TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3589 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORTI NEDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto contumace -
oggetto: cessione dei crediti e adempimento;
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note scritte depositate per l'udienza del
17.9.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere condannare il al pagamento dei crediti scaduti Controparte_1
di cui è divenuta titolare in virtù di alcuni contratti di cessione del credito pro soluto da parte della società Controparte_2
In particolare, ha chiesto il pagamento:
1 - di € 55.587,32 a titolo di sorte capitale per i crediti di cui alle fatture emesse dalla società
a lei ceduti con atto del Notaio del 14.12.2018 regolarmente Controparte_2 Persona_1
notificato;
- gli interessi al tasso di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 n. 231 a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza - pari a € 21.530,94 alla data del 27.12.2022;
- € 920,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 231/02 per le 23 fatture emesse;
- gli anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. in relazione agli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies co. III c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto correttamente evocato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, la domanda è da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ.
SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Con riferimento al credito ceduto da , risulta agli atti la Convenzione stipulata CP_2
con il con decorrenza dal 10.4.1980 e la previsione di rinnovo annuale Controparte_1
tacito avente ad oggetto le “prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica”. In
considerazione delle voci delle fatture poste a fondamento del credito, poi, si ritiene provato che questo sia sorto in esecuzione del suddetto contratto.
Parte attrice ha altresì allegato le cessioni pro soluto e la loro regolare notifica al CP_1
in ottemperanza alla normativa speciale in materia di cessione dei crediti verso la P.A. (art. 69,
c. 1 e 3 del R.D. n. 2440 del 1923).
2 Tuttavia, la cessionaria non ha fornito - come era suo onere - la prova della sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con l'attestazione della copertura finanziaria, richiesto ex art. 153 e 193 TUEL.
L'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - invero - stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153; il terzo interessato, in mancanza della comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Invitata a interloquire a riguardo, trattandosi di una mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per i contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., determinante pertanto una invalidità rilevabile d'ufficio (cfr.
ordinanza dell'11.11.2024), parte attrice ha riferito che “trattasi di atti che l'Ente non ha trasmesso
a che è parte del rapporto obbligatorio ma non del rapporto Parte_1 Parte_1
contrattuale e, dunque, non ha titolo per avere accesso ai documenti relativi all'impegno di spesa e alla
copertura contabile.
E tuttavia si osserva che nessuna contestazione è pervenuta dall'Amministrazione debitrice ceduta
sebbene la stessa abbia ottenuto le prestazioni indicate in fattura. (…)
Inoltre, mette conto sottolineare come la particolare tipologia del Contratto di cui è causa si presta
ad essere inserita tra quegli impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL,
in quanto riferibili a spese costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili
alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Somministrazione.
Si chiede pertanto che il Tribunale voglia ex art. 210 cpc ordinare all'ente l'esibizione dei bilanci
preventivi relativi agli anni 2017 e 2018 ai quale si riferiscono i consumi indicati nelle fatture azionate,
esibizione dei bilanci preventivi compresi dei relativi allegati e tra questi quelli relativi ai fabbisogni
energetici per i singoli settori dell'amministrazione” (cfr. note del 10.12.2024).
Ebbene, circa tali deduzioni, va preliminarmente dato atto che la mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A. produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio;
3 si tratta pertanto di requisiti che non possono essere oggetto di “non contestazione” da parte del debitore.
Per quanto riguarda poi l'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, questo prevede una ipotesi eccezionale alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione espressa di una determinazione di impegno di spesa, non richiedendo un momento di controllo autorizzatorio specifico.
La disposizione citata prevede così che l'impegno sia assunto con la sola l'approvazione del bilancio, nel quale - per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, quali quello per cui è causa - va indicato l'importo dell'obbligazione, se definito contrattualmente, oppure una prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. Pertanto, perché l'obbligazione sia validamente assunta, è necessario che la posta venga inserita nel bilancio dell'ente e approvata;
altrimenti, si tratterebbe di debito fuori bilancio, liquidabile legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all'art. 194 del
TUEL.
A fronte della necessaria verifica della previsione della voce di costo di cui si tratta in un bilancio approvato, parte attrice ha ritenuto di soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la richiesta di un ordine di esibizione del bilancio del convenuto;
CP_1
eppure, tale strumento, come chiarito nell'ordinanza istruttoria che in questa sede si conferma e si richiama integralmente (provv. del 17.1.2025), ha carattere residuale ed è quindi utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi. Eppure l'istante non ha neanche allegato che la documentazione di cui si tratta sia stata precedentemente richiesta e non consegnata, né che si tratti di documentazione non acquisibile mediante banche dati pubbliche.
La domanda va pertanto rigettata.
Nella contumacia del le spese di lite vanno lasciate in capo alla CP_1 Parte_1
soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
ogni istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
4 rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 28.12.2022;
lascia le spese di lite in capo alla soccombente che le ha anticipate. Parte_1
Così deciso in Agrigento, in data 17 ottobre 2025.
il Giudice
IC RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IC RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3589 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORTI NEDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto contumace -
oggetto: cessione dei crediti e adempimento;
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note scritte depositate per l'udienza del
17.9.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di vedere condannare il al pagamento dei crediti scaduti Controparte_1
di cui è divenuta titolare in virtù di alcuni contratti di cessione del credito pro soluto da parte della società Controparte_2
In particolare, ha chiesto il pagamento:
1 - di € 55.587,32 a titolo di sorte capitale per i crediti di cui alle fatture emesse dalla società
a lei ceduti con atto del Notaio del 14.12.2018 regolarmente Controparte_2 Persona_1
notificato;
- gli interessi al tasso di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 n. 231 a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza - pari a € 21.530,94 alla data del 27.12.2022;
- € 920,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 231/02 per le 23 fatture emesse;
- gli anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. in relazione agli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies co. III c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto correttamente evocato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, la domanda è da rigettare per le ragioni che appresso si diranno.
Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ.
SS.UU. n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Con riferimento al credito ceduto da , risulta agli atti la Convenzione stipulata CP_2
con il con decorrenza dal 10.4.1980 e la previsione di rinnovo annuale Controparte_1
tacito avente ad oggetto le “prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica”. In
considerazione delle voci delle fatture poste a fondamento del credito, poi, si ritiene provato che questo sia sorto in esecuzione del suddetto contratto.
Parte attrice ha altresì allegato le cessioni pro soluto e la loro regolare notifica al CP_1
in ottemperanza alla normativa speciale in materia di cessione dei crediti verso la P.A. (art. 69,
c. 1 e 3 del R.D. n. 2440 del 1923).
2 Tuttavia, la cessionaria non ha fornito - come era suo onere - la prova della sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con l'attestazione della copertura finanziaria, richiesto ex art. 153 e 193 TUEL.
L'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - invero - stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153; il terzo interessato, in mancanza della comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Invitata a interloquire a riguardo, trattandosi di una mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per i contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., determinante pertanto una invalidità rilevabile d'ufficio (cfr.
ordinanza dell'11.11.2024), parte attrice ha riferito che “trattasi di atti che l'Ente non ha trasmesso
a che è parte del rapporto obbligatorio ma non del rapporto Parte_1 Parte_1
contrattuale e, dunque, non ha titolo per avere accesso ai documenti relativi all'impegno di spesa e alla
copertura contabile.
E tuttavia si osserva che nessuna contestazione è pervenuta dall'Amministrazione debitrice ceduta
sebbene la stessa abbia ottenuto le prestazioni indicate in fattura. (…)
Inoltre, mette conto sottolineare come la particolare tipologia del Contratto di cui è causa si presta
ad essere inserita tra quegli impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL,
in quanto riferibili a spese costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili
alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Somministrazione.
Si chiede pertanto che il Tribunale voglia ex art. 210 cpc ordinare all'ente l'esibizione dei bilanci
preventivi relativi agli anni 2017 e 2018 ai quale si riferiscono i consumi indicati nelle fatture azionate,
esibizione dei bilanci preventivi compresi dei relativi allegati e tra questi quelli relativi ai fabbisogni
energetici per i singoli settori dell'amministrazione” (cfr. note del 10.12.2024).
Ebbene, circa tali deduzioni, va preliminarmente dato atto che la mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A. produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio;
3 si tratta pertanto di requisiti che non possono essere oggetto di “non contestazione” da parte del debitore.
Per quanto riguarda poi l'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, questo prevede una ipotesi eccezionale alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione espressa di una determinazione di impegno di spesa, non richiedendo un momento di controllo autorizzatorio specifico.
La disposizione citata prevede così che l'impegno sia assunto con la sola l'approvazione del bilancio, nel quale - per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, quali quello per cui è causa - va indicato l'importo dell'obbligazione, se definito contrattualmente, oppure una prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. Pertanto, perché l'obbligazione sia validamente assunta, è necessario che la posta venga inserita nel bilancio dell'ente e approvata;
altrimenti, si tratterebbe di debito fuori bilancio, liquidabile legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all'art. 194 del
TUEL.
A fronte della necessaria verifica della previsione della voce di costo di cui si tratta in un bilancio approvato, parte attrice ha ritenuto di soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la richiesta di un ordine di esibizione del bilancio del convenuto;
CP_1
eppure, tale strumento, come chiarito nell'ordinanza istruttoria che in questa sede si conferma e si richiama integralmente (provv. del 17.1.2025), ha carattere residuale ed è quindi utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi. Eppure l'istante non ha neanche allegato che la documentazione di cui si tratta sia stata precedentemente richiesta e non consegnata, né che si tratti di documentazione non acquisibile mediante banche dati pubbliche.
La domanda va pertanto rigettata.
Nella contumacia del le spese di lite vanno lasciate in capo alla CP_1 Parte_1
soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
ogni istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
4 rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 28.12.2022;
lascia le spese di lite in capo alla soccombente che le ha anticipate. Parte_1
Così deciso in Agrigento, in data 17 ottobre 2025.
il Giudice
IC RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5