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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6544/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 6544
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1545/2021 (RG. 5387/2021).
TRA
C.F. ), nata il [...] a [...] e res.te Parte_1 C.F._1
in Torre Annunziata (NA) in Via Fosse Ardeatine n. 5, rappresentata e difesa dallo studio legale D'Apice & Partners in persona dell'avv. Salvatore D'Apice (C.F.
) – PEC presso il cui studio C.F._2 Email_1
elettivamente domicilia in Salerno in Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo
n. 9,
-opponente-
E
1 (C.F. - P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
appartenente al e soggetta all'attività di direzione e coor-
[...] CP_2 CP_3
dinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'at- Controparte_4
tività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Marco Pesenti Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) – PEC con C.F._3 Email_2
domicilio eletto presso l' avv. Paola Santoro (C.F. ) nello C.F._4
studio dell'avv. Giuseppe Cannavale in Castellammare di Stabia (NA) in Via Ca-
tello Fusco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 07.12.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1545/2021, emesso il
15.10.2021, da Questo Tribunale, al termine del procedimento monitorio n R.G.
5387/2021, notificato in data 02.11.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento,
in favore dell'opposta in persona del l.r.p.t. e per essa, quale Controparte_1
mandataria la della complessiva somma di €. 10.674,73 Controparte_5
oltre interessi di mora, spese del procedimento, diritti ed onorari.
in persona del lrpt e per essa, quale mandataria la Controparte_1 [...]
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo sul presupposto del Controparte_5
mancato pagamento da parte dell'ingiunta ell'importo di cui al con- Parte_1
2 tratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale n. 3205920 sti-
pulato con Intesa Sanpaolo s.p.a., ceduto successivamente, pro soluto, ad CP_1
con atto dell' 11.11.2020.
[...]
L'opponente eccepiva:
1) l'assoluta nullità e/o annullabilità e/o improcedibilità del monitorio opposto per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e, Controparte_1
per essa di Il ricorrente creditore non aveva provveduto a Controparte_5
dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'omessa produzione del contratto di cessione del credito de quo, ancorché l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, unita alla comunicazione mediante iscrizione nel registro delle imprese pregiudicava, inesorabilmente, la legittimazione processuale della società
[...]
e, per essa della;
Controparte_1 Controparte_5
2) la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo s.p.a., già Neos quale ente CP_6
erogatore del credito oggetto della presente ai fini della contestazione delle condi-
zioni economiche sottese al contratto di specie;
3) la nullità del monitorio opposto per indeterminatezza ed indeterminabilità
dell'oggetto;
4) l'omesso tentativo obbligatorio di media conciliazione;
5) la nullità del contratto di prestito personale di originari €. 10.400,00 formulata con richiesta del 30.01.2012 per la falsa e/o diversa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati ed asseritamente riferiti al TAEG/ISC in vio-
lazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 117 e ss. TUB. L'esatta indicazione del parametro TAEG/ISC in un contratto di credito rappresentava un
3 elemento tipico del contratto di finanziamento e la sua omessa e/o falsa rappresen-
tazione comportava la nullità parziale del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore. In ogni caso conseguiva che l'odierna opposta aveva diritto alla restituzione del solo capitale effettivamente erogato ov-
vero €. 10.000,001 ex art. 1815, 2° comma c.c.. Parte opponente aveva, invece,
pagato ben n. 55 rate di finanziamento per un totale complessivo di €. 10.258,37.
Conseguiva che, allo stato, aveva diritto alla ripetizione di €. 258,37, oltre interessi e spese;
5.1) la nullità del contratto di prestito personale per violazione della normativa an-
tiusura ex Legge 108/96;
6) l'illegittima segnalazione di importo a sofferenza nelle banche dati di rileva-
mento del merito creditizio, senza il preventivo avviso all'interessato;
6.1) il conseguente risarcimento del danno. In conseguenza dell'illegittima segna-
lazione del nominativo dell'istante quale cattivo pagatore nelle banche dati di rile-
vamento del merito creditizio operata dalla ricorrente, l'istante aveva, altresì, subito una evidente, quanto considerevole, lesione alla propria immagine ed alla propria reputazione commerciale. Tali lesioni, in quanto incidenti su valori fondamentali dell'individuo, determinavano un danno non patrimoniale che risultava risarcibile,
ai sensi del comb. disp. 2043, 2059 c.c.. Dalla scorretta segnalazione del nominativo dell'opponente era scaturita, altresì, la violazione della normativa in materia di Pri-
vacy essendo precipuo compito dell'Istituto di Credito, quale titolare del tratta-
mento dei dati personali, quello di aggiornare, rettificare o integrare i predetti dati raccolti in modo completo e/o esatto. Ne discendeva, pertanto, la sussistenza di un'ulteriore voce di danno non patrimoniale risarcibile;
7) la condotta passibile di valutazione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4 8) la richiesta di CTU contabile.
