Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1999, n. 1760
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo -che di conseguenza non può subire modifiche,integrazioni o sostituzioni con la motivazione- è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale,invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/1999, n. 1760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1760
    Data del deposito : 12 febbraio 1999

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