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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11216 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 5.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°18769/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO SQ del foro di Santa Maria Capua Vetere che lo rappresenta e difende per procura in atti, domiciliato ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Roma, Viale
LI CE n.54;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale in Controparte_3
Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorentino con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via CE Beccaria 29; - CONVENUTO COSTITUITO -
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato recluso da agosto del 2013 al mese di giugno del 2018, dapprima presso la Casa Circondariale di Vasto (CH) e poi dal 2017 presso la Casa Circondariale di EN (CE) presso le quali aveva svolto lavoro carcerario, esposto che le mansioni ed i compiti svolti di scopino e piantone dovevano essere inquadrati nel Livello
VII del CCNL Alberghi, lamentato che dopo il 10.11.1993 la Commissione di cui all'art.22 legge 1975 n. 354 non si era più riunita in tal modo omettendo di aggiornare la mercede dovuta, argomentato di aver quindi maturato diritto a differenze retributive, concludeva chiedendo: “- accogliere la domanda come proposta ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguata la mercede carceraria per i periodi lavorati sopra descritti;
- per l'effetto, condannare il e l' resistente al pagamento in favore del CP_1 CP_3 ricorrente della somma di Euro 47.688,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
in via subordinata, condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari CP_1 ai 2/3 di quanto sopra calcolato, per un importo di Euro 31.792,21” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo: “in CP_1 via principale, rigettare il ricorso perché infondato alla luce delle superiori considerazioni, anche accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, rideterminare la somma richiesta dal ricorrente, con compensazione delle spese di lite;
- in ogni caso, nella non creduta ipotesi in cui venissero parzialmente disattese le eccezioni sopra esposte, compensare le pretese vantate dal ricorrente con il controcredito dell'Amministrazione resistente”.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando in via preliminare che l' era CP_3 CP_3 litisconsorte ai soli fini della conoscenza dell'esito e, nel merito, che alla data di presentazione del ricorso, risultavano già prescritti i contributi a tutto il mese di 1/18.
La causa, come da richiesta delle parti, veniva all'odierna udienza discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007). 1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma 5.
Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1 per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda
(ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato ed in tale misura va accolto.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di lavoro carcerario.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_4 ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si sia riunita dal 1993 al 2017 ragione per cui certamente le mercedi a suo tempo fissate e via via versate sino a settembre
2017 non possano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato non trovasse più alcun aggancio alla realtà economico- lavorativa esterna. Diversamente per il periodo dal 1.10.2017 tenuto conto che il
[...]
, con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive circolari, ha Controparte_1 provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari. Ragione per cui la domanda dev'essere senz'altro respinta in riferimento a quanto richiesto per differenze dall'1.10.2017.
2.2. Passando all'esame del caso concreto, incontestate le mansioni espletate ed il CCNL di settore da prendere a riferimento, rileva l'Ufficio come la difesa istante, pur avendo genericamente dedotto prestazione di attività lavorativa dal 01/08/2013 al 30/06/2018, abbia omesso di produrre agli atti gran parte delle buste paga riferite all'indicato arco temporale.
In particolare, per quanto qui in interesse, risultando prodotti solo i seguenti statini: agosto e dicembre 2013, da gennaio a marzo 2014 per poi saltare fino ad ottobre 2017. Ne consegue che, escluso per quanto sopra chiarito un dovuto per differenze dal 1.10.2017, il conteggio allegato al ricorso appare del tutto sfornito degli elementi utili alla quantificazione del dovuto salvo per le indicate 5 mensilità. Ma anche a voler considerare solo queste ultime, occorre osservare, come già evidenziato in comparsa, che il calcolo attoreo, per plurimi motivi, non può ritenersi fondante la quantificazione del credito. Ed infatti, i conteggi risultano essere stati erroneamente predisposti sulla base della paga mensile intera contrattuale, senza rapportarla alle ore effettivamente lavorate per come risultanti dalle buste paga. Ed ancora, risultano computate voci non dovute, quali quattordicesima mensilità e scatti di anzianità, non spettanti perché espressione di un contratto collettivo che non va applicato direttamente, ma che deve solamente essere tenuto in considerazione come parametro di riferimento (in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. 4 dicembre 2013, n. 27138), indennità per permessi non godute/i e l'indennità per lo svolgimento di lavoro festivo/straordinario, gg. e ore di lavoro non provati (cfr. Cass. Civ. 27 aprile 2015, n. 8521). Ed infatti, la quantificazione del dovuto ex art.20 Ordinamento Penitenziario come riformato dai D.Lgs. 123 e 124/2018, deve avvenire in via equitativa utilizzando i minimi propri del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata. Per altro, la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di 1/3 a quella dei lavoratori non detenuti e a questi ultimi non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL dipendendo questa da volontà datoriale, ragione per cui non si vede per quale ragione tale garanzia dovrebbe viceversa essere offerta al lavoro carcerario. Atteso quanto sopra, l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale dev'essere senz'altro decurtato.
Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese, così come per il lavoro festivo.
Ne consegue che il dovuto può essere correttamente quantificato, tenuto conto esclusivamente dei conteggi alternativi depositati dal non oggetto di specifica CP_1 contestazione, in misura pari a €357,73.
2.3. In merito al regime della prescrizione ritiene l'Ufficio di aderire alle indicazioni fornite da ultimo dal giudice di legittimità che con l'ordinanza 2 marzo 2025, n. 5510 ha ribadito come “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato”. Nel caso di specie lo stato di detenzione non vi è prova sia venuto meno, né è stata fornita prova da parte del del verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili CP_1 con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ragione per cui l'eccezione non può che essere rigettata.
2.4. Sulle somme oggetto di condanna sono dovuti i soli interessi al tasso legale da ogni scadenza al saldo, così come per ogni credito di lavoro vantato nei confronti di pubblica amministrazione. Ed infatti, con sentenza n. 459/2000 la Corte Costituzionale ha ammesso nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione maturati sui crediti di lavoro ma solo nel settore privato. La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., che prevedeva il divieto di cumulo, già previsto per i crediti previdenziali. In base alla vigente normativa, pertanto, il cumulo rivalutazione ed interessi è ammesso solo nell'impiego privato e solo per i crediti di natura retributiva. Non è invece ammesso il cumulo, e potranno calcolarsi solo gli interessi legali, nell'ambito dell'impiego pubblico e comunque per i crediti di natura previdenziale o assistenziale. Il cumulo per i crediti retributivi nel settore privato si fonda infatti sull'art. 429 cpc con cui il legislatore ha voluto realizzare sia una funzione risarcitoria, sia sanzionatoria e deterrente nei confronti del datore privato, per dissuaderlo dal ritardo dei pagamenti e allontanarlo dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. (Cass. 2/10/2002, n. 14143). Funzione quest'ultima che nel settore pubblico non ha ragion d'essere, settore in cui viceversa devono essere tutelati i preminenti interessi di limitazione della spesa pubblica.
3. La domanda contenuta nelle conclusioni di condanna dell' al versamento delle CP_3 differenze retributive appare del tutto sfornita di argomentazioni nella parte motiva dell'atto introduttivo e non può che essere rigettata non essendo mai intercorso rapporto di lavoro tra l'istante e l' . Ma anche a voler ipotizzare che la pretesa si riferisse al riconoscimento
CP_3 del diritto a veder versati all' i contributi maturati sulle differenze oggetto di condanna
CP_3 nei confronti del Ministero (lo ricordiamo sino a settembre 2017), la domanda avrebbe dovuto parimenti essere respinta poiché, come correttamente osservato dall' , il primo
CP_3 atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell' ha coinciso con la notifica del
CP_3 ricorso nell'anno 2024. Ne consegue l'irricevibilità della contribuzione da parte dell' .
CP_3
4. Con riferimento all'eccezione di compensazione del credito vantato dal CP_1 per spese di mantenimento in carcere, rileva l'Ufficio che il credito potrebbe ad oggi essere oggetto di domanda di remissione. Dispone al riguardo l'art. 6 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) che il debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. Ha chiarito la giurisprudenza che la “regolare condotta”, a sua volta, dev'essere valutata esclusivamente sulla base del comportamento tenuto all'interno della struttura carceraria: rispetto delle regole, partecipazione alle attività, assenza di infrazioni disciplinari. le disagiate condizioni economiche. La giurisprudenza ha da tempo inoltre chiarito che i due requisiti devono sussistere congiuntamente. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è in corso. Su tale aspetto ha inciso il Testo Unico in materia di spese di giustizia laddove (art. 206 Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114) ha stabilito che "le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione". Ebbene nella fattispecie non è stato né dedotto, né provato dal CP_1 che la procedura di recupero sia stata conclusa. Ne consegue che, potendo intervenire domanda di remissione, il credito ad oggi non è esigibile e, come tale, non è compensabile.
5. Le spese di lite sono compensate per 9/10 attesa la misura della reciproca soccombenza tra ricorrente e mentre la restante parte è posta a carico di CP_1 quest'ultimo. L'ammontare tiene conto della serialità del contenzioso. Tra ricorrente ed le spese sono poste a carico del primo atteso che l'istante non aveva alcun titolo a var CP_3 valere pretese retributive nei confronti dell' e che, comunque, non avendo CP_3 tempestivamente posto in essere atti interruttivi nei confronti dell' , era pienamente in CP_3 grado di valutare l'esistenza o meno di prescrizione del credito contributivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€357,30, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 9/10 i compensi di lite tra ricorrente e e condanna il CP_1 Controparte_1
alla refusione in favore di controparte della restante parte liquidata in complessivi
[...]
€320,00, da distrarsi;
condanna il ricorrente alla refusione dei compensi di lite in favore dell' , liquidati in CP_3 complessivi €450,00.
Roma, il 5.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 5.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°18769/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO SQ del foro di Santa Maria Capua Vetere che lo rappresenta e difende per procura in atti, domiciliato ex lege presso la cancelleria del Tribunale di Roma, Viale
LI CE n.54;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12; - RESISTENTE –
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale in Controparte_3
Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorentino con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via CE Beccaria 29; - CONVENUTO COSTITUITO -
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato recluso da agosto del 2013 al mese di giugno del 2018, dapprima presso la Casa Circondariale di Vasto (CH) e poi dal 2017 presso la Casa Circondariale di EN (CE) presso le quali aveva svolto lavoro carcerario, esposto che le mansioni ed i compiti svolti di scopino e piantone dovevano essere inquadrati nel Livello
VII del CCNL Alberghi, lamentato che dopo il 10.11.1993 la Commissione di cui all'art.22 legge 1975 n. 354 non si era più riunita in tal modo omettendo di aggiornare la mercede dovuta, argomentato di aver quindi maturato diritto a differenze retributive, concludeva chiedendo: “- accogliere la domanda come proposta ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi adeguata la mercede carceraria per i periodi lavorati sopra descritti;
- per l'effetto, condannare il e l' resistente al pagamento in favore del CP_1 CP_3 ricorrente della somma di Euro 47.688,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
in via subordinata, condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari CP_1 ai 2/3 di quanto sopra calcolato, per un importo di Euro 31.792,21” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo: “in CP_1 via principale, rigettare il ricorso perché infondato alla luce delle superiori considerazioni, anche accertando l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, rideterminare la somma richiesta dal ricorrente, con compensazione delle spese di lite;
- in ogni caso, nella non creduta ipotesi in cui venissero parzialmente disattese le eccezioni sopra esposte, compensare le pretese vantate dal ricorrente con il controcredito dell'Amministrazione resistente”.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando in via preliminare che l' era CP_3 CP_3 litisconsorte ai soli fini della conoscenza dell'esito e, nel merito, che alla data di presentazione del ricorso, risultavano già prescritti i contributi a tutto il mese di 1/18.
La causa, come da richiesta delle parti, veniva all'odierna udienza discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007). 1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma 5.
Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il , il quale, Controparte_1 per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda
(ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato ed in tale misura va accolto.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di lavoro carcerario.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_4 ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del
9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si sia riunita dal 1993 al 2017 ragione per cui certamente le mercedi a suo tempo fissate e via via versate sino a settembre
2017 non possano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato non trovasse più alcun aggancio alla realtà economico- lavorativa esterna. Diversamente per il periodo dal 1.10.2017 tenuto conto che il
[...]
, con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive circolari, ha Controparte_1 provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli istituti penitenziari. Ragione per cui la domanda dev'essere senz'altro respinta in riferimento a quanto richiesto per differenze dall'1.10.2017.
2.2. Passando all'esame del caso concreto, incontestate le mansioni espletate ed il CCNL di settore da prendere a riferimento, rileva l'Ufficio come la difesa istante, pur avendo genericamente dedotto prestazione di attività lavorativa dal 01/08/2013 al 30/06/2018, abbia omesso di produrre agli atti gran parte delle buste paga riferite all'indicato arco temporale.
In particolare, per quanto qui in interesse, risultando prodotti solo i seguenti statini: agosto e dicembre 2013, da gennaio a marzo 2014 per poi saltare fino ad ottobre 2017. Ne consegue che, escluso per quanto sopra chiarito un dovuto per differenze dal 1.10.2017, il conteggio allegato al ricorso appare del tutto sfornito degli elementi utili alla quantificazione del dovuto salvo per le indicate 5 mensilità. Ma anche a voler considerare solo queste ultime, occorre osservare, come già evidenziato in comparsa, che il calcolo attoreo, per plurimi motivi, non può ritenersi fondante la quantificazione del credito. Ed infatti, i conteggi risultano essere stati erroneamente predisposti sulla base della paga mensile intera contrattuale, senza rapportarla alle ore effettivamente lavorate per come risultanti dalle buste paga. Ed ancora, risultano computate voci non dovute, quali quattordicesima mensilità e scatti di anzianità, non spettanti perché espressione di un contratto collettivo che non va applicato direttamente, ma che deve solamente essere tenuto in considerazione come parametro di riferimento (in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. 4 dicembre 2013, n. 27138), indennità per permessi non godute/i e l'indennità per lo svolgimento di lavoro festivo/straordinario, gg. e ore di lavoro non provati (cfr. Cass. Civ. 27 aprile 2015, n. 8521). Ed infatti, la quantificazione del dovuto ex art.20 Ordinamento Penitenziario come riformato dai D.Lgs. 123 e 124/2018, deve avvenire in via equitativa utilizzando i minimi propri del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata. Per altro, la norma intende assicurare al detenuto una retribuzione al massimo inferiore di 1/3 a quella dei lavoratori non detenuti e a questi ultimi non è affatto assicurata l'applicazione diretta di un CCNL dipendendo questa da volontà datoriale, ragione per cui non si vede per quale ragione tale garanzia dovrebbe viceversa essere offerta al lavoro carcerario. Atteso quanto sopra, l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale dev'essere senz'altro decurtato.
Fondata altresì l'eccezione relativa al maturato per ferie poiché il dovuto viene calcolato non per differenze tra quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga e quanto per tali giornate dovuto secondo i minimi ma in relazione alle ferie maturate nel mese, così come per il lavoro festivo.
Ne consegue che il dovuto può essere correttamente quantificato, tenuto conto esclusivamente dei conteggi alternativi depositati dal non oggetto di specifica CP_1 contestazione, in misura pari a €357,73.
2.3. In merito al regime della prescrizione ritiene l'Ufficio di aderire alle indicazioni fornite da ultimo dal giudice di legittimità che con l'ordinanza 2 marzo 2025, n. 5510 ha ribadito come “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato”. Nel caso di specie lo stato di detenzione non vi è prova sia venuto meno, né è stata fornita prova da parte del del verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili CP_1 con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ragione per cui l'eccezione non può che essere rigettata.
2.4. Sulle somme oggetto di condanna sono dovuti i soli interessi al tasso legale da ogni scadenza al saldo, così come per ogni credito di lavoro vantato nei confronti di pubblica amministrazione. Ed infatti, con sentenza n. 459/2000 la Corte Costituzionale ha ammesso nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione maturati sui crediti di lavoro ma solo nel settore privato. La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., che prevedeva il divieto di cumulo, già previsto per i crediti previdenziali. In base alla vigente normativa, pertanto, il cumulo rivalutazione ed interessi è ammesso solo nell'impiego privato e solo per i crediti di natura retributiva. Non è invece ammesso il cumulo, e potranno calcolarsi solo gli interessi legali, nell'ambito dell'impiego pubblico e comunque per i crediti di natura previdenziale o assistenziale. Il cumulo per i crediti retributivi nel settore privato si fonda infatti sull'art. 429 cpc con cui il legislatore ha voluto realizzare sia una funzione risarcitoria, sia sanzionatoria e deterrente nei confronti del datore privato, per dissuaderlo dal ritardo dei pagamenti e allontanarlo dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora. (Cass. 2/10/2002, n. 14143). Funzione quest'ultima che nel settore pubblico non ha ragion d'essere, settore in cui viceversa devono essere tutelati i preminenti interessi di limitazione della spesa pubblica.
3. La domanda contenuta nelle conclusioni di condanna dell' al versamento delle CP_3 differenze retributive appare del tutto sfornita di argomentazioni nella parte motiva dell'atto introduttivo e non può che essere rigettata non essendo mai intercorso rapporto di lavoro tra l'istante e l' . Ma anche a voler ipotizzare che la pretesa si riferisse al riconoscimento
CP_3 del diritto a veder versati all' i contributi maturati sulle differenze oggetto di condanna
CP_3 nei confronti del Ministero (lo ricordiamo sino a settembre 2017), la domanda avrebbe dovuto parimenti essere respinta poiché, come correttamente osservato dall' , il primo
CP_3 atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell' ha coinciso con la notifica del
CP_3 ricorso nell'anno 2024. Ne consegue l'irricevibilità della contribuzione da parte dell' .
CP_3
4. Con riferimento all'eccezione di compensazione del credito vantato dal CP_1 per spese di mantenimento in carcere, rileva l'Ufficio che il credito potrebbe ad oggi essere oggetto di domanda di remissione. Dispone al riguardo l'art. 6 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) che il debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. Ha chiarito la giurisprudenza che la “regolare condotta”, a sua volta, dev'essere valutata esclusivamente sulla base del comportamento tenuto all'interno della struttura carceraria: rispetto delle regole, partecipazione alle attività, assenza di infrazioni disciplinari. le disagiate condizioni economiche. La giurisprudenza ha da tempo inoltre chiarito che i due requisiti devono sussistere congiuntamente. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se è in corso. Su tale aspetto ha inciso il Testo Unico in materia di spese di giustizia laddove (art. 206 Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114) ha stabilito che "le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione". Ebbene nella fattispecie non è stato né dedotto, né provato dal CP_1 che la procedura di recupero sia stata conclusa. Ne consegue che, potendo intervenire domanda di remissione, il credito ad oggi non è esigibile e, come tale, non è compensabile.
5. Le spese di lite sono compensate per 9/10 attesa la misura della reciproca soccombenza tra ricorrente e mentre la restante parte è posta a carico di CP_1 quest'ultimo. L'ammontare tiene conto della serialità del contenzioso. Tra ricorrente ed le spese sono poste a carico del primo atteso che l'istante non aveva alcun titolo a var CP_3 valere pretese retributive nei confronti dell' e che, comunque, non avendo CP_3 tempestivamente posto in essere atti interruttivi nei confronti dell' , era pienamente in CP_3 grado di valutare l'esistenza o meno di prescrizione del credito contributivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€357,30, oltre interessi legali come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 9/10 i compensi di lite tra ricorrente e e condanna il CP_1 Controparte_1
alla refusione in favore di controparte della restante parte liquidata in complessivi
[...]
€320,00, da distrarsi;
condanna il ricorrente alla refusione dei compensi di lite in favore dell' , liquidati in CP_3 complessivi €450,00.
Roma, il 5.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari