Articolo 4 della Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 novembre 1997
Art. 4. Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona 1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 18 novembre 1997