TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3915/2024 promossa da
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Francescato (C.F. C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Controparte_1 C.F._3
Moscatiello (C.F. , e Francesco Moscatiello (C.F. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dell'attore:
“- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 luglio 2001 tra il IG.
e la IG.ra , matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Caserta (CE) nel Registro Atti di matrimonio al n. 56 Parte II Serie A anno 2001,
pagina 1 di 11 disponendo l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta;
- affidarsi il figlio minore n. il 01.10.2007 in via esclusiva al padre atteso il disinteresse della Per_1 madre negli anni successivi alla separazione, con sua collocazione presso la residenza del padre in
Bassano del Grappa (VI) via Monte Sabotino n. 23, lasciando agli accordi tra il figlio, dato che è prossimo alla maggiore età, e la madre di stabilire le modalità di visita, tenuto conto sia della distanza geografica sia degli impegni del figlio;
- il IG. provvederà al mantenimento ordinario ed extra ordinario del figlio nella Pt_1 Per_1 misura del 100%, sino a quando la IG.ra non troverà un'occupazione e sino a quando il figlio CP_1 diventerà economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico universale, chiesto dal IG. , spetta interamente a lui, attesa la collocazione Pt_1 del figlio presso di lui e il fatto che il mantenimento del figlio è a suo completo carico;
Per_1
- dichiararsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ricorrente e a favore della IG.ra ; Controparte_1
- respingersi ogni contraria domanda ed eccezione.
Spese e competenze del procedimento interamente rifuse”
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b) Condannare il ricorrente IG. al pagamento in favore della resistente Parte_1 dell'assegno mensile divorzile nella misura non inferiore ad euro 400,00;
c) Rigettare la richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuire ai procuratori antistatari.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 23.9.2024 l'attore premesso di aver contratto il 14.7.2001 matrimonio concordatario con la convenuta in Caserta, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 56, parte II, serie A, che dall'unione erano nati i figli (21.3.2002), Per_2 Per_3
(10.6.2004) e (1.10.2007) i primi due maggiorenni e autosufficienti al momento del ricorso, il Per_1 terzo ancora minorenne, deduceva che i coniugi si erano separati a seguito di comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza del 1.12.2021 a seguito della quale, con decreto del 3.12.2021 la separazione veniva omologata alle condizioni indicate nel ricorso congiunto. pagina 2 di 11 Per quanto qui rileva, in quella sede si dava atto che la si sarebbe trasferita dalla casa coniugale CP_1 per sottoporsi ad intervento chirurgico;
i figli venivano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il padre, diritto di visita in favore della madre e assegnazione della casa coniugale di Bassano del Grappa, via del Monte Sabotino, 23 al padre. Veniva previsto: (i) che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento ordinario e straordinario, al 100%, finché la madre, disoccupata non avesse trovato un'occupazione; (ii) il diritto del padre di percepire al 100% gli assegni famigliari;
(iii)
l'obbligo dell'attore di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 300,00, annualmente rivalutabile oltre (iv) ad un contributo annuale di € 500,00 in due tranche, 250 in occasione del pagamento all'attore della tredicesima, la seconda in occasione della quattordicesima;
(v) € 450 mensili a titolo di contributo per utenze/affitto, contributo che sarebbe cessato se la fosse tornata a vivere CP_1 dalla madre.
Rappresentava che dopo la separazione la madre si sarebbe trattenuta per sei mesi nella casa coniugale per poi trasferirsi dalla madre, vivendo da allora i coniugi separati;
deduceva che si sarebbe occupato dei due figli minorenni all'epoca della separazione in via presso che esclusiva, perché la madre si sarebbe limitata a dei contatti telefonici e non avrebbe creato alcuna occasione per vederli, sicché i figli si sarebbero recati a trovare la madre una sola volta per una settimana nell'agosto 2023.
Chiedeva l'affido esclusivo del figlio , lasciando a dirette intese tra figlio e madre la Per_1 regolamentazione del diritto di visita.
Sotto il profilo economico, deduceva di lavorare come operaio percependo € 1.600,00 al mese oltre
13esima e 14esima e di aver percepito sino ad agosto 2024 l'AU per € 296,30, somma destinata a ridursi poiché di lì a breve avrebbe iniziato a lavorare. Per_3
Allegava di esser titolare di un c/c con saldo di € 2.054,12, di avere due finanziamenti in corso uno per
€ 78,61, l'altro per € 94,96 oltre ad € 328,00 al mese per restituzione di un prestito, di non esser proprietario di vetture o automobili, locando per un canone di € 662,00 l'immobile ove risiedeva con i figli. Deduceva di nulla sapere circa la posizione economica della moglie, posto che la richiesta di informazioni del legale non aveva avuto riscontro.
Chiedeva dunque porsi a suo carico il mantenimento del figlio , ordinario e straordinario, in Per_1 linea con quanto previsto in sede di separazione, attribuirsi l'AU e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per un assegno divorzile.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 14.1.2025, la convenuta si costituiva con comparsa del
6.12.2024.
Deduceva di non aver mai lavorato a partire dalla nascita dei figli, per poterne curare educazione e crescita e di avere come unico sostentamento il mantenimento del marito. Allegava di aver pagina 3 di 11 sostanzialmente annullato le sue aspettative di vita per badare ai figli e di essere affetta da varie patologie, tra cui problemi cardiologici e ansia depressiva, che la renderebbero inabile al lavoro;
a tal fine produceva verbale INPS con riconoscimento di invalidità al 50%. Deduceva di aver diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, che quantificava in € 400,00, oltre rivalutazione. Contestava la richiesta di affido esclusivo, non essendosi recata a trovare i figli per problemi di salute, ma di essere loro legatissima, sentendoli spesso telefonicamente e tramite videochiamate.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il GD riserva di provvedere sui provvedimenti provvisori;
con provvedimento del 15.1.2025 venivano confermati i provvedimenti di cui al decreto di omologa, rigettate le istanze istruttorie perché vertenti su capitoli articolati genericamente e la causa,, matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 473bis.22 c.p.c. per p.c. e discussione orale al 10.6.2025, con termine per note conclusive fino al 3.6.2025. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attore - cui la convenuta si
è associata – è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Quanto al regime di affido , non vi sono ragioni, diversamente da quanto richiesto da parte Per_1 attrice, per discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso. È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 pagina 4 di 11 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie dette condizioni non ricorrono: pur avendo la convenuta visto i figli sporadicamente dalla separazione, in corso di causa non è emerso che la distanza tra madre e figlio sia pregiudizievole per quest'ultimo o che abbia reso complessa la gestione delle scelte inerenti il minore. Anche considerata la prossima maggiore età del ragazzo, deve essere disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, non vi sono ragioni, considerata anche l'età del minore, di mutare l'attuale assetto e deve essere confermato il collocamento e la residenza del ragazzo presso l'abitazione del padre.
In merito all'esercizio del diritto di visita, considerata la prossima maggiore età di va previsto Per_1 che questi possa vedere la madre accordandosi direttamente con la stessa.
4. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio e alla richiesta della convenuta di un assegno divorzile.
5. Quanto a , le parti concordano che del suo mantenimento, ordinario e straordinario, debba Per_1 farsi integralmente carico il padre.
La decisione su tale questione – così come dell'ulteriore ed ultimo profilo controverso, quello dell'assegno divorzile - deve muovere anzitutto dalla ricognizione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per come ricostruita in corso di causa.
Quanto ai redditi, ha prodotto i modelli 730 2022 (per il 2021), 2023 (per il 2022), 2024 (per Pt_1 il 2023), da cui emerge un reddito netto (complessivo-imposta lorda) di € 21.236,00 per il 2021,
24.172,00 per il 2022, € 27.590 per il 2023, per un reddito mensile netto di € 1.769,66 per il 2021, €
2.014,00 per il 2022 e di € 2.299,00 per il 2023. Trattasi di importi coerenti con quanto indicato nel ricorso, considerato che gli importi indicati in tale sede erano al netto di tredicesima e quattordicesima e che in udienza la parte ha dichiarato di effettuare anche degli straordinari. Percepisce l'AU di €
291,00.
L'attore non è proprietario di immobili o automobili. Ha provato la sussistenza dei vari finanziamenti allegati, che comportano esborsi per € 78,61, € 70 al mese e 328m00 al mese (quest'ultimo tramite cessione del quinto); deve poi far fronte a spese di locazione, per € 662,00.
La convenuta ha allegato di abitare presso la madre. Per il resto, la sua posizione è del tutto opaca, non avendo depositato la documentazione ex art. 473bis.12 c.p.c., ma unicamente un estratto contributivo
INPS da cui non risulta aver percepito reddito ai fini previdenziali.
La all'udienza del 14.1.2025 ha dichiarato di aver prestato, prima del matrimonio, servizio nella CP_1
pagina 5 di 11 crocerossa, come sottotenente, e di essersi poi diplomata come infermiera, dedicandosi in toto alla famiglia dopo il matrimonio.
Ha allegato di non poter lavorare all'attualità, in ragione delle sue condizioni di salute. A sostegno di tale prospettazione ha prodotto un verbale del 10.3.2020 con cui L'INPS le ha riconosciuto una invalidità al 50% per lombalgia cronica in discopatia, piccole protrusioni, ipertensione arteriosa, gonalgia, sindrome ansioso depressiva. Ha poi prodotto un certificato medico del 14.12.2023 in cui si dà atto di un pregresso melanoma.
Non può dirsi provato, come allegato dalla convenuta, che le condizioni di salute le impediscano di trovare un'occupazione. Il melanoma (da ritenersi eliminato) non impatta in evidenza sulla percentuale di invalidità. Il riconoscimento di quest'ultima al 50%, pur non dando accesso a benefici di carattere economico, potrebbe comunque essere valorizzato dalla per trovare un'occupazione mediante CP_1 liste protette e comunque non è IGnificativo, riguardando problematiche generiche e non impatti sulla capacità lavorativa della convenuta (e ciò sia considerata quella specialistica dichiarata in udienza;
sia considerando comunque la capacità lavorativa generica).
In questo contesto, può ritenersi che la , sia anzitutto dotata di un diploma e dunque di un CP_1 background che potrebbe mettere a frutto in una specifica attività e comunque, nonostante la percentuale di invalidità riscontrata, anche di una capacità lavorativa generica che potrebbe comunque consentirle di percepire reddito, per una retribuzione mensile di almeno 1.000,00/1.200,00 €.
L'estrema opacità della convenuta non consente per il resto di ricostruirne la posizione reddituale: non essendo stati prodotti gli e/c non è dato comprendere se la convenuta sia dotata di fonti di reddito occulto, quale sia il suo tenore di vita e le spese mensili cui deve far fronte, neanche allegate dalla
. CP_1
Ciò premesso, va rammentato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 5252 del 28/2/2024). pagina 6 di 11 Tutto ciò considerato, vista tuttavia la concorde posizione delle parti e la circostanza che il figlio compirà a breve 18 anni, si può prevedere che sia unicamente il padre a farsi carico del Per_1 mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio.
6. Quanto all'AU, può prevedersi che esso spetti integralmente all'attore, quale genitore collocatario, in misura sostanzialmente esclusiva, del figlio (Cass. Sez. I, ord. n. 4672 del 22/2/2025).
7. Si procede quindi all'esame della domanda di assegno divorzile. Sul punto, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”. pagina 7 di 11 Sulla base di detti principi la le SU, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una pagina 8 di 11 valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Più recente la SC ha chiarito che “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie pagina 9 di 11 aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
8. Applicando nel caso di specie i predetti principi, le parti si sono sposate il 14.7.2001, quando aveva 27 anni, l'attrice 25; il matrimonio è durato per oltre 24 anni e non risulta che la Pt_1 separazione sia addebitabile ad uno dei due coniugi.
Si è su riportata la consistenza patrimoniale e reddituale, all'attualità delle parti e la totale opacità della posizione della convenuta.
La convenuta non ha fornito elementi per ritenere provato che vi sia un effettivo squilibrio nella posizione delle parti e quale sia la misura dello stesso;
già per tale ragione, la domanda deve essere rigettata.
Deve poi rilevarsi per completezza e sotto un diverso profilo, che pur potendosi ritenere che la convenuta, una volta sposata e una volta che nacque il primo figlio (marzo 2002) si sia Per_2 dedicata alla cura dei figli (e ciò almeno fino ad uno/due anni dalla nascita del terzo figlio, nato l'1.10.2007 e dunque fino all'ottobre 2009), la non ha provato di aver dovuto rinunciare a CP_1 particolari occasione lavorative, per cui avesse avuto una specifica formazione, in ragione del matrimonio, né ha dimostrato di essersi dedicata a reperire delle occupazioni prima della nascita del primo figlio o successivamente alla nascita del terzo o che tale opzione sia stata ostacolata dal marito o comunque esclusa per effetto di una scelta concordata tra i coniugi.
Tutto ciò considerato e valutato altresì che il marito si farà carico del mantenimento ordinario e straordinario del terzo figlio e che a partire dalla separazione si è fatto carico, in ragione delle intese occorse, anche di quello degli altri due, fino alla loro autosufficienza, deve rigettarsi la domanda della convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile.
9. Stante la reciproca soccombenza delle parti (viene rigettata la domanda attorea di affido esclusivo e quella della convenuta di assegno divorzile), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 14.7.2001, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Caserta, registro degli
[...]
Atti di Matrimonio n. 56 parte II, Serie A;
pagina 10 di 11 ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 56 parte II, Serie A;
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_4 collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
iv) la madre potrà vedere e tenere con sé il minore , quando quest'ultimo manifesterà Persona_4 una volontà in tal senso, con visite libere, previ accordi diretti tra madre e figlio;
v) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre Parte_1 vi) pone a carico del solo attore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1 vii) rigetta la domanda di assegno divorzile della convenuta;
viii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3915/2024 promossa da
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Francescato (C.F. C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Controparte_1 C.F._3
Moscatiello (C.F. , e Francesco Moscatiello (C.F. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dell'attore:
“- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 luglio 2001 tra il IG.
e la IG.ra , matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Caserta (CE) nel Registro Atti di matrimonio al n. 56 Parte II Serie A anno 2001,
pagina 1 di 11 disponendo l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta;
- affidarsi il figlio minore n. il 01.10.2007 in via esclusiva al padre atteso il disinteresse della Per_1 madre negli anni successivi alla separazione, con sua collocazione presso la residenza del padre in
Bassano del Grappa (VI) via Monte Sabotino n. 23, lasciando agli accordi tra il figlio, dato che è prossimo alla maggiore età, e la madre di stabilire le modalità di visita, tenuto conto sia della distanza geografica sia degli impegni del figlio;
- il IG. provvederà al mantenimento ordinario ed extra ordinario del figlio nella Pt_1 Per_1 misura del 100%, sino a quando la IG.ra non troverà un'occupazione e sino a quando il figlio CP_1 diventerà economicamente autosufficiente;
- l'assegno unico universale, chiesto dal IG. , spetta interamente a lui, attesa la collocazione Pt_1 del figlio presso di lui e il fatto che il mantenimento del figlio è a suo completo carico;
Per_1
- dichiararsi che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del ricorrente e a favore della IG.ra ; Controparte_1
- respingersi ogni contraria domanda ed eccezione.
Spese e competenze del procedimento interamente rifuse”
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
b) Condannare il ricorrente IG. al pagamento in favore della resistente Parte_1 dell'assegno mensile divorzile nella misura non inferiore ad euro 400,00;
c) Rigettare la richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuire ai procuratori antistatari.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 23.9.2024 l'attore premesso di aver contratto il 14.7.2001 matrimonio concordatario con la convenuta in Caserta, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 56, parte II, serie A, che dall'unione erano nati i figli (21.3.2002), Per_2 Per_3
(10.6.2004) e (1.10.2007) i primi due maggiorenni e autosufficienti al momento del ricorso, il Per_1 terzo ancora minorenne, deduceva che i coniugi si erano separati a seguito di comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza del 1.12.2021 a seguito della quale, con decreto del 3.12.2021 la separazione veniva omologata alle condizioni indicate nel ricorso congiunto. pagina 2 di 11 Per quanto qui rileva, in quella sede si dava atto che la si sarebbe trasferita dalla casa coniugale CP_1 per sottoporsi ad intervento chirurgico;
i figli venivano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il padre, diritto di visita in favore della madre e assegnazione della casa coniugale di Bassano del Grappa, via del Monte Sabotino, 23 al padre. Veniva previsto: (i) che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento ordinario e straordinario, al 100%, finché la madre, disoccupata non avesse trovato un'occupazione; (ii) il diritto del padre di percepire al 100% gli assegni famigliari;
(iii)
l'obbligo dell'attore di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 300,00, annualmente rivalutabile oltre (iv) ad un contributo annuale di € 500,00 in due tranche, 250 in occasione del pagamento all'attore della tredicesima, la seconda in occasione della quattordicesima;
(v) € 450 mensili a titolo di contributo per utenze/affitto, contributo che sarebbe cessato se la fosse tornata a vivere CP_1 dalla madre.
Rappresentava che dopo la separazione la madre si sarebbe trattenuta per sei mesi nella casa coniugale per poi trasferirsi dalla madre, vivendo da allora i coniugi separati;
deduceva che si sarebbe occupato dei due figli minorenni all'epoca della separazione in via presso che esclusiva, perché la madre si sarebbe limitata a dei contatti telefonici e non avrebbe creato alcuna occasione per vederli, sicché i figli si sarebbero recati a trovare la madre una sola volta per una settimana nell'agosto 2023.
Chiedeva l'affido esclusivo del figlio , lasciando a dirette intese tra figlio e madre la Per_1 regolamentazione del diritto di visita.
Sotto il profilo economico, deduceva di lavorare come operaio percependo € 1.600,00 al mese oltre
13esima e 14esima e di aver percepito sino ad agosto 2024 l'AU per € 296,30, somma destinata a ridursi poiché di lì a breve avrebbe iniziato a lavorare. Per_3
Allegava di esser titolare di un c/c con saldo di € 2.054,12, di avere due finanziamenti in corso uno per
€ 78,61, l'altro per € 94,96 oltre ad € 328,00 al mese per restituzione di un prestito, di non esser proprietario di vetture o automobili, locando per un canone di € 662,00 l'immobile ove risiedeva con i figli. Deduceva di nulla sapere circa la posizione economica della moglie, posto che la richiesta di informazioni del legale non aveva avuto riscontro.
Chiedeva dunque porsi a suo carico il mantenimento del figlio , ordinario e straordinario, in Per_1 linea con quanto previsto in sede di separazione, attribuirsi l'AU e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per un assegno divorzile.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 14.1.2025, la convenuta si costituiva con comparsa del
6.12.2024.
Deduceva di non aver mai lavorato a partire dalla nascita dei figli, per poterne curare educazione e crescita e di avere come unico sostentamento il mantenimento del marito. Allegava di aver pagina 3 di 11 sostanzialmente annullato le sue aspettative di vita per badare ai figli e di essere affetta da varie patologie, tra cui problemi cardiologici e ansia depressiva, che la renderebbero inabile al lavoro;
a tal fine produceva verbale INPS con riconoscimento di invalidità al 50%. Deduceva di aver diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, che quantificava in € 400,00, oltre rivalutazione. Contestava la richiesta di affido esclusivo, non essendosi recata a trovare i figli per problemi di salute, ma di essere loro legatissima, sentendoli spesso telefonicamente e tramite videochiamate.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il GD riserva di provvedere sui provvedimenti provvisori;
con provvedimento del 15.1.2025 venivano confermati i provvedimenti di cui al decreto di omologa, rigettate le istanze istruttorie perché vertenti su capitoli articolati genericamente e la causa,, matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 473bis.22 c.p.c. per p.c. e discussione orale al 10.6.2025, con termine per note conclusive fino al 3.6.2025. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e chiedevano trattenersi la causa in decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attore - cui la convenuta si
è associata – è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Quanto al regime di affido , non vi sono ragioni, diversamente da quanto richiesto da parte Per_1 attrice, per discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso. È opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n. 4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 pagina 4 di 11 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019)
Nel caso di specie dette condizioni non ricorrono: pur avendo la convenuta visto i figli sporadicamente dalla separazione, in corso di causa non è emerso che la distanza tra madre e figlio sia pregiudizievole per quest'ultimo o che abbia reso complessa la gestione delle scelte inerenti il minore. Anche considerata la prossima maggiore età del ragazzo, deve essere disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, non vi sono ragioni, considerata anche l'età del minore, di mutare l'attuale assetto e deve essere confermato il collocamento e la residenza del ragazzo presso l'abitazione del padre.
In merito all'esercizio del diritto di visita, considerata la prossima maggiore età di va previsto Per_1 che questi possa vedere la madre accordandosi direttamente con la stessa.
4. La residua materia del contendere attiene ai profili economici, quindi alla determinazione del contributo dovuto per il mantenimento del figlio e alla richiesta della convenuta di un assegno divorzile.
5. Quanto a , le parti concordano che del suo mantenimento, ordinario e straordinario, debba Per_1 farsi integralmente carico il padre.
La decisione su tale questione – così come dell'ulteriore ed ultimo profilo controverso, quello dell'assegno divorzile - deve muovere anzitutto dalla ricognizione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per come ricostruita in corso di causa.
Quanto ai redditi, ha prodotto i modelli 730 2022 (per il 2021), 2023 (per il 2022), 2024 (per Pt_1 il 2023), da cui emerge un reddito netto (complessivo-imposta lorda) di € 21.236,00 per il 2021,
24.172,00 per il 2022, € 27.590 per il 2023, per un reddito mensile netto di € 1.769,66 per il 2021, €
2.014,00 per il 2022 e di € 2.299,00 per il 2023. Trattasi di importi coerenti con quanto indicato nel ricorso, considerato che gli importi indicati in tale sede erano al netto di tredicesima e quattordicesima e che in udienza la parte ha dichiarato di effettuare anche degli straordinari. Percepisce l'AU di €
291,00.
L'attore non è proprietario di immobili o automobili. Ha provato la sussistenza dei vari finanziamenti allegati, che comportano esborsi per € 78,61, € 70 al mese e 328m00 al mese (quest'ultimo tramite cessione del quinto); deve poi far fronte a spese di locazione, per € 662,00.
La convenuta ha allegato di abitare presso la madre. Per il resto, la sua posizione è del tutto opaca, non avendo depositato la documentazione ex art. 473bis.12 c.p.c., ma unicamente un estratto contributivo
INPS da cui non risulta aver percepito reddito ai fini previdenziali.
La all'udienza del 14.1.2025 ha dichiarato di aver prestato, prima del matrimonio, servizio nella CP_1
pagina 5 di 11 crocerossa, come sottotenente, e di essersi poi diplomata come infermiera, dedicandosi in toto alla famiglia dopo il matrimonio.
Ha allegato di non poter lavorare all'attualità, in ragione delle sue condizioni di salute. A sostegno di tale prospettazione ha prodotto un verbale del 10.3.2020 con cui L'INPS le ha riconosciuto una invalidità al 50% per lombalgia cronica in discopatia, piccole protrusioni, ipertensione arteriosa, gonalgia, sindrome ansioso depressiva. Ha poi prodotto un certificato medico del 14.12.2023 in cui si dà atto di un pregresso melanoma.
Non può dirsi provato, come allegato dalla convenuta, che le condizioni di salute le impediscano di trovare un'occupazione. Il melanoma (da ritenersi eliminato) non impatta in evidenza sulla percentuale di invalidità. Il riconoscimento di quest'ultima al 50%, pur non dando accesso a benefici di carattere economico, potrebbe comunque essere valorizzato dalla per trovare un'occupazione mediante CP_1 liste protette e comunque non è IGnificativo, riguardando problematiche generiche e non impatti sulla capacità lavorativa della convenuta (e ciò sia considerata quella specialistica dichiarata in udienza;
sia considerando comunque la capacità lavorativa generica).
In questo contesto, può ritenersi che la , sia anzitutto dotata di un diploma e dunque di un CP_1 background che potrebbe mettere a frutto in una specifica attività e comunque, nonostante la percentuale di invalidità riscontrata, anche di una capacità lavorativa generica che potrebbe comunque consentirle di percepire reddito, per una retribuzione mensile di almeno 1.000,00/1.200,00 €.
L'estrema opacità della convenuta non consente per il resto di ricostruirne la posizione reddituale: non essendo stati prodotti gli e/c non è dato comprendere se la convenuta sia dotata di fonti di reddito occulto, quale sia il suo tenore di vita e le spese mensili cui deve far fronte, neanche allegate dalla
. CP_1
Ciò premesso, va rammentato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole ex art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di eIGenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 5252 del 28/2/2024). pagina 6 di 11 Tutto ciò considerato, vista tuttavia la concorde posizione delle parti e la circostanza che il figlio compirà a breve 18 anni, si può prevedere che sia unicamente il padre a farsi carico del Per_1 mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio.
6. Quanto all'AU, può prevedersi che esso spetti integralmente all'attore, quale genitore collocatario, in misura sostanzialmente esclusiva, del figlio (Cass. Sez. I, ord. n. 4672 del 22/2/2025).
7. Si procede quindi all'esame della domanda di assegno divorzile. Sul punto, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”. pagina 7 di 11 Sulla base di detti principi la le SU, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una pagina 8 di 11 valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Più recente la SC ha chiarito che “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie pagina 9 di 11 aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
8. Applicando nel caso di specie i predetti principi, le parti si sono sposate il 14.7.2001, quando aveva 27 anni, l'attrice 25; il matrimonio è durato per oltre 24 anni e non risulta che la Pt_1 separazione sia addebitabile ad uno dei due coniugi.
Si è su riportata la consistenza patrimoniale e reddituale, all'attualità delle parti e la totale opacità della posizione della convenuta.
La convenuta non ha fornito elementi per ritenere provato che vi sia un effettivo squilibrio nella posizione delle parti e quale sia la misura dello stesso;
già per tale ragione, la domanda deve essere rigettata.
Deve poi rilevarsi per completezza e sotto un diverso profilo, che pur potendosi ritenere che la convenuta, una volta sposata e una volta che nacque il primo figlio (marzo 2002) si sia Per_2 dedicata alla cura dei figli (e ciò almeno fino ad uno/due anni dalla nascita del terzo figlio, nato l'1.10.2007 e dunque fino all'ottobre 2009), la non ha provato di aver dovuto rinunciare a CP_1 particolari occasione lavorative, per cui avesse avuto una specifica formazione, in ragione del matrimonio, né ha dimostrato di essersi dedicata a reperire delle occupazioni prima della nascita del primo figlio o successivamente alla nascita del terzo o che tale opzione sia stata ostacolata dal marito o comunque esclusa per effetto di una scelta concordata tra i coniugi.
Tutto ciò considerato e valutato altresì che il marito si farà carico del mantenimento ordinario e straordinario del terzo figlio e che a partire dalla separazione si è fatto carico, in ragione delle intese occorse, anche di quello degli altri due, fino alla loro autosufficienza, deve rigettarsi la domanda della convenuta di riconoscimento di un assegno divorzile.
9. Stante la reciproca soccombenza delle parti (viene rigettata la domanda attorea di affido esclusivo e quella della convenuta di assegno divorzile), sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 14.7.2001, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Caserta, registro degli
[...]
Atti di Matrimonio n. 56 parte II, Serie A;
pagina 10 di 11 ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 56 parte II, Serie A;
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_4 collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
iv) la madre potrà vedere e tenere con sé il minore , quando quest'ultimo manifesterà Persona_4 una volontà in tal senso, con visite libere, previ accordi diretti tra madre e figlio;
v) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre Parte_1 vi) pone a carico del solo attore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio;
Per_1 vii) rigetta la domanda di assegno divorzile della convenuta;
viii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 11 di 11