolamentazione dei rapporti economici prima dinanzi alla Corte di
Appello di Roma, che con sentenza n. 2795/2019 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo l'assegno di mantenimento fino alla misura di euro 1.500,00, e successivamente con ricorso in Cassazione, sempre con esclusivo riferimento al capo della sentenza relativo alle questioni economiche.
Alla fattispecie oggetto del presente esame deve quindi essere applicato il principio generale di cui all'art. 329 comma 2 c.p.c., secondo il quale l'impugnazione parziale della sentenza comporta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate, qualora siano parti autonome e non dipendenti da quella che è oggetto dell'impugnazione.
Trattandosi infatti di capi autonomi della sentenza, la pendenza del giudizio di impugnazione sulle statuizioni di natura economica non pregiudica il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e pertanto non impedisce la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il medesimo principio è stato chiaramente affermato dalle Sezioni Unite nella ipotesi in cui l'impugnazione contro la sentenza che aveva pronunciato la separazione dichiarando al contempo l'addebitabilità della stessa ad uno dei coniugi era stata proposta con esclusivo riferimento all'addebito, là dove in tale ipotesi è stato stabilito che l'impugnazione parziale della sentenza esclusivamente con riferimento alla pronuncia di addebito “implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Unite 15279/2001”).
Ne consegue che il giudicato sullo status può intervenire per acquiescenza ove il processo di separazione prosegua in appello sulle sole questioni accessorie, come le questioni di natura economica oggetto del presente procedimento, tal che il Tribunale di Latina ha correttamente considerato integrato il presupposto di proponibilità della domanda e ha legittimamente dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
E' sufficiente al riguardo richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della
7 acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente all'impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione”(Cass. civ. n. 3664/2013).
Per i medesimi motivi è altresì priva di pregio la contestazione, sempre ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, del difetto di prova del passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione, in mancanza di produzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 232/2018, munita della certificazione prevista dall'art. 124 disp.att. c.p.c.
Con motivazione logica e coerente, il Tribunale di Latina ha valutato il contenuto del ricorso introduttivo e della sentenza n. 2795/2019, resa dalla Corte d'Appello di Roma nell'ambito del giudizio di separazione, entrambi prodotti in giudizio, e ha legittimamente concluso per l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia sullo status emessa dal Tribunale di Latina con la sentenza n.
232/2018, in ragione della sua mancata impugnazione.
Il terzo motivo è invece fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio implica la conseguente ammissibilità della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, là dove la stessa si fonda su presupposti del tutto differenti dalla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, oggetto di impugnazione, e dipende esclusivamente dalla modifica di "status" operata dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Ne consegue che la domanda di assegno divorzile non risente della sorte dell'impugnazione proposta relativamente alle questioni economiche della sentenza di separazione.
E' noto altresì il principio per cui “l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ne consegue che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi, ma fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga motivatamente e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio vengano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli già adottati nel giudizio di separazione (Cass., n. 3852/2021, cfr. Cas. Ord. 9345/2013; Cass.
1889/2025).
Riconosciuta la procedibilità della domanda, nel merito l'appellante ha chiesto di procedersi all'accertamento del suo diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
8 La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti e per le motivazioni che seguono.
Come noto, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
La Corte di legittimità ha affermato dunque che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Quindi, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è ora irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve, invero, accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603).
9 In particolare, è necessario accertare se gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità, l'assegno di divorzio deve quindi essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico -reddituale degli ex coniugi (Cass. 3 dicembre
2021, n. 38362).
In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Occorre, in conclusione, “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 1786 del 28.1.2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, rileva la Corte che il matrimonio tra le parti si è protratto per trenta anni (dal 1985 al 2015 ), allorquando è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, e che, pacificamente, per tutta la durata del rapporto coniugale, mentre ha Controparte_1 svolto attività lavorativa come funzionario del Ministero degli Affari Esteri, la Sig.ra si è Parte_1 occupata, per una scelta da presumersi condivisa con il marito, della cura delle esigenze familiari e della crescita dei figli, seguendolo nel corso del matrimonio trentennale presso le varie sedi all'estero ove questi ha prestato servizio. In particolare, la famiglia ha vissuto dal mese di gennaio del 1987 al mese di agosto del 1990 in Kuwait City;
dal mese di agosto del 1990 e sino al 1995 a Caracas in
Venezuela; per 10 mesi in Italia e poi in Colombia a Bogotà, sino al 2000; dal 2000 sino al 2004 in
Messico, per 5 mesi in Italia, poi in Colombia a Bogotà per circa due anni;
successivamente negli
USA a Miami sino al 2014.
10 A tale scelta di vita è chiaramente e direttamente riconducibile la sperequazione che è possibile registrare nelle situazioni economiche generali degli ex coniugi.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, dalla documentazione prodotta risulta infatti che la Sig.ra è casalinga, non svolge alcuna attività lavorativa e percepisce dal 18-09-2021, Parte_1 data di scadenza del Fondo Medinvest, una rendita di euro 20.969,28 annui, in virtù della polizza contratta in suo favore dall'ex coniuge in costanza di matrimonio. lavora invece Controparte_1 come funzionario del Ministero degli Esteri ed è attualmente ancora in servizio all'estero in Costa
Rica, presso l'Ambasciata d'Italia a San Josè, percependo un reddito mensile di circa 2.000,00 euro nonché gli emolumenti a titolo di indennità di servizio all'estero, pari alla somma mensile di euro
6.500,00 netti, oltre all'indennità di abitazione pari alla somma semestrale di euro 7.753,62 e all'indennità riscossa di prima sistemazione di euro 11.048,47.
La sperequazione reddituale è dunque evidente ed è altresì pacifica la circostanza che la Sig.ra diplomata presso l'istituto agrario in Borgo Piave, come Tecnico di laboratorio chimico Parte_1
e biologico, abbia lavorato dal 1981 al 1985 alle dipendenze del dott. , sia presso il Persona_1 laboratorio di analisi in Fondi, in Via Appia che presso lo studio medico di tale dottore con la mansione di segretaria, il tutto prima di contrarre matrimonio con il Sig. Invero, la CP_1 circostanza non è stata specificamente contestata e quindi deve essere ritenuta provata e posta alla base della decisione. È altrettanto pacifico e non contestato che la sig.ra dopo il Parte_1 matrimonio ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, là dove, per scelta necessariamente condivisa con il marito, ha seguito lo stesso nel corso di tutta la vita matrimoniale in giro per il mondo, nelle diverse sedi all'estero dove costui ha preso servizio, ivi trasferendo tutta la sua famiglia.
È anche presumibile, senza che sia necessario sul punto assumere le prove testimoniali richieste dalla parte appellante, che la Sig.ra abbia difficoltà a reperire attualmente una Parte_1 occupazione lavorativa, in considerazione dell'età ormai avanzata (all'epoca dell'introduzione del giudizio di appello la aveva già 61 anni) e del rilevante periodo di tempo (più di trenta Parte_1 anni) in cui è stata inattiva collocandosi al di fuori del mercato del lavoro per ragioni familiari.
La sussistenza dello squilibrio economico formatosi tra gli ex coniugi dopo la separazione trova dunque ragione nella intrapresa vita matrimoniale e nelle scelte compiute dalla coppia.
Ciò posto, ai fini della valutazione dell'entità dello squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, occorre tuttavia considerare anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione con la transazione raggiunta a definizione del giudizio di scioglimento della comunione legale dei coniugi.
11 Dalla documentazione depositata in atti, risulta infatti che in costanza di matrimonio la sig.ra coniugata in regime di comunione legale dei beni con il marito, ha acquisito la Parte_1 comproprietà dell'immobile sito in Lenola, via Forcella n. 34, destinato a casa familiare, nonché di due unità immobiliari site in Miami (Florida - Stati Uniti), integralmente acquistate con denaro dell'ex coniuge.
Successivamente, a definizione del giudizio di scioglimento della comunione legale dei coniugi, ex art. 191 c.c. e 784 e ss. c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, per un verso il sig. ha trasferito alla ex moglie la quota del 50% di proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Lenola, ove attualmente risiede la Sig.ra divenuta esclusiva Parte_1 proprietaria del bene, comprensivo di arredi e mobilio, e, per altro verso, le parti si sono impegnate a vendere le due unità immobiliari site in Miami con successiva ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita in parti uguali tra loro. Con la medesima transazione, il Sig. si è anche impegnato CP_1
a versare alla la somma di euro 70.000,00 in due rate, la prima di 20.000,00 euro al Parte_1 momento della sottoscrizione dell'atto di transazione e la residua parte di 50.000,00 euro al momento della vendita delle unità immobiliari site in Miami.
Dalla documentazione depositata risultano poi l'intervenuto effettivo versamento da parte del
Sig. delle predette somme oltre che la riscossione da parte della del ricavato CP_1 Parte_1 della vendita degli immobili a Miami. Dagli estratti conto del conto corrente intestati alla Parte_1
e allegati all'atto di appello, si evince che in data 30.11.2018 il sig. ha effettuato in Controparte_1 favore della ex coniuge un bonifico di euro 20.000,00, che, alla data dell'11 aprile 2019, è stato effettuato un bonifico sempre in favore della di euro 69.853,27 e che alla data del Parte_1
6.12.2019 è stato effettuato un ulteriore bonifico di euro 167.588,11, con saldi finali, al 31.12.2019, di euro 214.314,17, al 30.12.2020, di euro 170.830,97 (a seguito del bonifico della somma di euro
25.000, in favore del figlio e al 31.3.2021 di euro 122.488,38 (con bonifici Parte_2 effettuati nel 2021 dalla in favore del figlio e della nipote delle somme rispettivamente di Parte_1 euro 45.000,00 e di euro 3.000,00).
La Sig.ra è altresì titolare di una rendita annua di euro 20.696,68, a fronte della Parte_1 polizza contratta dal marito in suo favore e del capitale dallo stesso versato a tal fine, sino al 2014 per la complessiva somma di euro 143.654,22.
È quindi evidente come il patrimonio immobiliare e le entrate di cui ha potuto beneficiare anche dopo la separazione l'appellante sono stati costituiti per la maggior parte dall'apporto dei beni dell'appellato, unico percettore di reddito, con la conseguenza che deve ritenersi in parte già riconosciuto, con le predette attribuzioni, il ruolo svolto dalla all'interno della famiglia Parte_1 così come devono ritenersi in parte realizzate le esigenze perequative mediante i suddetti trasferimenti
12 immobiliari e i suddetti versamenti in denaro, che hanno avuto l'effetto di compensare parzialmente il sacrificio delle aspettative professionali dell'appellante.
Ciò nonostante, pur dovendosi senz'altro escludere la componente assistenziale dell'assegno divorzile, deve, in ogni caso, tenersi conto della relativa componente comparativa-perequativa non completamente soddisfatta con le predette attribuzioni, tal che può essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della in considerazione della durata complessiva del rapporto Parte_1 matrimoniale(trenta anni), dell'età dell'appellante (sessantaquattro anni) e della circostanza che la sig.ra si è sempre occupata della cura della famiglia seguendo il marito anche all'estero, Parte_1 in virtù di una scelta condivisa con il coniuge, che, per contro, ha, quindi, potuto svolgere al meglio la propria attività lavorativa e dedicarsi alla propria carriera, prestando servizio sempre all'estero e trasferendo con sé la propria famiglia.
Quanto all'entità dell'assegno, tenuto conto delle attribuzioni ricevute dalla in Parte_1 virtù degli acquisti effettuati dal marito e in virtù dei trasferimenti eseguiti dallo stesso in adempimento degli obblighi assunti con l'accordo transattivo concluso in sede di scioglimento della comunione legale, considerato altresì che la Sig.ra è beneficiaria di una rendita annuale Parte_1 in virtù della polizza contratta in suo favore dal in costanza di matrimonio, appare congruo CP_1 riconoscere un assegno divorzile dell'importo di euro 500,00, ad ulteriore compensazione della sperequazione esistente tra in coniugi anche per effetto della mancata percezione da parte della
[...]
del trattamento previdenziale, circostanza connessa all'assenza di svolgimento di attività Pt_1 lavorativa alla quale l'appellante sino all'età di sessanta anni ha rinunciato per dedicarsi completamente alla famiglia e seguire il marito in tutte le varie sedi all'estero in cui costui ha prestato costantemente servizio durante la lunga vita matrimoniale.
Ne consegue l'opportunità di riconoscerle un assegno divorzile pari all'importo di euro 500,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, con adeguamento monetario automatico secondo indice Istat.
La parziale reciproca soccombenza e il riconoscimento di un assegno divorzile in misura molto inferiore rispetto a quanto richiesto dall'appellante, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Latina, n.1802/2022, depositata in data 27/09/22, così provvede;
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.1802/2022, dichiara la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile procedibile e condanna Parte_3 a corrispondere a un assegno divorzile pari all'importo mensile CP_1 Parte_1 di euro 500,00, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, con adeguamento monetario automatico secondo indice Istat;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa AI Marini Dott.ssa Sofia Rotunno
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa AI Marini Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5996 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 26 novembre 2025 e vertente tra
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Fondi, in Via San Bartolomeo, 43, presso lo studio dell'Avvocato Maria
ET ON, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
appellante-
e
, nato a [...], il [...], residente in [...]
n°301-int.18, rappresentato e difeso giusta procura in atti conferita, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Maurizio Bianchi e Valentina Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terracina (LT), via Roma n.152, appellato-
con la partecipazione del Procuratore Generale.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina e depositata in data 27/09/22, inerente il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n.
RG 6994/2019, promosso da
contro
; Controparte_1 Parte_1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante, nel ricorso in appello del 27 ottobre 2022:
“- “all'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, perché Voglia, fissata l'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accogliere il presente appello per i motivi ivi dedotti e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione collegiale (depositata in data 27/09/22, notificata a mezzo pec in data 27/09/2022), per essere la domanda di divorzio promossa da improcedibile;
Controparte_1
- accertata e dichiarata la nullità della sentenza n.1802/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in composizione collegiale (depositata in data 27/09/22, notificata a mezzo pec in data 27/09/2022), per violazione del secondo comma dell'art. 101 cpc, previa rimessione in termini per lo svolgimento dell'attività, il cui esercizio non è stato possibile in primo grado, e quindi, la procedibilità della domanda di assegno divorzile, condanni al versamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di €.3000/00 e/o di quella minore o
[...] maggiore ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese;
- in difetto di quanto sopra, accertata e dichiarata la procedibilità della domanda di assegno divorzile
- previa rimessione in termini per lo svolgimento dell'attività istruttoriacondanni Controparte_1 al versamento in favore di , a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di Parte_1
€.3000/00 e/o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, del doppio grado di giudizio..”
Per la parte appellata nella comparsa di costituzione del 17 novembre 2023.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in via principale, rigettare integralmente il proposto gravame, confermando in toto la sentenza n.1802/2022 del Tribunale di Latina. Subordinatamente, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di poter statuire, nel merito, sulla ex adverso proposta domanda di assegno divorzile, accertare e dichiarare che la controparte non ha diritto a tale assegno,
e non lo avesse comunque sin dalla data di proposizione in prime cure della domanda di cessazione
2 degli effetti civili del matrimonio, conseguentemente disponendo la ripetizione degli importi frattanto corrisposti dal deducente in suo favore a titolo di contributo di mantenimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il Sig. ha adito il Controparte_1
Tribunale di Latina al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in Lenola, il 20.7.1985, unitamente alla Parte_1 richiesta di immediata modifica delle condizioni patrimoniali disposte in sede di separazione, in ragione della successiva definizione dei rapporti economici patrimoniali intervenuta con la transazione sottoscritta dalle parti il 26.11.2018.
Costituitasi in giudizio, la Sig.ra ha contestato la fondatezza della richiesta Parte_1 di modifica delle condizioni economiche, deducendo che la transazione aveva il solo scopo di porre fine al giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi (RG 3763/16) senza alcun riferimento all'assetto dei rapporti economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La convenuta ha rilevato in particolare l'inidoneità della transazione a far venir meno il grave squilibrio economico esistente tra le parti, dovuto alle scelte di vita compiute dalla coppia durante la vita matrimoniale durata trenta anni e basata su un modello di organizzazione familiare in virtù del quale la sig.ra ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e Parte_1 reddituali per ricoprire il ruolo di casalinga e favorire, con il suo apporto e il suo impegno nella gestione della vita familiare, l'ascesa professionale e l'aumento reddituale di suo marito e, dall'altra parte, il marito, quale funzionario del Ministero degli Esteri, ha ricoperto un ruolo di prestigio nelle varie ambasciate all'estero trasferendovi sempre tutta la famiglia.
Ciò posto la ha dedotto che già la sentenza di separazione personale dei coniugi Parte_1 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva tenuto conto della intervenuta transazione, in ragione della quale l'assegno di mantenimento era stato ridotto dalla misura inziale riconosciuta dal Tribunale di Latina di euro 2.500,00 a quella di euro
1.500,00, pertanto, posto che avverso detta sentenza pendeva ricorso in Cassazione, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari alla somma di euro 3.000,00.
Con i provvedimenti presidenziali del 15.11.2021 è stata rigettata in via provvisoria la richiesta di assegno divorzile ed è stata altresì disposta la revoca dell'assegno di mantenimento.
Avverso l'ordinanza presidenziale, la ha proposto reclamo dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Roma, che con decreto del 13 giugno 2022, in riforma dei provvedimenti impugnati, ha
3 confermato le condizioni di separazione con riferimento all'assegno di mantenimento riconosciuto nella sentenza di separazione personale dei coniugi.
In esito alla prima udienza di comparizione dell'8 marzo 2022, il Giudice istruttore ha fissato l'udienza dell'8 aprile 2022 per la precisazione delle conclusioni sullo status e, nell'ambito della predetta udienza, il Sig. ha concluso richiamando quanto già dedotto, precisato e richiesto CP_1 nell'atto introduttivo, insistendo altresì nella richiesta di ammissione delle prove orali articolate nelle memorie integrative, mentre la difesa della non ha depositato le memorie contenenti la Parte_1 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1802 del 27 settembre 2022, il Tribunale di Latina, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile svolta dalla sull'assunto che la sentenza di Parte_1 separazione personale dei coniugi era stata impugnata in appello in relazione alle statuizioni di natura economica e successivamente con ricorso alla Corte di Cassazione, dinanzi alla quale pendeva ancora il procedimento all'epoca dell'introduzione del giudizio di divorzio, tal che è stato ritenuto il difetto del presupposto processuale per formulare domande accessorie nella medesima sede ex art. 3 della l.
898 del 1970.
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la Sig.ra ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la ricorrente ha contestato l'erronea interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della l. 898/1970, nella parte in cui, ai fini della procedibilità della domanda, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il passaggio in giudicato di una parte della sentenza di separazione relativa allo status. Secondo l'appellante, il presupposto di procedibilità previsto dall'art. 3, comma
3, n. 2 lett. b) l. 898/70 sarebbe integrato solo dal giudicato formale sulla sentenza integrale di separazione, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con il secondo motivo di appello, la Sig.ra ha censurato la sentenza nella parte in Parte_1 cui è stata accertata la formazione del giudicato della parte relativa allo status, in assenza di prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, là dove la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 2795/2019, emessa avverso la sentenza n. 232/2018 pronunciata dal Tribunale di Latina nel giudizio di separazione R.G. 2099/2015, era priva dell'attestazione del relativo passaggio in giudicato. Conseguentemente, secondo le deduzioni difensive della il Tribunale avrebbe Parte_1 dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Sotto un altro profilo, sempre con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di separazione sullo status, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Latina, evidenziando
4 come, in difetto di impugnazione parziale, la formazione del giudicato in ordine all'autonoma domanda sullo status atterrebbe alla fattispecie dell'acquiescenza totale e non parziale della sentenza, tal che non sarebbe stata rilevabile d'ufficio dal giudice.
Con il terzo motivo di appello, la Sig.ra ha eccepito la violazione dell'art. 101 Parte_1
c.p.c., dell'art. 183 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile senza segnalare alle parti la questione e senza assegnare alle stesse un termine a difesa.
Per questo motivo la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la nullità di tutto il procedimento Parte_1
e della sentenza finale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., e successivamente, previa rimessione in termini per l'attività istruttoria, accertata la procedibilità della domanda di assegno divorzile, riconoscere in suo favore, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 3.000,00.
Nel merito, a fondamento della spettanza dell'assegno divorzile ha dedotto: “a) che l'intervenuta ed infruttuosa ricerca di una occupazione lavorativa, dovuta anche alla sua età, effettuata in seguito alla separazione tra i coniugi, continua ancor oggi;
b) che prima del matrimonio, intervenuto nel 1985, avendo conseguito il diploma presso l'istituto agrario in Borgo Piave, di Tecnico di laboratorio chimico e biologico, ella ha lavorato dal 1981 al 1985 alle dipendenze del dott. Per_1
sia presso il laboratorio di analisi in Fondi, in Via Appia che presso lo studio medico di tale
[...] dottore con la mansione di segretaria;
c) che ella, in procinto del matrimonio, ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali, relegandosi, per amore del marito e nell'ambito di un progetto di vita comune condiviso, al ruolo di casalinga, dedicandosi, esclusivamente, alla cura della casa della famiglia e dei figli ed al sostegno dell'escalation professionale del marito (funzionario del
Ministero degli Affari Esteri), seguendolo, pertanto, nel corso del matrimonio trentennale, in giro per il mondo e quindi, presso le varie sedi all'estero ove Questi ha proceduto ad avanzare domanda, ovvero: dal gennaio del 1987 ad agosto del 1990 in Kuwait City;
da agosto del 1990 e sino al 1995 a
Caracas in Venezuela;
per 10 mesi in Italia e poi in Colombia a Bogotà, sino al 2000; dal 2000 sino al 2004 in Messico per 5 mesi in Italia, poi in Colombia a Bogotà per circa due anni;
successivamente negli USA a Miami sino al 2014; d) che ella ha un'estrema difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, attesa la sua età e la circostanza di NON averne fatto parte per tantissimi anni;
e) che in costanza di matrimonio ha sempre goduto di un elevatissimo tenore di vita e di una posizione sociale elevata;
f) che ella non ha redditi e non è in grado di procurarseli per le ragioni oggettive sopra dedotte;
g) che
è esistente un grande squilibrio economico tra le parti in causa, dovuto essenzialmente alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza del matrimonio trentennale, con il sacrificio delle sue aspettative professionali e reddituali, in virtù dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare teso all'accudimento dei figli, del marito ed alla cura dell'ambiente domestico.”.
5 Quanto alla situazione economica del Sig. ha evidenziato che il marito ha sempre CP_1 svolto e svolge attività lavorativa quale funzionario del Ministero degli Esteri e che, oltre allo stipendio metropolitano mensile di euro 2000,00 circa, come risulta dalle buste paga depositate in giudizio, percepisce, altresì, l'indennità di servizio (ISE), poiché svolge la sua attività di funzionario amministrativo presso l'ambasciata italiana in Caracas (Venezuela)- nella misura netta di euro.6500,00 al mese, nonché la maggiorazione abitazione pari ad euro 7.753,62 ogni 6 mesi e l'indennità di prima sistemazione pari ad euro.11.048,47.
Per questi motivi
l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi in giudizio, il Sig. ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone CP_1 il rigetto.
In particolare, nel merito della domanda svolta dalla di riconoscimento in suo Parte_1 favore dell'assegno divorzile, il convenuto ha assunto che la Sig.ra dispone di mezzi Parte_1 adeguati di sostentamento, in virtù dell'acquisizione della metà del ricavato della vendita di due appartamenti in Florida, acquistati integralmente dall'appellato, delle somme dallo stesso versate in suo favore in adempimento degli obblighi assunti con il contratto di transazione sottoscritto dalle parti in sede di scioglimento della comunione legale tra coniugi e della polizza contratta in suo favore dall'appellato in costanza di matrimonio, che le consente di riscuotere l'importo di circa euro
20.000,00 annui, nonché delle ulteriori risorse economiche ritratte mediante l'attività lavorativa dalla medesima pure prestata nel locale di ristorazione del figlio.
Acquisita la documentazione reddituale richiesta ad entrambe le parti con decreto del
20.11.2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate dal sig. in data 10 novembre 2025 e dalla Sig.ra in data 26 CP_1 Parte_1 novembre 2025.
Il primo motivo di appello, relativo alla illegittimità della sentenza, per il difetto del presupposto di procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, comma 3, n. 2 lett. b) l. 898/70, integrato, secondo la tesi dell'appellante, esclusivamente dal giudicato formale sulla sentenza integrale di separazione, è infondato.
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b. della legge 898 del 1970 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi, tra le altre ipotesi, quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970”.
6 L'irrevocabilità della separazione personale è dunque condizione di proponibilità della domanda e deve sussistere sin dalla proposizione in giudizio della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 232/2018, pronunciata dal
Tribunale di Latina nel giudizio di separazione R.G. 2099/2015, nell'ambito della quale è stato disposto un assegno di mantenimento in favore dell'appellante di euro 2.500,00, è stata impugnata esclusivamente in relazione alla regolamentazione dei rapporti economici prima dinanzi alla Corte di
Appello di Roma, che con sentenza n. 2795/2019 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo l'assegno di mantenimento fino alla misura di euro 1.500,00, e successivamente con ricorso in Cassazione, sempre con esclusivo riferimento al capo della sentenza relativo alle questioni economiche.
Alla fattispecie oggetto del presente esame deve quindi essere applicato il principio generale di cui all'art. 329 comma 2 c.p.c., secondo il quale l'impugnazione parziale della sentenza comporta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate, qualora siano parti autonome e non dipendenti da quella che è oggetto dell'impugnazione.
Trattandosi infatti di capi autonomi della sentenza, la pendenza del giudizio di impugnazione sulle statuizioni di natura economica non pregiudica il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e pertanto non impedisce la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il medesimo principio è stato chiaramente affermato dalle Sezioni Unite nella ipotesi in cui l'impugnazione contro la sentenza che aveva pronunciato la separazione dichiarando al contempo l'addebitabilità della stessa ad uno dei coniugi era stata proposta con esclusivo riferimento all'addebito, là dove in tale ipotesi è stato stabilito che l'impugnazione parziale della sentenza esclusivamente con riferimento alla pronuncia di addebito “implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Unite 15279/2001”).
Ne consegue che il giudicato sullo status può intervenire per acquiescenza ove il processo di separazione prosegua in appello sulle sole questioni accessorie, come le questioni di natura economica oggetto del presente procedimento, tal che il Tribunale di Latina ha correttamente considerato integrato il presupposto di proponibilità della domanda e ha legittimamente dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
E' sufficiente al riguardo richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della
7 acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente all'impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione”(Cass. civ. n. 3664/2013).
Per i medesimi motivi è altresì priva di pregio la contestazione, sempre ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, del difetto di prova del passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione, in mancanza di produzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 232/2018, munita della certificazione prevista dall'art. 124 disp.att. c.p.c.
Con motivazione logica e coerente, il Tribunale di Latina ha valutato il contenuto del ricorso introduttivo e della sentenza n. 2795/2019, resa dalla Corte d'Appello di Roma nell'ambito del giudizio di separazione, entrambi prodotti in giudizio, e ha legittimamente concluso per l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia sullo status emessa dal Tribunale di Latina con la sentenza n.
232/2018, in ragione della sua mancata impugnazione.
Il terzo motivo è invece fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio implica la conseguente ammissibilità della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, là dove la stessa si fonda su presupposti del tutto differenti dalla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, oggetto di impugnazione, e dipende esclusivamente dalla modifica di "status" operata dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Ne consegue che la domanda di assegno divorzile non risente della sorte dell'impugnazione proposta relativamente alle questioni economiche della sentenza di separazione.
E' noto altresì il principio per cui “l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ne consegue che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi, ma fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga motivatamente e in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio vengano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli già adottati nel giudizio di separazione (Cass., n. 3852/2021, cfr. Cas. Ord. 9345/2013; Cass.
1889/2025).
Riconosciuta la procedibilità della domanda, nel merito l'appellante ha chiesto di procedersi all'accertamento del suo diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
8 La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei seguenti limiti e per le motivazioni che seguono.
Come noto, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n.
74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
La Corte di legittimità ha affermato dunque che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Quindi, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è ora irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve, invero, accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603).
9 In particolare, è necessario accertare se gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari e se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare.
Secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità, l'assegno di divorzio deve quindi essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico -reddituale degli ex coniugi (Cass. 3 dicembre
2021, n. 38362).
In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Occorre, in conclusione, “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 1786 del 28.1.2021).
Ciò premesso, nel caso di specie, rileva la Corte che il matrimonio tra le parti si è protratto per trenta anni (dal 1985 al 2015 ), allorquando è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, e che, pacificamente, per tutta la durata del rapporto coniugale, mentre ha Controparte_1 svolto attività lavorativa come funzionario del Ministero degli Affari Esteri, la Sig.ra si è Parte_1 occupata, per una scelta da presumersi condivisa con il marito, della cura delle esigenze familiari e della crescita dei figli, seguendolo nel corso del matrimonio trentennale presso le varie sedi all'estero ove questi ha prestato servizio. In particolare, la famiglia ha vissuto dal mese di gennaio del 1987 al mese di agosto del 1990 in Kuwait City;
dal mese di agosto del 1990 e sino al 1995 a Caracas in
Venezuela; per 10 mesi in Italia e poi in Colombia a Bogotà, sino al 2000; dal 2000 sino al 2004 in
Messico, per 5 mesi in Italia, poi in Colombia a Bogotà per circa due anni;
successivamente negli
USA a Miami sino al 2014.
10 A tale scelta di vita è chiaramente e direttamente riconducibile la sperequazione che è possibile registrare nelle situazioni economiche generali degli ex coniugi.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, dalla documentazione prodotta risulta infatti che la Sig.ra è casalinga, non svolge alcuna attività lavorativa e percepisce dal 18-09-2021, Parte_1 data di scadenza del Fondo Medinvest, una rendita di euro 20.969,28 annui, in virtù della polizza contratta in suo favore dall'ex coniuge in costanza di matrimonio. lavora invece Controparte_1 come funzionario del Ministero degli Esteri ed è attualmente ancora in servizio all'estero in Costa
Rica, presso l'Ambasciata d'Italia a San Josè, percependo un reddito mensile di circa 2.000,00 euro nonché gli emolumenti a titolo di indennità di servizio all'estero, pari alla somma mensile di euro
6.500,00 netti, oltre all'indennità di abitazione pari alla somma semestrale di euro 7.753,62 e all'indennità riscossa di prima sistemazione di euro 11.048,47.
La sperequazione reddituale è dunque evidente ed è altresì pacifica la circostanza che la Sig.ra diplomata presso l'istituto agrario in Borgo Piave, come Tecnico di laboratorio chimico Parte_1
e biologico, abbia lavorato dal 1981 al 1985 alle dipendenze del dott. , sia presso il Persona_1 laboratorio di analisi in Fondi, in Via Appia che presso lo studio medico di tale dottore con la mansione di segretaria, il tutto prima di contrarre matrimonio con il Sig. Invero, la CP_1 circostanza non è stata specificamente contestata e quindi deve essere ritenuta provata e posta alla base della decisione. È altrettanto pacifico e non contestato che la sig.ra dopo il Parte_1 matrimonio ha rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, là dove, per scelta necessariamente condivisa con il marito, ha seguito lo stesso nel corso di tutta la vita matrimoniale in giro per il mondo, nelle diverse sedi all'estero dove costui ha preso servizio, ivi trasferendo tutta la sua famiglia.
È anche presumibile, senza che sia necessario sul punto assumere le prove testimoniali richieste dalla parte appellante, che la Sig.ra abbia difficoltà a reperire attualmente una Parte_1 occupazione lavorativa, in considerazione dell'età ormai avanzata (all'epoca dell'introduzione del giudizio di appello la aveva già 61 anni) e del rilevante periodo di tempo (più di trenta Parte_1 anni) in cui è stata inattiva collocandosi al di fuori del mercato del lavoro per ragioni familiari.
La sussistenza dello squilibrio economico formatosi tra gli ex coniugi dopo la separazione trova dunque ragione nella intrapresa vita matrimoniale e nelle scelte compiute dalla coppia.
Ciò posto, ai fini della valutazione dell'entità dello squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, occorre tuttavia considerare anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione con la transazione raggiunta a definizione del giudizio di scioglimento della comunione legale dei coniugi.
11 Dalla documentazione depositata in atti, risulta infatti che in costanza di matrimonio la sig.ra coniugata in regime di comunione legale dei beni con il marito, ha acquisito la Parte_1 comproprietà dell'immobile sito in Lenola, via Forcella n. 34, destinato a casa familiare, nonché di due unità immobiliari site in Miami (Florida - Stati Uniti), integralmente acquistate con denaro dell'ex coniuge.
Successivamente, a definizione del giudizio di scioglimento della comunione legale dei coniugi, ex art. 191 c.c. e 784 e ss. c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, per un verso il sig. ha trasferito alla ex moglie la quota del 50% di proprietà Controparte_1 dell'immobile sito in Lenola, ove attualmente risiede la Sig.ra divenuta esclusiva Parte_1 proprietaria del bene, comprensivo di arredi e mobilio, e, per altro verso, le parti si sono impegnate a vendere le due unità immobiliari site in Miami con successiva ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita in parti uguali tra loro. Con la medesima transazione, il Sig. si è anche impegnato CP_1
a versare alla la somma di euro 70.000,00 in due rate, la prima di 20.000,00 euro al Parte_1 momento della sottoscrizione dell'atto di transazione e la residua parte di 50.000,00 euro al momento della vendita delle unità immobiliari site in Miami.
