CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1257/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3865/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, in data 06.11.2024 da Roma Capitale, la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 11240155108 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018-2023 con riferimento all'immobile di Sua proprietà sito in Indirizzo_1 – Roma.
La ricorrente eccepisce che non sono dovuti interessi e sanzioni perché l'ente ha sempre sbagliato il suo codice fiscale scambiando con un altro utente e la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Deposita memorie ed evidenzia la mancata costituzioni delle parti resistenti.
Roma Capitale si costituisce il giorno dell'udienza e dichiara che l'avviso di accertamento deve essere rettificato in mq 97 a fronte dei 116 accertati e che la ricorrente non ha mai chiesto la correzione del codice fiscale errato, chiede come in atti con vittoria di spese.
AMA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente documenta di aver pagato avvisi emessi dai resistenti riportavano erroneamente il nominativo
“Ricorrente_1” e con codice fiscale “CF_1” e codice utente Ta.Ri. Num_1 mentre, nell'avviso notificato a novembre viene riportato, solo questa volta correttamente, il nominativo
“Ricorrente_1” ed il codice fiscale “CF_Ricorrente_1” e con codice utente Ta.Ri. n. Num_2
La ricorrente ha provveduto al pagamento degli importi richiesti, corrispondendo, per gli anni (2018 e 2023) oggetto della richiesta gli importi di euro 276,17 e 276,67 per l'anno 2018 e l'importo di euro 569,24 per l'anno 2023 (relativi al pagamento della Tari per gli anni 2018 e 2023).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido alle spese liquidate in € 250,00
(duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico ES IP
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3865/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401515108 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, in data 06.11.2024 da Roma Capitale, la Sig.ra Ricorrente_1 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 11240155108 per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018-2023 con riferimento all'immobile di Sua proprietà sito in Indirizzo_1 – Roma.
La ricorrente eccepisce che non sono dovuti interessi e sanzioni perché l'ente ha sempre sbagliato il suo codice fiscale scambiando con un altro utente e la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Deposita memorie ed evidenzia la mancata costituzioni delle parti resistenti.
Roma Capitale si costituisce il giorno dell'udienza e dichiara che l'avviso di accertamento deve essere rettificato in mq 97 a fronte dei 116 accertati e che la ricorrente non ha mai chiesto la correzione del codice fiscale errato, chiede come in atti con vittoria di spese.
AMA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente documenta di aver pagato avvisi emessi dai resistenti riportavano erroneamente il nominativo
“Ricorrente_1” e con codice fiscale “CF_1” e codice utente Ta.Ri. Num_1 mentre, nell'avviso notificato a novembre viene riportato, solo questa volta correttamente, il nominativo
“Ricorrente_1” ed il codice fiscale “CF_Ricorrente_1” e con codice utente Ta.Ri. n. Num_2
La ricorrente ha provveduto al pagamento degli importi richiesti, corrispondendo, per gli anni (2018 e 2023) oggetto della richiesta gli importi di euro 276,17 e 276,67 per l'anno 2018 e l'importo di euro 569,24 per l'anno 2023 (relativi al pagamento della Tari per gli anni 2018 e 2023).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido alle spese liquidate in € 250,00
(duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico ES IP