Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alba Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna il 26 novembre 2025 e notificato al ricorrente il 15 dicembre 2025, con cui il Questore della Provincia di Bologna ha decretato il rifiuto dell’istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa MA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in possesso del ricorrente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stato determinato dalla condanna subita dallo stesso, nel 2020 (per fatti relativi al 2018), a tre anni e due mesi di reclusione per reati di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente lamenta il fatto che la Questura avrebbe automaticamente fatto discendere la pericolosità sociale del medesimo dalla condanna suddetta, senza considerare la sua ammissione, sin dal 2021, ai servizi sociali (con esito positivo certificato in data 23 gennaio 2024), in virtù del percorso di riflessione critica sullo stile di vita adottato e della stabile situazione familiare e personale e la revoca, da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, della misura di sicurezza dell’espulsione. Inoltre, non sarebbe stato considerato che il ricorrente vive in Italia con la moglie, titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale valido fino al 22 luglio 2027 e i tre figli di età compresa tra gli otto e i tre anni (di cui due in età prescolare) e mantiene la famiglia con il suo reddito da lavoratore dipendente (a tempo indeterminato dal 2023, con reddito pari a 27.911.00 euro). Tutte circostanze che sono state portate a conoscenza della Questura nel corso del procedimento.
L’Amministrazione avrebbe, dunque, come dedotto nel ricorso, violato gli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.
L’esame del documento, però, ben evidenzia come la Questura fosse a conoscenza della situazione famigliare del ricorrente ed avesse accertato l’idoneità dell’alloggio e l’adeguatezza del reddito, nonché di tutte le altre circostanze rappresentate nella memoria prodotta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e più sopra elencate.
L’Amministrazione ha, quindi, implicitamente e in concreto operato quella valutazione della pericolosità in concreto auspicata da parte ricorrente, pur senza ravvisare le condizioni per superare la natura ostativa del reato per cui il ricorrente è stato condannato (ovvero associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, di indubbia rilevanza, considerato che, la pur grave condanna, è il risultato della riduzione della pena conseguente alla scelta del patteggiamento).
Natura ostativa che la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme alla Carta fondamentale, avendo essa dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella sola parte in cui comportava l’inclusione, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche di quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verificasse in concreto la pericolosità sociale del richiedente (così la sentenza 9 marzo - 8 maggio 2023, n. 88).
Il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui la condanna ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 deve ritenersi a tutti gli effetti ostativa alla concessione del titolo di soggiorno (Consiglio di Stato, sentenza n. 6998/2025, TAR Napoli, sentenza n. 5390/2025, TAR Emilia Romagna, n. 1330/2025).
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
MA AG, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AG | AO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.