Art. 47.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).