CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13602 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
-t SENTENZA sul ricorso proposto da: AS FF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. gen. SILVIA SALVADORI per l'udienza camerale non panecipata che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la memoria del 09/03/2025 dell'Avv. CESARE SANTONOCITO per RA raffaele, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13602 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2024 il Tribunale di Messina, in parziale acco- glimento della richiesta di riesame presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente EL RA, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Messina del 23 ottobre 2024, eseguita il 5 novembre 2024, limitatamente ai delitti di cui ai capi 41) e 42), con conferma della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione in relazione al delitto di cui al capo 27) della rubrica. il G.I.P. del Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al confermato reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 27) dell'incolpazione provvisoria, ovvero la partecipazione alla struttura associativa stabilmente dedita al narcotraffico organizzata e diretta dal figlio, il coindagato RA LO, nella quale il ricorrente avrebbe assunto la veste di pu- sher e di soggetto attivo nel recupero dei crediti vantati nei riguardi dei "clienti", nonché per le cessioni di cui ai capi 41) e 42), ritenuta per tali ultimi due capi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Valutata la sussistenza delle esigenze di cautela di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. )il GI aveva poi moti- vato la necessità di sottoporre l'indagato alla misura della custodia cautelare in carcere richiamando l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nell'assenza di acquisizioni che permettano di ritenere in concreto insussistente il rischio di recidiva. 2. Ricorre il RA a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con il primo motivo di ricorso, assume la difesa violazione di legge e man- canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui al capo 27), pur a fronte del ritenuto difetto di gravità indiziaria per il concorso negli episodi ex art. 73 DPR 309/90 di cui ai capi 41) e 42), Per il ricorrente, nell'evidenziare che il giudizio di gravità indiziaria risulta confermato solo con riferimento al reato associativo, non è allora superfluo osser- vare che l'impianto accusatorio ritenuto dal GI, risulta mancante di qualsiasi con- testazione riferibile a RA EL circa la commissione di reati fine. Ne consegue che un primo scompenso motivazionale dell'impugnata ordi- nanza sarebbe rinvenibne, anzitutto, nella complessiva difformità tra il giudizio di gravità indiziaria espresso dal GI e quello che il tribunale, in seconda istanza, ha 2 posto a fondamento della sua decisione, ossia di ritenere RA EL, comun- que, partecipe del ritenuto sodalizio criminoso dedito al narcotraffico di cui al capo 27 della rubrica dell'o.c.c.. Altro elemento da evidenziarsi al fine di dare contezza della fondatezza del presente gravame è secondo il ricorrente che il Collegio gravato per desumere la partecipazione del ricorrente alla ritenuta associazione, delineando un suo speci- fico ruolo all'interno del gruppo criminale, fa riferimento a fatti non costituenti, in sé, ipotesi di reato. La circostanza — si sottolinea — non è decisiva, ma nemmeno di poco conto. Il ricorrente dichiara di non voler sottrarsi al confronto con la considera- zione che il preteso ruolo di esattore dei crediti dell'associazione, in astratto, po- trebbe costituire un compito nevralgico della organizzazione, funzionale alla sua operatività. Nondimeno proprio tale considerazione rappresenterebbe un elemento di straordinaria suggestione al quale, largamente, attinge l'ordinanza impugnata per colmare il suo vuoto argomentativo. In altri termini, il preteso ruolo partecipativo di RA EL al sodalizio criminoso sarebbe meramente enunciato, senza che dal complessivo compendio investigativo possa desumersi una sua adesione all'associazione, sia nel ruolo ri- tenuto, sia in qualunque altro. Ed invero muovendo dal primo snodo argomenta- tivo dell'ordinanza impugnata, il tribunale del riesame mette in evidenza la consa- pevolezza da parte del ricorrente che il figlio LO, la figlia AL e la nuora, fossero dediti al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Muovendo dalla valutazione fattuale operata dai giudici di merito circa tale consapevolezza, chiaramente insindacabile in questa sede, per il ricorrente può certamente censurarsi la decisone impugnata nella parte in cui da essa ne fa di- scendere un primo indizio rivelatore dell'adesione di RA EL all'associazione diretta e coordinata dal figlio LO. In questo senso sotto il profilo logico sarebbe rivelatrice, in senso contrario a quello attribuitogli da! Tribunale, l'intercettazione della conversazione tra il ri- corrente e il coindagato EL ES, laddove egli manifesta il suo rammarico per l'intervenuto arresto della nuora AL De MA affermando ("quando gliel'ho detto anche io che si dovevano fermare ..." - (pag. 5 ordinanza impu- gnata), così rivelando la sua manifesta estraneità agli affari illeciti dei figli. Sarebbe evidente ritenere, sotto il profilo logico, che se effettivamente RA EL avesse avuto una piena consapevolezza della sua adesione ai di- segni criminosi dei figli EL rimprovero avrebbe dovuto rivolgerlo, anzitutto, a sé stesso, risultando quindi che il dato probatorio il tribunale lo ha valutato in senso contrario alla sua oggettiva portata rappresentativa. 3 D'altra parte )per il ricorrente appare utile evidenziare che è lo stesso tribu- nale nella parte in cui ha annullato l'ordinanza custodiale in relazione all'ipotizzato concorso del RA EL nei reati dì cessione dello stupefacente rubricati ai capi 41) e 42)) ad affermare che la sua presenza all'atto della cessione illecita, concretizzatasi sotto i suoi occhi, non consente di ipotizzare la sua partecipazione al reato («Tanto premesso ciò che, ad opinione di questo Collegio non può soste- nersi, nemmeno nei termini probabilistici richiesti dal presente contesto, è il fatto che sia stato il RA ad operare le dazioni illecite o, comunque, che costui abbia in dette occasioni assicurato un contributo causalmente significativo" ipotizzando che egli si fosse "limitato ad assistere alle transazioni illecite avvenute nelle occa- sioni in cui era presente all'interno dell'abitazione del figlio e materialmente curate da taluno degli altri, soggetti che con lui lì si trovavano, è ricostruzione che appare dotata di non contestabile forza dimostrativa» pag. 8) Orbene, la ritenuta non punibile connivenza del ricorrente rispetto a due significativi episodi di spaccio avvenuti all'interno della casa del figlio, adibita se- condo l'ipotesi di accusa a supermarket della droga, a maggior ragione dal punto di vista logico e della prudenza valutativa avrebbero dovuto orientare il giudice del gravame cautelare a ritenere priva di rilevanza la ritenuta consapevolezza da parte del RA dell'esistenza di una struttura associativa facente capo à1 figlio, risul- tando erroneo il paradigma indiziario seguito in motivazione per dare dimostra- zione della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa. Il tribunale, pertanto, proseguendo nel suo iter motivazionale afferma pe- rentoriamente che «RA EL non è, però, mero conoscitore delle dinamiche criminali del gruppo criminale ... Egli ne è stato diretco protagonista in prima per- sona per avere assunto, già a seguito dell'arresto del figlio e, ancor di più, in epoca successiva alla carcerazione della nuora e dello RO, il ruolo di esattore dei "crediti" vantati nei riguardi della clientela. Si lamenta, tuttavia, che, per dare dimostrazione del ruolo organico rive- stito dal ricorrente, in realtà, il tribunale enfatizza oltre ogni misura un unico epi- sodio nel quale RA EL si sarebbe ingerito nella gestione del recupero di un "credito" di 2.400 euro che il figlio LO vantava nei confronti dei fratelli MA, titolari di un'officina meccanica. Si sostiene essere significativo a tal proposito rilevare come i giudici di me- rito in parte motiva si dilunghino e concentrino un ultroneo sforzo argomentativo per decifrare il contenuto di quelle intercettazioni e giungere alla conclusione che il suddetto credito di 2.400 euro aveva titolo nella cessione di sostanza stupefa- cente operata a beneficio dei MA e non, come prospettato dallo stesso inda- gato in sede di interrogatorio di garanzia, nella lecita compravendita di un ricambio da sostituire in una autovettura. 4 Con riferimento ad altra condotta addebitata al ricorrente il tribunale rinvia per relationem al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 116 e segg.). Il ricorrente specifica che la censura rivolta all'ordinanza impugnata non è la valutazione fattuale operata dai giudici di merito sulla ritenuta natura dei crediti, bensì l'apodittica affermazione secondo cui RA EL sarebbe organicamente inserito nel contesto associativo con il suggestivo ruolo di "esattore" desunta da elementi comunque !abili. Ed invero anche movendo dal preteso coinvolgimento del ricorrente nel recupero di alcuni crediti aventi titolo in pregresse cessioni di sostanza stupefacente, tale fatto certamente non sarebbe idoneo in sé a dare con- tezza dell'assunzione dello specifico ruolo di esattore in senso all'organizzazione criminale facente capo al figlio e quindi di una sua consapevole partecipazione attiva e organica. Sul punto il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui "La condotta di chi si adopera affinché un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di stupefacenti non è sufficiente "ex se" afar ritenere il concorso nella cessione, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un previo ac- cordo o, comunque, fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che, in sua assenza, l'azione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso" (Sez. 1, n. 45335/2023). Orbene, -,se la condotta in sé ritenuta dai giudici di merito deve considerarsi priva di rilevanza penale, è chiaro che la qualificazione del ricorrente quale esat- tore dell'associazione esigeva la prova, in termini di gravità indiziaria, che questa funzione RA EL, l'avesse assolta con caratteri di professionalità, anche grossolana, ossia che ii ruolo organico attribuitogli fosse rivelato da un attività contraddistinta da continuità e rilevanza quantitativa svolta in un apprezzabile arco temporale (la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere de- sunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte con- dotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragione- vole dubbio e secondo massime' di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. (Sez. 6, n. 44102/2008). Sicché,se ciò vale per ',condotte penalmente illecite)a maggior ragione il suddetto principio deve riferirsi a condotte penalmente irrilevanti. Il giudizio di gravità. indiziaria ritenuto nei confronti del ricorrente, sul punto, secondo la tesi proposta in ricorso deve ritenersi assolutamente mancante. 5 A tal proposito il primo elemento, a contrario, che i giudici della cautela non potevano trascurare era il legame parentale intercorrente tra RA EL e i figli AL, LO e la sua compagna. L'indagine espletata in un lungo arco temporale, invero, registra la pre- senza del RA EL solo successivamente all'arresto del figlio LO e, suc- cessivamente, della nuora De MA AL. Sicché potrebbe plausibilmente ritenersi che l'ingerenza del ricorrente nelle vicende dei suoi congiunti sia riconducibile a comprensibili sentimenti di solidarietà familiare, piuttosto che a una sua cointeressenza agli interessi criminali del gruppo e tanto si può agevolmente, desumere dal contenuto delle intercettazioni, laddove il RA esorta un debitore a saldare il suo debito atteso che tale denaro è desti- nato al mantenimento in carcere del figlio. Altro elemento di valutazione con il quale il Tribunale non si sarebbe con- frontato attiene al limitato periodo in cui il RA EL si sarebbe adoperato per recuperare crediti del figlio, individuabile, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, tra il mese di febbraio e il mese di maggio del 2022. Infine, osserva il ricorrente come il giudizio di gravità indiziaria attribuisce alla ritenuta associazione facente riferimento a RA LO una frenetica attività di spaccio di droga al dettaglio fonte di ingenti guadagni, esemplificativamente desumibile dal *dato probatorio oggettivo dato dal quantitativo di cocaina (110 g) e della somma di € 15.775,00 rinvenuti a casa dei RA LO il 17.12.2021, in conseguenza del quale era arrestato. In tale contesto, quindi, viene denunciata la manifesta illogicità della moti- -i: vazione laddov (i-Ft-é—fiuta provata la condotta del ricorrente di aver proceduto al recupero di crediti di entità esigua rispetto ai presunti ricavi monetari dell'associa- zione, ne fa discendere il suo organico inserimento nell'associazione con lo speci- fico ruolo di esattore. Il vizio di incongruenza logica della motivazione, invero, sembra per il ri- corrente sostenuto dalla ineludibiie considerazione che RA EL a seguito dell'arresto del figlio si sia "invischiato" nella vicenda per sostenere i suoi congiunti animato da autentico spirito di solidarietà familiare. In questo senso la modesta entità delle somme che lo stesso ha recuperato o intendeva recuperare sembrano logicamente compatibili con la soddisfazione di esigenze di vita essenziali del figlio e della nuora detenuti, nonché della figlia ri- masta libera in un contesto probatorio che proietta la vita dell'associazione cessata o quanto meno prossima alla sua estinzione. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 292, 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di valutazione delle esigenze cautelari. 6 Si sostiene che il rinvio operato. dai giudici di merito alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo ri- gore di cui all'art.275, comma 2, cod. proc. pen. non li esimeva dal dare conto in motivazione dell'assenza di elementi contrari, pur in assenza di allegazioni difen- sive, idonei a superare la suddetta presunzione. Emergerebbe per tabulas che i giudici della cautela abbiano adoperato un irricevibile schema geometrico che ha visto applicata indistintamente a tuti gli in- dagati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 la misura della custodia in car- cere. Per quanto qui di rilevo è evidente che l'ordinanza impugnata non avrebbe minimamente considerato l'incidenza del ruolo ritenuto a carico dell'indagato nel giudizio di pericolosità sociale. In altri termini il vizio di motivazione si anniderebbe laddove nei provvedi- menti impugnati non risulta operata una equa discriminazione delle singole posi- zioni in relazione al giudizio di adeguatezza della misura cautelare prescelta. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie- same a sostegno del rigetto del proposto gravame. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 3. Come ricorda il provvedimento impugnato, il presente procedimento compendia gli esiti di una complessa attività di indagine posta in essere da perso- nale appartenente alla Questura di Messina ed attuatasi attraverso lo svolgimento 7 di un'articolata opera di captazione, telefonica ed ambientale, nonché per mezzo di un capillare controllo del territorio di alcuni quartieri della città di Messina, re- putati il teatro di una frenetica attività di spaccio di sostanze stupefacenti della quale, secondo la prospettazione di accusa, condivisa dal giudice di prime cure, gli odierni indagati si sono resi protagonisti. L'attività investigativa prese le mosse da una qualificata informazione con- fidenziale che aveva ascritto al coindagato CH IN, inteso "pinocchio", la gestione di un'importante "piazza" di spaccio all'interno del quartiere di Santa IA PR Contesse. Sin da subito le acquisizioni hanno permesso non solo di confortare appieno l'ipotesi di accusa e di apprezzare, in particolare, come il pre- detto CH fosse al vertice di un gruppo criminale sistematicamente dedito all'attività di spaccio (capo 1) della rubrica), ma hanno altresì condotto a rico- struire la consimile opera criminale posta in essere da altre due autonome cellule, una delle quali, quella descritta ai capo 27) della rubrica, capeggiata da RA LO, soggetto che il 37 dicembre 2021, proprio all'esordio dell'attività di inda- gine, era stato tratto in arresto perché trovato in possesso, presso la sua abita- zione, di circa 110 grammi di sostanza stupefacente di tipo pesante (cocaina), di quanto necessario per procedete alla suddivisione in dosi della stessa, nonché di una rilevante somma di denaro in contanti (15.775,00 curo), costituente, all'evi- denza, profitto di una proficua opera di smercio già svolta. Gli approfondimenti investigativi nell'immediatezza operati hanno, quindi, condotto ad apprezzare come il RA, nonostante lo stato di detenzione, abbia continuato a gestire l'at- tività illecita, avendo potuto fare affidamento (recte: continuare a fare affida- mento) su una pletora di congiunti e di soggetti agli stessi legati (la sorella Valen- tina, la compagna, MA AL, il cognato di quest'ultima RO TO, la madre, OR IZ, il compagno di quest'ultima EL ES e, da ul- timo, il padre ed odierno ricorrente a nome EL). Ricorda ancora il provvedimento impugnato che alle pagg. 97 e ss. del provvedimento di rigore il giudice di prime cure ha illustrato, con apprezzabile compiutezza, le modalità con le quali il vertice del sodalizio è riuscito a mantenere dal carcere la gestione dell'attività di spaccio (il RA si è in breve tempo dotato, grazie al contributo assicuratogli dalla fidata compagna, di un telefono cellulare con il quale, dalla cella, ha continuato indisturbato ad impartire le direttive all'uopo necessarie) cd ha, quindi, delineato i ruoli che ciascuno dei predetti ha assunto per garantire che l'immissione nel mercato della sostanza stupefacente prose- guisse con regolarità, soffermandosi ad illustrare e valutare criticamente, alle pagg. 113 e ss. dell'ordinanza, le acquisizioni che involgono la posizione proces- suale del ricorrente. 8 Il richiamo è consentito. L'onere motivazionale imposto al Tribunale per il Riesame non può dirsi assolto solo nella misura in cui si sia dato corso ad un'integrale rivisitazione dei profili fattuali e giuridici già ricostruiti nel corpo del provvedimento di rigore. Non è questa la funzione che il giudice del gravame cautelare è chiamato ad assolvere (e ciò specie nei casi come quello in esame, in cui l'ordinanza raccoglie in quasi 130 pagine le motivazioni che hanno persuaso il G.I.P. del Tribunale di Messina a sottoporre a misura custodiale ventiquattro indagati). Costituisce, invece, ius ormai receptum che il confronto con le censure di- fensive ben può muovere da un preliminare rinvio per relationem al contenuto dell'atto impugnato. Si ricordi, infatti, che, secondo condiviso orientamento della Suprema Corte, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ed il provvedimento del giudice di prime cure finiscono per costituire, sotto il profilo motivazionale, un corpo unico (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8669 del 14/12/2015, dep. 2016, Berlinghieri, nel quale, cioè, gli argomenti critici posti a fondamento della prima ben possono muovere da una preliminare ricezione della ricostruzione e delle valutazioni nel secondo operate, se delle stesse se ne condi- vide ed apprezza metodo, completezza e rigore argomentativo). 4. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto propone argomenti ge- nerici, meramente ripetitivi dei motivi di riesame e, in ogni caso, non idonei a confutare l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicante ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, non mettendo in effetti neppure la difesa in discussione come l'odierno ricorrente possa essere intervenuto a riscuotere dei crediti derivanti dal narcotraffico dopo l'arresto del figlio LO (asseritamente al vertice dell'organizzazione criminosa) e della nuora, ma riconducendo tali interventi a fatti isolati, riferibili "a comprensibili sentimenti di solidarietà famigliare", con argomenti certamente aspecifici, e co- munque contraddetti dalla rilevanza attribuita ad interventi funzionali al manteni- mento dell'associazione, caratterizzati dalla stabilità (per la durata da febbraio a maggio 2022), dalla fiducia sottesa con i capi del sodalizio, dalla conoscenza e intraneità da parte di RA nelle dinamiche del gruppo, tutti correttamente sop- pesati ai fini dell'affectio societatis. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto il tri- bunale del riesame evidenzia come, diversamente da quanto adombrato dal difen- sore, sia acclarato, anzitutto, che il RA abbia avuto piena consapevolezza che il figlio, gli altri familiari ed i soggetti a loro contigui fossero dediti, nel periodo temporale in esame, ad una frenetica e strutturata attività di spaccio per la quale essi avevano eletto a base logistica l'abitazione del primo di essi. 9 Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che non vi è un solo frammento delle risultanze intercettative agli atti che non conforti appieno il giudizio appena for- mulato, giudizio che, pertanto, è ben lontano dall'integrare gli estremi di un mero sospetto privo di ogni capacità persuasiva. E a conforto della valutazione appena espressa ed a titolo puramente esemplificativo, viene richiamato il passo della conversazione che RA EL ha intrattenuto 1'11 maggio 2022 con il coin- dagato EL ES, quel dialogo che la difesa ha richiamato in sede di riesame per sostenere l'estraneità del ricorrente dalla consorteria criminale qui in esame. Nella data appena menzionata MA AL, compagna di RA LO, e il cognato RO TO erano stati tratti in arresto a seguito di una perquisizione operata all'interno della già menzionata dimora. Nell'occasione, in- fatti, gli operanti avevano individuato e sequestrato 190 grammi di cocaina, 12 grammi di canapa indiana, 4 bilancini di precisione, taglierini e carta stagnola utile per il confezionamento, 3.530 euro in contanti nonché taluni fogli manoscritti ri- portanti nomi e cifre riconducibili all'evidenza a quella sorta di contabilità dome- stica che risultava curata, per come emerge in termini eclatanti dalle intercetta- zioni acquisite al compendio, proprio dallo RO e dal EL, i due soggetti inca- ricati di garantire lo smercio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Orbene, alle ore 14.19, nemmeno due ore dopo che la perquisizione aveva avuto inizio, proprio il EL aveva contattato l'utenza in., uso al ricorrente e gli aveva domandato se avesse già saputo quanto appena accaduto ("l'hai saputo?'). EL RA aveva replicato positivamente in quanto era stato telefoni- camente informato dalla MA ("si ora mi ha chiamato AL') che, in quel contesto temporale, era stata nuovamente condotta dagli operanti a casa per rac- cogliere gli indumenti dei quali necessitava prima di essere condotta in carcere (EL: "ora, lei se n andata con i carabinieri a casa a prendere i vestili'). Senza manifestare alcuna sorpresa o turbamento per l'avvenuto arresto della "nuora" e del giovane, che, come detto, faceva seguito alla consimile "disav- ventura" della quale il figlio LO era stato protagonista appena cinque mesi prima, il ricorrente aveva colto l'occasione per formulare una severa reprimenda nei confronti degli appartenenti al gruppo che poco peso avevano dato alle sue parole allorché egli nel recente passato aveva rimarcato l'inadeguatezza dello Sci- rone a svolgeltil delicato compito che gli era stato affidato "quando gliel'ho detto anche io che si dovevano fermare... Ciccio, certi momenti quando parlo loro non mi credono, non era cosa di Tonino, non era cosa di Tonio'). Temendo la furiosa reazione del figlio ("minchia sentilo. .senti a quello ora, perché ha ragione, il RA aveva poi manifestato l'auspicio che lo RO as- sumesse su di sé la responsabilità della detenzione delle sostanze in modo da 10 consentire alla MA di riacquistare la libertà ("se lui è furbo, la deve scagio- nare... se lui si accolla tutto la lasciano... certo a lei danno gli arresti domiciliari perché è incensurata'). Il ricorrente, infine, aveva chiesto all'interlocutore se gli operanti avessero rinvenuto, all'interno della dimora, non solo la droga ma anche i soldi provento dello spaccio ("ma dimmi una cosa, ma gli hanno trovato i soldi dentro?") e, rice- vuta una risposta positiva (EL: "ma penso di sì, tutte cose dentro avevano'), sì era abbandonato ad una volgare imprecazione. RA EL — evidenzia ancora l'ordinanza impugnata — non è, però, mero conoscitore delle dinamiche criminali del gruppo criminale i la cui esistenza e la cui operatività non è stata nemmeno oggetto di contestazione da parte della difesa né, per il vero, secondo i giudici del gravame cautelare, avrebbe potuto esserlo atteso che le emergenze in atti restituiscono un quadro connotato da così patente chiarezza da non poter essere seriamente contrastato/ Egli ne è stato diretto protagonista in prima persona per avete assunto, già a seguito dell'arresto del figlio e, ancor di più, in epoca successiva alla carcerazione della nuora e dello RO, il ruolo di esattore dei "crediti" vantati nei riguardi della clientela. Già ampiamente dimostrativo dell'assunto, secondo la logica motivazioèt)-- del provvedimento impugnato, è quanto avvenuto il 2 febbraio 2022, allorché il ricorrente, recatosi insieme alla ex moglie, OR IZ, ed alla MA presso la struttura carceraria ove il figlio era ristretto per svolgere un colloquio e dopo essere stato da quest'ultimo informato dei crediti vantati nei riguardi di due soggetti, indicati come MA il meccanico ed il di lui fratello, per un importo pari a 2.400 euro, aveva reso edotto il congiunto di essersi già immediatamente attivato per ottenere il "dovuto". Nonostante i tentativi dei colloquianti di rendere criptico il loro dire, per i giudici messinesi il senso del dialogo, specie se letto in uno alla conversazione che qualche tempo dopo (per l'esattezza il 12 marzo 2022), il ricorrente e la MA hanno intrattenuto sullo stesso oggetto (il persistente inadempimento di MA il meccanico), appare oltremodo esplicito. L'interpretazione offerta al riguardo nell'ordinanza genetica (pagg. 113 e ss.), che ha diffusamente argomentato in merito all'assoluta irragionevolezza dì ogni lettura alternativa rispetto a quella posta a fondamento dell'ipotesi di accusa, appare Itoiudici del gravame cautelare fondata su stringente logica e, per l'effetto, pienamente condivisibilE.,.. Essa, nemmeno contestata, peraltro, nel corso della di- scussione durante l'udienza camerale, viene ritenuta non efficacemente contra- stata dalle propalazioni che l'indagato ha reso ne! corso dell'interrogatorio di ga- ranzia. Queste ultime, infatti, vengono considerate, nelle premesse, palesemente 11 mendaci (il ricorrente ha, infatti, sostenuto che i rapporti con il figlio LO erano da tempo interrotti, dato, quest'ultimo, smentito per tabulas dalle emergenze in atti) e, in ordine alla vicenda qui in esame, totalmente contrastanti con il tenore delle risultanze intercettative (il ricorrente ha sostenuto di essere stato incaricato dalla nuora di riferire a MA il meccanico di non consegnare più una non me- glio precisata turbina stante l'intervenuto arresto del figlio, mentre nel corso delle conversazioni intercettate egli, al contrario, si era arrogato l'acquisto dell'oggetto). Analoghe considerazioni possono spendersi secondo il tribunale del riesame per quanto concerne le ulteriori risultanze intercettative che attestano, nella con- divisibile valutazione offerta dal giudice della cautela, il persistente spendersi del ricorrente, di concerto con i sodali, anche in epoca successiva all'arresto dello Sci- rone e della MA, per garantire che i crediti vantati venissero onorari nel più breve tempo possibile, se del caso ricorrendo al contributo prestato da un terzo soggetto che, mediante contegni minatori, avrebbe più agevolmente vinto le resi- stenze dei riottosi debitori. Dette emergenze, compendiate alle pagg. 116 e ss. dell'ordinanza, ap- paiono particolarmente esplicite e non tollerano, ancora una volta, secondo i giu- dici messinesi alcuna lettura alternativa che, per il vero, ancora una volta, non è stata nemmeno prospettata. Logica, appare, pertanto, la conclusione cui pervengono i giudici del gra- vame cautelare nel senso che ben oltre i termini probabilistici richiesti dal presente contesto cautelare può sostenersi che l'indagato, per un apprezzabile arco tempo- rale, abbia assunto su di sé il compito di esattore delle somme di denaro dovutti da coloro che, dopo aver acquistato sostanza stupefacente dai componenti del gruppo, unica attività illecita cui gli stessi sono risultati dediti con fare compulsivo durante l'arco temporale oggetto della presente indagine, erano rimasti debitori. Le summenzionate emergenze già valgono, secondo la corretta opzione er- meneutica dei giudici siciliani, a delineare una relazione criminale che è valsa a legare nel tempo il ricorrente al vertice del sodalizio ed ai molteplici soggetti che le risultanze investigative restituiscono come parti del reticolo criminale che que- st'ultimo ha diretto, che ha all'evidenza assunto i connotati di un vincolo stabile, con conseguente adesione del RA al programma criminoso del gruppo, del quale ha condiviso le scelte operative ed a vantaggio del quale si è speso per assicurare, mediante la propria azione delittuosa, il perseguimento degli obiettivi. Tanto è stato ritenuto logicamente integrare l'in sé di una relazione-qualificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. A fronte poi deVinfondatezza di doglianze che vorrebbero svilire il valore dimostrativo delle risultanze investigative utilizzate dal giudicante a supporto del ruolo attribuito al ricorrente nella compagine organizzativa, come le intercettazioni 12 di cui si richiede una differente lettura, si aggiunge l'aspecificità della considera- zione per cui RA non sarebbe indiziato di alcuno dei reati-scopo, stante il co- stante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'appartenenza di un sog- getto a un sodalizio criminale prescinde dalla commissione di un reato-fine, lad- dove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, come nella fattispecie in cui è emerso come l'organizzazione abbia fatto affidamento sul ricorrente proprio in un momento di sua difficoltà ("In mate- ria di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione": Sez. 4 n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703). 5. Il secondo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari, è inammis- sibile in quanto del tutto generico ed aspecifico e privo del benché minimo con- fronto critico con l'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di essere partecipe di una struttura associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90. Opera, pertanto, nei suoi confronti la duplice presunzione relativa di sussi- stenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Orbene, nel caso in esame, come rileva il provvedimento impugnato, a fronte dell'apprezzamento dell'esistenza. di un organismo criminale i cui membri hanno consumato fatti delittuosi con continuità lungo un apprezzabile arco tem- porale, peraltro ben lontano dal potersi definire vetusto, e di un contributo pre- gnante ed infungibile che il ricorrente ha assicurato, non esiste in atti, né è stato prospettato dalla difesa, un solo elemento fattuale che permetta di ritenere supe- rata detta presunzione o di ipotizzare, comunque, che le esigenze cautelari pos- sano essere soddisfatte attraverso misure meno afflittive - ivi compresa la misura degli arresti domiciliari - tutte connotate dall'attribuire maggiori spazi di libertà di movimento e di comunicazione del tutto incompatibili con la non comune voca- zione criminale della quale il ricorrente ha dato prova. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 13
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/03/2025
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. gen. SILVIA SALVADORI per l'udienza camerale non panecipata che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la memoria del 09/03/2025 dell'Avv. CESARE SANTONOCITO per RA raffaele, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13602 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/11/2024 il Tribunale di Messina, in parziale acco- glimento della richiesta di riesame presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente EL RA, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Messina del 23 ottobre 2024, eseguita il 5 novembre 2024, limitatamente ai delitti di cui ai capi 41) e 42), con conferma della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione in relazione al delitto di cui al capo 27) della rubrica. il G.I.P. del Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al confermato reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 27) dell'incolpazione provvisoria, ovvero la partecipazione alla struttura associativa stabilmente dedita al narcotraffico organizzata e diretta dal figlio, il coindagato RA LO, nella quale il ricorrente avrebbe assunto la veste di pu- sher e di soggetto attivo nel recupero dei crediti vantati nei riguardi dei "clienti", nonché per le cessioni di cui ai capi 41) e 42), ritenuta per tali ultimi due capi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Valutata la sussistenza delle esigenze di cautela di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. )il GI aveva poi moti- vato la necessità di sottoporre l'indagato alla misura della custodia cautelare in carcere richiamando l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nell'assenza di acquisizioni che permettano di ritenere in concreto insussistente il rischio di recidiva. 2. Ricorre il RA a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con il primo motivo di ricorso, assume la difesa violazione di legge e man- canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, per avere riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui al capo 27), pur a fronte del ritenuto difetto di gravità indiziaria per il concorso negli episodi ex art. 73 DPR 309/90 di cui ai capi 41) e 42), Per il ricorrente, nell'evidenziare che il giudizio di gravità indiziaria risulta confermato solo con riferimento al reato associativo, non è allora superfluo osser- vare che l'impianto accusatorio ritenuto dal GI, risulta mancante di qualsiasi con- testazione riferibile a RA EL circa la commissione di reati fine. Ne consegue che un primo scompenso motivazionale dell'impugnata ordi- nanza sarebbe rinvenibne, anzitutto, nella complessiva difformità tra il giudizio di gravità indiziaria espresso dal GI e quello che il tribunale, in seconda istanza, ha 2 posto a fondamento della sua decisione, ossia di ritenere RA EL, comun- que, partecipe del ritenuto sodalizio criminoso dedito al narcotraffico di cui al capo 27 della rubrica dell'o.c.c.. Altro elemento da evidenziarsi al fine di dare contezza della fondatezza del presente gravame è secondo il ricorrente che il Collegio gravato per desumere la partecipazione del ricorrente alla ritenuta associazione, delineando un suo speci- fico ruolo all'interno del gruppo criminale, fa riferimento a fatti non costituenti, in sé, ipotesi di reato. La circostanza — si sottolinea — non è decisiva, ma nemmeno di poco conto. Il ricorrente dichiara di non voler sottrarsi al confronto con la considera- zione che il preteso ruolo di esattore dei crediti dell'associazione, in astratto, po- trebbe costituire un compito nevralgico della organizzazione, funzionale alla sua operatività. Nondimeno proprio tale considerazione rappresenterebbe un elemento di straordinaria suggestione al quale, largamente, attinge l'ordinanza impugnata per colmare il suo vuoto argomentativo. In altri termini, il preteso ruolo partecipativo di RA EL al sodalizio criminoso sarebbe meramente enunciato, senza che dal complessivo compendio investigativo possa desumersi una sua adesione all'associazione, sia nel ruolo ri- tenuto, sia in qualunque altro. Ed invero muovendo dal primo snodo argomenta- tivo dell'ordinanza impugnata, il tribunale del riesame mette in evidenza la consa- pevolezza da parte del ricorrente che il figlio LO, la figlia AL e la nuora, fossero dediti al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Muovendo dalla valutazione fattuale operata dai giudici di merito circa tale consapevolezza, chiaramente insindacabile in questa sede, per il ricorrente può certamente censurarsi la decisone impugnata nella parte in cui da essa ne fa di- scendere un primo indizio rivelatore dell'adesione di RA EL all'associazione diretta e coordinata dal figlio LO. In questo senso sotto il profilo logico sarebbe rivelatrice, in senso contrario a quello attribuitogli da! Tribunale, l'intercettazione della conversazione tra il ri- corrente e il coindagato EL ES, laddove egli manifesta il suo rammarico per l'intervenuto arresto della nuora AL De MA affermando ("quando gliel'ho detto anche io che si dovevano fermare ..." - (pag. 5 ordinanza impu- gnata), così rivelando la sua manifesta estraneità agli affari illeciti dei figli. Sarebbe evidente ritenere, sotto il profilo logico, che se effettivamente RA EL avesse avuto una piena consapevolezza della sua adesione ai di- segni criminosi dei figli EL rimprovero avrebbe dovuto rivolgerlo, anzitutto, a sé stesso, risultando quindi che il dato probatorio il tribunale lo ha valutato in senso contrario alla sua oggettiva portata rappresentativa. 3 D'altra parte )per il ricorrente appare utile evidenziare che è lo stesso tribu- nale nella parte in cui ha annullato l'ordinanza custodiale in relazione all'ipotizzato concorso del RA EL nei reati dì cessione dello stupefacente rubricati ai capi 41) e 42)) ad affermare che la sua presenza all'atto della cessione illecita, concretizzatasi sotto i suoi occhi, non consente di ipotizzare la sua partecipazione al reato («Tanto premesso ciò che, ad opinione di questo Collegio non può soste- nersi, nemmeno nei termini probabilistici richiesti dal presente contesto, è il fatto che sia stato il RA ad operare le dazioni illecite o, comunque, che costui abbia in dette occasioni assicurato un contributo causalmente significativo" ipotizzando che egli si fosse "limitato ad assistere alle transazioni illecite avvenute nelle occa- sioni in cui era presente all'interno dell'abitazione del figlio e materialmente curate da taluno degli altri, soggetti che con lui lì si trovavano, è ricostruzione che appare dotata di non contestabile forza dimostrativa» pag. 8) Orbene, la ritenuta non punibile connivenza del ricorrente rispetto a due significativi episodi di spaccio avvenuti all'interno della casa del figlio, adibita se- condo l'ipotesi di accusa a supermarket della droga, a maggior ragione dal punto di vista logico e della prudenza valutativa avrebbero dovuto orientare il giudice del gravame cautelare a ritenere priva di rilevanza la ritenuta consapevolezza da parte del RA dell'esistenza di una struttura associativa facente capo à1 figlio, risul- tando erroneo il paradigma indiziario seguito in motivazione per dare dimostra- zione della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa. Il tribunale, pertanto, proseguendo nel suo iter motivazionale afferma pe- rentoriamente che «RA EL non è, però, mero conoscitore delle dinamiche criminali del gruppo criminale ... Egli ne è stato diretco protagonista in prima per- sona per avere assunto, già a seguito dell'arresto del figlio e, ancor di più, in epoca successiva alla carcerazione della nuora e dello RO, il ruolo di esattore dei "crediti" vantati nei riguardi della clientela. Si lamenta, tuttavia, che, per dare dimostrazione del ruolo organico rive- stito dal ricorrente, in realtà, il tribunale enfatizza oltre ogni misura un unico epi- sodio nel quale RA EL si sarebbe ingerito nella gestione del recupero di un "credito" di 2.400 euro che il figlio LO vantava nei confronti dei fratelli MA, titolari di un'officina meccanica. Si sostiene essere significativo a tal proposito rilevare come i giudici di me- rito in parte motiva si dilunghino e concentrino un ultroneo sforzo argomentativo per decifrare il contenuto di quelle intercettazioni e giungere alla conclusione che il suddetto credito di 2.400 euro aveva titolo nella cessione di sostanza stupefa- cente operata a beneficio dei MA e non, come prospettato dallo stesso inda- gato in sede di interrogatorio di garanzia, nella lecita compravendita di un ricambio da sostituire in una autovettura. 4 Con riferimento ad altra condotta addebitata al ricorrente il tribunale rinvia per relationem al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 116 e segg.). Il ricorrente specifica che la censura rivolta all'ordinanza impugnata non è la valutazione fattuale operata dai giudici di merito sulla ritenuta natura dei crediti, bensì l'apodittica affermazione secondo cui RA EL sarebbe organicamente inserito nel contesto associativo con il suggestivo ruolo di "esattore" desunta da elementi comunque !abili. Ed invero anche movendo dal preteso coinvolgimento del ricorrente nel recupero di alcuni crediti aventi titolo in pregresse cessioni di sostanza stupefacente, tale fatto certamente non sarebbe idoneo in sé a dare con- tezza dell'assunzione dello specifico ruolo di esattore in senso all'organizzazione criminale facente capo al figlio e quindi di una sua consapevole partecipazione attiva e organica. Sul punto il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui "La condotta di chi si adopera affinché un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di stupefacenti non è sufficiente "ex se" afar ritenere il concorso nella cessione, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un previo ac- cordo o, comunque, fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che, in sua assenza, l'azione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso" (Sez. 1, n. 45335/2023). Orbene, -,se la condotta in sé ritenuta dai giudici di merito deve considerarsi priva di rilevanza penale, è chiaro che la qualificazione del ricorrente quale esat- tore dell'associazione esigeva la prova, in termini di gravità indiziaria, che questa funzione RA EL, l'avesse assolta con caratteri di professionalità, anche grossolana, ossia che ii ruolo organico attribuitogli fosse rivelato da un attività contraddistinta da continuità e rilevanza quantitativa svolta in un apprezzabile arco temporale (la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere de- sunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte con- dotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragione- vole dubbio e secondo massime' di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. (Sez. 6, n. 44102/2008). Sicché,se ciò vale per ',condotte penalmente illecite)a maggior ragione il suddetto principio deve riferirsi a condotte penalmente irrilevanti. Il giudizio di gravità. indiziaria ritenuto nei confronti del ricorrente, sul punto, secondo la tesi proposta in ricorso deve ritenersi assolutamente mancante. 5 A tal proposito il primo elemento, a contrario, che i giudici della cautela non potevano trascurare era il legame parentale intercorrente tra RA EL e i figli AL, LO e la sua compagna. L'indagine espletata in un lungo arco temporale, invero, registra la pre- senza del RA EL solo successivamente all'arresto del figlio LO e, suc- cessivamente, della nuora De MA AL. Sicché potrebbe plausibilmente ritenersi che l'ingerenza del ricorrente nelle vicende dei suoi congiunti sia riconducibile a comprensibili sentimenti di solidarietà familiare, piuttosto che a una sua cointeressenza agli interessi criminali del gruppo e tanto si può agevolmente, desumere dal contenuto delle intercettazioni, laddove il RA esorta un debitore a saldare il suo debito atteso che tale denaro è desti- nato al mantenimento in carcere del figlio. Altro elemento di valutazione con il quale il Tribunale non si sarebbe con- frontato attiene al limitato periodo in cui il RA EL si sarebbe adoperato per recuperare crediti del figlio, individuabile, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, tra il mese di febbraio e il mese di maggio del 2022. Infine, osserva il ricorrente come il giudizio di gravità indiziaria attribuisce alla ritenuta associazione facente riferimento a RA LO una frenetica attività di spaccio di droga al dettaglio fonte di ingenti guadagni, esemplificativamente desumibile dal *dato probatorio oggettivo dato dal quantitativo di cocaina (110 g) e della somma di € 15.775,00 rinvenuti a casa dei RA LO il 17.12.2021, in conseguenza del quale era arrestato. In tale contesto, quindi, viene denunciata la manifesta illogicità della moti- -i: vazione laddov (i-Ft-é—fiuta provata la condotta del ricorrente di aver proceduto al recupero di crediti di entità esigua rispetto ai presunti ricavi monetari dell'associa- zione, ne fa discendere il suo organico inserimento nell'associazione con lo speci- fico ruolo di esattore. Il vizio di incongruenza logica della motivazione, invero, sembra per il ri- corrente sostenuto dalla ineludibiie considerazione che RA EL a seguito dell'arresto del figlio si sia "invischiato" nella vicenda per sostenere i suoi congiunti animato da autentico spirito di solidarietà familiare. In questo senso la modesta entità delle somme che lo stesso ha recuperato o intendeva recuperare sembrano logicamente compatibili con la soddisfazione di esigenze di vita essenziali del figlio e della nuora detenuti, nonché della figlia ri- masta libera in un contesto probatorio che proietta la vita dell'associazione cessata o quanto meno prossima alla sua estinzione. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 292, 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di valutazione delle esigenze cautelari. 6 Si sostiene che il rinvio operato. dai giudici di merito alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo ri- gore di cui all'art.275, comma 2, cod. proc. pen. non li esimeva dal dare conto in motivazione dell'assenza di elementi contrari, pur in assenza di allegazioni difen- sive, idonei a superare la suddetta presunzione. Emergerebbe per tabulas che i giudici della cautela abbiano adoperato un irricevibile schema geometrico che ha visto applicata indistintamente a tuti gli in- dagati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 la misura della custodia in car- cere. Per quanto qui di rilevo è evidente che l'ordinanza impugnata non avrebbe minimamente considerato l'incidenza del ruolo ritenuto a carico dell'indagato nel giudizio di pericolosità sociale. In altri termini il vizio di motivazione si anniderebbe laddove nei provvedi- menti impugnati non risulta operata una equa discriminazione delle singole posi- zioni in relazione al giudizio di adeguatezza della misura cautelare prescelta. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie- same a sostegno del rigetto del proposto gravame. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 3. Come ricorda il provvedimento impugnato, il presente procedimento compendia gli esiti di una complessa attività di indagine posta in essere da perso- nale appartenente alla Questura di Messina ed attuatasi attraverso lo svolgimento 7 di un'articolata opera di captazione, telefonica ed ambientale, nonché per mezzo di un capillare controllo del territorio di alcuni quartieri della città di Messina, re- putati il teatro di una frenetica attività di spaccio di sostanze stupefacenti della quale, secondo la prospettazione di accusa, condivisa dal giudice di prime cure, gli odierni indagati si sono resi protagonisti. L'attività investigativa prese le mosse da una qualificata informazione con- fidenziale che aveva ascritto al coindagato CH IN, inteso "pinocchio", la gestione di un'importante "piazza" di spaccio all'interno del quartiere di Santa IA PR Contesse. Sin da subito le acquisizioni hanno permesso non solo di confortare appieno l'ipotesi di accusa e di apprezzare, in particolare, come il pre- detto CH fosse al vertice di un gruppo criminale sistematicamente dedito all'attività di spaccio (capo 1) della rubrica), ma hanno altresì condotto a rico- struire la consimile opera criminale posta in essere da altre due autonome cellule, una delle quali, quella descritta ai capo 27) della rubrica, capeggiata da RA LO, soggetto che il 37 dicembre 2021, proprio all'esordio dell'attività di inda- gine, era stato tratto in arresto perché trovato in possesso, presso la sua abita- zione, di circa 110 grammi di sostanza stupefacente di tipo pesante (cocaina), di quanto necessario per procedete alla suddivisione in dosi della stessa, nonché di una rilevante somma di denaro in contanti (15.775,00 curo), costituente, all'evi- denza, profitto di una proficua opera di smercio già svolta. Gli approfondimenti investigativi nell'immediatezza operati hanno, quindi, condotto ad apprezzare come il RA, nonostante lo stato di detenzione, abbia continuato a gestire l'at- tività illecita, avendo potuto fare affidamento (recte: continuare a fare affida- mento) su una pletora di congiunti e di soggetti agli stessi legati (la sorella Valen- tina, la compagna, MA AL, il cognato di quest'ultima RO TO, la madre, OR IZ, il compagno di quest'ultima EL ES e, da ul- timo, il padre ed odierno ricorrente a nome EL). Ricorda ancora il provvedimento impugnato che alle pagg. 97 e ss. del provvedimento di rigore il giudice di prime cure ha illustrato, con apprezzabile compiutezza, le modalità con le quali il vertice del sodalizio è riuscito a mantenere dal carcere la gestione dell'attività di spaccio (il RA si è in breve tempo dotato, grazie al contributo assicuratogli dalla fidata compagna, di un telefono cellulare con il quale, dalla cella, ha continuato indisturbato ad impartire le direttive all'uopo necessarie) cd ha, quindi, delineato i ruoli che ciascuno dei predetti ha assunto per garantire che l'immissione nel mercato della sostanza stupefacente prose- guisse con regolarità, soffermandosi ad illustrare e valutare criticamente, alle pagg. 113 e ss. dell'ordinanza, le acquisizioni che involgono la posizione proces- suale del ricorrente. 8 Il richiamo è consentito. L'onere motivazionale imposto al Tribunale per il Riesame non può dirsi assolto solo nella misura in cui si sia dato corso ad un'integrale rivisitazione dei profili fattuali e giuridici già ricostruiti nel corpo del provvedimento di rigore. Non è questa la funzione che il giudice del gravame cautelare è chiamato ad assolvere (e ciò specie nei casi come quello in esame, in cui l'ordinanza raccoglie in quasi 130 pagine le motivazioni che hanno persuaso il G.I.P. del Tribunale di Messina a sottoporre a misura custodiale ventiquattro indagati). Costituisce, invece, ius ormai receptum che il confronto con le censure di- fensive ben può muovere da un preliminare rinvio per relationem al contenuto dell'atto impugnato. Si ricordi, infatti, che, secondo condiviso orientamento della Suprema Corte, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ed il provvedimento del giudice di prime cure finiscono per costituire, sotto il profilo motivazionale, un corpo unico (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8669 del 14/12/2015, dep. 2016, Berlinghieri, nel quale, cioè, gli argomenti critici posti a fondamento della prima ben possono muovere da una preliminare ricezione della ricostruzione e delle valutazioni nel secondo operate, se delle stesse se ne condi- vide ed apprezza metodo, completezza e rigore argomentativo). 4. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto propone argomenti ge- nerici, meramente ripetitivi dei motivi di riesame e, in ogni caso, non idonei a confutare l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicante ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, non mettendo in effetti neppure la difesa in discussione come l'odierno ricorrente possa essere intervenuto a riscuotere dei crediti derivanti dal narcotraffico dopo l'arresto del figlio LO (asseritamente al vertice dell'organizzazione criminosa) e della nuora, ma riconducendo tali interventi a fatti isolati, riferibili "a comprensibili sentimenti di solidarietà famigliare", con argomenti certamente aspecifici, e co- munque contraddetti dalla rilevanza attribuita ad interventi funzionali al manteni- mento dell'associazione, caratterizzati dalla stabilità (per la durata da febbraio a maggio 2022), dalla fiducia sottesa con i capi del sodalizio, dalla conoscenza e intraneità da parte di RA nelle dinamiche del gruppo, tutti correttamente sop- pesati ai fini dell'affectio societatis. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto il tri- bunale del riesame evidenzia come, diversamente da quanto adombrato dal difen- sore, sia acclarato, anzitutto, che il RA abbia avuto piena consapevolezza che il figlio, gli altri familiari ed i soggetti a loro contigui fossero dediti, nel periodo temporale in esame, ad una frenetica e strutturata attività di spaccio per la quale essi avevano eletto a base logistica l'abitazione del primo di essi. 9 Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che non vi è un solo frammento delle risultanze intercettative agli atti che non conforti appieno il giudizio appena for- mulato, giudizio che, pertanto, è ben lontano dall'integrare gli estremi di un mero sospetto privo di ogni capacità persuasiva. E a conforto della valutazione appena espressa ed a titolo puramente esemplificativo, viene richiamato il passo della conversazione che RA EL ha intrattenuto 1'11 maggio 2022 con il coin- dagato EL ES, quel dialogo che la difesa ha richiamato in sede di riesame per sostenere l'estraneità del ricorrente dalla consorteria criminale qui in esame. Nella data appena menzionata MA AL, compagna di RA LO, e il cognato RO TO erano stati tratti in arresto a seguito di una perquisizione operata all'interno della già menzionata dimora. Nell'occasione, in- fatti, gli operanti avevano individuato e sequestrato 190 grammi di cocaina, 12 grammi di canapa indiana, 4 bilancini di precisione, taglierini e carta stagnola utile per il confezionamento, 3.530 euro in contanti nonché taluni fogli manoscritti ri- portanti nomi e cifre riconducibili all'evidenza a quella sorta di contabilità dome- stica che risultava curata, per come emerge in termini eclatanti dalle intercetta- zioni acquisite al compendio, proprio dallo RO e dal EL, i due soggetti inca- ricati di garantire lo smercio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Orbene, alle ore 14.19, nemmeno due ore dopo che la perquisizione aveva avuto inizio, proprio il EL aveva contattato l'utenza in., uso al ricorrente e gli aveva domandato se avesse già saputo quanto appena accaduto ("l'hai saputo?'). EL RA aveva replicato positivamente in quanto era stato telefoni- camente informato dalla MA ("si ora mi ha chiamato AL') che, in quel contesto temporale, era stata nuovamente condotta dagli operanti a casa per rac- cogliere gli indumenti dei quali necessitava prima di essere condotta in carcere (EL: "ora, lei se n andata con i carabinieri a casa a prendere i vestili'). Senza manifestare alcuna sorpresa o turbamento per l'avvenuto arresto della "nuora" e del giovane, che, come detto, faceva seguito alla consimile "disav- ventura" della quale il figlio LO era stato protagonista appena cinque mesi prima, il ricorrente aveva colto l'occasione per formulare una severa reprimenda nei confronti degli appartenenti al gruppo che poco peso avevano dato alle sue parole allorché egli nel recente passato aveva rimarcato l'inadeguatezza dello Sci- rone a svolgeltil delicato compito che gli era stato affidato "quando gliel'ho detto anche io che si dovevano fermare... Ciccio, certi momenti quando parlo loro non mi credono, non era cosa di Tonino, non era cosa di Tonio'). Temendo la furiosa reazione del figlio ("minchia sentilo. .senti a quello ora, perché ha ragione, il RA aveva poi manifestato l'auspicio che lo RO as- sumesse su di sé la responsabilità della detenzione delle sostanze in modo da 10 consentire alla MA di riacquistare la libertà ("se lui è furbo, la deve scagio- nare... se lui si accolla tutto la lasciano... certo a lei danno gli arresti domiciliari perché è incensurata'). Il ricorrente, infine, aveva chiesto all'interlocutore se gli operanti avessero rinvenuto, all'interno della dimora, non solo la droga ma anche i soldi provento dello spaccio ("ma dimmi una cosa, ma gli hanno trovato i soldi dentro?") e, rice- vuta una risposta positiva (EL: "ma penso di sì, tutte cose dentro avevano'), sì era abbandonato ad una volgare imprecazione. RA EL — evidenzia ancora l'ordinanza impugnata — non è, però, mero conoscitore delle dinamiche criminali del gruppo criminale i la cui esistenza e la cui operatività non è stata nemmeno oggetto di contestazione da parte della difesa né, per il vero, secondo i giudici del gravame cautelare, avrebbe potuto esserlo atteso che le emergenze in atti restituiscono un quadro connotato da così patente chiarezza da non poter essere seriamente contrastato/ Egli ne è stato diretto protagonista in prima persona per avete assunto, già a seguito dell'arresto del figlio e, ancor di più, in epoca successiva alla carcerazione della nuora e dello RO, il ruolo di esattore dei "crediti" vantati nei riguardi della clientela. Già ampiamente dimostrativo dell'assunto, secondo la logica motivazioèt)-- del provvedimento impugnato, è quanto avvenuto il 2 febbraio 2022, allorché il ricorrente, recatosi insieme alla ex moglie, OR IZ, ed alla MA presso la struttura carceraria ove il figlio era ristretto per svolgere un colloquio e dopo essere stato da quest'ultimo informato dei crediti vantati nei riguardi di due soggetti, indicati come MA il meccanico ed il di lui fratello, per un importo pari a 2.400 euro, aveva reso edotto il congiunto di essersi già immediatamente attivato per ottenere il "dovuto". Nonostante i tentativi dei colloquianti di rendere criptico il loro dire, per i giudici messinesi il senso del dialogo, specie se letto in uno alla conversazione che qualche tempo dopo (per l'esattezza il 12 marzo 2022), il ricorrente e la MA hanno intrattenuto sullo stesso oggetto (il persistente inadempimento di MA il meccanico), appare oltremodo esplicito. L'interpretazione offerta al riguardo nell'ordinanza genetica (pagg. 113 e ss.), che ha diffusamente argomentato in merito all'assoluta irragionevolezza dì ogni lettura alternativa rispetto a quella posta a fondamento dell'ipotesi di accusa, appare Itoiudici del gravame cautelare fondata su stringente logica e, per l'effetto, pienamente condivisibilE.,.. Essa, nemmeno contestata, peraltro, nel corso della di- scussione durante l'udienza camerale, viene ritenuta non efficacemente contra- stata dalle propalazioni che l'indagato ha reso ne! corso dell'interrogatorio di ga- ranzia. Queste ultime, infatti, vengono considerate, nelle premesse, palesemente 11 mendaci (il ricorrente ha, infatti, sostenuto che i rapporti con il figlio LO erano da tempo interrotti, dato, quest'ultimo, smentito per tabulas dalle emergenze in atti) e, in ordine alla vicenda qui in esame, totalmente contrastanti con il tenore delle risultanze intercettative (il ricorrente ha sostenuto di essere stato incaricato dalla nuora di riferire a MA il meccanico di non consegnare più una non me- glio precisata turbina stante l'intervenuto arresto del figlio, mentre nel corso delle conversazioni intercettate egli, al contrario, si era arrogato l'acquisto dell'oggetto). Analoghe considerazioni possono spendersi secondo il tribunale del riesame per quanto concerne le ulteriori risultanze intercettative che attestano, nella con- divisibile valutazione offerta dal giudice della cautela, il persistente spendersi del ricorrente, di concerto con i sodali, anche in epoca successiva all'arresto dello Sci- rone e della MA, per garantire che i crediti vantati venissero onorari nel più breve tempo possibile, se del caso ricorrendo al contributo prestato da un terzo soggetto che, mediante contegni minatori, avrebbe più agevolmente vinto le resi- stenze dei riottosi debitori. Dette emergenze, compendiate alle pagg. 116 e ss. dell'ordinanza, ap- paiono particolarmente esplicite e non tollerano, ancora una volta, secondo i giu- dici messinesi alcuna lettura alternativa che, per il vero, ancora una volta, non è stata nemmeno prospettata. Logica, appare, pertanto, la conclusione cui pervengono i giudici del gra- vame cautelare nel senso che ben oltre i termini probabilistici richiesti dal presente contesto cautelare può sostenersi che l'indagato, per un apprezzabile arco tempo- rale, abbia assunto su di sé il compito di esattore delle somme di denaro dovutti da coloro che, dopo aver acquistato sostanza stupefacente dai componenti del gruppo, unica attività illecita cui gli stessi sono risultati dediti con fare compulsivo durante l'arco temporale oggetto della presente indagine, erano rimasti debitori. Le summenzionate emergenze già valgono, secondo la corretta opzione er- meneutica dei giudici siciliani, a delineare una relazione criminale che è valsa a legare nel tempo il ricorrente al vertice del sodalizio ed ai molteplici soggetti che le risultanze investigative restituiscono come parti del reticolo criminale che que- st'ultimo ha diretto, che ha all'evidenza assunto i connotati di un vincolo stabile, con conseguente adesione del RA al programma criminoso del gruppo, del quale ha condiviso le scelte operative ed a vantaggio del quale si è speso per assicurare, mediante la propria azione delittuosa, il perseguimento degli obiettivi. Tanto è stato ritenuto logicamente integrare l'in sé di una relazione-qualificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. A fronte poi deVinfondatezza di doglianze che vorrebbero svilire il valore dimostrativo delle risultanze investigative utilizzate dal giudicante a supporto del ruolo attribuito al ricorrente nella compagine organizzativa, come le intercettazioni 12 di cui si richiede una differente lettura, si aggiunge l'aspecificità della considera- zione per cui RA non sarebbe indiziato di alcuno dei reati-scopo, stante il co- stante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'appartenenza di un sog- getto a un sodalizio criminale prescinde dalla commissione di un reato-fine, lad- dove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, come nella fattispecie in cui è emerso come l'organizzazione abbia fatto affidamento sul ricorrente proprio in un momento di sua difficoltà ("In mate- ria di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione": Sez. 4 n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703). 5. Il secondo motivo di ricorso, in punto di esigenze cautelari, è inammis- sibile in quanto del tutto generico ed aspecifico e privo del benché minimo con- fronto critico con l'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di essere partecipe di una struttura associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90. Opera, pertanto, nei suoi confronti la duplice presunzione relativa di sussi- stenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Orbene, nel caso in esame, come rileva il provvedimento impugnato, a fronte dell'apprezzamento dell'esistenza. di un organismo criminale i cui membri hanno consumato fatti delittuosi con continuità lungo un apprezzabile arco tem- porale, peraltro ben lontano dal potersi definire vetusto, e di un contributo pre- gnante ed infungibile che il ricorrente ha assicurato, non esiste in atti, né è stato prospettato dalla difesa, un solo elemento fattuale che permetta di ritenere supe- rata detta presunzione o di ipotizzare, comunque, che le esigenze cautelari pos- sano essere soddisfatte attraverso misure meno afflittive - ivi compresa la misura degli arresti domiciliari - tutte connotate dall'attribuire maggiori spazi di libertà di movimento e di comunicazione del tutto incompatibili con la non comune voca- zione criminale della quale il ricorrente ha dato prova. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 13
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/03/2025