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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO NI, OR
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4909/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro ricorrente 1i Di R - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2243/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58794 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza 17 febbraio 2023, n. 2243/27/2023, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 27, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Confraternita di Resistente_1 dricorrente 1n seguito: la Confraternita), avente ad oggetto un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, per complessivi
103.521,29 euro, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
L'appellante deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che farebbe un generico riferimento all'esistenza di un vincolo diretto sui beni de quibus, senza ulteriori specificazioni in ordine alla natura, agli identificativi catastali e ai pertinenti richiami normativi;
2) l'illegittimo riconoscimento dell'agevolazione prevista per gli immobili storici a tutti quelli oggetto di accertamento, ad eccezione di cinque.
Per considerare soggetti a tutela i beni immobili con più di 70 anni e di autore defunto, appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sarebbe richiesta la verifica dell'interesse culturale, attraverso l'emanazione di un formale provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 (in seguito: il “Codice”);
3) l'irrilevanza del mancato accertamento per gli anni d'imposta precedenti in virtù del principio di assoluta autonomia intercorrente fra i medesimi.
Si è costituita in giudizio la Confraternita, la quale precisa di aver richiesto l'agevolazione, di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), D.L. n. 201/2011, in relazione:
a) al fabbricato sito in Indirizzo_1, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del “Codice”, per essere un'opera di autore non vivente eseguita da oltre 70 anni;
b) agli immobili siti in Indirizzo_2, Indirizzo_3, Indirizzo_1 nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 della Quercia nella Piazza omonima, in quanto beni stessi di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del “Codice”, che perciò godrebbero dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. a), L. n. 160/2019.
Sgombra, in primo luogo, il campo dalla censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, assumendo che essa illustrerebbe con sufficienza le ragioni dell'accoglimento parziale del suo ricorso.
Nel merito, afferma che i beni, di cui alla precedente lett. b), sarebbero sottoposti a vincolo diretto in base a provvedimenti della Pubblica Istruzione emanati negli anni 1955/1956; di cui darebbe espressamente atto la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma con la nota n. 10072 del
3 luglio 2014, attestando altresì che l'immobile di cui alla lett. a) dovrebbe essere considerato sottoposto alle disposizioni del “Codice”, art. 10, comma 1, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art. 12, comma 2, del “Codice”.
Rileverebbero, quindi, le disposizioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 del “Codice” e all'art. 13, comma 3, D.L. n.
201/2011.
Aggiunge, citando Cass. n. 19878/2016, che il “Codice” distinguerebbe, quanto a tutela dei rispettivi immobili, quelli di proprietà privata da quelli di proprietà pubblica, per questi ultimi ritenendo sufficiente la mera appartenenza alla categoria storica o a quella, artistica, senza alcuna necessità di un riconoscimento formale,
Ciò varrebbe anche per gli enti ecclesiastici.
Evidenzia, da ultimo, che Roma Capitale avrebbe riconosciuto il diritto dell'odierna appellata a godere dell'agevolazione de qua, provvedendo, in autotutela, all'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Roma Capitale riguarda una sentenza che ha accolto solo in parte l'impugnativa della
Confraternita, riconoscendo la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere l'agevolazione IMU per gli immobili oggetto di vincolo storico, ai sensi del “Codice”, rigettando il ricorso per quelli siti in Indirizzo_5, p. Indirizzo_6 UP. 7 int. 20/21 e Indirizzo_7, affermando che, per stessa ammissione della Confraternita, essi non erano vincolati.
In ordine agli altri beni sui quali si è pronunciata favorevolmente la sentenza di primo grado, va evidenziato che questa Sezione (con sentenza 30 ottobre 2024 n. 6558) è giunta a conclusioni dalle quali non sono stati forniti dalle parti elementi per discostarsene in questa sede.
La conclusione raggiunta nella suddetta sentenza, e che va confermata, è che l'appello del Comune è solo parzialmente fondato.
E' pacifico in atti che la Confraternita aveva depositato nel giudizio di primo grado documentazione attestante la sussistenza del vincolo culturale su alcuni degli immobili oggetto dell'impugnato avviso di accertamento.
In particolare, come peraltro riconosciuto da questa Corte di Giustizia Tributaria in altro, analogo contenzioso riferito alla TASI 2015 (cfr. sentenza n. 5783 del 27 settembre 2024), gli immobili di proprietà della Confraternita siti in Roma, a Indirizzo_3 nn. 9/10, Indirizzo_1 nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 delle Quercia in Indirizzo_1 sono soggetti a vincolo diretto in virtù di specifici decreti del Ministero della Pubblica Istruzione emanati negli anni 1955/1956.
Ciò è peraltro espressamente riconosciuto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma con la nota prot. 10072 del 3 luglio 2014, ritualmente prodotta agli atti di giudizio dalla
Confraternita. Con essa il Soprintendente, arch. Nominativo_1, ha attestato l'esistenza dello specifico vincolo culturale sugli immobili sopra indicati.
Conseguentemente, la decisione di primo grado merita conferma, atteso che la suesposta produzione documentale costituisce prova che per gli immobili siti in Roma, a Indirizzo_3 nn. 9/10, Indirizzo_1
nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 delle Quercia in Indirizzo_1 sussiste un vincolo culturale "diretto" di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 (oggi, art. 10 del
“Codice”).
L'appello del Comune va accolto per quanto concerne gli immobili siti in Roma, Indirizzo_1 nn. 80/87.
Per indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte di cassazione (cfr. ex multis, Cass. 7 marzo
2019, n. 6636), formatosi in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), "l'agevolazione prevista dal D.
L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, persegue l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati” (cfr., altresì, Cass. n. 4244/2016 e n. 11794/2010).
La ratio dell'agevolazione "va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta" (Corte Cost., sentenza n. 345/2003).
E', inoltre, opportuno ricordare che il “Codice” non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali recato dal D.Lgs. n. 490 del 1999, ed inciso sulla disciplina contenuta nella cit. L. n. 1089 del
1939, introducendo, per quanto qui di interesse, un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico da parte della Soprintendenza.
Questa Corte ha, poi, avuto modo di affermare il principio secondo cui il riconoscimento delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, che si estrinseca a mezzo del provvedimento di notifica, è previsto per le sole cose di proprietà privata, al fine di assoggettarle alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela (L. n. 1089 del 1939, art. 3), laddove, per i beni che appartengono agli enti pubblici, è sufficiente la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, essendo solo previsto l'obbligo dei legali rappresentanti degli enti della compilazione degli speciali elenchi (L. n. 1089 del 1939, art. 4) con effetti meramente ricognitivi e non già costitutivi (Cass. n. 2995 del 10/02/2006).
Alla stregua dell'art. 10 del Codice, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato espressamente "di interesse culturale", ai sensi dell'art. 13 del “Codice”, dalle competenti autorità, che ne attestano il valore storico o archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n.
11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017; Cass. n. 19878 del 05/10/2016). Dal punto di vista tributario, risulta pienamente ragionevole richiedere un siffatto riconoscimento formale, poiché si tratta di dare applicazione ad una norma agevolativa, come tale di stretta interpretazione, che non può estendersi oltre il perimetro precisamente tracciato dal legislatore.
Ne discende, come corollario logico, che non può essere condiviso il ragionamento, speso dalla Confraternita per sostenere la spettanza della riduzione di imposta per gli immobili di Indirizzo_1 nn. 80/87: per detti immobili è pacifico in atti (e lo riconosce la stessa appellata) che non sia ancora stata compiuta la verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale di cui all'art. 13, comma 1, del “Codice”.
Tale verifica (i.e. accertamento), per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, non è necessaria soltanto per i beni indicati analiticamente nel comma 2 del precedente art. 10, tra i quali non rientrano gli immobili della Confraternita.
A ciò deve essere aggiunto che le assorbenti considerazioni precedenti non possono essere smentite sostenendo che, per usufruire della agevolazione di imposta, non sarebbe necessario l'accertamento dell'interesse culturale (e il relativo provvedimento dell'Autorità competente impositivo del vincolo diretto, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione), a fronte di beni realizzati da più di settanta anni e da autore deceduto. Invero, l'art 12, comma 1, del “Codice” si limita a prevedere che tali cose "sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2": non si tratta di una norma che tiene luogo della verifica di cui all'art. 13, comma 1, del “Codice” (e la sostituisce con una presunzione di legge, come non condivisibilmente sostenuto dalla Confraternita), tanto è vero che il successivo comma 2 dell'art. 12 disciplina espressamente il procedimento di verifica anche sui beni di cui al comma 1, pertanto dal legislatore ritenuto comunque necessario perché si accerti l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. A ciò può essere aggiunto che l'art. 12 citato, facendo espresso rinvio alle disposizioni della "presente Parte ", richiama per implicito anche quelle che prevedono il provvedimento impositivo del vincolo c.d. diretto. Ne discende, in ossequio all'indirizzo sopra richiamato della Corte di cassazione, che, perché il proprietario dei beni immobili possa rivendicare legittimamente la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, anche se il bene immobile rientri nella previsione del comma 1 dell'art. 12 del “Codice”, non si può prescindere dalla sussistenza di un vincolo "diretto" sul bene stesso, il quale presuppone il positivo espletamento del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale. Altrimenti opinando, come già sopra chiarito, si finirebbe con l'adottare un'interpretazione estensiva, non consentita, di una norma agevolativa e si perverrebbe, sul piano sostanziale, ad un'irragionevole applicazione di un beneficio fiscale anche a beni che non sono ancora oggetto (e potrebbero non esserlo mai) di un vincolo "diretto", il quale soltanto giustifica il trattamento fiscale di favore previsto dal legislatore.
In definitiva, agli immobili di Indirizzo_1 nn. 80/87 non può spettare l'agevolazione richiesta dall'odierna parte appellante.
Solo per completezza di trattazione, deve osservarsi che, a fronte delle conclusioni, in punto di diritto, raggiunte da questa Corte, stante, altresì, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta, non assume alcun valore dirimente il regime di tassazione IMU cui la Confraternita assume essere stati sottoposti i propri beni da
Roma Capitale, con riguardo ad altre annualità.
L'appello del Comune, pertanto, va accolto nei termini e limiti suesposti.
La parziale soccombenza reciproca comporta l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del Comune. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO NI, OR
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4909/2023 depositato il 11/10/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro ricorrente 1i Di R - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2243/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 17/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58794 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza 17 febbraio 2023, n. 2243/27/2023, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 27, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Confraternita di Resistente_1 dricorrente 1n seguito: la Confraternita), avente ad oggetto un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, per complessivi
103.521,29 euro, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
L'appellante deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che farebbe un generico riferimento all'esistenza di un vincolo diretto sui beni de quibus, senza ulteriori specificazioni in ordine alla natura, agli identificativi catastali e ai pertinenti richiami normativi;
2) l'illegittimo riconoscimento dell'agevolazione prevista per gli immobili storici a tutti quelli oggetto di accertamento, ad eccezione di cinque.
Per considerare soggetti a tutela i beni immobili con più di 70 anni e di autore defunto, appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sarebbe richiesta la verifica dell'interesse culturale, attraverso l'emanazione di un formale provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 (in seguito: il “Codice”);
3) l'irrilevanza del mancato accertamento per gli anni d'imposta precedenti in virtù del principio di assoluta autonomia intercorrente fra i medesimi.
Si è costituita in giudizio la Confraternita, la quale precisa di aver richiesto l'agevolazione, di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), D.L. n. 201/2011, in relazione:
a) al fabbricato sito in Indirizzo_1, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del “Codice”, per essere un'opera di autore non vivente eseguita da oltre 70 anni;
b) agli immobili siti in Indirizzo_2, Indirizzo_3, Indirizzo_1 nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 della Quercia nella Piazza omonima, in quanto beni stessi di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del “Codice”, che perciò godrebbero dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. a), L. n. 160/2019.
Sgombra, in primo luogo, il campo dalla censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, assumendo che essa illustrerebbe con sufficienza le ragioni dell'accoglimento parziale del suo ricorso.
Nel merito, afferma che i beni, di cui alla precedente lett. b), sarebbero sottoposti a vincolo diretto in base a provvedimenti della Pubblica Istruzione emanati negli anni 1955/1956; di cui darebbe espressamente atto la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma con la nota n. 10072 del
3 luglio 2014, attestando altresì che l'immobile di cui alla lett. a) dovrebbe essere considerato sottoposto alle disposizioni del “Codice”, art. 10, comma 1, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art. 12, comma 2, del “Codice”.
Rileverebbero, quindi, le disposizioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 del “Codice” e all'art. 13, comma 3, D.L. n.
201/2011.
Aggiunge, citando Cass. n. 19878/2016, che il “Codice” distinguerebbe, quanto a tutela dei rispettivi immobili, quelli di proprietà privata da quelli di proprietà pubblica, per questi ultimi ritenendo sufficiente la mera appartenenza alla categoria storica o a quella, artistica, senza alcuna necessità di un riconoscimento formale,
Ciò varrebbe anche per gli enti ecclesiastici.
Evidenzia, da ultimo, che Roma Capitale avrebbe riconosciuto il diritto dell'odierna appellata a godere dell'agevolazione de qua, provvedendo, in autotutela, all'annullamento dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Roma Capitale riguarda una sentenza che ha accolto solo in parte l'impugnativa della
Confraternita, riconoscendo la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere l'agevolazione IMU per gli immobili oggetto di vincolo storico, ai sensi del “Codice”, rigettando il ricorso per quelli siti in Indirizzo_5, p. Indirizzo_6 UP. 7 int. 20/21 e Indirizzo_7, affermando che, per stessa ammissione della Confraternita, essi non erano vincolati.
In ordine agli altri beni sui quali si è pronunciata favorevolmente la sentenza di primo grado, va evidenziato che questa Sezione (con sentenza 30 ottobre 2024 n. 6558) è giunta a conclusioni dalle quali non sono stati forniti dalle parti elementi per discostarsene in questa sede.
La conclusione raggiunta nella suddetta sentenza, e che va confermata, è che l'appello del Comune è solo parzialmente fondato.
E' pacifico in atti che la Confraternita aveva depositato nel giudizio di primo grado documentazione attestante la sussistenza del vincolo culturale su alcuni degli immobili oggetto dell'impugnato avviso di accertamento.
In particolare, come peraltro riconosciuto da questa Corte di Giustizia Tributaria in altro, analogo contenzioso riferito alla TASI 2015 (cfr. sentenza n. 5783 del 27 settembre 2024), gli immobili di proprietà della Confraternita siti in Roma, a Indirizzo_3 nn. 9/10, Indirizzo_1 nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 delle Quercia in Indirizzo_1 sono soggetti a vincolo diretto in virtù di specifici decreti del Ministero della Pubblica Istruzione emanati negli anni 1955/1956.
Ciò è peraltro espressamente riconosciuto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma con la nota prot. 10072 del 3 luglio 2014, ritualmente prodotta agli atti di giudizio dalla
Confraternita. Con essa il Soprintendente, arch. Nominativo_1, ha attestato l'esistenza dello specifico vincolo culturale sugli immobili sopra indicati.
Conseguentemente, la decisione di primo grado merita conferma, atteso che la suesposta produzione documentale costituisce prova che per gli immobili siti in Roma, a Indirizzo_3 nn. 9/10, Indirizzo_1
nn. 27/28, Indirizzo_4 nn. 29/32 e la Chiesa di Chiesa_1 delle Quercia in Indirizzo_1 sussiste un vincolo culturale "diretto" di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 (oggi, art. 10 del
“Codice”).
L'appello del Comune va accolto per quanto concerne gli immobili siti in Roma, Indirizzo_1 nn. 80/87.
Per indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, della Corte di cassazione (cfr. ex multis, Cass. 7 marzo
2019, n. 6636), formatosi in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), "l'agevolazione prevista dal D.
L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, persegue l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati” (cfr., altresì, Cass. n. 4244/2016 e n. 11794/2010).
La ratio dell'agevolazione "va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta" (Corte Cost., sentenza n. 345/2003).
E', inoltre, opportuno ricordare che il “Codice” non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali recato dal D.Lgs. n. 490 del 1999, ed inciso sulla disciplina contenuta nella cit. L. n. 1089 del
1939, introducendo, per quanto qui di interesse, un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico da parte della Soprintendenza.
Questa Corte ha, poi, avuto modo di affermare il principio secondo cui il riconoscimento delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, che si estrinseca a mezzo del provvedimento di notifica, è previsto per le sole cose di proprietà privata, al fine di assoggettarle alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela (L. n. 1089 del 1939, art. 3), laddove, per i beni che appartengono agli enti pubblici, è sufficiente la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, essendo solo previsto l'obbligo dei legali rappresentanti degli enti della compilazione degli speciali elenchi (L. n. 1089 del 1939, art. 4) con effetti meramente ricognitivi e non già costitutivi (Cass. n. 2995 del 10/02/2006).
Alla stregua dell'art. 10 del Codice, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato espressamente "di interesse culturale", ai sensi dell'art. 13 del “Codice”, dalle competenti autorità, che ne attestano il valore storico o archeologico (cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n.
11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017; Cass. n. 19878 del 05/10/2016). Dal punto di vista tributario, risulta pienamente ragionevole richiedere un siffatto riconoscimento formale, poiché si tratta di dare applicazione ad una norma agevolativa, come tale di stretta interpretazione, che non può estendersi oltre il perimetro precisamente tracciato dal legislatore.
Ne discende, come corollario logico, che non può essere condiviso il ragionamento, speso dalla Confraternita per sostenere la spettanza della riduzione di imposta per gli immobili di Indirizzo_1 nn. 80/87: per detti immobili è pacifico in atti (e lo riconosce la stessa appellata) che non sia ancora stata compiuta la verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale di cui all'art. 13, comma 1, del “Codice”.
Tale verifica (i.e. accertamento), per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, non è necessaria soltanto per i beni indicati analiticamente nel comma 2 del precedente art. 10, tra i quali non rientrano gli immobili della Confraternita.
A ciò deve essere aggiunto che le assorbenti considerazioni precedenti non possono essere smentite sostenendo che, per usufruire della agevolazione di imposta, non sarebbe necessario l'accertamento dell'interesse culturale (e il relativo provvedimento dell'Autorità competente impositivo del vincolo diretto, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione), a fronte di beni realizzati da più di settanta anni e da autore deceduto. Invero, l'art 12, comma 1, del “Codice” si limita a prevedere che tali cose "sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2": non si tratta di una norma che tiene luogo della verifica di cui all'art. 13, comma 1, del “Codice” (e la sostituisce con una presunzione di legge, come non condivisibilmente sostenuto dalla Confraternita), tanto è vero che il successivo comma 2 dell'art. 12 disciplina espressamente il procedimento di verifica anche sui beni di cui al comma 1, pertanto dal legislatore ritenuto comunque necessario perché si accerti l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. A ciò può essere aggiunto che l'art. 12 citato, facendo espresso rinvio alle disposizioni della "presente Parte ", richiama per implicito anche quelle che prevedono il provvedimento impositivo del vincolo c.d. diretto. Ne discende, in ossequio all'indirizzo sopra richiamato della Corte di cassazione, che, perché il proprietario dei beni immobili possa rivendicare legittimamente la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, anche se il bene immobile rientri nella previsione del comma 1 dell'art. 12 del “Codice”, non si può prescindere dalla sussistenza di un vincolo "diretto" sul bene stesso, il quale presuppone il positivo espletamento del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse culturale. Altrimenti opinando, come già sopra chiarito, si finirebbe con l'adottare un'interpretazione estensiva, non consentita, di una norma agevolativa e si perverrebbe, sul piano sostanziale, ad un'irragionevole applicazione di un beneficio fiscale anche a beni che non sono ancora oggetto (e potrebbero non esserlo mai) di un vincolo "diretto", il quale soltanto giustifica il trattamento fiscale di favore previsto dal legislatore.
In definitiva, agli immobili di Indirizzo_1 nn. 80/87 non può spettare l'agevolazione richiesta dall'odierna parte appellante.
Solo per completezza di trattazione, deve osservarsi che, a fronte delle conclusioni, in punto di diritto, raggiunte da questa Corte, stante, altresì, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta, non assume alcun valore dirimente il regime di tassazione IMU cui la Confraternita assume essere stati sottoposti i propri beni da
Roma Capitale, con riguardo ad altre annualità.
L'appello del Comune, pertanto, va accolto nei termini e limiti suesposti.
La parziale soccombenza reciproca comporta l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del Comune. Spese compensate.