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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to QUARANTA LEONARDO;
e nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to QUARANTA LEONARDO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 27/04/1998 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate con note di trattazione per l'udienza del 08/10/2024, che qui si riportano integralmente:
“A) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo adeguati redditi propri;
C) I coniugi danno atto che in esecuzione dell'obbligazione assunta con il ricorso introduttivo del presente procedimento il sig. ha trasferito alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'immobile di sua proprietà sito in Roma Lido, Via dei Panfili 108, censito al NCEU di Roma, identificato catastalmente al foglio 1079, particella 119 sub. 13, z.c. 7, cat. A/2, classe 3 vani
5 l'appartamento e, foglio 1079, partita 507262, particella 119, sub. 28 z.c.
7. Cat. C/6 il box, avendo la stessa già provveduto a corrispondere l'importo per l'acquisto delle unità immobiliari.
1 D) il sig. si allontanerà dalla casa familiare di Via dei Panfili n. 108 in Ostia, ora di Pt_1 proprietà della sig.ra nel termine di 30 gg decorrenti dalla sentenza-omologa del Pt_2 presente atto, asportando i beni di proprietà.
E) Le somme giacenti sui singoli conti correnti intestati a ciascun coniuge saranno attribuite ai rispettivi intestatari, quali somme in esclusiva proprietà di ciascuno.
F) I coniugi convengono che il sig. possa non trasferire la propria residenza da Via Pt_1 dei Panfili 108 in Ostia, in ragione della necessità di continuare ad essere sottoposto ai
Protocolli sanitari a lui somministrati dalla ASL di competenza.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 00045, parte 1, serie
53);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to QUARANTA LEONARDO;
e nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to QUARANTA LEONARDO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 27/04/1998 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate con note di trattazione per l'udienza del 08/10/2024, che qui si riportano integralmente:
“A) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
B) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, avendo adeguati redditi propri;
C) I coniugi danno atto che in esecuzione dell'obbligazione assunta con il ricorso introduttivo del presente procedimento il sig. ha trasferito alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'immobile di sua proprietà sito in Roma Lido, Via dei Panfili 108, censito al NCEU di Roma, identificato catastalmente al foglio 1079, particella 119 sub. 13, z.c. 7, cat. A/2, classe 3 vani
5 l'appartamento e, foglio 1079, partita 507262, particella 119, sub. 28 z.c.
7. Cat. C/6 il box, avendo la stessa già provveduto a corrispondere l'importo per l'acquisto delle unità immobiliari.
1 D) il sig. si allontanerà dalla casa familiare di Via dei Panfili n. 108 in Ostia, ora di Pt_1 proprietà della sig.ra nel termine di 30 gg decorrenti dalla sentenza-omologa del Pt_2 presente atto, asportando i beni di proprietà.
E) Le somme giacenti sui singoli conti correnti intestati a ciascun coniuge saranno attribuite ai rispettivi intestatari, quali somme in esclusiva proprietà di ciascuno.
F) I coniugi convengono che il sig. possa non trasferire la propria residenza da Via Pt_1 dei Panfili 108 in Ostia, in ragione della necessità di continuare ad essere sottoposto ai
Protocolli sanitari a lui somministrati dalla ASL di competenza.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle C.F._1 Parte_2 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 00045, parte 1, serie
53);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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