Dalla documentazione depositata risultano poi l'intervenuto effettivo versamento da parte del
Sig. delle predette somme oltre che la riscossione da parte della del ricavato CP_1 Parte_1 della vendita degli immobili a Miami. Dagli estratti conto del conto corrente intestati alla Parte_1
e allegati all'atto di appello, si evince che in data 30.11.2018 il sig. ha effettuato in Controparte_1 favore della ex coniuge un bonifico di euro 20.000,00, che, alla data dell'11 aprile 2019, è stato effettuato un bonifico sempre in favore della di euro 69.853,27 e che alla data del Parte_1
6.12.2019 è stato effettuato un ulteriore bonifico di euro 167.588,11, con saldi finali, al 31.12.2019, di euro 214.314,17, al 30.12.2020, di euro 170.830,97 (a seguito del bonifico della somma di euro
25.000, in favore del figlio e al 31.3.2021 di euro 122.488,38 (con bonifici Parte_2 effettuati nel 2021 dalla in favore del figlio e della nipote delle somme rispettivamente di Parte_1 euro 45.000,00 e di euro 3.000,00).
La Sig.ra è altresì titolare di una rendita annua di euro 20.696,68, a fronte della Parte_1 polizza contratta dal marito in suo favore e del capitale dallo stesso versato a tal fine, sino al 2014 per la complessiva somma di euro 143.654,22.
È quindi evidente come il patrimonio immobiliare e le entrate di cui ha potuto beneficiare anche dopo la separazione l'appellante sono stati costituiti per la maggior parte dall'apporto dei beni dell'appellato, unico percettore di reddito, con la conseguenza che deve ritenersi in parte già riconosciuto, con le predette attribuzioni, il ruolo svolto dalla all'interno della famiglia Parte_1 così come devono ritenersi in parte realizzate le esigenze perequative mediante i suddetti trasferimenti
12 immobiliari e i suddetti versamenti in denaro, che hanno avuto l'effetto di compensare parzialmente il sacrificio delle aspettative professionali dell'appellante.
Ciò nonostante, pur dovendosi senz'altro escludere la componente assistenziale dell'assegno divorzile, deve, in ogni caso, tenersi conto della relativa componente comparativa-perequativa non completamente soddisfatta con le predette attribuzioni, tal che può essere riconosciuto un assegno divorzile in favore della in considerazione della durata complessiva del rapporto Parte_1 matrimoniale(trenta anni), dell'età dell'appellante (sessantaquattro anni) e della circostanza che la sig.ra si è sempre occupata della cura della famiglia seguendo il marito anche all'estero, Parte_1 in virtù di una scelta condivisa con il coniuge, che, per contro, ha, quindi, potuto svolgere al meglio la propria attività lavorativa e dedicarsi alla propria carriera, prestando servizio sempre all'estero e trasferendo con sé la propria famiglia.
Quanto all'entità dell'assegno, tenuto conto delle attribuzioni ricevute dalla in Parte_1 virtù degli acquisti effettuati dal marito e in virtù dei trasferimenti eseguiti dallo stesso in adempimento degli obblighi assunti con l'accordo transattivo concluso in sede di scioglimento della comunione legale, considerato altresì che la Sig.ra è beneficiaria di una rendita annuale Parte_1 in virtù della polizza contratta in suo favore dal in costanza di matrimonio, appare congruo CP_1 riconoscere un assegno divorzile dell'importo di euro 500,00, ad ulteriore compensazione della sperequazione esistente tra in coniugi anche per effetto della mancata percezione da parte della
[...]
del trattamento previdenziale, circostanza connessa all'assenza di svolgimento di attività Pt_1 lavorativa alla quale l'appellante sino all'età di sessanta anni ha rinunciato per dedicarsi completamente alla famiglia e seguire il marito in tutte le varie sedi all'estero in cui costui ha prestato costantemente servizio durante la lunga vita matrimoniale.
Ne consegue l'opportunità di riconoscerle un assegno divorzile pari all'importo di euro 500,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, con adeguamento monetario automatico secondo indice Istat.
La parziale reciproca soccombenza e il riconoscimento di un assegno divorzile in misura molto inferiore rispetto a quanto richiesto dall'appellante, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Latina, n.1802/2022, depositata in data 27/09/22, così provvede;
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina n.1802/2022, dichiara la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile procedibile e condanna Parte_3 a corrispondere a un assegno divorzile pari all'importo mensile CP_1 Parte_1 di euro 500,00, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, con adeguamento monetario automatico secondo indice Istat;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa AI Marini Dott.ssa Sofia Rotunno
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