Art. 16. (Contenuto dei piani)
Il piano, presentato da una o piu' imprese esercenti attivita' di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:
a) la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;
b) programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;
c) operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi.
L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attivita' relative alla produzione navale.
Il piano, presentato da una o piu' imprese esercenti attivita' di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:
a) la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;
b) programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;
c) operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi.
L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attivita' relative alla produzione navale.