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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2025, n. 35430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35430 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia nel procedimento nei confronti di: 1) DE TO, nato il [...] a [...] , 2) DE SC, nato il [...] a [...] 3) DE ON, nata a [...] il [...] 4) IL LU nata a [...] il [...], 5) IL LO, nato a [...] il [...], 6) BR MI, nato il [...] a [...] 7) IG ID, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 18 dicembre 2024, Penale Sent. Sez. 6 Num. 35430 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 15/07/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le memorie depositate dai difensori, avv. Giorgio Perroni, avv. Giovanni Maria Soldi e avv. Lorenzo Bertacco, i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 105 del 2023, il Giudice dell'udienza preliminare di Pavia dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di TO DE, SC DE, ON DE, LU IL, LO IL, MI BR, ID IG, in ordine ai reati di cui agli artt. 353 e 356 cod. pen., come rispettivamente loro ascritti nella imputazione, con riserva di deposito dei motivi nel termine di 90 giorni. La sentenza veniva depositata il 20 maggio 2023. Ricevuto avviso del deposito il 24 maggio 2023, in data 8 giugno 2023 il Pubblico Ministero interponeva appello. All'udienza del 6 novembre 2023, disattesa l'eccezione di tardività del gravame formulata dai difensori, la Corte di appello di IL pronunciava decreto che dispone il giudizio nei confronti dei medesimi imputati innanzi al Tribunale di Pavia, in composizione collegiale. All'udienza del 18 dicembre 2024, rinnovate, dalle difese, le medesime deduzioni di tardività del gravame, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, in cui dichiarava non doversi procedere per l'esistenza di un giudicato relativo ai medesimi fatti, con riferimento alla decisione di cui alla precitata sentenza di non luogo a procedere del Giudice dell'udienza preliminare. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso, in cui sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui risulta necessario ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo, si deducono manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, nonché abnormità della sentenza. La decisione del Tribunale è inficiata da profili di abnormità: i) strutturale, per avere ravvisato un'ipotesi di ne bis in idem in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dall'art. 649 cod. proc. pen., norma che presuppone la celebrazione di un secondo giudizio e non si attaglia a 2 regolare i rapporti tra diverse fasi della stessa vicenda processuale;
ii) funzionale, per avere determinato una situazione di stallo processuale. A prescindere dalla abnormità, non rilevabile se non in via residuale, ove difettino altri rimedi impugnatori, la declaratoria di non doversi procedere in assenza dei presupposti legittimanti comporta inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ossia delle norme codicistiche che presiedono al regolare e corretto esercizio dell'azione penale (artt. 50 e 416 cod. proc. pen.) 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di intempestività dell'appello. Il Tribunale non ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249670 - 01, in forza del quale, ove il giudice abbia indicato un termine di deposito della sentenza pronunciata in camera di consiglio superiore a trenta giorni, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, da tale comunicazione o notificazione decorrendo il termine per impugnare. Nel dettaglio, poiché il Giudice dell'udienza preliminare si era assegnato un termine di 90 giorni e l'avviso di deposito della sentenza è stato comunicato all'Ufficio di Procura il 24 maggio 2023, l'appello depositato il successivo 8 giugno non è tardivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dai difensori degli imputati. Trattandosi di ricorso per saltum, sono deducibili, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., esclusivamente violazioni di legge e, pur evocando il ricorrente, nella illustrazione dei motivi, vizi inerenti alla motivazione, sono state articolate questioni di diritto, che sono pur sempre riconducibili alla categoria del vizio di violazione di legge. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel delineare il perimetro del sindacato di legittimità, hanno, invero, precisato che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, 3 essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 3. Ciò posto, è utile premettere che l'eccezione di intempestività dell'appello, su cui vi è stata implicita pronuncia reiettiva da parte della Corte di appello con la adozione del decreto che dispone il giudizio, è stata legittimamente riproposta innanzi al Tribunale, quale giudice del dibattimento. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha rimosso i limiti all'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006. È stato, quindi, ripristinato il sistema processuale previgente, in virtù del quale appartengono alla competenza del giudice dibattimentale tutte le eccezioni relative all'udienza preliminare, incluso il suo provvedimento conclusivo, costituito dal decreto che dispone il giudizio, e ciò anche quando sia emesso dalla Corte d'Appello. Tutte le censure riguardanti tale fase procedimentale possono essere sollevate dinnanzi al Tribunale, come nel presente caso, anche se si denunciano profili di nullità assoluta ed insanabile, in quanto "la loro ampia ed estesa deducibilità in ogni stato e grado del giudizio concerne il momento per eccepirli, non il rimedio con cui censurarli" (Sez.
3. n. 33819 del 03/06/2021, Rv. 281882 - 01). SE, dunque, il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, in quanto atto di mero impulso processuale, tuttavia sussiste la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. Dunque legittimamente il Tribunale si è pronunciato sulla eccezione di intempestività dell'appello. 4. La decisione assunta dal Tribunale, pur astrattamente ammissibile sotto questo profilo, non è tuttavia corretta nel merito. Diversamente da quanto in essa rilevato, l'appello interposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di non luogo a procedere era anzitutto tempestivo, alla luce della sequenza processuale come analiticamente ricostruita sulla base degli atti processuali (sempre accessibili quando sia dedotto un vitium in procedendo, alla luce di Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) e riprodotta nelle premesse della presente decisione. Deve tenersi conto, al riguardo, di quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 - 01) e 4 ribadito dalla recentissima Sez. 6, n. 29529 del 15/05/2024, Rv. 286800 - 01), secondo cui, il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. Nondimeno, laddove si verifichi tale eventualità - ha stabilito il Massimo Collegio - deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, da tale comunicazione o notificazione decorrendo il termine per impugnare. Dunque, devono distinguersi, secondo le Sezioni Unite, diverse ipotesi con riguardo alla fase successiva alla deliberazione della sentenza: a) quella in cui il Giudice dell'udienza preliminare, nel dare lettura in udienza, alla presenza delle parti, del solo dispositivo della sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa sia depositata, così come previsto dall'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., nei trenta giorni successivi alla pronuncia. In tal caso, è dalla scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi decorrere in via automatica, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima parte, cod. proc. pen., il termine iniziale per proporre impugnazione. Per le parti interessate e presenti in udienza, opera, in tale evenienza, una forma di presunzione legale di conoscenza, per cui non è richiesto avviso;
b) quella in cui il giudice non rispetti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per il deposito della motivazione differita, in cui l'avviso è adempimento ineludibile, siccome preordinato a garantire la necessaria, effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare;
dal che consegue che, in tale evenienza, il termine d'impugnazione, in ossequio al disposto dell'art. 585, comma 2, lett. c), ultima parte, cod. proc. pen., decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o notificazione dell'avviso. Ritiene il Collegio che, stante l' identità della ratio, ad analoga conclusione debba pervenirsi nell'ipotesi - che ricorre nel caso in disamina - in cui il Giudice dell'udienza preliminare si sia irritualmente assegnato un termine per il deposito della motivazione superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall' art. 424 cod. proc. pen.; ipotesi nella quale va parimenti garantita alle parti che hanno diritto di impugnare la conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento, e ciò a prescindere dal fatto che tale termine, eccedente quello legale, sia stato, o meno, rispettato. 5 In altri termini, il meccanismo presuntivo di conoscenza sopra evocato opera nei confronti delle parti processuali, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, per il solo deposito differito che intervenga entro il termine all'uopo fissato dall'art. 424 cod. proc. pen. Al di fuori di tale ipotesi, deve essere dato avviso funzionale all'esercizio del potere di impugnare. 5. Questa Corte ritiene che non possa essere condivisa la difforme esegesi sostenuta da Sez. 4, n. 19221 del 26/02/2020, Ballerini, Rv. 279282 - 01, che è stata, invece richiamata dal Tribunale. Tale arresto ha stabilito che il termine di impugnazione - nella specie, della sentenza d'appello di conferma della sentenza di non luogo a procedere - è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza ha riprodotto, in termini adesivi, una pronuncia anteriore di molti anni rispetto a quella delle Sezioni Unite (Sez. 6, ord. n. 1798 del 28/11/2002, dep. 2003., Vidoni, Rv. 223281 - 01), aderente al dato testuale, che non tiene conto dell'ulteriore portato della sentenza Loy, e ciò sul presupposto che non fosse dovuto avviso al pubblico ministero benchè avesse assistito alla lettura del (solo) dispositivo. 6. Sotto altro profilo, non può essere accolta l'eccezione difensiva secondo la quale l'appello, presentato alle ore 12,20 del giorno 8 giugno - ultimo giorno utile, secondo la scansione processuale come ricostruita alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite - dovrebbe ritenersi intempestivo per inosservanza dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. in ragione del quale il termine esso sarebbe venuto a scadere alle ore 12,00 allorchè l'ufficio viene chiuso al pubblico, secondo le diposizioni regolamentari. L'eccezione non tiene conto del disposto di cui al comma 6-bis dell'art. 172 cod. proc. pen., secondo cui i termini di deposito o di compimento di atti con modalità telematiche si considerano rispettati se l'accettazione da parte del sistema informatico avvenga entro le 24 ore dall'ultimo giorno utile. 7. Tanto precisato, si tratta allora di verificare se il provvedimento impugnato sia abnorme. Le Sezioni unite con innumerevoli pronunce, hanno definito, nel tempo, la nozione di abnormità. Da ultimo hanno evidenziato che «l'abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere 6 non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una "radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale", dunque una situazione di "carenza di potere in concreto"; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento;
in altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime"» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01)» (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287607-01). Dunque, l'abnormità costituisce una categoria - di creazione giurisprudenziale - di carattere residuale, venendo in rilievo nei confronti di atti dell'organo giudicante non altrimenti impugnabili, espressivi di uno sviamento della funzione giurisdizionale tale da non renderli più rispondenti al modello previsto dalla legge. Da tanto discende che tale patologia non è configurabile nella specie: a) in termini di abnormità strutturale, perché, nonostante la marcata diversione dal modello legale della pronuncia adottata, competeva pur sempre al Tribunale, quale giudice del dibattimento, valutare le nullità verificatesi prima del giudizio;
b) quale abnormità funzionale, perché essa postula la non proponibilità di rimedi t 7 impugnatori alternativi, laddove la sentenza pronunciata dal Tribunale è, invece, appellabile. 8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero precisato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, posto che la sentenza predibattimentale - non appellabile - è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473 - 01). Inoltre, il titolo dei reati in addebito (delitti ex art. 353 e 356 cod. pen.) non è ostativo alla appellabilità. 9. La sentenza impugnata è, invece, viziata da violazione di legge, per avere rilevato l'esistenza di un precedente giudicato relativo al medesimo fatto. Essa è stata ritenuta irrevocabile in presenza di un appello valutato come tempestivo dalla Corte di merito - con decisione del tutto corretta in diritto - quando non era ancora esaurito l'iter procedimentale oggi approdato al vaglio di questa Corte. Ha rilevato, dunque, una preclusione alla ulteriore progressione del giudizio, assumendo la definitività delle statuizioni della originaria decisione di non luogo a procedere, in patente violazione del disposto dell'art. 648 cod. proc. pen. Del tutto infondato è, poi, il richiamo, operato in tale pronuncia alla violazione del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 cod. proc. pen. posto che - in disparte ogni altra questione sulla controversa nozione di "idem factum", oggetto di una annosa elaborazione giurisprudenziale anche sovranazionale - tale categoria non è ipotizzabile quando manchi la duplicità dei procedimenti, e vengano in rilievo segmenti diversi della medesima vicenda processuale. 10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per disporre la regressione nella fase di primo grado. 8
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di appello di IL. Così deciso, ilo 15 luglio 2025 Il Con igliere estensore te
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le memorie depositate dai difensori, avv. Giorgio Perroni, avv. Giovanni Maria Soldi e avv. Lorenzo Bertacco, i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 105 del 2023, il Giudice dell'udienza preliminare di Pavia dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di TO DE, SC DE, ON DE, LU IL, LO IL, MI BR, ID IG, in ordine ai reati di cui agli artt. 353 e 356 cod. pen., come rispettivamente loro ascritti nella imputazione, con riserva di deposito dei motivi nel termine di 90 giorni. La sentenza veniva depositata il 20 maggio 2023. Ricevuto avviso del deposito il 24 maggio 2023, in data 8 giugno 2023 il Pubblico Ministero interponeva appello. All'udienza del 6 novembre 2023, disattesa l'eccezione di tardività del gravame formulata dai difensori, la Corte di appello di IL pronunciava decreto che dispone il giudizio nei confronti dei medesimi imputati innanzi al Tribunale di Pavia, in composizione collegiale. All'udienza del 18 dicembre 2024, rinnovate, dalle difese, le medesime deduzioni di tardività del gravame, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, in cui dichiarava non doversi procedere per l'esistenza di un giudicato relativo ai medesimi fatti, con riferimento alla decisione di cui alla precitata sentenza di non luogo a procedere del Giudice dell'udienza preliminare. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha proposto ricorso, in cui sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui risulta necessario ai fini della motivazione. 2.1. Con il primo, si deducono manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, nonché abnormità della sentenza. La decisione del Tribunale è inficiata da profili di abnormità: i) strutturale, per avere ravvisato un'ipotesi di ne bis in idem in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dall'art. 649 cod. proc. pen., norma che presuppone la celebrazione di un secondo giudizio e non si attaglia a 2 regolare i rapporti tra diverse fasi della stessa vicenda processuale;
ii) funzionale, per avere determinato una situazione di stallo processuale. A prescindere dalla abnormità, non rilevabile se non in via residuale, ove difettino altri rimedi impugnatori, la declaratoria di non doversi procedere in assenza dei presupposti legittimanti comporta inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ossia delle norme codicistiche che presiedono al regolare e corretto esercizio dell'azione penale (artt. 50 e 416 cod. proc. pen.) 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di intempestività dell'appello. Il Tribunale non ha fatto buon governo del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249670 - 01, in forza del quale, ove il giudice abbia indicato un termine di deposito della sentenza pronunciata in camera di consiglio superiore a trenta giorni, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, da tale comunicazione o notificazione decorrendo il termine per impugnare. Nel dettaglio, poiché il Giudice dell'udienza preliminare si era assegnato un termine di 90 giorni e l'avviso di deposito della sentenza è stato comunicato all'Ufficio di Procura il 24 maggio 2023, l'appello depositato il successivo 8 giugno non è tardivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dai difensori degli imputati. Trattandosi di ricorso per saltum, sono deducibili, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., esclusivamente violazioni di legge e, pur evocando il ricorrente, nella illustrazione dei motivi, vizi inerenti alla motivazione, sono state articolate questioni di diritto, che sono pur sempre riconducibili alla categoria del vizio di violazione di legge. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel delineare il perimetro del sindacato di legittimità, hanno, invero, precisato che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, 3 essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). 3. Ciò posto, è utile premettere che l'eccezione di intempestività dell'appello, su cui vi è stata implicita pronuncia reiettiva da parte della Corte di appello con la adozione del decreto che dispone il giudizio, è stata legittimamente riproposta innanzi al Tribunale, quale giudice del dibattimento. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha rimosso i limiti all'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006. È stato, quindi, ripristinato il sistema processuale previgente, in virtù del quale appartengono alla competenza del giudice dibattimentale tutte le eccezioni relative all'udienza preliminare, incluso il suo provvedimento conclusivo, costituito dal decreto che dispone il giudizio, e ciò anche quando sia emesso dalla Corte d'Appello. Tutte le censure riguardanti tale fase procedimentale possono essere sollevate dinnanzi al Tribunale, come nel presente caso, anche se si denunciano profili di nullità assoluta ed insanabile, in quanto "la loro ampia ed estesa deducibilità in ogni stato e grado del giudizio concerne il momento per eccepirli, non il rimedio con cui censurarli" (Sez.
3. n. 33819 del 03/06/2021, Rv. 281882 - 01). SE, dunque, il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, in quanto atto di mero impulso processuale, tuttavia sussiste la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. Dunque legittimamente il Tribunale si è pronunciato sulla eccezione di intempestività dell'appello. 4. La decisione assunta dal Tribunale, pur astrattamente ammissibile sotto questo profilo, non è tuttavia corretta nel merito. Diversamente da quanto in essa rilevato, l'appello interposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di non luogo a procedere era anzitutto tempestivo, alla luce della sequenza processuale come analiticamente ricostruita sulla base degli atti processuali (sempre accessibili quando sia dedotto un vitium in procedendo, alla luce di Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) e riprodotta nelle premesse della presente decisione. Deve tenersi conto, al riguardo, di quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670 - 01) e 4 ribadito dalla recentissima Sez. 6, n. 29529 del 15/05/2024, Rv. 286800 - 01), secondo cui, il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. Nondimeno, laddove si verifichi tale eventualità - ha stabilito il Massimo Collegio - deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito, da tale comunicazione o notificazione decorrendo il termine per impugnare. Dunque, devono distinguersi, secondo le Sezioni Unite, diverse ipotesi con riguardo alla fase successiva alla deliberazione della sentenza: a) quella in cui il Giudice dell'udienza preliminare, nel dare lettura in udienza, alla presenza delle parti, del solo dispositivo della sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa sia depositata, così come previsto dall'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., nei trenta giorni successivi alla pronuncia. In tal caso, è dalla scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi decorrere in via automatica, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima parte, cod. proc. pen., il termine iniziale per proporre impugnazione. Per le parti interessate e presenti in udienza, opera, in tale evenienza, una forma di presunzione legale di conoscenza, per cui non è richiesto avviso;
b) quella in cui il giudice non rispetti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per il deposito della motivazione differita, in cui l'avviso è adempimento ineludibile, siccome preordinato a garantire la necessaria, effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare;
dal che consegue che, in tale evenienza, il termine d'impugnazione, in ossequio al disposto dell'art. 585, comma 2, lett. c), ultima parte, cod. proc. pen., decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o notificazione dell'avviso. Ritiene il Collegio che, stante l' identità della ratio, ad analoga conclusione debba pervenirsi nell'ipotesi - che ricorre nel caso in disamina - in cui il Giudice dell'udienza preliminare si sia irritualmente assegnato un termine per il deposito della motivazione superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall' art. 424 cod. proc. pen.; ipotesi nella quale va parimenti garantita alle parti che hanno diritto di impugnare la conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento, e ciò a prescindere dal fatto che tale termine, eccedente quello legale, sia stato, o meno, rispettato. 5 In altri termini, il meccanismo presuntivo di conoscenza sopra evocato opera nei confronti delle parti processuali, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, per il solo deposito differito che intervenga entro il termine all'uopo fissato dall'art. 424 cod. proc. pen. Al di fuori di tale ipotesi, deve essere dato avviso funzionale all'esercizio del potere di impugnare. 5. Questa Corte ritiene che non possa essere condivisa la difforme esegesi sostenuta da Sez. 4, n. 19221 del 26/02/2020, Ballerini, Rv. 279282 - 01, che è stata, invece richiamata dal Tribunale. Tale arresto ha stabilito che il termine di impugnazione - nella specie, della sentenza d'appello di conferma della sentenza di non luogo a procedere - è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza ha riprodotto, in termini adesivi, una pronuncia anteriore di molti anni rispetto a quella delle Sezioni Unite (Sez. 6, ord. n. 1798 del 28/11/2002, dep. 2003., Vidoni, Rv. 223281 - 01), aderente al dato testuale, che non tiene conto dell'ulteriore portato della sentenza Loy, e ciò sul presupposto che non fosse dovuto avviso al pubblico ministero benchè avesse assistito alla lettura del (solo) dispositivo. 6. Sotto altro profilo, non può essere accolta l'eccezione difensiva secondo la quale l'appello, presentato alle ore 12,20 del giorno 8 giugno - ultimo giorno utile, secondo la scansione processuale come ricostruita alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite - dovrebbe ritenersi intempestivo per inosservanza dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. in ragione del quale il termine esso sarebbe venuto a scadere alle ore 12,00 allorchè l'ufficio viene chiuso al pubblico, secondo le diposizioni regolamentari. L'eccezione non tiene conto del disposto di cui al comma 6-bis dell'art. 172 cod. proc. pen., secondo cui i termini di deposito o di compimento di atti con modalità telematiche si considerano rispettati se l'accettazione da parte del sistema informatico avvenga entro le 24 ore dall'ultimo giorno utile. 7. Tanto precisato, si tratta allora di verificare se il provvedimento impugnato sia abnorme. Le Sezioni unite con innumerevoli pronunce, hanno definito, nel tempo, la nozione di abnormità. Da ultimo hanno evidenziato che «l'abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell'esercizio di un potere 6 non attribuito dall'ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una "radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale", dunque una situazione di "carenza di potere in concreto"; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento;
in altri termini, l'abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento "anomalo" finiscono per diventare "innocue", in quanto risolvibili per mezzo di successive "attività propulsive legittime"» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01)» (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287607-01). Dunque, l'abnormità costituisce una categoria - di creazione giurisprudenziale - di carattere residuale, venendo in rilievo nei confronti di atti dell'organo giudicante non altrimenti impugnabili, espressivi di uno sviamento della funzione giurisdizionale tale da non renderli più rispondenti al modello previsto dalla legge. Da tanto discende che tale patologia non è configurabile nella specie: a) in termini di abnormità strutturale, perché, nonostante la marcata diversione dal modello legale della pronuncia adottata, competeva pur sempre al Tribunale, quale giudice del dibattimento, valutare le nullità verificatesi prima del giudizio;
b) quale abnormità funzionale, perché essa postula la non proponibilità di rimedi t 7 impugnatori alternativi, laddove la sentenza pronunciata dal Tribunale è, invece, appellabile. 8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero precisato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, posto che la sentenza predibattimentale - non appellabile - è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473 - 01). Inoltre, il titolo dei reati in addebito (delitti ex art. 353 e 356 cod. pen.) non è ostativo alla appellabilità. 9. La sentenza impugnata è, invece, viziata da violazione di legge, per avere rilevato l'esistenza di un precedente giudicato relativo al medesimo fatto. Essa è stata ritenuta irrevocabile in presenza di un appello valutato come tempestivo dalla Corte di merito - con decisione del tutto corretta in diritto - quando non era ancora esaurito l'iter procedimentale oggi approdato al vaglio di questa Corte. Ha rilevato, dunque, una preclusione alla ulteriore progressione del giudizio, assumendo la definitività delle statuizioni della originaria decisione di non luogo a procedere, in patente violazione del disposto dell'art. 648 cod. proc. pen. Del tutto infondato è, poi, il richiamo, operato in tale pronuncia alla violazione del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 cod. proc. pen. posto che - in disparte ogni altra questione sulla controversa nozione di "idem factum", oggetto di una annosa elaborazione giurisprudenziale anche sovranazionale - tale categoria non è ipotizzabile quando manchi la duplicità dei procedimenti, e vengano in rilievo segmenti diversi della medesima vicenda processuale. 10. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello per il giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art. 604 cod. proc. pen. per disporre la regressione nella fase di primo grado. 8
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla Corte di appello di IL. Così deciso, ilo 15 luglio 2025 Il Con igliere estensore te