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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
NE FA, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R302558/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3753/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione all'avviso di accertamento n. T9D03R302558/2024, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui l'Ufficio aveva recuperato l'IVA ritenuta indebitamente detratta per l'importo di € 163.460, applicando il meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19-bis DPR n. 633/1972, sul presupposto che gli interessi attivi, derivanti da un finanziamento infragruppo concesso alla controllante Società_1 S.p.A., costituissero operazioni esenti non occasionali. La contribuente deduceva l'illegittimità dell'inclusione del finanziamento nel calcolo del pro-rata, trattandosi di operazione occasionalmente esente, priva di organizzazione, non reiterata e non significativa rispetto all'attività immobiliare prevalente con conseguente pretesa insussistenza del recupero IVA. Inoltre, la parte ricorrente sosteneva l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'operazione era parte integrante del volume d'affari e non poteva qualificarsi come occasionale.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui venivano ribadite le argomentazioni in fatto ed in diritto, affermate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. La controversia riguarda la qualificazione del finanziamento infragruppo erogato nel 2016 dalla ricorrente alla controllante, ai fini del pro-rata IVA 2020. La società, attiva nel settore immobiliare, ha venduto un centro commerciale nel 2019 e nel 2020 ha emesso una sola fattura relativa agli interessi attivi di un finanziamento concesso nel 2016 alla controllante Società_1 S.p.A. L'Agenzia delle Entrate ha rilevato una presunta violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 /1972, sostenendo che la società avrebbe dovuto includere gli interessi attivi nel calcolo del pro-rata di indetraibilità IVA. Ha quindi richiesto una minore detrazione IVA di €163.460 e irrogato una sanzione di €183.892, 50. Il Collegio ritiene che il finanziamento debba qualificarsi come operazione esente occasionale, ai sensi dell'art. 19-bis DPR
633/1972. La giurisprudenza unionale, secondo l'interpretazione delle sentenze CGUE sugli artt. 173–174 della Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che un'operazione è “accessoria” e/o “occasionale” quando non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, e quando non comporta un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA. Nel caso di specie risulta provato che l'attività della società è di natura immobiliare e non finanziaria e che il finanziamento non era strutturato, non richiedeva analisi creditizie, né personale o risorse dedicate. Inoltre non risultano acquisizioni di beni e servizi imponibili riferibili all'erogazione. L'operazione fu unica, non ripetuta e non programmata, gestita mediante compensazione con dividendi,in un contesto di progressiva dismissione dell'attività commerciale della controllata. Tali elementi evidenziano la marginalità economica dell'operazione e la sua estraneità rispetto all'attività caratteristica della contribuente. Secondo i chiarimenti della stessa Agenzia delle Entrate e della prassi in tema di occasionalità (interpello n. 83/2023), le operazioni esenti occasionali non concorrono alla determinazione del pro-rata, poiché l'imposta detraibile va determinata secondo il criterio dell'utilizzazione specifica e non mediante il pro-rata generale. Il pro-rata, infatti, presuppone lo svolgimento sistematico e non episodico di operazioni esenti accanto a quelle imponibili. L'Ufficio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sistematicità o la professionale strutturazione dell'attività finanziaria. Non rileva, ai fini della qualificazione, la mera entità del provento finanziario, in assenza di spese, struttura o organizzazione dedicate.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e procede alla compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni interpretative sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
NE FA, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1671/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R302558/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3753/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione all'avviso di accertamento n. T9D03R302558/2024, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui l'Ufficio aveva recuperato l'IVA ritenuta indebitamente detratta per l'importo di € 163.460, applicando il meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19-bis DPR n. 633/1972, sul presupposto che gli interessi attivi, derivanti da un finanziamento infragruppo concesso alla controllante Società_1 S.p.A., costituissero operazioni esenti non occasionali. La contribuente deduceva l'illegittimità dell'inclusione del finanziamento nel calcolo del pro-rata, trattandosi di operazione occasionalmente esente, priva di organizzazione, non reiterata e non significativa rispetto all'attività immobiliare prevalente con conseguente pretesa insussistenza del recupero IVA. Inoltre, la parte ricorrente sosteneva l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'operazione era parte integrante del volume d'affari e non poteva qualificarsi come occasionale.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui venivano ribadite le argomentazioni in fatto ed in diritto, affermate nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. La controversia riguarda la qualificazione del finanziamento infragruppo erogato nel 2016 dalla ricorrente alla controllante, ai fini del pro-rata IVA 2020. La società, attiva nel settore immobiliare, ha venduto un centro commerciale nel 2019 e nel 2020 ha emesso una sola fattura relativa agli interessi attivi di un finanziamento concesso nel 2016 alla controllante Società_1 S.p.A. L'Agenzia delle Entrate ha rilevato una presunta violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 /1972, sostenendo che la società avrebbe dovuto includere gli interessi attivi nel calcolo del pro-rata di indetraibilità IVA. Ha quindi richiesto una minore detrazione IVA di €163.460 e irrogato una sanzione di €183.892, 50. Il Collegio ritiene che il finanziamento debba qualificarsi come operazione esente occasionale, ai sensi dell'art. 19-bis DPR
633/1972. La giurisprudenza unionale, secondo l'interpretazione delle sentenze CGUE sugli artt. 173–174 della Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che un'operazione è “accessoria” e/o “occasionale” quando non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, e quando non comporta un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA. Nel caso di specie risulta provato che l'attività della società è di natura immobiliare e non finanziaria e che il finanziamento non era strutturato, non richiedeva analisi creditizie, né personale o risorse dedicate. Inoltre non risultano acquisizioni di beni e servizi imponibili riferibili all'erogazione. L'operazione fu unica, non ripetuta e non programmata, gestita mediante compensazione con dividendi,in un contesto di progressiva dismissione dell'attività commerciale della controllata. Tali elementi evidenziano la marginalità economica dell'operazione e la sua estraneità rispetto all'attività caratteristica della contribuente. Secondo i chiarimenti della stessa Agenzia delle Entrate e della prassi in tema di occasionalità (interpello n. 83/2023), le operazioni esenti occasionali non concorrono alla determinazione del pro-rata, poiché l'imposta detraibile va determinata secondo il criterio dell'utilizzazione specifica e non mediante il pro-rata generale. Il pro-rata, infatti, presuppone lo svolgimento sistematico e non episodico di operazioni esenti accanto a quelle imponibili. L'Ufficio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sistematicità o la professionale strutturazione dell'attività finanziaria. Non rileva, ai fini della qualificazione, la mera entità del provento finanziario, in assenza di spese, struttura o organizzazione dedicate.
La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e procede alla compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni interpretative sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.