Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 284
TAR
Sentenza 7 luglio 2023
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CS
Parere definitivo 20 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità parere favorevole CUS

    Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per decorso del termine di legge (oltre un anno dalla presentazione dell'istanza) e per acquiescenza al silenzio. La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio ha privato la ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere contro i pareri favorevoli rilasciati ai controinteressati.

  • Inammissibile
    Illegittimità parere favorevole Sicura S.r.l.

    Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per decorso del termine di legge (oltre un anno dalla presentazione dell'istanza) e per acquiescenza al silenzio. La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio ha privato la ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere contro i pareri favorevoli rilasciati ai controinteressati.

  • Inammissibile
    Azione avverso il silenzio

    Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per decorso del termine di legge (oltre un anno dalla presentazione dell'istanza) e per acquiescenza al silenzio. La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio ha privato la ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere.

  • Inammissibile
    Condanna a provvedere

    Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per decorso del termine di legge (oltre un anno dalla presentazione dell'istanza) e per acquiescenza al silenzio. La mancata proposizione dell'azione avverso il silenzio ha privato la ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere.

  • Rigettato
    Fabbisogno non deve tener conto della struttura pubblica esistente

    Il Collegio ritiene che la mancata proposizione della specifica azione avverso il silenzio abbia privato la ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere. La Regione ha l'onere di esaminare le istanze ed esprimere il relativo parere indipendentemente dal sollecito dell'operatore economico che ha presentato la domanda per primo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 284
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 284
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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