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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 329/21 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Marini e Parte_1
NN R. ZE, con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Papagni del Foro di Bari, con domicilio eletto Controparte_1 presso lo studio dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_1 davanti all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la Controparte_1 compagnia di assicurazioni convenuta al risarcimento del danno descritto in narrativa in favore della
[...] che indicativamente si quantifica in Euro 17.854,00 e comunque nella misura che il Tribunale riterrà Parte_1 di dover determinare, anche in considerazione delle quantificazioni che saranno operate dal CTU, oltre agli interessi moratori dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
condannare la compagnia convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori, avendo anche in considerazione la fase di mediazione obbligatoria ed il comportamento ostruzionistico adottato”.
L'attore esponeva che in data 12.11.2019, nell'immobile sito in Parabita alla SP 361 per Alezio, coperto da polizza n.157464691 stipulata con la si verificavano gravi danni di natura elettrica ed elettronica, CP_1 nonché la caduta di alberi, causati da maltempo.
Sosteneva di aver notiziato con mail del 12.11.2019 dell'evento la compagnia di assicurazioni Controparte_1 precisando che dopo i tentativi di fissazione di un sopralluogo con il perito nominato, geom. Persona_1 aveva fatto redigere una relazione di perizia dal geom. al fine di illustrare e quantificare i Persona_2 danni subiti, stimati in Euro 17.854,00.
Sosteneva di aver diffidato la compagnia convenuta a dar seguito al pagamento dei danni in termini di polizza e che, stante l'inerzia della stessa, era stata costretta a dare avvio alla mediazione, che aveva dato esito negativo.
Si costituiva che, a sua volta, contestava quanto dedotto e rilevato da parte attrice e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, rigetti la domanda della per le Parte_1 ragioni esposte, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
Contestava sia l'an che il quantum della domanda attrice e sosteneva di essersi attivata, incaricando il perito di fiducia affinché procedesse alle attività necessarie alla liquidazione del danno in oggetto, ma lo stesso, dopo aver più volte concordato un appuntamento con l'attrice, non riusciva ad accedere ai luoghi di causa.
Esponeva che la domanda si fondava su una serie di fatti da comprovare ed evidenziava che la garanzia era stata prestata con una franchigia di Euro 200,00 per i danni materiali alle cose assicurate, ed Euro 250,00 per apparecchio, per i danni elettrici agli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma ed esperita la prova testimoniale, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é fondata e, pertanto, andrà accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Dalle deposizioni convergenti dei testi, é emerso che la società attrice ha subito, in occasione del maltempo che aveva interessato l'area in cui é ubicato l'immobile, danni agli alberi ed all'impianto elettrico, così come precisato dal teste , il quale ha pure puntualizzato che vi erano problemi con le pompe che Testimone_1 tiravano l'acqua dalla cisterna.
Anche il teste , che abita vicino alla struttura turistica in oggetto, ha confermato la presenza di Testimone_2 danni, aggiungendo di aver visto lavorare in loco il sig. , elettricista che conosceva. Tes_3
Per la descrizione dello stato dei luoghi e la stima dei danni, la società attrice ha prodotto una perizia a firma del geom. il cui contenuto é stato confermato dal detto tecnico all'udienza del 05.04.2023, Persona_2 mentre i tecnici intervenuti per eseguire le riparazioni, per l'impianto elettrico, Testimone_4 Per_3 per i lavori idrici, hanno confermato l'attività indicata nelle rispettive fatture, precisando di aver
[...] percepito il relativo compenso, mentre il teste per gli interventi al giardino, ha genericamente Testimone_5 dichiarato che il suo lavoro é consistito nel ripristino degli alberi e di tutte le piante danneggiate, potatura e messa in sicurezza degli alberi ad alto fusto, sostenendo di essere stato pagato ma di non ricordarne l'importo.
All'esito di tali dichiarazioni é stata disposta CTU e nominato il geom. , le cui conclusioni vengono Persona_4 condivise da questo giudice, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il detto consulente, dopo il sopralluogo ed i rilievi fotografici, al fine di rispondere al primo quesito, ovvero accertare il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento occorso, ha correttamente ritenuto di acquisire da
Meteorage e dalla Protezione Civile della , informazioni affidabili relativamente al fenomeno CP_2 atmosferico verificatosi in data 12.11.2019, giungendo a concludere che nella detta giornata, nell'area di accertamento tecnico vi era stata una forte perturbazione a carattere piovoso e con elevato numero di fulmini e scariche elettriche, per cui ha affermato l'esistenza di una correlazione tra i danni lamentati da parte attrice ed i fenomeni atmosferici che hanno interessato l'area su cui insistono i beni oggetto di esame.
Passando, quindi, alla quantificazione dei danni, ha ritenuto congrui ed in linea con i prezzi di mercato gli importi riportati nella perizia del CTP geom. relativi alla fattura n. 14 del 02.03.2020 di Euro Per_2
1.800,00 della , della fattura n.549 del 23.12.2019 di Euro 7.000,00 della Controparte_3 ditta Margiotta s.r.l., della fattura pro forma n.22 dell'11.02.2020 di Euro 854,00 della ditta Hobby Tecnica
Mondo Piscine, mentre non ha riscontrato documentazione in ordine agli asseriti danni alle specie vegetali citate in atti, mancando ogni documento fiscale attestante la rimozione e lo smaltimento delle stesse e non emergendo dal sopralluogo alcun danno alla vegetazione.
Il danno complessivo, pertanto, é stato stimato in Euro 9.654,00, importo relativamente al quale andrà applicata la franchigia di Euro 200,00 per sinistro ed Euro 250,00 per apparecchio elettrico, secondo le condizioni di polizza;
tenuto conto che il danno ha riguardato l'impianto elettrico, l'impianto idrico, l'impianto termico e la sostituzione del pulitore elettrico piscina, dovrà applicarsi la franchigia di Euro 250,00 relativamente a ciascun impianto (Euro 250,00X4= Euro1.000,00), per cui la società convenuta sarà tenuta a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro 8.454,00, al netto delle franchigie (200+1.000,00), oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Relativamente alle spese di causa, risultando agli atti la proposte transattiva, più che favorevoli, inoltrate dal difensore della convenuta al difensore dell'attrice sin dal 12.03.2025 e tenuto conto, altresì, che la domanda attrice è risultata notevolmente superiore a quanto accertato dal CTU, dovrà disporsi la compensazione nella misura del 30%, con esclusione della fase decisionale, atteso che il giudizio poteva definirsi prima del deposito delle memorie conclusive.
Spese di CTU a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
8.454,00, oltre interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Marcello De Marini e NN R. ZE, Controparte_1 antistatari, delle spese e competenze di lite che si liquidano, dedotta la compensazione parziale ed esclusa la fase decisionale come in motivazione, in Euro 1.330,00, oltre Euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Lecce, 30.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 329/21 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Marini e Parte_1
NN R. ZE, con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Papagni del Foro di Bari, con domicilio eletto Controparte_1 presso lo studio dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_1 davanti all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la Controparte_1 compagnia di assicurazioni convenuta al risarcimento del danno descritto in narrativa in favore della
[...] che indicativamente si quantifica in Euro 17.854,00 e comunque nella misura che il Tribunale riterrà Parte_1 di dover determinare, anche in considerazione delle quantificazioni che saranno operate dal CTU, oltre agli interessi moratori dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
condannare la compagnia convenuta al pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori, avendo anche in considerazione la fase di mediazione obbligatoria ed il comportamento ostruzionistico adottato”.
L'attore esponeva che in data 12.11.2019, nell'immobile sito in Parabita alla SP 361 per Alezio, coperto da polizza n.157464691 stipulata con la si verificavano gravi danni di natura elettrica ed elettronica, CP_1 nonché la caduta di alberi, causati da maltempo.
Sosteneva di aver notiziato con mail del 12.11.2019 dell'evento la compagnia di assicurazioni Controparte_1 precisando che dopo i tentativi di fissazione di un sopralluogo con il perito nominato, geom. Persona_1 aveva fatto redigere una relazione di perizia dal geom. al fine di illustrare e quantificare i Persona_2 danni subiti, stimati in Euro 17.854,00.
Sosteneva di aver diffidato la compagnia convenuta a dar seguito al pagamento dei danni in termini di polizza e che, stante l'inerzia della stessa, era stata costretta a dare avvio alla mediazione, che aveva dato esito negativo.
Si costituiva che, a sua volta, contestava quanto dedotto e rilevato da parte attrice e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito, rigetti la domanda della per le Parte_1 ragioni esposte, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
Contestava sia l'an che il quantum della domanda attrice e sosteneva di essersi attivata, incaricando il perito di fiducia affinché procedesse alle attività necessarie alla liquidazione del danno in oggetto, ma lo stesso, dopo aver più volte concordato un appuntamento con l'attrice, non riusciva ad accedere ai luoghi di causa.
Esponeva che la domanda si fondava su una serie di fatti da comprovare ed evidenziava che la garanzia era stata prestata con una franchigia di Euro 200,00 per i danni materiali alle cose assicurate, ed Euro 250,00 per apparecchio, per i danni elettrici agli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma ed esperita la prova testimoniale, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea é fondata e, pertanto, andrà accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Dalle deposizioni convergenti dei testi, é emerso che la società attrice ha subito, in occasione del maltempo che aveva interessato l'area in cui é ubicato l'immobile, danni agli alberi ed all'impianto elettrico, così come precisato dal teste , il quale ha pure puntualizzato che vi erano problemi con le pompe che Testimone_1 tiravano l'acqua dalla cisterna.
Anche il teste , che abita vicino alla struttura turistica in oggetto, ha confermato la presenza di Testimone_2 danni, aggiungendo di aver visto lavorare in loco il sig. , elettricista che conosceva. Tes_3
Per la descrizione dello stato dei luoghi e la stima dei danni, la società attrice ha prodotto una perizia a firma del geom. il cui contenuto é stato confermato dal detto tecnico all'udienza del 05.04.2023, Persona_2 mentre i tecnici intervenuti per eseguire le riparazioni, per l'impianto elettrico, Testimone_4 Per_3 per i lavori idrici, hanno confermato l'attività indicata nelle rispettive fatture, precisando di aver
[...] percepito il relativo compenso, mentre il teste per gli interventi al giardino, ha genericamente Testimone_5 dichiarato che il suo lavoro é consistito nel ripristino degli alberi e di tutte le piante danneggiate, potatura e messa in sicurezza degli alberi ad alto fusto, sostenendo di essere stato pagato ma di non ricordarne l'importo.
All'esito di tali dichiarazioni é stata disposta CTU e nominato il geom. , le cui conclusioni vengono Persona_4 condivise da questo giudice, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il detto consulente, dopo il sopralluogo ed i rilievi fotografici, al fine di rispondere al primo quesito, ovvero accertare il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento occorso, ha correttamente ritenuto di acquisire da
Meteorage e dalla Protezione Civile della , informazioni affidabili relativamente al fenomeno CP_2 atmosferico verificatosi in data 12.11.2019, giungendo a concludere che nella detta giornata, nell'area di accertamento tecnico vi era stata una forte perturbazione a carattere piovoso e con elevato numero di fulmini e scariche elettriche, per cui ha affermato l'esistenza di una correlazione tra i danni lamentati da parte attrice ed i fenomeni atmosferici che hanno interessato l'area su cui insistono i beni oggetto di esame.
Passando, quindi, alla quantificazione dei danni, ha ritenuto congrui ed in linea con i prezzi di mercato gli importi riportati nella perizia del CTP geom. relativi alla fattura n. 14 del 02.03.2020 di Euro Per_2
1.800,00 della , della fattura n.549 del 23.12.2019 di Euro 7.000,00 della Controparte_3 ditta Margiotta s.r.l., della fattura pro forma n.22 dell'11.02.2020 di Euro 854,00 della ditta Hobby Tecnica
Mondo Piscine, mentre non ha riscontrato documentazione in ordine agli asseriti danni alle specie vegetali citate in atti, mancando ogni documento fiscale attestante la rimozione e lo smaltimento delle stesse e non emergendo dal sopralluogo alcun danno alla vegetazione.
Il danno complessivo, pertanto, é stato stimato in Euro 9.654,00, importo relativamente al quale andrà applicata la franchigia di Euro 200,00 per sinistro ed Euro 250,00 per apparecchio elettrico, secondo le condizioni di polizza;
tenuto conto che il danno ha riguardato l'impianto elettrico, l'impianto idrico, l'impianto termico e la sostituzione del pulitore elettrico piscina, dovrà applicarsi la franchigia di Euro 250,00 relativamente a ciascun impianto (Euro 250,00X4= Euro1.000,00), per cui la società convenuta sarà tenuta a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro 8.454,00, al netto delle franchigie (200+1.000,00), oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Relativamente alle spese di causa, risultando agli atti la proposte transattiva, più che favorevoli, inoltrate dal difensore della convenuta al difensore dell'attrice sin dal 12.03.2025 e tenuto conto, altresì, che la domanda attrice è risultata notevolmente superiore a quanto accertato dal CTU, dovrà disporsi la compensazione nella misura del 30%, con esclusione della fase decisionale, atteso che il giudizio poteva definirsi prima del deposito delle memorie conclusive.
Spese di CTU a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
8.454,00, oltre interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore degli Avv.ti Marcello De Marini e NN R. ZE, Controparte_1 antistatari, delle spese e competenze di lite che si liquidano, dedotta la compensazione parziale ed esclusa la fase decisionale come in motivazione, in Euro 1.330,00, oltre Euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Lecce, 30.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini