Articolo 16 della Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Articolo 15Articolo 17
Versione
17 febbraio 1968
Art. 16. (Contenuto dei piani)

Il piano, presentato da una o piu' imprese esercenti attivita' di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:
a) la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;
b) programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;
c) operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi.
L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attivita' relative alla produzione navale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1968