Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 323
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità inclusione finanziamento nel calcolo del pro-rata IVA

    La Corte ritiene che il finanziamento debba qualificarsi come operazione esente occasionale, in quanto non costituisce un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, non comporta un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA, non era strutturato, non richiedeva analisi creditizie, né personale o risorse dedicate. L'operazione è stata unica, non ripetuta e non programmata, gestita mediante compensazione con dividendi, in un contesto di progressiva dismissione dell'attività commerciale della controllata, evidenziando la marginalità economica e l'estraneità rispetto all'attività caratteristica della contribuente. Le operazioni esenti occasionali non concorrono alla determinazione del pro-rata, poiché l'imposta detraibile va determinata secondo il criterio dell'utilizzazione specifica e non mediante il pro-rata generale. L'Ufficio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sistematicità o la professionale strutturazione dell'attività finanziaria.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    La Corte, accogliendo il ricorso principale sull'inclusione del finanziamento nel pro-rata, implicitamente accoglie anche la doglianza relativa alle sanzioni, non essendovi stata violazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione 8, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2020. L'Ufficio aveva recuperato l'IVA per € 163.460, ritenuta indebitamente detratta, applicando il meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19-bis del DPR n. 633/1972, sul presupposto che gli interessi attivi derivanti da un finanziamento infragruppo concesso alla controllante Società_1 S.p.A. costituissero operazioni esenti non occasionali. La contribuente contestava tale inclusione nel calcolo del pro-rata, qualificando il finanziamento come operazione occasionalmente esente, priva di organizzazione, non reiterata e non significativa rispetto alla sua attività immobiliare prevalente, con conseguente insussistenza del recupero IVA. La ricorrente sollevava altresì l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che l'operazione fosse parte integrante del volume d'affari e non potesse qualificarsi come occasionale.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo il finanziamento infragruppo qualificabile come operazione esente occasionale ai sensi dell'art. 19-bis del DPR n. 633/1972. Richiamando la giurisprudenza unionale, il Collegio ha stabilito che un'operazione è occasionale quando non costituisce prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile e non comporta un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA. Nel caso di specie, è emerso che l'attività della società è immobiliare e non finanziaria, il finanziamento non era strutturato, non richiedeva analisi creditizie, personale o risorse dedicate, né vi erano state acquisizioni di beni e servizi imponibili riferibili alla sua erogazione. L'operazione è stata considerata unica, non ripetuta e non programmata, gestita mediante compensazione con dividendi, in un contesto di dismissione dell'attività commerciale della controllata, evidenziando la sua marginalità economica ed estraneità rispetto all'attività caratteristica. La Corte ha altresì precisato che le operazioni esenti occasionali non concorrono alla determinazione del pro-rata, il quale presuppone lo svolgimento sistematico di operazioni esenti. L'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sistematicità o la professionale strutturazione dell'attività finanziaria. Pertanto, il ricorso è stato accolto e le spese processuali sono state compensate in ragione delle oscillazioni interpretative sul punto.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 323
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo