Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto dal signor IU CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e IU Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mercitalia Rail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Corbo e Maria Giovanna Conti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Corbo in Roma, viale Umberto Tupini n. 113 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90, sulla richiesta di accesso agli atti, inoltrata alla società resistente in data 09.05.2025, nonché per l’emanazione nei confronti della società resistente di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente con la richiesta di accesso di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mercitalia Rail S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa DI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il silenzio formatosi sull’istanza del ricorrente che, quale dipendente della società Mercitalia Rail S.r.l. (società interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane), assegnato alla sede di Tarvisio, aveva formulato l’istanza di accesso in epigrafe indicata allo scopo di ottenere documentazione organizzativa della predetta società riguardo all’area di Trieste (e in particolare, alla sede di Tarvisio) ed alle sedi di possibile destinazione (aree di Catania, Messina, Villa San Giovanni, Palermo), nonché l’eventuale graduatoria delle istanze di trasferimento, da cui evincere il posizionamento della propria domanda ed i criteri utilizzati al fine di stabilire l’ordine prioritario di accoglimento delle richieste.
2. La società intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione del giudice adito, evidenziando di non essere una pubblica amministrazione “ destinataria normale di domande di accesso ex L. 241/90 e comunque non essendo tenuta ad evadere richieste di accesso in relazione a vicende ordinarie del rapporto di lavoro, quali sono quelle relative allo sviluppo di una istanza di trasferimento presentata da un proprio dipendente ”.
Ha contestato anche nel merito la pretesa del ricorrente in quanto esplorativa ed inoltre in quanto il dipendente “ ben dovrebbe sapere che i criteri applicati per soddisfare le istanze di trasferimento sono quelli definiti dal CCNL (art. 50.7): anzianità di servizio nella figura professionale, anzianità complessiva in azienda ed età anagrafica”.
3. In data 2.4.2026 il ricorrente ha prodotto una nota in cui ha affermato che la società resistente avrebbe prodotto in giudizio taluni documenti che erano stati richiesti, chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere
4. All’udienza in camera di consiglio del 9.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente sia fondata.
6. Va considerato che:
- l’art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990, nel delimitare l’ambito di applicazione della disciplina dell’accesso agli atti, assimila alla pubblica amministrazione “ i soggetti di diritto privato ”, ma “ limitatamente alla loro attività di pubblico interesse ”;
- con particolare riferimento ai documenti inerenti al rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a partecipazione pubblica, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso agli atti è esercitabile dai dipendenti con riguardo ai “ provvedimenti di auto-organizzazione generale degli uffici ” solo “ se incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro” (cfr. Ad. Pl., 28.6.2016, n. 16);
- nella fattispecie in esame, l’istanza di accesso è finalizzata esclusivamente alla tutela dell’interesse del ricorrente ad ottenere il trasferimento in altra sede di lavoro, e dunque, non è legata, neppure in via mediata, all’attività di pubblico interesse della società Mercitalia Rail S.r.l., soggetto privato, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 (cfr. Tar Lazio sez IV ter, 22.5.2024 n. 10370);
- gli atti richiesti, pertanto, non potevano essere oggetto di accesso, in quanto attinenti alla gestione ordinaria del personale da parte della società resistente, fatte salve le verifiche nella sede giudiziaria propria, ovvero innanzi al giudice del lavoro.
7. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a..
8. Le spese di lite possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della decisione in rito assunta dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DI MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO