TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5472 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. VITALIANO CARLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv SAVARESE ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 04/12/2023 parte ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta ininterrottamente dal 27.10.12 sino al 30.7.23; di esser stato assunto con qualifica di bracciante agricolo e dal mese di febbraio 2022 con mansioni di manovale di magazzino -pur avendo svolto queste ultime mansioni per tutto il periodo-, di aver percepito le somme indicate nelle buste paga elaborate in base a voci non corrispondenti alla realtà; di essere stato licenziato oralmente in data 30.07.23 dal Sig;
impugnava il recesso orale e domandava, previo accertamento della continuità Parte_2 del rapporto dal 2012 al 30.7.23, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento orale del 30.07.23 con condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro (reintegra cui rinunciava per l'indennità sostituiva di quindici mensilità della retribuzione percepita); domandava in via gradata il risarcimento del danno patito che quantificava, in via equitativa, in euro 3.000,00 riservandosi di agire con separato giudizio per le differenze retributive maturate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per sostenere di aver regolarmente assunto il ricorrente tra il 21.11.2012 ed il 31.12.21 con contratti di lavoro a tempo determinato in agricoltura (livello 2A2 del vigente CCNL per gli operai agricoli e floro–vivaisti), e dal 1.2.22 al 31.12.2022 e dal 3.5.23 al 30.12.23 come operaio (manovale di magazzino) inquadrato nel livello VII del vigente CCNL – Confcommercio;
contestava che il lavoratore avesse mai prestato attività lavorativa tra un contratto e l'altro e che il lavoratore avesse svolto mansioni diverse da quelle di inquadramento o ricevuto retribuzione inferiore alla quantità a qualità del lavoro svolto, contestava il recesso orale deducendo che il lavoratore in data 30.7.23 si era dimesso riferendo al sig.
di non voler più lavorare per la e che avrebbe iniziato a lavorare quale Parte_2 Parte_3 CP_ autista per una diversa Società (come risultava anche da estratto contributivo , evidenziava che il lavoratore dal 1.8.23 non si era più presentato al lavoro assumendo di avergli rivolto inviti a di riprendere la prestazione che non avevano sortito alcun effetto, deduceva pertanto che, a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche di cui all'articolo 26, del Decreto legislativo n. 151/2015, il rapporto doveva intendersi risolto per fatto del lavoratore e domandava in via riconvenzionale la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito per abbandono del posto di lavoro che quantificava in via equitativa in euro
3.532,25; il lavoratore contestava la domanda riconvenzionale proposta, venivano escussi i testi ammessi, all'esito la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta non contestato, ed in parte documentato, che le parti sottoscrivevano contratti di lavoro subordinato in agricoltura nel periodo compreso tra il 21.11.2012 ed il 31.12.21 e contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1.2.22 al 31.12.2022 e dal 3.5.23 al 30.12.23 (cfr ricorso e memoria difensiva, estratto contributivo, comunicazioni Unilav, contratto del 1.2.22 e del 3.5.23 );
Parte ricorrente deduce l'unicità del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 21.11.2012 ed il 30.7.23
e la sua illegittima interruzione per recesso orale e domanda l'accertamento della continuità del rapporto al fine della reintegra nel posto di lavoro;
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio non consentono di accogliere la domanda;
In proposito si evidenzia innanzitutto che la continuità del rapporto di lavoro non risulta dimostrata dalle prove raccolte nel corso del giudizio in quanto, per un verso, il teste ha reso dichiarazioni inerenti il Tes_1 solo periodo 2012-2018 e perché, per il periodo successivo, neanche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 generiche e frammentate, consentono di ritenere dimostrata la circostanza in quanto lo stesso si è limitato a riferire di sapere che il sig aveva lavorato per “almeno cinque anni” e “sino al 30.7.2023” alle Pt_1 dipendenze della convenuta per i rapporti di amicizia che lo legano al ricorrente e per essere andato a prenderlo al lavoro circa 10/15 volte (cfr verbale del 22.5.24) ;
Con riferimento a quanto accaduto il giorno 30 luglio 2023 mentre il teste ha riferito di aver Tes_3 assistito ad una conversazione tra il ricorrente ed il legale rappresentante della società convenuta durante la quale il Sig avrebbe detto al Sig di non voler più lavorare per la società (perché aveva Pt_1 Parte_2 trovato un altro lavoro) e gli avrebbe chiesto di essere licenziato ed il sig avrebbe risposto di Parte_2 non volerlo licenziare e che se non avesse voluto proseguire il rapporto si sarebbe dovuto dimettere, il teste ha dichiarato che il giorno 30 luglio - mentre era nella propria automobile distante circa 3 o 4 Tes_2 metri dal luogo in cui si trovavano il sig ed il Sig sentì il datore di lavoro dire al Parte_2 Pt_1 lavoratore che non sarebbe più dovuto andare al lavoro, riferendo inoltre che dopo l'episodio il ricorrente non gli parlò di quanto era appena accaduto (cfr verbali del 22.5.24 e del 14.11.24);
Le dichiarazioni rese dal teste sono apparse maggiormente attendibili di quelle rese dal teste Tes_3 sia perché confermate anche da ulteriori elementi probatori acquisiti in giudizio -in quanto è Tes_2 documentato che il lavoratore dal 1 al 31 agosto 2023 veniva assunto dalla (cfr estratto Parte_4 contributivo prod convenuta ) sia perchè non può escludersi che il teste abbia male inteso il Tes_2 contenuto del colloquio tra Il lavoratore ed il datore di lavoro in quanto si trovava all'interno della propria vettura e distante alcuni metri dal luogo ove avveniva la conversazione- come appare anche indirettamente confermato dal fatto che ha riferito che il sig non gli raccontò quanto accaduto né si lamentò con lui Pt_1 del fatto di esser stato licenziato-;
Anche se le prove raccolte portano ad escludere che il rapporto di lavoro si sia risolto per recesso orale non
è possibile accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto non vi sono elementi per ritenere che il datore di lavoro abbia subito la decisione del lavoratore o che gli sia derivato un danno dal suo allontanamento;
Se la nonostante le (inefficaci) dimissioni orali del lavoratore, avesse ritenuto il rapporto di Controparte_1 lavoro ancora in corso, avrebbe quanto meno esercitato (e coltivato) il potere disciplinare nei confronti del dipendente così da potere, in ipotesi, recedere dal rapporto legittimamente;
al contrario la non CP_1 solo formulava contestazione disciplinare dopo circa due mesi di assenza del lavoratore ma neanche coltivava l'azione disciplinare in quanto la raccomandata con cui trasmetteva l'addebito le veniva restituita per indirizzo insufficiente e non risultano successivi tentativi di notifica (cfr raccomandata del 22.9.23 doc
10 prod convenuta) ;
D'altro canto il disinteresse della convenuta alla prestazione resa dal sig sino al 30.7.23 emerge dal Pt_1 fatto che parte datoriale diffidava il lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa soltanto dopo aver ricevuto l'impugnativa di recesso per cui è causa e quindi dopo circa 5 mesi dalla sua assenza (cfr nota del
23.11.23 doc 12 prod convenuta)
Gli elementi probatori complessivamente raccolti portano pertanto a ritenere verosimile che il lavoratore
(che aveva già trovato altro impiego presso la ) il giorno 30 luglio comunicò al datore di Parte_4 lavoro il proprio disinteresse al prosieguo del rapporto chiedendogli di essere licenziato , e che il datore di lavoro, nella sostanziale indifferenza rispetto al prosieguo del rapporto di lavoro, acconsentì alla risoluzione richiesta dal lavoratore rifiutandosi di formalizzare un licenziamento presumibilmente per le conseguenze economiche che gli sarebbero potute derivare dal recesso anticipato dal contratto a tempo determinato in corso in quel momento;
Il rapporto di lavoro deve pertanto ritenersi risolto per mutuo consenso -anche se in forma orale e quindi in violazione dell'art 26 dlgs 151/2015 nel testo “ratione temporis” vigente- con conseguente rigetto delle domanda proposte da entrambe le parti costituite;
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5472 /2023
Rigetta il ricorso, rigetta la domanda riconvenzionale e compensa le spese di lite tra le parti
18/02/2025 Il Giudice Parte_5
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. VITALIANO CARLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv SAVARESE ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 04/12/2023 parte ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta ininterrottamente dal 27.10.12 sino al 30.7.23; di esser stato assunto con qualifica di bracciante agricolo e dal mese di febbraio 2022 con mansioni di manovale di magazzino -pur avendo svolto queste ultime mansioni per tutto il periodo-, di aver percepito le somme indicate nelle buste paga elaborate in base a voci non corrispondenti alla realtà; di essere stato licenziato oralmente in data 30.07.23 dal Sig;
impugnava il recesso orale e domandava, previo accertamento della continuità Parte_2 del rapporto dal 2012 al 30.7.23, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento orale del 30.07.23 con condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro (reintegra cui rinunciava per l'indennità sostituiva di quindici mensilità della retribuzione percepita); domandava in via gradata il risarcimento del danno patito che quantificava, in via equitativa, in euro 3.000,00 riservandosi di agire con separato giudizio per le differenze retributive maturate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per sostenere di aver regolarmente assunto il ricorrente tra il 21.11.2012 ed il 31.12.21 con contratti di lavoro a tempo determinato in agricoltura (livello 2A2 del vigente CCNL per gli operai agricoli e floro–vivaisti), e dal 1.2.22 al 31.12.2022 e dal 3.5.23 al 30.12.23 come operaio (manovale di magazzino) inquadrato nel livello VII del vigente CCNL – Confcommercio;
contestava che il lavoratore avesse mai prestato attività lavorativa tra un contratto e l'altro e che il lavoratore avesse svolto mansioni diverse da quelle di inquadramento o ricevuto retribuzione inferiore alla quantità a qualità del lavoro svolto, contestava il recesso orale deducendo che il lavoratore in data 30.7.23 si era dimesso riferendo al sig.
di non voler più lavorare per la e che avrebbe iniziato a lavorare quale Parte_2 Parte_3 CP_ autista per una diversa Società (come risultava anche da estratto contributivo , evidenziava che il lavoratore dal 1.8.23 non si era più presentato al lavoro assumendo di avergli rivolto inviti a di riprendere la prestazione che non avevano sortito alcun effetto, deduceva pertanto che, a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche di cui all'articolo 26, del Decreto legislativo n. 151/2015, il rapporto doveva intendersi risolto per fatto del lavoratore e domandava in via riconvenzionale la condanna dello stesso al risarcimento del danno patito per abbandono del posto di lavoro che quantificava in via equitativa in euro
3.532,25; il lavoratore contestava la domanda riconvenzionale proposta, venivano escussi i testi ammessi, all'esito la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta non contestato, ed in parte documentato, che le parti sottoscrivevano contratti di lavoro subordinato in agricoltura nel periodo compreso tra il 21.11.2012 ed il 31.12.21 e contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1.2.22 al 31.12.2022 e dal 3.5.23 al 30.12.23 (cfr ricorso e memoria difensiva, estratto contributivo, comunicazioni Unilav, contratto del 1.2.22 e del 3.5.23 );
Parte ricorrente deduce l'unicità del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 21.11.2012 ed il 30.7.23
e la sua illegittima interruzione per recesso orale e domanda l'accertamento della continuità del rapporto al fine della reintegra nel posto di lavoro;
Gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio non consentono di accogliere la domanda;
In proposito si evidenzia innanzitutto che la continuità del rapporto di lavoro non risulta dimostrata dalle prove raccolte nel corso del giudizio in quanto, per un verso, il teste ha reso dichiarazioni inerenti il Tes_1 solo periodo 2012-2018 e perché, per il periodo successivo, neanche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 generiche e frammentate, consentono di ritenere dimostrata la circostanza in quanto lo stesso si è limitato a riferire di sapere che il sig aveva lavorato per “almeno cinque anni” e “sino al 30.7.2023” alle Pt_1 dipendenze della convenuta per i rapporti di amicizia che lo legano al ricorrente e per essere andato a prenderlo al lavoro circa 10/15 volte (cfr verbale del 22.5.24) ;
Con riferimento a quanto accaduto il giorno 30 luglio 2023 mentre il teste ha riferito di aver Tes_3 assistito ad una conversazione tra il ricorrente ed il legale rappresentante della società convenuta durante la quale il Sig avrebbe detto al Sig di non voler più lavorare per la società (perché aveva Pt_1 Parte_2 trovato un altro lavoro) e gli avrebbe chiesto di essere licenziato ed il sig avrebbe risposto di Parte_2 non volerlo licenziare e che se non avesse voluto proseguire il rapporto si sarebbe dovuto dimettere, il teste ha dichiarato che il giorno 30 luglio - mentre era nella propria automobile distante circa 3 o 4 Tes_2 metri dal luogo in cui si trovavano il sig ed il Sig sentì il datore di lavoro dire al Parte_2 Pt_1 lavoratore che non sarebbe più dovuto andare al lavoro, riferendo inoltre che dopo l'episodio il ricorrente non gli parlò di quanto era appena accaduto (cfr verbali del 22.5.24 e del 14.11.24);
Le dichiarazioni rese dal teste sono apparse maggiormente attendibili di quelle rese dal teste Tes_3 sia perché confermate anche da ulteriori elementi probatori acquisiti in giudizio -in quanto è Tes_2 documentato che il lavoratore dal 1 al 31 agosto 2023 veniva assunto dalla (cfr estratto Parte_4 contributivo prod convenuta ) sia perchè non può escludersi che il teste abbia male inteso il Tes_2 contenuto del colloquio tra Il lavoratore ed il datore di lavoro in quanto si trovava all'interno della propria vettura e distante alcuni metri dal luogo ove avveniva la conversazione- come appare anche indirettamente confermato dal fatto che ha riferito che il sig non gli raccontò quanto accaduto né si lamentò con lui Pt_1 del fatto di esser stato licenziato-;
Anche se le prove raccolte portano ad escludere che il rapporto di lavoro si sia risolto per recesso orale non
è possibile accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto non vi sono elementi per ritenere che il datore di lavoro abbia subito la decisione del lavoratore o che gli sia derivato un danno dal suo allontanamento;
Se la nonostante le (inefficaci) dimissioni orali del lavoratore, avesse ritenuto il rapporto di Controparte_1 lavoro ancora in corso, avrebbe quanto meno esercitato (e coltivato) il potere disciplinare nei confronti del dipendente così da potere, in ipotesi, recedere dal rapporto legittimamente;
al contrario la non CP_1 solo formulava contestazione disciplinare dopo circa due mesi di assenza del lavoratore ma neanche coltivava l'azione disciplinare in quanto la raccomandata con cui trasmetteva l'addebito le veniva restituita per indirizzo insufficiente e non risultano successivi tentativi di notifica (cfr raccomandata del 22.9.23 doc
10 prod convenuta) ;
D'altro canto il disinteresse della convenuta alla prestazione resa dal sig sino al 30.7.23 emerge dal Pt_1 fatto che parte datoriale diffidava il lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa soltanto dopo aver ricevuto l'impugnativa di recesso per cui è causa e quindi dopo circa 5 mesi dalla sua assenza (cfr nota del
23.11.23 doc 12 prod convenuta)
Gli elementi probatori complessivamente raccolti portano pertanto a ritenere verosimile che il lavoratore
(che aveva già trovato altro impiego presso la ) il giorno 30 luglio comunicò al datore di Parte_4 lavoro il proprio disinteresse al prosieguo del rapporto chiedendogli di essere licenziato , e che il datore di lavoro, nella sostanziale indifferenza rispetto al prosieguo del rapporto di lavoro, acconsentì alla risoluzione richiesta dal lavoratore rifiutandosi di formalizzare un licenziamento presumibilmente per le conseguenze economiche che gli sarebbero potute derivare dal recesso anticipato dal contratto a tempo determinato in corso in quel momento;
Il rapporto di lavoro deve pertanto ritenersi risolto per mutuo consenso -anche se in forma orale e quindi in violazione dell'art 26 dlgs 151/2015 nel testo “ratione temporis” vigente- con conseguente rigetto delle domanda proposte da entrambe le parti costituite;
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5472 /2023
Rigetta il ricorso, rigetta la domanda riconvenzionale e compensa le spese di lite tra le parti
18/02/2025 Il Giudice Parte_5
Dott.ssa Raffaella Caporale