Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo -che di conseguenza non può subire modifiche,integrazioni o sostituzioni con la motivazione- è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale,invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1999, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 12.1.1999
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 22
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N. 25471/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO NZ, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 22.12.1997 dalla corte di appello di Napoli. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo la correzione della pena nel senso sottoindicato,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - La corte d'appello di Napoli, con sentenza camerale del 22.12.1997, resa ai sensi dell'art. 599 c.p.p., riduceva alla reclusione di un anno e alla multa di lire 400.000 la pena principale inflitta dal pretore di CI con sentenza del 10.9.1993, in esito a giudizio abbreviato, a carico di NZ LL, quale colpevole del reato di cui all'art. 349, comma 2, c.p. per violazione di sigilli.
2 - Il LL ha proposto ricorso, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La censura è fondata.
Invero nella motivazione della sentenza impugnata, la corte di appello ha ritenuto troppo severa la pena principale inflitta dal pretore (ferma quindi la pena accessoria dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici), sicché ha ritenuto di doverla ridurre alla misura più congrua di otto mesi di reclusione e lire 400.00 di multa (partendo da un pena base di un anno di reclusione e lire 600.000 di multa, posto che il pretore aveva già concesso le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, e riducendola di un terzo per la scelta del rito abbreviato). Sennonché nel dispositivo della sentenza la corte ha ridotto la pena principale a "un anno di reclusione e lire 400.000 di multa". È evidente la contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, giacché il secondo - contrariamente alla prima - s'è limitato a ridurre solo la pena pecuniaria. orbene, in questa particolare ipotesi non vale il principio per cui è solo il dispositivo a estrinsecare la volontà del giudice in ordine all'applicazione della legge nel caso concreto, sicché esso non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione. infatti tale principio è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione,- ma non vale quando - come nel caso di sentenza camerale - dispositivo e motivazione non sono separatì, ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento (cfr. per un caso analogo Cass. sez. 6, sent. 0 5070 del 07/05/91, ud.0 4/12 190, P.M. in proc. Ventura, rv. 187560). Ne consegue che nella sentenza che conclude il rito camerale è pienamente legittimo interpretare, od anche integrare, a dispositivo sulla base della motivazione. Tanto premesso, la sentenza camerale impugnata appare contrassegnata da oggettiva contraddizione. Tuttavia giacché la contraddizione è frutto evidente di un mero errore e verte soltanto sulla quantificazione della pena, il vizio non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, ma può essere eliminato ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p..
P.Q.M.
la corte rettifica la impugnata sentenza nel senso che la pena principale deve intendersi ridotta a otto mesi di reclusione e lire 400.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999