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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3830/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249009810635000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004377615000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il giorno 08 novembre 2024 a mezzo posta elettronica certificata, depositato il 06.12.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, Data_luogo_1 Indirizzo_1 Difensore_1 ed ivi residente nella , rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90098106.35/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 18.09.2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 619,54 in conseguenza dell'omesso pagamento della Cartella di pagamento n. 29120190004377615000, notificata il 03/05/2019, descritta nel dettaglio del debito allegato all'intimazione e portante un credito vantato dal Comune di Canicattì per Tarsu dell'anno 2012 ed accessori, che pure veniva impugnata. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) prescrizione quinquennale del credito azionato ed inesistenza giuridica della pretesa, in quando nulla doveva all'ente impositore per l'anno in contestazione;
2) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli stessi;
3) decadenza dal diritto di notifica delle cartelle, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
4) nullità degli atti per difetto di motivazione. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese;
dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. 1) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29120249009810635 nonché della sottostante Cartella di pagamento n. 29120190004377615 per l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati nonchè per l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente riscossore;
2) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento impugnata per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73 e degli artt. 139, 140, 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità delle notifiche dell'intimazione di pagamento e della propedeutica cartella di pagamento;
3) ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge nonchè la nullità degli atti impugnati per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge che disciplina la formazione dei singoli ruoli medesimi e quindi l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati. 4) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007 per i motivi meglio espressi in narrativa;
Con condanna alle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 13 gennaio 2016, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento n. 29120190004377615000 era stata notificata a mani proprie della ricorrente. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON. LE CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO ADITA Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartelle di pagamento. In subordine ed in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, rigettato. Per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità degli atti impugnati (intimazione di pagamento e cartella di pagamento propedeutica) per mancata, irregolare ovvero illegittima loro notifica. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 291.2024.90098106.35/000 la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto l'Attestazione di Consegna della raccomandata di Poste Italiane, tramite cui detto atto è stato notificato, da dove si evince che esso è stato recapitato il giorno 18 settembre 2024 presso la residenza della destinataria in Canicattì e consegnato a mani Ricorrente_1proprie della Sig.ra , che ha sottoscritto per ricezione. In ogni caso vanno disattese tutte le doglianze avanzate dalla parte ricorrente in ordine a presunti vizi di notifica dell'intimazione di pagamento che, ove in ipotesi esistenti, in conformità al costante insegnamento del Supremo Collegio, risultano sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto, essendone la contribuente venuta a conoscenza, come comprovato dalla proposizione dell'articolato ricorso e dei motivi dedotti in esso. In materia va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6347 del 10.03.2008 ha stabilito che in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti (eventualmente) invalidi il principio generale enunciato per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, del C.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. Conforme Cass. Sez. Trib. n.14925 del 06.07.2011. Sul punto, inoltre, così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del soggetto destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il principio della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ne deriva che l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Con riguardo alla presupposta cartella di pagamento n. 29120190004377615000 l'Agente della riscossione ha fornito la prova documentale dell'avvenuta sua notifica a mezzo del servizio postale. Ha prodotto l'avviso di ricevimento (su cui è riportato a stampa: Documento N° 29120190004377615000) della raccomandata da cui si evince che detto atto è stato notificato a mezzo posta raccomandata spedita il 29 marzo 2019 e recapitata in data 03 maggio 2019 presso la residenza della ricorrente mediante consegna a mani di persona che ha firmato per ricezione. La notifica è legittima e valida, rilevandosi in materia che la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. In aggiunta va rilevato che la parte ricorrente non ha contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Non possono trovare accoglimento le altre eccezioni formali, non avendo parte ricorrente dimostrato, specificato e chiarito l'utilità processuale che deriverebbe dal loro accoglimento e che, dunque, risultano inammissibili ed infondate, come statuito costantemente dal Supremo Collegio. La Corte decidente rileva che in ordine alla richiesta di produzione degli originali degli atti contestati, il Supremo Collegio con la sentenza n. 03122/2015 ha affermato che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Conforme: Cass. 2016 n. 15790. Va, inoltre, rilevato che la contestazione non vale a precludere senz'altro l'utilizzabilità dei documenti prodotti nel giudizio quando ricorrano elementi fattuali, anche solo presuntivi (Cass. 24456/2011), che depongano nel senso della conformità all'originale (originale che potrebbe in ipotesi anche essere andato distrutto ovvero definitivamente sostituito da una copia informatica). Si ritiene la sufficienza dei documenti prodotti in copia a documentare la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta della cartella di pagamento. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione, va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di prescrizione e di inesistenza giuridica della pretesa tributaria. Dalla rituale e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica della presupposta cartella di pagamento indicata nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della stessa, resasi definitiva per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione della cartella di pagamento presupposta, di guisa che, in mancanza di impugnazione di quest'ultima, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento presupposta all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che la cartella di pagamento presupposta porta un credito vantato dal Comune di Canicattì per tassa smaltimento rifiuti, oltre accessori. Va evidenziato che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Costituendo la notificata cartella di pagamento n. 29120190004377615000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stata essa notificata il 03 maggio 2019 il credito si sarebbe prescritto il 03 maggio 2024. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, però, ha affermato di avere notificato in data 01 giugno 2023 alla parte ricorrente il sollecito di pagamento n. 29120239006205080000 (che ha prodotto), relativo proprio alla cartella di pagamento n. 29120190004377615000, il quale costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione, dalla cui notifica inizia un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (18 settembre 2024) alcuna prescrizione quinquennale del credito tributario era maturata. Va ancora una volta rilevato che la parte ricorrente non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Infondata è pure la censura di decadenza dal diritto di notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Come già dedotto, dalla notifica della cartella di pagamento e dalla sua mancata impugnazione, per cui la stessa si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto alla cartella di pagamento, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Infondato è, conseguentemente, il motivo di impugnazione afferente all'invocata decadenza, così come all'intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla notifica della cartella in quanto quest'ultima, non avendo la parte ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento propedeutica all'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andava allegata. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La stessa, poi, contiene le informazioni ed i chiarimenti previsti per legge. Si osserva, ancora, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, a pagina due dell'atto impugnato viene espressamente indicato che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1”, e quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. In disparte la circostanza che l'obbligo riguarda la cartella di pagamento e non l'intimazione di pagamento. Il principio in base al quale l'omessa sottoscrizione di una cartella da parte del soggetto competente non comporta invalidità dell'atto, “la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6417 del 05 marzo 2019. Ed ancora, la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7800 del 14.04.2020 ha specificato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa. Poiché la giurisprudenza sopra richiamata è applicabile anche all'intimazione di pagamento, perché entrambi atti di pertinenza dell'agente della riscossione, il motivo di impugnazione va rigettato. Da quanto sopra deriva che l'impugnata intimazione di pagamento è legittima, così come legittime sono le pretese tributarie dalla stessa portate con riguardo alla presupposta cartella di pagamento n. n. 29120190004377615000. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3830/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120249009810635000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004377615000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il giorno 08 novembre 2024 a mezzo posta elettronica certificata, depositato il 06.12.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, Data_luogo_1 Indirizzo_1 Difensore_1 ed ivi residente nella , rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2024.90098106.35/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 18.09.2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 619,54 in conseguenza dell'omesso pagamento della Cartella di pagamento n. 29120190004377615000, notificata il 03/05/2019, descritta nel dettaglio del debito allegato all'intimazione e portante un credito vantato dal Comune di Canicattì per Tarsu dell'anno 2012 ed accessori, che pure veniva impugnata. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) prescrizione quinquennale del credito azionato ed inesistenza giuridica della pretesa, in quando nulla doveva all'ente impositore per l'anno in contestazione;
2) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli stessi;
3) decadenza dal diritto di notifica delle cartelle, violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 anche nel testo applicabile ratione temporis;
4) nullità degli atti per difetto di motivazione. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ADITA respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese;
dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. 1) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 29120249009810635 nonché della sottostante Cartella di pagamento n. 29120190004377615 per l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti vantati nonchè per l'assoluta inesistenza delle pretese creditorie stante che il ricorrente nulla deve all'Ente riscossore;
2) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento impugnata per violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73 e degli artt. 139, 140, 148 e 149 c.p.c., nonché dell'art. 3, comma 1 l. 890/82 per inesistenza giuridica e/o nullità delle notifiche dell'intimazione di pagamento e della propedeutica cartella di pagamento;
3) ritenere e dichiarare la decadenza dal diritto di notifica della cartella per il decorso dei termini di legge nonchè la nullità degli atti impugnati per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge che disciplina la formazione dei singoli ruoli medesimi e quindi l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati. 4) ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'annullabilità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 della legge 212/2000 nonché dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007 per i motivi meglio espressi in narrativa;
Con condanna alle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con Controdeduzioni depositate il 13 gennaio 2016, con cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento n. 29120190004377615000 era stata notificata a mani proprie della ricorrente. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso ed adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON. LE CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO ADITA Rigettata ogni contraria istanza o eccezione, Nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartelle di pagamento. In subordine ed in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Il giorno 19 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, rigettato. Per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità degli atti impugnati (intimazione di pagamento e cartella di pagamento propedeutica) per mancata, irregolare ovvero illegittima loro notifica. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Con riguardo all'intimazione di pagamento n. 291.2024.90098106.35/000 la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto l'Attestazione di Consegna della raccomandata di Poste Italiane, tramite cui detto atto è stato notificato, da dove si evince che esso è stato recapitato il giorno 18 settembre 2024 presso la residenza della destinataria in Canicattì e consegnato a mani Ricorrente_1proprie della Sig.ra , che ha sottoscritto per ricezione. In ogni caso vanno disattese tutte le doglianze avanzate dalla parte ricorrente in ordine a presunti vizi di notifica dell'intimazione di pagamento che, ove in ipotesi esistenti, in conformità al costante insegnamento del Supremo Collegio, risultano sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto, essendone la contribuente venuta a conoscenza, come comprovato dalla proposizione dell'articolato ricorso e dei motivi dedotti in esso. In materia va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6347 del 10.03.2008 ha stabilito che in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti (eventualmente) invalidi il principio generale enunciato per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, del C.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. Conforme Cass. Sez. Trib. n.14925 del 06.07.2011. Sul punto, inoltre, così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del soggetto destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il principio della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ne deriva che l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Con riguardo alla presupposta cartella di pagamento n. 29120190004377615000 l'Agente della riscossione ha fornito la prova documentale dell'avvenuta sua notifica a mezzo del servizio postale. Ha prodotto l'avviso di ricevimento (su cui è riportato a stampa: Documento N° 29120190004377615000) della raccomandata da cui si evince che detto atto è stato notificato a mezzo posta raccomandata spedita il 29 marzo 2019 e recapitata in data 03 maggio 2019 presso la residenza della ricorrente mediante consegna a mani di persona che ha firmato per ricezione. La notifica è legittima e valida, rilevandosi in materia che la Corte Suprema di Cassazione, con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La suprema Corte ha evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” degli atti tributari a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1992, per cui non occorrono la redazione della relata di notifica né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento;
inoltre la notifica
“diretta” si perfeziona quando il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona, previa firma per ricevuta. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha, poi, affermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. In aggiunta va rilevato che la parte ricorrente non ha contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Non possono trovare accoglimento le altre eccezioni formali, non avendo parte ricorrente dimostrato, specificato e chiarito l'utilità processuale che deriverebbe dal loro accoglimento e che, dunque, risultano inammissibili ed infondate, come statuito costantemente dal Supremo Collegio. La Corte decidente rileva che in ordine alla richiesta di produzione degli originali degli atti contestati, il Supremo Collegio con la sentenza n. 03122/2015 ha affermato che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Conforme: Cass. 2016 n. 15790. Va, inoltre, rilevato che la contestazione non vale a precludere senz'altro l'utilizzabilità dei documenti prodotti nel giudizio quando ricorrano elementi fattuali, anche solo presuntivi (Cass. 24456/2011), che depongano nel senso della conformità all'originale (originale che potrebbe in ipotesi anche essere andato distrutto ovvero definitivamente sostituito da una copia informatica). Si ritiene la sufficienza dei documenti prodotti in copia a documentare la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e della presupposta della cartella di pagamento. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione, va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di prescrizione e di inesistenza giuridica della pretesa tributaria. Dalla rituale e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica della presupposta cartella di pagamento indicata nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della stessa, resasi definitiva per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione della cartella di pagamento presupposta, di guisa che, in mancanza di impugnazione di quest'ultima, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento presupposta all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che la cartella di pagamento presupposta porta un credito vantato dal Comune di Canicattì per tassa smaltimento rifiuti, oltre accessori. Va evidenziato che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Costituendo la notificata cartella di pagamento n. 29120190004377615000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stata essa notificata il 03 maggio 2019 il credito si sarebbe prescritto il 03 maggio 2024. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, però, ha affermato di avere notificato in data 01 giugno 2023 alla parte ricorrente il sollecito di pagamento n. 29120239006205080000 (che ha prodotto), relativo proprio alla cartella di pagamento n. 29120190004377615000, il quale costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione, dalla cui notifica inizia un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (18 settembre 2024) alcuna prescrizione quinquennale del credito tributario era maturata. Va ancora una volta rilevato che la parte ricorrente non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Infondata è pure la censura di decadenza dal diritto di notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Come già dedotto, dalla notifica della cartella di pagamento e dalla sua mancata impugnazione, per cui la stessa si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto alla cartella di pagamento, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Infondato è, conseguentemente, il motivo di impugnazione afferente all'invocata decadenza, così come all'intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla notifica della cartella in quanto quest'ultima, non avendo la parte ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento propedeutica all'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andava allegata. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La stessa, poi, contiene le informazioni ed i chiarimenti previsti per legge. Si osserva, ancora, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, a pagina due dell'atto impugnato viene espressamente indicato che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_1”, e quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. In disparte la circostanza che l'obbligo riguarda la cartella di pagamento e non l'intimazione di pagamento. Il principio in base al quale l'omessa sottoscrizione di una cartella da parte del soggetto competente non comporta invalidità dell'atto, “la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6417 del 05 marzo 2019. Ed ancora, la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7800 del 14.04.2020 ha specificato che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non comporta l'illegittimità della cartella stessa. Poiché la giurisprudenza sopra richiamata è applicabile anche all'intimazione di pagamento, perché entrambi atti di pertinenza dell'agente della riscossione, il motivo di impugnazione va rigettato. Da quanto sopra deriva che l'impugnata intimazione di pagamento è legittima, così come legittime sono le pretese tributarie dalla stessa portate con riguardo alla presupposta cartella di pagamento n. n. 29120190004377615000. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 19 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione