Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 403
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 03/05/2019 e del sollecito di pagamento del 01/06/2023 abbiano interrotto il termine di prescrizione quinquennale, rendendo il credito non prescritto alla data dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Vizi di notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, anche in presenza di eventuali vizi di notifica, questi siano stati sanati per raggiungimento dello scopo, dato che la contribuente ha avuto conoscenza dell'atto e ha proposto ricorso.

  • Rigettato
    Vizi di notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta legittimamente a mezzo posta raccomandata, con consegna a mani proprie della ricorrente. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario, senza necessità di relata di notifica o annotazioni specifiche.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto di notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, non essendo stata impugnata tempestivamente la cartella di pagamento, ogni eccezione relativa alla decadenza dal diritto di notifica, così come la prescrizione, non potesse essere sollevata con il ricorso avverso l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che il principio di allegazione degli atti richiamati nella motivazione non si applichi quando il contribuente abbia già avuto legale conoscenza dell'atto richiamato per effetto di precedente notificazione. Ha inoltre affermato che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la sua emissione, nonché le informazioni e i chiarimenti previsti per legge. Ha infine escluso che l'omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento comporti invalidità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 403
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 403
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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