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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]della Battaglia (CO)
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]della Battaglia (CO)
entrambi rappresentati e difesi dall''Avv. Parte_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Molteno (LC),in data 03/06/2011 (anno 2011, atto n.6, reg., parte I , ufficio 1 )
con i seguenti figli minori:
- nato a [...], il [...] Persona_1
- nata a [...], il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/10/2024 hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, che ne è esclusiva proprietaria e che la abiterà insieme ai figli minori.
2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i coniugi, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale.
3. I bambini vengono collocati in via prevalente presso l'abitazione materna, dove manterranno la residenza anagrafica e, fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti, si recheranno a casa del papà, secondo il seguente calendario di visita:
- due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il martedì, allorché il signor ndrà a prenderli Pt_1
a casa della madre, dalle ore 18 circa nei giorni lavorativi (ovvero dalla mattina se festivi), e li terrà fino a dopo cena, ovvero altresì per il pernottamento (compatibilmente con le esigenze lavorative).
- due fine settimana al mese dalle ore 18 del venerdì sera (ovvero dalla mattina se festivo), sino alla domenica sera, alle ore 21, allorché verranno riaccompagnati dal papà a casa della mamma.
4. Per quanto concerne le vacanze scolastiche, salvo diverso e migliore accordo fra le parti:
a - i bambini trascorreranno una settimana nel periodo natalizio con ciascun genitore, alternando di anno in anno le settimane (25 dicembre - 31 dicembre;
e 31 dicembre - 6 gennaio).
b - Le festività pasquali e di Carnevale verranno alternate fra i due genitori, di anno in anno. c- Per quanto concerne il periodo estivo verrà tendenzialmente mantenuto il diritto di visita annuale, fatta salva la possibilità di derogarvi, ove vi sia la possibilità per i bambini di recarsi in villeggiatura nei mesi di giugno / luglio / settembre con uno dei genitori.
Il mese di agosto verrà equamente suddiviso tra i genitori, in misura di 15 giorni consecutivi ciascuno, avendo cura di alternare, di anno in anno, la festività di Ferragosto. Le parti si impegnano a concordare la suddivisione del periodo estivo, entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno.
d - Le ulteriori festività verranno equamente suddivise fra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, in linea di principio i ponti saranno attaccati ai weekend di spettanza dei genitori.
f- Si prevede espressamente che, in caso di disaccordo fra le parti, circa il diritto di visita, ovvero la suddivisione delle vacanze scolastiche, prevarranno le determinazioni del padre, negli anni pari, e quelle della madre negli anni dispari.
5. In considerazione del collocamento pressoché paritario della prole e dell'equivalenza dei redditi della parti, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli, prestando sin d'ora il consenso a tutte le spese, così come indicate nel piano genitoriale.
Per quanto concerne l'acquisto per i figli dei capi di abbigliamento / accessori più costosi (ad esempio scarpe, giacche, abbigliamento sportivo ecc.), le parti si impegnano a suddividere in misura del 50% i relativi costi e si muniranno invece di un guardaroba "proprio" per i figli presso ciascuna abitazione.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, non espressamente indicate nel piano genitoriale, i coniugi faranno riferimento al protocollo relativo alle spese straordinarie del 25/04/2018 vigente presso il Tribunale di Como, da intendersi qui integralmente richiamato e che viene fornito in copia ad entrambi i coniugi.
6. La signora Pt_2 percepirà interamente gli assegni familiari e/o assegno unico. Fintanto che detti assegni non verranno volturati alla stessa, il signor si impegna a versare alla moglie quanto Pt_1 accreditatogli a tale titolo, a far tempo dal mese di novembre 2024.
7. Le parti si impegnano rispettivamente ad intestare a sé i veicoli loro in uso, entro il 30/11/2024. Le parti dichiarano di aver concordato separatamente ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale, così come indicato a pagg.
2-3 del presente ricorso, e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
* * * * *
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di CP_1
non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_4
E
[...]
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 03/06/2011, in Molteno (LC),(anno 2011, atto n.6, reg., parte I , ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molteno (LC)
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di San Fermo della Battaglia, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 10.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao