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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1915/2024 tra
Oggi 26 novembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. E. Di Prinzio si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento nei limiti di quanto riconosciuto dal ctu.
Per l'Inail l'avv. De Marzo chiede la compensazione delle spese in quanto è stta riconosciuta una sola malattia
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N Sentenza Fasc. n. 1915/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
elettivamente domiciliata in Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio Parte_1 dell'Avv. Ettorino, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Iannarelli in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
29.07.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 07/12/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (ipoacusia bilaterale, tendinopatia bilaterale e rachipatia lombare ), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di operaia addetta a montaggio di mobili di arredobagno;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio a provocare la malattia.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fossero accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (8%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge (rendita nella misura superiore al 22% )
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che la ricorrente è affetta da “1) “Ipoacusianeurosensoriale bilaterale, pantonale” 2) “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori” 3) “Protrusioni disco-anulari lombari ed ernia discale contenuta L4-L5”.
Quanto alla ipoacusia ha precisato che dal tracciato audiometrico dell'ottobre2023 emerge che tale patologia non presenta le caratteristiche tipiche di quello prodotto da un'esposizione protratta ai rumori per cui non è possibile ricondurre causalmente l'ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale da cui risulta affetta ad un'esposizione cronica al rumore di natura professionale. Ha confermato che la Ricorrente è affetta da tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori rinvenendo la sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa svolta per più di 40 anni e la patologia denunciata, tenuto conto delle mansioni svolte confermate in sede istruttoria e ha quantificato il danno biologico nella misura del 5% (cinque per cento).
Per quanto concerne la ulteriore patologia da cui risulta affetta “protrusioni disco-anulari lombari ed ernia discale contenuta L4-L5” ne ha escluso la natura tecnopatica tenuto conto delle mansioni svolte e che il sollevamento di pesi di entità inferiore ai 3 kg non costituisce un rischio sufficiente per sviluppare patologie connesse alla movimentazione manuale dei carichi .
Ha pertanto quantificato Il danno biologico complessivo, considerato l'8% già riconosciuto, in misura del 13% (tredici per cento).
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che la ricorrente è affetta da “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori” di natura professionale con danno biologico quantificabile in misura del 5% (cinque per cento).
Il pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica considerato l'8% già riconosciuto, è quantificabile in misura del
13% (tredici per cento).
Condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Compensa per metà le spese del giudizio. Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente la restante metà che liquida in euro 1.200,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Ettorino Di Prinzio, antistatario.
Così deciso in Pescara il 26.11.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1915/2024 tra
Oggi 26 novembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. E. Di Prinzio si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento nei limiti di quanto riconosciuto dal ctu.
Per l'Inail l'avv. De Marzo chiede la compensazione delle spese in quanto è stta riconosciuta una sola malattia
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N Sentenza Fasc. n. 1915/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice– dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 26.11.2025
PROMOSSO DA
elettivamente domiciliata in Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio Parte_1 dell'Avv. Ettorino, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INAIL, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Iannarelli in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE CONCLUSIONI: come da verbale del
29.07.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 il ricorrente in epigrafe, esponeva che in data 07/12/2023, aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (ipoacusia bilaterale, tendinopatia bilaterale e rachipatia lombare ), contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di operaia addetta a montaggio di mobili di arredobagno;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio a provocare la malattia.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fossero accertata in giudizio e fosse, altresì, disposta l'unificazione con il preesistente danno biologico lavorativo già riconosciuto (8%) con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondergli i benefici di legge (rendita nella misura superiore al 22% )
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda. Quindi espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che la ricorrente è affetta da “1) “Ipoacusianeurosensoriale bilaterale, pantonale” 2) “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori” 3) “Protrusioni disco-anulari lombari ed ernia discale contenuta L4-L5”.
Quanto alla ipoacusia ha precisato che dal tracciato audiometrico dell'ottobre2023 emerge che tale patologia non presenta le caratteristiche tipiche di quello prodotto da un'esposizione protratta ai rumori per cui non è possibile ricondurre causalmente l'ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale da cui risulta affetta ad un'esposizione cronica al rumore di natura professionale. Ha confermato che la Ricorrente è affetta da tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori rinvenendo la sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa svolta per più di 40 anni e la patologia denunciata, tenuto conto delle mansioni svolte confermate in sede istruttoria e ha quantificato il danno biologico nella misura del 5% (cinque per cento).
Per quanto concerne la ulteriore patologia da cui risulta affetta “protrusioni disco-anulari lombari ed ernia discale contenuta L4-L5” ne ha escluso la natura tecnopatica tenuto conto delle mansioni svolte e che il sollevamento di pesi di entità inferiore ai 3 kg non costituisce un rischio sufficiente per sviluppare patologie connesse alla movimentazione manuale dei carichi .
Ha pertanto quantificato Il danno biologico complessivo, considerato l'8% già riconosciuto, in misura del 13% (tredici per cento).
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.
P. Q. M.
Così provvede: dichiara che la ricorrente è affetta da “Tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori” di natura professionale con danno biologico quantificabile in misura del 5% (cinque per cento).
Il pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica considerato l'8% già riconosciuto, è quantificabile in misura del
13% (tredici per cento).
Condanna l'INAIL a corrispondergli il relativo indennizzo a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con gli interessi come per legge sul credito maturato.
Compensa per metà le spese del giudizio. Condanna l'INAIL a rifondere al ricorrente la restante metà che liquida in euro 1.200,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. Ettorino Di Prinzio, antistatario.
Così deciso in Pescara il 26.11.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)