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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO BR, RE
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 915/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.i.x.t. S.p.a. - Servizi Innovativi Per Il Territorio S.p.a. - 07086860728
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1279/2021 del 20 luglio 2021, depositata in Segreteria il 14 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in Corato, avverso l'avviso di accertamento n. 418 del 13 dicembre 2019, inviato con raccomandata prot. n. 1023 del 16 dicembre 2019, per parziale versamento
TASI, per l'anno di imposta 2014, dalla Società S.I.x.T. S.p.A. (concessionaria del servizio accertamento
TASI) per il Comune di Corato, di € 845,00 di sanzioni ed interessi.
Avverso la suddetta sentenza la Società ricorrente proponeva appello, con il quale ne chiedeva la riforma, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per “error in procedendo”, in cui sarebbero incorsi i giudici di primo grado, in relazione all'art 112 c.p.c., nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata in riferimento all'eccepita prescrizione.
Si costituiva la S.I.x.I.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
In relazione all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto notificato a mezzo del servizio postale, senza che il presunto messo notificatore avesse apposto sulla busta contenente l'avviso di accertamento la propria leggibile sottoscrizione e il sigillo dell'Ufficio, unitamente all'indicazione del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, va considerato come la Commissione Tributaria
Provinciale abbia rilevato la ritualità della notifica stessa.
Ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza, allorquando l'Ufficio finanziario ricorra alla notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle di cui alla L. n. 890/1982, come invece ritenuto dall'appellante.
In tali casi non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, neanche in riferimento alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, attesa la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso di specie è certo come la contribuente, avendo proposto opposizione, ne ha avuto piena conoscenza;
pertanto la notifica dell'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo.
Infatti, se l'interessato propone opposizione, ed eccepisce l'irritualità della notifica, l'irregolarità si ritiene sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (applicabile anche agli atti amministrativi), in quanto l'atto è pervenuto al destinatario e questi ne ha avuto piena conoscenza.
In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, infatti, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto;
cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6347 del 10 marzo 2008 (Rv.
602237 - 01).
In relazione alla eccezione di prescrizione, va osservato che, come evidenziato dalla Commissione Tributaria
Provinciale, “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”; cfr. Cass. S.U. sent. n. 40543/2021.
Alla luce di tale principio, i Giudici di primo grado hanno pertanto condivisibilmente osservato come la
Concessionaria per la riscossione non fosse decaduta dal potere di riscuotere quanto richiesto a titolo di parziale versamento TASI per l'annualità 2014, in quanto l'avviso di accertamento opposto, protocollato il
13 dicembre 2019, era stato consegnato all'ufficio postale per la spedizione il 16 dicembre successivo, data suscettibile di determinare l'interruzione del decorso del termine di decadenza.
Sul punto deve osservarsi come la stessa Commissione Tributaria Provinciale abbia rilevato come il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 sia di decadenza e non già di prescrizione come sostenuto dalla Socioetà ricorrente, con la conseguenza che i due termini non possono essere allineati e che quello di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere, ossia dal giorno in cui l'avviso di accertamento, atto prodromico, è divenuto definito.
Ai fini dell'impedimento della decadenza, e non della prescrizione invocata, è rilevante l'avvenuto compimento dell'atto, a nulla rilevando la notificazione dello stesso al contribuente, che ha solo lo scopo di portare a conoscenza il provvedimento adottato.
Nel caso di specie, come già evidenziato, l'avviso di accertamento era stato protocollato il 13 dicembre 2019
e spedito il 16 dicembre successivo, con la conseguenza che la decadenza quinquennale (rilevante nel caso di specie, per le ragioni dette) è stata impedita.
Ne consegue il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza e condanna della Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della Società S.I.x.T. S.p.A., delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della Società S.I.x.T. S.p.A., delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
RO BR, RE
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 915/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.i.x.t. S.p.a. - Servizi Innovativi Per Il Territorio S.p.a. - 07086860728
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 11 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1279/2021 del 20 luglio 2021, depositata in Segreteria il 14 settembre 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto dalla Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in Corato, avverso l'avviso di accertamento n. 418 del 13 dicembre 2019, inviato con raccomandata prot. n. 1023 del 16 dicembre 2019, per parziale versamento
TASI, per l'anno di imposta 2014, dalla Società S.I.x.T. S.p.A. (concessionaria del servizio accertamento
TASI) per il Comune di Corato, di € 845,00 di sanzioni ed interessi.
Avverso la suddetta sentenza la Società ricorrente proponeva appello, con il quale ne chiedeva la riforma, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per “error in procedendo”, in cui sarebbero incorsi i giudici di primo grado, in relazione all'art 112 c.p.c., nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata in riferimento all'eccepita prescrizione.
Si costituiva la S.I.x.I.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
In relazione all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto notificato a mezzo del servizio postale, senza che il presunto messo notificatore avesse apposto sulla busta contenente l'avviso di accertamento la propria leggibile sottoscrizione e il sigillo dell'Ufficio, unitamente all'indicazione del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, va considerato come la Commissione Tributaria
Provinciale abbia rilevato la ritualità della notifica stessa.
Ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza, allorquando l'Ufficio finanziario ricorra alla notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle di cui alla L. n. 890/1982, come invece ritenuto dall'appellante.
In tali casi non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, neanche in riferimento alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, attesa la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso di specie è certo come la contribuente, avendo proposto opposizione, ne ha avuto piena conoscenza;
pertanto la notifica dell'atto impugnato ha raggiunto il suo scopo.
Infatti, se l'interessato propone opposizione, ed eccepisce l'irritualità della notifica, l'irregolarità si ritiene sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (applicabile anche agli atti amministrativi), in quanto l'atto è pervenuto al destinatario e questi ne ha avuto piena conoscenza.
In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, infatti, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto;
cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6347 del 10 marzo 2008 (Rv.
602237 - 01).
In relazione alla eccezione di prescrizione, va osservato che, come evidenziato dalla Commissione Tributaria
Provinciale, “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”; cfr. Cass. S.U. sent. n. 40543/2021.
Alla luce di tale principio, i Giudici di primo grado hanno pertanto condivisibilmente osservato come la
Concessionaria per la riscossione non fosse decaduta dal potere di riscuotere quanto richiesto a titolo di parziale versamento TASI per l'annualità 2014, in quanto l'avviso di accertamento opposto, protocollato il
13 dicembre 2019, era stato consegnato all'ufficio postale per la spedizione il 16 dicembre successivo, data suscettibile di determinare l'interruzione del decorso del termine di decadenza.
Sul punto deve osservarsi come la stessa Commissione Tributaria Provinciale abbia rilevato come il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 sia di decadenza e non già di prescrizione come sostenuto dalla Socioetà ricorrente, con la conseguenza che i due termini non possono essere allineati e che quello di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere, ossia dal giorno in cui l'avviso di accertamento, atto prodromico, è divenuto definito.
Ai fini dell'impedimento della decadenza, e non della prescrizione invocata, è rilevante l'avvenuto compimento dell'atto, a nulla rilevando la notificazione dello stesso al contribuente, che ha solo lo scopo di portare a conoscenza il provvedimento adottato.
Nel caso di specie, come già evidenziato, l'avviso di accertamento era stato protocollato il 13 dicembre 2019
e spedito il 16 dicembre successivo, con la conseguenza che la decadenza quinquennale (rilevante nel caso di specie, per le ragioni dette) è stata impedita.
Ne consegue il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della impugnata sentenza e condanna della Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della Società S.I.x.T. S.p.A., delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di II grado – Sezione III:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la Società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, al pagamento, in favore della Società S.I.x.T. S.p.A., delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026.