Concludeva chiedendo: “preliminarmente di rigettare l'eventuale richiesta di prov-
visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fon-
data su prova scritta;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva
della ; in subordine e nel merito, di accogliere l'opposizione per tutti i CP_1
motivi indicati. Con condanna dell'opposta al pagamento degli onorari e delle
spese di lite, con attribuzione”.
In data 14.04.2022 si costituiva la società e per essa Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuti- Controparte_5
vità del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 10.674,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'ec-
cezione di nullità sollevata da parte opponente fosse accolta, con conseguente re-
voca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in fa-
vore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale,
al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7,
5 T.U.B., dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della dedu-
cente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei corrisposti. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari,
oltre accessori di legge.
Nel rispetto dei termini concessi le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta la CTU contabile.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 13.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c.,
verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Veniva regolarmente espletato il T.M.O., su richiesta del Tribunale, con esito ne-
gativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, solle-
vata dall'opponente.
Con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte, opera preliminar-
mente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione,
dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posi-
zione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza,
“la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella
fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio”.
Infatti come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e
6 l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass. n.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionarie in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia,
sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma
prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di
pubblicità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr. Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29.02.2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso
7 all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13.06.2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023);
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre la stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato
8 all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05.11.2020, n.24798).
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Il contratto di cessione depositato nel monitorio non contiene l'indicazione di criteri idonei a consentire l'identificazione precisa dei crediti oggetto di cessione, rin-
viando l'elenco (pagina 3) “A mero scopo di chiarezza, il termine “Crediti” ricom-
prende tutti i crediti ricompresi, rispettivamente, nel Cluster Timon, nel Cluster
Pumbaa e nel Cluster Nala e riportati nell'Allegato 1 (Elenco dei Crediti)”, ma tale allegato non risulta agli atti.
Nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono indicati numerosi criteri per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione che devono sussistere simul-
taneamente e su cui nulla prova la parte opposta.
Co Infatti, tra i criteri c'è: “5. al cui codice rapporto ha attribuito il codice identi-
ficativo “SB01”, come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunica-
zione inviata entro il 31 agosto 2020 a mezzo raccomandata A.R.”.
Orbene, agli atti di causa (nel monitorio), c'è una comunicazione di cessione del credito inviata al debitore a dicembre 2020 e quindi oltre i termini previsti nei criteri
(31 agosto 2020) in cui non si fa alcun riferimento a tale codice “SB01”.
Risulta altresì privo di rilevanza probatoria il documento n. 12 (fascicolo fase di merito) contenente una schermata oscurata della lista crediti ceduti, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico, decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo
9 collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio, appa-
rendo, rispetto ad esse, completamente decontestualizzati.
Inoltre, la stessa dichiarazione di avvenuta cessione del credito (documento n. 9)
del 07.01.2021 sottoscritta da , Responsabile Analysis & Mo- Persona_1
delling di Intesa San Paolo contiene numeri di riferimento della cessione non corri-
spondenti in toto a quelli comunicati alla debitrice con raccomandata del
18.12.2020.
Inoltre si evidenzia che “il generico rinvio per relationem al contratto di cessione,
nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la
lista dei crediti ceduti, non può certamente integrare la puntuale prova di natura
oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi
nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta
operazione di cessione in blocco” (v. anche Trib. Rovigo, 14 ottobre 2024, n. 744).
Di fronte alla specifica eccezione dell'ingiunta, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità della cessione intercorsa e, soprattutto, che tra questa vi fosse anche il credito vantato in giudizio.
A nulla infatti rileva la comunicazione di avvenuta cessione.
La prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria con-
traente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione credi-
toria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
10 Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo.
È sufficiente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La
notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto,
può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante co-
municazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
cod. proc. civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la
notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consa-
pevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può
essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent.
n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015), (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014).
11 Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie assolutamente mancante.
La domanda dell'opponente va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto,
revocato.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. restano a carico definitivo di entrambe le parti, in via solidale,
come da decreto del 12.11.2024.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in moti- Parte_1
vazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1545/2021 (R.G. n. 5387/2021) reso in data 15.10.2021 da Questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite;
3) le spese di C.T.U. restano a carico definitivo di entrambe le parti, in via solidale,
come da decreto del 12.11.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 6544
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1545/2021 (RG. 5387/2021).
TRA
C.F. ), nata il [...] a [...] e res.te Parte_1 C.F._1
in Torre Annunziata (NA) in Via Fosse Ardeatine n. 5, rappresentata e difesa dallo studio legale D'Apice & Partners in persona dell'avv. Salvatore D'Apice (C.F.
) – PEC presso il cui studio C.F._2 Email_1
elettivamente domicilia in Salerno in Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo
n. 9,
-opponente-
E
1 (C.F. - P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
appartenente al e soggetta all'attività di direzione e coor-
[...] CP_2 CP_3
dinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'at- Controparte_4
tività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria
[...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Marco Pesenti Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) – PEC con C.F._3 Email_2
domicilio eletto presso l' avv. Paola Santoro (C.F. ) nello C.F._4
studio dell'avv. Giuseppe Cannavale in Castellammare di Stabia (NA) in Via Ca-
tello Fusco n. 21,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 07.12.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1545/2021, emesso il
15.10.2021, da Questo Tribunale, al termine del procedimento monitorio n R.G.
5387/2021, notificato in data 02.11.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento,
in favore dell'opposta in persona del l.r.p.t. e per essa, quale Controparte_1
mandataria la della complessiva somma di €. 10.674,73 Controparte_5
oltre interessi di mora, spese del procedimento, diritti ed onorari.
in persona del lrpt e per essa, quale mandataria la Controparte_1 [...]
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo sul presupposto del Controparte_5
mancato pagamento da parte dell'ingiunta ell'importo di cui al con- Parte_1
2 tratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale n. 3205920 sti-
pulato con Intesa Sanpaolo s.p.a., ceduto successivamente, pro soluto, ad CP_1
con atto dell' 11.11.2020.
[...]
L'opponente eccepiva:
1) l'assoluta nullità e/o annullabilità e/o improcedibilità del monitorio opposto per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e, Controparte_1
per essa di Il ricorrente creditore non aveva provveduto a Controparte_5
dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'omessa produzione del contratto di cessione del credito de quo, ancorché l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, unita alla comunicazione mediante iscrizione nel registro delle imprese pregiudicava, inesorabilmente, la legittimazione processuale della società
[...]
e, per essa della;
Controparte_1 Controparte_5
2) la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo s.p.a., già Neos quale ente CP_6
erogatore del credito oggetto della presente ai fini della contestazione delle condi-
zioni economiche sottese al contratto di specie;
3) la nullità del monitorio opposto per indeterminatezza ed indeterminabilità
dell'oggetto;
4) l'omesso tentativo obbligatorio di media conciliazione;
5) la nullità del contratto di prestito personale di originari €. 10.400,00 formulata con richiesta del 30.01.2012 per la falsa e/o diversa rappresentazione dei parametri economici contrattualmente indicati ed asseritamente riferiti al TAEG/ISC in vio-
lazione della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 117 e ss. TUB. L'esatta indicazione del parametro TAEG/ISC in un contratto di credito rappresentava un
3 elemento tipico del contratto di finanziamento e la sua omessa e/o falsa rappresen-
tazione comportava la nullità parziale del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore. In ogni caso conseguiva che l'odierna opposta aveva diritto alla restituzione del solo capitale effettivamente erogato ov-
vero €. 10.000,001 ex art. 1815, 2° comma c.c.. Parte opponente aveva, invece,
pagato ben n. 55 rate di finanziamento per un totale complessivo di €. 10.258,37.
Conseguiva che, allo stato, aveva diritto alla ripetizione di €. 258,37, oltre interessi e spese;
5.1) la nullità del contratto di prestito personale per violazione della normativa an-
tiusura ex Legge 108/96;
6) l'illegittima segnalazione di importo a sofferenza nelle banche dati di rileva-
mento del merito creditizio, senza il preventivo avviso all'interessato;
6.1) il conseguente risarcimento del danno. In conseguenza dell'illegittima segna-
lazione del nominativo dell'istante quale cattivo pagatore nelle banche dati di rile-
vamento del merito creditizio operata dalla ricorrente, l'istante aveva, altresì, subito una evidente, quanto considerevole, lesione alla propria immagine ed alla propria reputazione commerciale. Tali lesioni, in quanto incidenti su valori fondamentali dell'individuo, determinavano un danno non patrimoniale che risultava risarcibile,
ai sensi del comb. disp. 2043, 2059 c.c.. Dalla scorretta segnalazione del nominativo dell'opponente era scaturita, altresì, la violazione della normativa in materia di Pri-
vacy essendo precipuo compito dell'Istituto di Credito, quale titolare del tratta-
mento dei dati personali, quello di aggiornare, rettificare o integrare i predetti dati raccolti in modo completo e/o esatto. Ne discendeva, pertanto, la sussistenza di un'ulteriore voce di danno non patrimoniale risarcibile;
7) la condotta passibile di valutazione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4 8) la richiesta di CTU contabile.
Concludeva chiedendo: “preliminarmente di rigettare l'eventuale richiesta di prov-
visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fon-
data su prova scritta;
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva
della ; in subordine e nel merito, di accogliere l'opposizione per tutti i CP_1
motivi indicati. Con condanna dell'opposta al pagamento degli onorari e delle
spese di lite, con attribuzione”.
In data 14.04.2022 si costituiva la società e per essa Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuti- Controparte_5
vità del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di Euro 10.674,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma. In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'ec-
cezione di nullità sollevata da parte opponente fosse accolta, con conseguente re-
voca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in fa-
vore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale,
al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7,
5 T.U.B., dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della dedu-
cente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione dei ratei corrisposti. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari,
oltre accessori di legge.
Nel rispetto dei termini concessi le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta la CTU contabile.
Con ordinanza del 15.01.2025 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 13.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c.,
verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Veniva regolarmente espletato il T.M.O., su richiesta del Tribunale, con esito ne-
gativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Preliminarmente va analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, solle-
vata dall'opponente.
Con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024, la Suprema Corte, opera preliminar-
mente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione,
dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posi-
zione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza,
“la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella
fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio”.
Infatti come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e
6 l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass. n.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionarie in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia,
sulla base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma
prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di
pubblicità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr. Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29.02.2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso
7 all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13.06.2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023);
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre la stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato
8 all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05.11.2020, n.24798).
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Il contratto di cessione depositato nel monitorio non contiene l'indicazione di criteri idonei a consentire l'identificazione precisa dei crediti oggetto di cessione, rin-
viando l'elenco (pagina 3) “A mero scopo di chiarezza, il termine “Crediti” ricom-
prende tutti i crediti ricompresi, rispettivamente, nel Cluster Timon, nel Cluster
Pumbaa e nel Cluster Nala e riportati nell'Allegato 1 (Elenco dei Crediti)”, ma tale allegato non risulta agli atti.
Nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono indicati numerosi criteri per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione che devono sussistere simul-
taneamente e su cui nulla prova la parte opposta.
Co Infatti, tra i criteri c'è: “5. al cui codice rapporto ha attribuito il codice identi-
ficativo “SB01”, come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunica-
zione inviata entro il 31 agosto 2020 a mezzo raccomandata A.R.”.
Orbene, agli atti di causa (nel monitorio), c'è una comunicazione di cessione del credito inviata al debitore a dicembre 2020 e quindi oltre i termini previsti nei criteri
(31 agosto 2020) in cui non si fa alcun riferimento a tale codice “SB01”.
Risulta altresì privo di rilevanza probatoria il documento n. 12 (fascicolo fase di merito) contenente una schermata oscurata della lista crediti ceduti, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico, decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo
9 collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio, appa-
rendo, rispetto ad esse, completamente decontestualizzati.
Inoltre, la stessa dichiarazione di avvenuta cessione del credito (documento n. 9)
del 07.01.2021 sottoscritta da , Responsabile Analysis & Mo- Persona_1
delling di Intesa San Paolo contiene numeri di riferimento della cessione non corri-
spondenti in toto a quelli comunicati alla debitrice con raccomandata del
18.12.2020.
Inoltre si evidenzia che “il generico rinvio per relationem al contratto di cessione,
nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la
lista dei crediti ceduti, non può certamente integrare la puntuale prova di natura
oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi
nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta
operazione di cessione in blocco” (v. anche Trib. Rovigo, 14 ottobre 2024, n. 744).
Di fronte alla specifica eccezione dell'ingiunta, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità della cessione intercorsa e, soprattutto, che tra questa vi fosse anche il credito vantato in giudizio.
A nulla infatti rileva la comunicazione di avvenuta cessione.
La prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria con-
traente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione credi-
toria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione, né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
10 Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo.
È sufficiente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La
notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto,
può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante co-
municazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
cod. proc. civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la
notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consa-
pevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può
essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent.
n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015), (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014).
11 Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie assolutamente mancante.
La domanda dell'opponente va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto,
revocato.
Le spese e competenze di lite, in virtù dei mutati orientamenti giurisprudenziali,
vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. restano a carico definitivo di entrambe le parti, in via solidale,
come da decreto del 12.11.2024.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da per le ragioni di cui in moti- Parte_1
vazione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1545/2021 (R.G. n. 5387/2021) reso in data 15.10.2021 da Questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite;
3) le spese di C.T.U. restano a carico definitivo di entrambe le parti, in via solidale,
come da decreto del 12.11.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12