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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI ES, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Studio Legale Associato - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02VM020232024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da Nominativo_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi introduttivi degli odierni giudizi, successivamente riuniti, Ricorrente_1 Studio Legale Nominativo_2 Nominativo_3Associato e gli avvocati associati, rispettivamente per il 70% ed per il 30%, impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe meglio emarginati, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Treviso aveva rettificato il reddito dello studio per l'anno d'imposta 2019, per complessivi € 30.874,86, e, conseguentemente, quello degli associati ex 5 D.P.R. 917/1986. Con il primo motivo, i ricorrenti contestavano il rilievo relativo ai coefficienti chilometrici utilizzati per il rimborso dei relativi costi agli associati. Evidenziavano in particolare di aver utilizzato coefficienti effettivi in luogo delle tabelle Aci, aventi rilevanza solo presuntiva, che può pertanto essere sempre superata dal contribuente, dimostrando l'uso ed il consumo effettivo dell'autoveicolo per esigenze aziendali. Quanto al disconoscimento delle trasferte a Treviso, motivate dalla presenza in città di un secondo studio, rappresentavano come l'associazione avesse una sede principale a San Zenone degli Ezzelini (TV), vicina al luogo di residenza degli associati, ed una sede secondaria a Treviso;
gli spostamenti in questione erano relativi ad udienze o altri incombenti professionali da tenersi a Treviso, che avevano reso necessaria una trasferta dalla sede principale. Deducevano che il fatto che a Treviso vi fosse un'altra sede dello studio non poteva far venire meno la qualifica di “trasferta” del tragitto dell'associato dall'Ufficio San Zenone degli Ezzelini al Tribunale Treviso. Quanto alle trasferte per pranzi di lavoro con i clienti, evidenziavano come che il ristorante sia un luogo alternativo alla sede dell'impresa a volte preferito dalla stessa clientela. Con riferimento ai costi per libri a contenuto letterario, ritenuti non inerenti dall'Ufficio, rappresentavano come si trattasse di libri ad uso interno, per essere citati negli atti giudiziari, a disposizione dei collaboratori e, a volte, utilizzati come omaggio ai clienti. Il loro acquisto fa parte di un'iniziativa aziendale chiamata “Giornata del libro”, in cui tutti i collaboratori, dipendenti ed associati si recano in libreria per acquistare libri di ausilio alla professione, che devono perciò essere ritenuti inerenti. L'Agenzia delle Entrate di Treviso si costituiva in tutti i procedimenti chiedendo il rigetto dei ricorsi. Premesso che i ricorrenti avevano definito la propria posizione per l'anno 2018 con ravvedimento speciale ex art. 1 comma 174 L. 197/2022, quanto ai rimborsi chilometrici osservava che il conteggio era stato effettuato ricalcolando un costo unitario di percorrenza di 0,5518 €/Km per l'avv. Nominativo_3 Targa_1 Nominativo_2(autoveicolo Volkswagen Golf targato ) e di 1,0510 €/Km per l'avv. (autoveicolo Targa_2Toyota Land Cruiser targato ), sulla base dei chilometri percorsi ed in applicazione dell'art. 95 comma 3 TUIR e delle tabelle Aci, pubblicate due volte l'anno sul sito www.aci.it. e da sempre utilizzate per prassi. Nominativo_2Viceversa, il coefficiente applicato dall'avv. era risultato errato in quanto non riferito alle tabelle Aci né ai chilometri percorsi annualmente dal veicolo, mentre l'Ufficio aveva stimato i chilometri percorsi sulla base dei dati presenti sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, dal quale risultava che, alla data del 08/08/2019, il veicolo avesse percorso 309.959 Km, sicchè, essendo esso stato immatricolato l'1/7/2009, la media di percorrenza annuale risultava di 28.178 km, dovendosi applicare il coefficiente medio Aci previsto fino a 30.000 Km per i motori diesel, pari a 0,42727 €/Km. Quanto all'avv. Nominativo_3, il veicolo Targa_1, alla data del 27/3/2019, aveva percorso 241.781 km e, essendo la data di prima immatricolazione il 17/2/2009, la media di percorrenza annuale risultava di 24.178 km, dovendo pertanto trovare applicazione il coefficiente medio Aci previsto fino a 20.000 Km per i motori diesel pari a 0,49995 €/Km. In merito alle trasferte a Treviso, evidenziava che la sede di Indirizzo_1 non era stata indicata come filiale nel Mod. AA7 presentato il 02/03/2012, bensì come ulteriore Ufficio di esercizio dell'attività legale, per cui i tragitti da e verso tale sede non potevano essere considerati come trasferte. Quanto alle trasferte effettuate in occasioni di asseriti pranzi di lavoro, i ricorrenti non ne avevano dimostrato l'inerenza, non essendovi fatture del ristorante, né essendo state classificate come spese di rappresentanza. Quanto ai libri, di natura letteraria, narrativa o dedicati alla prima infanzia, ribadiva come non potessero essere considerati inerenti all'attività forense, trattandosi di nozione che non può riferirsi genericamente alla cultura, ma che deve trovare diretta correlazione con l'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati, dovendo essere accolta la doglianza relativa al disconoscimento delle trasferte effettuate a Treviso. Al di là della formale qualificazione data alla sede di Treviso, è evidente come gli associati abbiano necessità di spostarsi anche dalla sede principale verso gli Uffici Giudiziari del capoluogo di Provincia e viceversa, non essendo pensabile che gli spostamenti avvengano unicamente da una sede all'altra dello Studio. Le ulteriori doglianze risultano invece infondate, sulla base delle argomentazioni correttamente esposte dall'Ufficio resistente. Invero, l'acquisto di libri a carattere letterario (non diversamente da cinema, teatro, concerti e simili), pur contribuendo alla formazione culturale personale di associati e collaboratori, non può essere considerata spesa inerente nel senso giuridico del termine, pena lo svilimento del concetto stesso di inerenza. Difetta inoltre la prova del loro utilizzo quali omaggi per i clienti o altre finalità correlate all'attività professionale. Ugualmente non dimostrata è rimasta l'inerenza dei pranzi al ristorante, che non ha superato lo stadio di mera asserzione labiale. Anche con riferimento ai coefficienti chilometrici applicati dai soci, il corretto utilizzo dei coefficienti Aci da parte dall'Ufficio, che costituisce una congrua presunzione, non è stato superato dalla dimostrazione di costi superiori effettivamente sostenuti. In ragione del parziale accoglimento dei ricorsi, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente i ricorsi riuniti riconoscendo la deducibilità delle trasferte a Treviso. Rigetta nel resto i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI ES, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Studio Legale Associato - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02VM020232024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da Nominativo_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000162025 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Nominativo_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MP000172025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2025 depositato il 19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i ricorsi introduttivi degli odierni giudizi, successivamente riuniti, Ricorrente_1 Studio Legale Nominativo_2 Nominativo_3Associato e gli avvocati associati, rispettivamente per il 70% ed per il 30%, impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe meglio emarginati, con i quali l'Agenzia delle Entrate di Treviso aveva rettificato il reddito dello studio per l'anno d'imposta 2019, per complessivi € 30.874,86, e, conseguentemente, quello degli associati ex 5 D.P.R. 917/1986. Con il primo motivo, i ricorrenti contestavano il rilievo relativo ai coefficienti chilometrici utilizzati per il rimborso dei relativi costi agli associati. Evidenziavano in particolare di aver utilizzato coefficienti effettivi in luogo delle tabelle Aci, aventi rilevanza solo presuntiva, che può pertanto essere sempre superata dal contribuente, dimostrando l'uso ed il consumo effettivo dell'autoveicolo per esigenze aziendali. Quanto al disconoscimento delle trasferte a Treviso, motivate dalla presenza in città di un secondo studio, rappresentavano come l'associazione avesse una sede principale a San Zenone degli Ezzelini (TV), vicina al luogo di residenza degli associati, ed una sede secondaria a Treviso;
gli spostamenti in questione erano relativi ad udienze o altri incombenti professionali da tenersi a Treviso, che avevano reso necessaria una trasferta dalla sede principale. Deducevano che il fatto che a Treviso vi fosse un'altra sede dello studio non poteva far venire meno la qualifica di “trasferta” del tragitto dell'associato dall'Ufficio San Zenone degli Ezzelini al Tribunale Treviso. Quanto alle trasferte per pranzi di lavoro con i clienti, evidenziavano come che il ristorante sia un luogo alternativo alla sede dell'impresa a volte preferito dalla stessa clientela. Con riferimento ai costi per libri a contenuto letterario, ritenuti non inerenti dall'Ufficio, rappresentavano come si trattasse di libri ad uso interno, per essere citati negli atti giudiziari, a disposizione dei collaboratori e, a volte, utilizzati come omaggio ai clienti. Il loro acquisto fa parte di un'iniziativa aziendale chiamata “Giornata del libro”, in cui tutti i collaboratori, dipendenti ed associati si recano in libreria per acquistare libri di ausilio alla professione, che devono perciò essere ritenuti inerenti. L'Agenzia delle Entrate di Treviso si costituiva in tutti i procedimenti chiedendo il rigetto dei ricorsi. Premesso che i ricorrenti avevano definito la propria posizione per l'anno 2018 con ravvedimento speciale ex art. 1 comma 174 L. 197/2022, quanto ai rimborsi chilometrici osservava che il conteggio era stato effettuato ricalcolando un costo unitario di percorrenza di 0,5518 €/Km per l'avv. Nominativo_3 Targa_1 Nominativo_2(autoveicolo Volkswagen Golf targato ) e di 1,0510 €/Km per l'avv. (autoveicolo Targa_2Toyota Land Cruiser targato ), sulla base dei chilometri percorsi ed in applicazione dell'art. 95 comma 3 TUIR e delle tabelle Aci, pubblicate due volte l'anno sul sito www.aci.it. e da sempre utilizzate per prassi. Nominativo_2Viceversa, il coefficiente applicato dall'avv. era risultato errato in quanto non riferito alle tabelle Aci né ai chilometri percorsi annualmente dal veicolo, mentre l'Ufficio aveva stimato i chilometri percorsi sulla base dei dati presenti sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, dal quale risultava che, alla data del 08/08/2019, il veicolo avesse percorso 309.959 Km, sicchè, essendo esso stato immatricolato l'1/7/2009, la media di percorrenza annuale risultava di 28.178 km, dovendosi applicare il coefficiente medio Aci previsto fino a 30.000 Km per i motori diesel, pari a 0,42727 €/Km. Quanto all'avv. Nominativo_3, il veicolo Targa_1, alla data del 27/3/2019, aveva percorso 241.781 km e, essendo la data di prima immatricolazione il 17/2/2009, la media di percorrenza annuale risultava di 24.178 km, dovendo pertanto trovare applicazione il coefficiente medio Aci previsto fino a 20.000 Km per i motori diesel pari a 0,49995 €/Km. In merito alle trasferte a Treviso, evidenziava che la sede di Indirizzo_1 non era stata indicata come filiale nel Mod. AA7 presentato il 02/03/2012, bensì come ulteriore Ufficio di esercizio dell'attività legale, per cui i tragitti da e verso tale sede non potevano essere considerati come trasferte. Quanto alle trasferte effettuate in occasioni di asseriti pranzi di lavoro, i ricorrenti non ne avevano dimostrato l'inerenza, non essendovi fatture del ristorante, né essendo state classificate come spese di rappresentanza. Quanto ai libri, di natura letteraria, narrativa o dedicati alla prima infanzia, ribadiva come non potessero essere considerati inerenti all'attività forense, trattandosi di nozione che non può riferirsi genericamente alla cultura, ma che deve trovare diretta correlazione con l'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati, dovendo essere accolta la doglianza relativa al disconoscimento delle trasferte effettuate a Treviso. Al di là della formale qualificazione data alla sede di Treviso, è evidente come gli associati abbiano necessità di spostarsi anche dalla sede principale verso gli Uffici Giudiziari del capoluogo di Provincia e viceversa, non essendo pensabile che gli spostamenti avvengano unicamente da una sede all'altra dello Studio. Le ulteriori doglianze risultano invece infondate, sulla base delle argomentazioni correttamente esposte dall'Ufficio resistente. Invero, l'acquisto di libri a carattere letterario (non diversamente da cinema, teatro, concerti e simili), pur contribuendo alla formazione culturale personale di associati e collaboratori, non può essere considerata spesa inerente nel senso giuridico del termine, pena lo svilimento del concetto stesso di inerenza. Difetta inoltre la prova del loro utilizzo quali omaggi per i clienti o altre finalità correlate all'attività professionale. Ugualmente non dimostrata è rimasta l'inerenza dei pranzi al ristorante, che non ha superato lo stadio di mera asserzione labiale. Anche con riferimento ai coefficienti chilometrici applicati dai soci, il corretto utilizzo dei coefficienti Aci da parte dall'Ufficio, che costituisce una congrua presunzione, non è stato superato dalla dimostrazione di costi superiori effettivamente sostenuti. In ragione del parziale accoglimento dei ricorsi, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente i ricorsi riuniti riconoscendo la deducibilità delle trasferte a Treviso. Rigetta nel resto i ricorsi riuniti e compensa le spese.