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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1125/2025
Oggi 10 settembre 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
STATO nella persona dell'avv. Anna SEDDA;
Per 'avv. Marco FIORE in sostituzione dell'avv. FERRARIO Controparte_1
FRANCESCA.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Per parte attrice l'avv. di Stato SEDDA precisa le conclusioni come da atto di opposizione.
Per parte convenuta l'avv. FIORE precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina quindi la discussione orale della controversia.
L'avv. di Stato SEDDA richiama le difese compiute in ordine al pagamento tempestivo pagamento del credito capitale con conseguente insussistenza del credito vantato per mora e spese.
L'avv. FIORE si riporta al contenuto delle difese compiute in atti e chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1125/2025 promossa da:
(c. f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio legale dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, domiciliata in Via Freguglia 1, Pt_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Via T. Salvini, n. 10 presso lo studio Pt_1
della difenditrice
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n. 13527/2024 in quanto erroneo, ingiusto ed infondato sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di lite, sia in relazione alla fase monitoria, sia in relazione alla fase dell'opposizione.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648
c.p.c., in ragione di tutte le difese esposte in atti;
pagina 3 di 7 in via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo ingiunto per i titoli di cui in narrativa, ovvero Controparte_1
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriore integrazione, produzione ed istanza anche nel merito del contendere con le memorie intermedie che verranno depositate entro i termini di cui all'art. 171-ter, c.p.c. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 3.1.2025 l' Parte_2
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13427 pubblicato dal
[...]
Tribunale di Milano il 3.10.2024 e a lei notificato il 29.11.2024 con il quale è stata condannata al pagamento di € 11.475,50 in favore di Controparte_1 dovuti per € 7.589,71 quale corrispettivo di forniture eseguite da SOENERGY s.r.l., oggetto della fattura n. 181230827 del 4.12.2018 il cui pagamento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 15.1.2019 che sarebbe rimasto tuttavia inadempiuto, per €
3.791,97 a titolo di interessi di mora calcolati al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 e per € 40,00 a titolo di rimborso forfettario per i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, dovuti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, crediti ceduti dalla fornitrice nell'ambito di contratto di Controparte_1
factoring.
2. A fondamento dell'opposizione proposta l' Parte_3
ha dedotto di aver integralmente pagato l'importo preteso
[...]
dalla convenuta opposta tramite ordinativo n. 828 del 11.1.2019 (cfr. pag. 3 doc. 3)
e quindi nel rispetto della scadenza indicata nel documento fiscale, deducendo pagina 4 di 7 quindi l'infondatezza dei crediti vantati per interessi di mora e per il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
3. L'opponente ha inoltre eccepito l'estinzione del credito vantato dall'opposta per prescrizione, evidenziando la mancata prova del compimento da parte dell'opposta di atti interruttivi della prescrizione breve prevista per la fornitura di gas.
4. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, Controparte_1 ha contestato che l' abbia Parte_3
effettivamente e tempestivamente estinto il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'attrice compensato nell'ambito di tale ordinativo il pagamento del suo debito con alcune note di credito emesse dalla cedente e tuttavia non cedute da quest'ultima alla convenuta nell'ambito del contratto di factoring, deducendo quindi l'inopponibilità di tale compensazione alla cessionaria ai sensi dell'art. 1248, comma 1, c.c. avendo l'attrice opponente accettato puramente e semplicemente le cessione e non avendo quindi il diritto di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre alla cedente, allegando altresì di non essere stata informata dell'emissione delle note di credito e di non aver accettato tale modificazione.
5. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha evidenziato la mancata Parte_3 contestazione da parte dell'opposta dei fatti allegati a fondamento dell'eccezione di prescrizione e ha ulteriormente allegato che, non avendo accettato la cessione dei crediti ed essendo state emesse dalla cedente le note di credito opposte in compensazione prima della notificazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di factoring, le stesse sarebbero pienamente opponibili al factor ai sensi dell'art. 1248, comma 2, c.c., subentrando quest'ultimo nella posizione del cedente (cfr. Cass.
24657/2016), fatto poi contestato dall'opposta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. nell'ambito della quale l'opposta ha allegato che le note di credito sarebbero state emesse solo quando il contratto di factoring era in corso di esecuzione, ribadendo quindi l'eccezione di inopponibilità alla cessionaria dell'eccezione di compensazione anche ai sensi dell'art. 1248, comma 2, c.c.
pagina 5 di 7 6. L'opposizione si è rivelata interamente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
7. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione breve costituisce ragione più liquida di definizione del presente giudizio.
8. ha proposto il 24.7.2024 ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
per chiedere il pagamento di credito corrispondente a fornitura di gas eseguita da
SOENERGY s.r.l. in favore dell' Parte_2
, che avrebbe dovuto essere pagato il 15.1.2019.
[...]
Come eccepito dall'opponente, tuttavia, l'opposta non ha documentato di aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione breve relativa alla fornitura di energia elettrica né nel termine biennale di prescrizione del diritto di credito di cui all'art. 1, comma 4, della l. 205/2017, né in quello breve quinquennale generalmente previsto dall'art. 2948 n. 4) c.c., di tal che il credito vantato per il pagamento della fornitura è certamente prescritto e non sono quindi dovuti su di questo né gli interessi né il rimborso forfettario delle spese sostenute per il recupero del credito.
9. Inoltre l'opponente ha documentato che il credito vantato dall'opposta per il corrispettivo della fornitura è stato estinto siccome pagato tramite l'ordinativo n.
828 dell'11.1.2019, nell'ambito del quale è stata data disposizione per il pagamento di una serie di fatture sia tramite versamento di denaro che compensazione con note di credito emesse dalla creditrice (cfr. pag. 3 doc. 3 att. e pag. 5).
10. Non avendo l'opposta documentato che l'opponente abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, per gli effetti di cui all'art. 1248, comma 1, c.c., avendo documentato esclusivamente di aver notificato alla debitrice ceduta il 3.8.2018 la cessione del credito oggetto della domanda monitoria avvenuta tramite contratto di factoring (doc 1 fasc. mon.), la debitrice può porre in compensazione con il credito ceduto tutti i crediti sorti prima della notificazione dell'avvenuta cessione compresi quelli oggetto di tutte le note di credito opposte in compensazione nell'ambito dell'ordinativo n. 828 dell'11.1.2019 che fanno riferimento a crediti sorti in periodi di conguaglio terminati prima della notificazione della cessione (doc. 4 att.). Di conseguenza quindi il credito vantato dall'opposta si è rivelato insussistente essendo stato estinto tempestivamente dalla debitrice, con conseguente documentale pagina 6 di 7 dimostrazione dell'insussistenza di alcun credito per interessi di mora o per rimborso spese forfettarie per il recupero del credito stesso.
11. Di conseguenza l'opposta ha documentato che il credito oggetto del decreto opposto
è stato estinto (per prescrizione e anche per avvenuto pagamento parziale e compensazione) e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato siccome infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale. Vengono poste a carico dell'opposta anche le spese esenti documentate sostenute per la proposizione dell'opposizione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale dell'opposizione proposta dall' Parte_3
, revoca il decreto ingiuntivo n. 13427 pubblicato dal Tribunale di
[...]
Milano il 3.10.2024 in favore di Controparte_1
2) condanna altresì a rimborsare in favore dell' Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, pari a € 3.387,00 per compensi e Parte_3
€ 147,70 per spese esenti, oltre 15% dell'importo indicato come dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1125/2025
Oggi 10 settembre 2025, davanti alla g.u. Ambra Carla Tombesi, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
STATO nella persona dell'avv. Anna SEDDA;
Per 'avv. Marco FIORE in sostituzione dell'avv. FERRARIO Controparte_1
FRANCESCA.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Per parte attrice l'avv. di Stato SEDDA precisa le conclusioni come da atto di opposizione.
Per parte convenuta l'avv. FIORE precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina quindi la discussione orale della controversia.
L'avv. di Stato SEDDA richiama le difese compiute in ordine al pagamento tempestivo pagamento del credito capitale con conseguente insussistenza del credito vantato per mora e spese.
L'avv. FIORE si riporta al contenuto delle difese compiute in atti e chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1125/2025 promossa da:
(c. f. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio legale dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, domiciliata in Via Freguglia 1, Pt_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Via T. Salvini, n. 10 presso lo studio Pt_1
della difenditrice
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n. 13527/2024 in quanto erroneo, ingiusto ed infondato sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di lite, sia in relazione alla fase monitoria, sia in relazione alla fase dell'opposizione.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648
c.p.c., in ragione di tutte le difese esposte in atti;
pagina 3 di 7 in via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo ingiunto per i titoli di cui in narrativa, ovvero Controparte_1
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriore integrazione, produzione ed istanza anche nel merito del contendere con le memorie intermedie che verranno depositate entro i termini di cui all'art. 171-ter, c.p.c. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 3.1.2025 l' Parte_2
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13427 pubblicato dal
[...]
Tribunale di Milano il 3.10.2024 e a lei notificato il 29.11.2024 con il quale è stata condannata al pagamento di € 11.475,50 in favore di Controparte_1 dovuti per € 7.589,71 quale corrispettivo di forniture eseguite da SOENERGY s.r.l., oggetto della fattura n. 181230827 del 4.12.2018 il cui pagamento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 15.1.2019 che sarebbe rimasto tuttavia inadempiuto, per €
3.791,97 a titolo di interessi di mora calcolati al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 e per € 40,00 a titolo di rimborso forfettario per i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, dovuti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2002, crediti ceduti dalla fornitrice nell'ambito di contratto di Controparte_1
factoring.
2. A fondamento dell'opposizione proposta l' Parte_3
ha dedotto di aver integralmente pagato l'importo preteso
[...]
dalla convenuta opposta tramite ordinativo n. 828 del 11.1.2019 (cfr. pag. 3 doc. 3)
e quindi nel rispetto della scadenza indicata nel documento fiscale, deducendo pagina 4 di 7 quindi l'infondatezza dei crediti vantati per interessi di mora e per il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.
3. L'opponente ha inoltre eccepito l'estinzione del credito vantato dall'opposta per prescrizione, evidenziando la mancata prova del compimento da parte dell'opposta di atti interruttivi della prescrizione breve prevista per la fornitura di gas.
4. Tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, Controparte_1 ha contestato che l' abbia Parte_3
effettivamente e tempestivamente estinto il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo l'attrice compensato nell'ambito di tale ordinativo il pagamento del suo debito con alcune note di credito emesse dalla cedente e tuttavia non cedute da quest'ultima alla convenuta nell'ambito del contratto di factoring, deducendo quindi l'inopponibilità di tale compensazione alla cessionaria ai sensi dell'art. 1248, comma 1, c.c. avendo l'attrice opponente accettato puramente e semplicemente le cessione e non avendo quindi il diritto di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre alla cedente, allegando altresì di non essere stata informata dell'emissione delle note di credito e di non aver accettato tale modificazione.
5. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha evidenziato la mancata Parte_3 contestazione da parte dell'opposta dei fatti allegati a fondamento dell'eccezione di prescrizione e ha ulteriormente allegato che, non avendo accettato la cessione dei crediti ed essendo state emesse dalla cedente le note di credito opposte in compensazione prima della notificazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di factoring, le stesse sarebbero pienamente opponibili al factor ai sensi dell'art. 1248, comma 2, c.c., subentrando quest'ultimo nella posizione del cedente (cfr. Cass.
24657/2016), fatto poi contestato dall'opposta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. nell'ambito della quale l'opposta ha allegato che le note di credito sarebbero state emesse solo quando il contratto di factoring era in corso di esecuzione, ribadendo quindi l'eccezione di inopponibilità alla cessionaria dell'eccezione di compensazione anche ai sensi dell'art. 1248, comma 2, c.c.
pagina 5 di 7 6. L'opposizione si è rivelata interamente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
7. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione breve costituisce ragione più liquida di definizione del presente giudizio.
8. ha proposto il 24.7.2024 ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
per chiedere il pagamento di credito corrispondente a fornitura di gas eseguita da
SOENERGY s.r.l. in favore dell' Parte_2
, che avrebbe dovuto essere pagato il 15.1.2019.
[...]
Come eccepito dall'opponente, tuttavia, l'opposta non ha documentato di aver compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione breve relativa alla fornitura di energia elettrica né nel termine biennale di prescrizione del diritto di credito di cui all'art. 1, comma 4, della l. 205/2017, né in quello breve quinquennale generalmente previsto dall'art. 2948 n. 4) c.c., di tal che il credito vantato per il pagamento della fornitura è certamente prescritto e non sono quindi dovuti su di questo né gli interessi né il rimborso forfettario delle spese sostenute per il recupero del credito.
9. Inoltre l'opponente ha documentato che il credito vantato dall'opposta per il corrispettivo della fornitura è stato estinto siccome pagato tramite l'ordinativo n.
828 dell'11.1.2019, nell'ambito del quale è stata data disposizione per il pagamento di una serie di fatture sia tramite versamento di denaro che compensazione con note di credito emesse dalla creditrice (cfr. pag. 3 doc. 3 att. e pag. 5).
10. Non avendo l'opposta documentato che l'opponente abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, per gli effetti di cui all'art. 1248, comma 1, c.c., avendo documentato esclusivamente di aver notificato alla debitrice ceduta il 3.8.2018 la cessione del credito oggetto della domanda monitoria avvenuta tramite contratto di factoring (doc 1 fasc. mon.), la debitrice può porre in compensazione con il credito ceduto tutti i crediti sorti prima della notificazione dell'avvenuta cessione compresi quelli oggetto di tutte le note di credito opposte in compensazione nell'ambito dell'ordinativo n. 828 dell'11.1.2019 che fanno riferimento a crediti sorti in periodi di conguaglio terminati prima della notificazione della cessione (doc. 4 att.). Di conseguenza quindi il credito vantato dall'opposta si è rivelato insussistente essendo stato estinto tempestivamente dalla debitrice, con conseguente documentale pagina 6 di 7 dimostrazione dell'insussistenza di alcun credito per interessi di mora o per rimborso spese forfettarie per il recupero del credito stesso.
11. Di conseguenza l'opposta ha documentato che il credito oggetto del decreto opposto
è stato estinto (per prescrizione e anche per avvenuto pagamento parziale e compensazione) e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato siccome infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale. Vengono poste a carico dell'opposta anche le spese esenti documentate sostenute per la proposizione dell'opposizione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale dell'opposizione proposta dall' Parte_3
, revoca il decreto ingiuntivo n. 13427 pubblicato dal Tribunale di
[...]
Milano il 3.10.2024 in favore di Controparte_1
2) condanna altresì a rimborsare in favore dell' Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, pari a € 3.387,00 per compensi e Parte_3
€ 147,70 per spese esenti, oltre 15% dell'importo indicato come dovuto per compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 7 di 7