Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1945
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Motivi di ricorso inammissibili per riproduzione dell'atto di appello

    Il ricorso è inammissibile perché riproduce integralmente i motivi di appello, con aggiunta di frasi incidentali assertive e apodittiche, senza specificare i vizi denunciati ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e la loro decisività. La giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibili tali motivi.

  • Rigettato
    Insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione

    La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi del delitto di estorsione sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da versamenti bancari, riconoscimento di debito e testimonianze. La riqualificazione è stata esclusa in quanto incompatibile con l'integrazione del delitto di estorsione.

  • Rigettato
    Configurabilità della desistenza volontaria

    La desistenza volontaria è stata esclusa in quanto il delitto di estorsione era già consumato.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

    L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa in quanto la pena detentiva prevista per il reato di estorsione è superiore nel minimo a due anni.

  • Rigettato
    Riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen.

    Il riconoscimento dell'attenuante è stato escluso in quanto il danno materiale cagionato alla persona offesa, pari a C 12.000,00, non poteva essere reputato di speciale tenuità.

  • Rigettato
    Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, portando alla riduzione della pena detentiva da cinque anni a tre anni e quattro mesi di reclusione e della pena pecuniaria da C 1.000,00 a C 800,00 di multa. La Corte d'appello ha motivato il diniego parziale della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in ragione dell'elevata entità del danno cagionato.

  • Rigettato
    Liquidazione del danno in favore della parte civile

    La Corte d'appello ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da C 25.000,00 a C 16.000,00, riducendo in particolare il danno morale da C 13.000,00 a C 4.000,00, mantenendo fermo il danno materiale di C 12.000,00. La motivazione è ritenuta immune da contraddizioni e illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1945
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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