CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2024, n. 43700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43700 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TECNO SYSTEM DI SS IN E LA OM SNC CE CREDIT MANAGEMENT SPA CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SPA OR SI nato a [...] il [...] SI AL nato a [...] il [...] BANCA PROFILO S.P.A. STELLA POLARE S.R.L. SI VA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 09/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43700 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per le Misure di Prevenzione, si è pronunciato, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, sulle opposizioni allo stato passivo formato dal Giudice Delegato dello stesso Tribunale in riferimento ai crediti vantati da terzi nei confronti dei proposti GL AN e ZA DR incisi da misura di prevenzione reale. In particolare, per quanto qui rileva, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: - TECNO SYSTEM di AS CE e di EL NI S.N.C. (ora TECNO SYSTEM S.R.L.), vantante un credito chirografario per Euro 1.102.911,95 nei confronti della H IL S.R.L., discendente dal contratto - stipulato in data 17 luglio 2015 con la CSM HOLDING S.R.L. e con la AE HOLDING S.R.L., detentrici delle quote della H IL S.R.L. - di affitto di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino ubicati in Roma alla Via Acilia n. 64 e alla Via Galimberti n. 26) di proprietà della TECNO SYSTEM S.N.C. con previsione del diritto di riscatto in capo alla H IL, con il quale le parti avevano pattuito il versamento di canoni mensili dell'ammontare di Euro 47.000,00 - ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di locazione e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del diritto di riscatto - a copertura dei quali erano stati rilasciati 96 effetti cambiari;
- STELLA POLARE S.R.L., vantante un credito chirografario per Euro 88.000,00 nei confronti della H IL S.R.L., discendente dal contratto - stipulato in data 25 ottobre 2016 - di vendita di un immobile, per il cui pagamento del prezzo le parti - con scrittura privata del 27 ottobre 2016, successiva al rogito notarile ma priva di data certa - si erano accordate nel senso che lo stesso dovesse avvenire tramite il rilascio di un'unica cambiale, comprensiva di interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all'ipoteca legale;
- OR SI vantante un credito in privilegio per Euro 247.500,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., terza datrice di ipoteca, derivante dal contratto - stipulato in data 2 maggio 2016 - di cessione all'Impresa ZA NO dell'azienda commerciale, corrente in Roma alla Via della Mercede, esercente attività di vendita di generi di monopolio al prezzo di Euro 1.072.500,00, il cui pagamento del prezzo era stato garantito dal rilascio da parte del cessionario di 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 - dell'ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 - garantiti quanto al buon fine dalla NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L. mediante iscrizione di ipoteca su un proprio immobile;
- SI VA, vantante un credito in privilegio per Euro 35.000,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'Impresa Individuale ZA NO nei confronti di OR SI per la cessione dell'azienda corrente in 1 Roma alla Via della Mercede;
negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali uno era stato girato dalla prenditrice OR SI a SI VA in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
- SI AL, vantante un credito in privilegio per Euro 230.000,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'Impresa Individuale ZA NO nei confronti di OR SI in relazione alla cessione dell'azienda corrente in Roma alla Via della Mercede;
negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali alcuni girati dalla prenditrice OR SI a SI AL in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
- BANCA PROFILO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 592.665,62 nei confronti di ZA DR, derivante dal contratto di mutuo stipulato con ZA NO in data 30 marzo 2017 per l'acquisto di un immobile, ubicato in Roma al Corso Trieste, sul quale insisteva ipoteca a beneficio della mutuante;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito per Euro 7.268.243,18 (per Euro 5.046.089,67 in privilegio e per Euro 1.348.096,68 chirografario) nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., derivante da due mutui, successivamente frazionati, concessi rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla predetta società per l'edificazione nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sulle cui porzione venivano iscritte ipoteche;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 33.504,91 nei confronti della C.S.M. 2 S.R.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 36 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la C.S.M 2 S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, gravato da ipoteca;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito chirografario per Euro 40.572,09 nei confronti della C.S.M. S.R.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 35 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la C.S.M S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, dalla stessa C.S.M. successivamente venduto alla LE 4 TORRI IL S.R.L. con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della predetta quota di mutuo;
2 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 1.003.800,12 e un credito chirografario per Euro 89.023,08 nei confronti della TO IL S.R.L. derivanti dal mancato rimborso di diverse quote dei mutui concessi dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la TO IL S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 12 ottobre 2012, due appartamenti, ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituenti parte dei fabbricati A e B, gravati da ipoteca, uno dei quali, quello ubicato nel fabbricato A, successivamente venduto dalla TO IL S.R.L. a Belfiore Carlo con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della corrispondente quota di mutuo;
- CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (quale società incorporante per fusione della Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.181,81 nei confronti di EL IU, derivante dal mancato rimborso della quota n. 28 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che VE UC, moglie di LA PE, si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località Pichini', costituenti parte del fabbricato B;
- CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (quale società incorporante per fusione della Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.179,26 nei confronti di EL IU, derivante dal mancato rimborso della quota n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che EL ON, figlio di LA PE, si era accollato, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località Pichini', costituenti parte del fabbricato B;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 169.760,04 nei confronti della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., derivante dal mutuo concessole in data 14 dicembre 2007 per l'acquisto delle quote di partecipazione della QUADRIFOGLIO 80 S.R.L..; finanziamento assistito da garanzia reale, ossia da ipoteca iscritta su un immobile di proprietà della mutuataria;
2. Tutti i suddetti creditori hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'indicato decreto di rigetto delle loro opposizioni. 2.1. Il ricorso per cassazione nell'interesse di TECNO SYSTEM di AS CE e di EL NI S.N.C. (ora TECNO SYSTEM S.R.L.) è affidato a due motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la 3 strumentalità del credito vantato dalla società ricorrente nei confronti della H IL S.R.L.. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale, con l'accogliere una nozione ampia di strumentalità del credito, suscettibile di ricomprendere anche la cd. 'strumentalità indiretta', sarebbe incorsa in un'erronea applicazione della richiamata disposizione normativa, avendo confuso e sovrapposto i concetti di pericolosità sociale e di attività lecita, essendo inibito ai soggetti socialmente pericolosi di immettere nel circuito economico risorse frutto delle loro attività illecite non certo di svolgere attività lecite: da ciò la necessità di distinguere tra attività illecite, rispetto alle quali occorrerebbe valutare la strumentalità del credito, ed attività lecite, rispetto alle quali il problema della strumentalità del credito non si porrebbe, come nel caso al vaglio, in cui era rimasto dimostrato che i locali concessi in godimento alla H IL S.R.L. erano stati adibiti all'esercizio del gioco lecito da parte della BINGO ACILIA S.R.L.. E' dedotto, sotto il profilo del difetto motivazionale, che l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il rilascio di cambiali, a copertura del pagamento dei ratei dello stipulato contratto di affitto con riscatto, sarebbe stato uno strumento escogitato dai preposti AG ET e SC ND, titolari delle società (la CSM HOLDING S.R.L. e la AE HOLDING S.R.L) detentrici delle quote della H IMMOBILARE S.R.L., per riciclare capitali di origine illecita, «attesa la vocazione circolatoria e l'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante», sarebbe espressione di una mera petizione di principio, sganciata da qualsiasi specifico riferimento ai fatti nonché priva di suffragio interpretativo. Si eccepisce, infine, l'omesso esame di specifici rilievi difensivi con i quali erano stati addotti elementi decisivi ai fini del giudizio sulla strumentalità del credito: ossia, l'assenza di cointeressenze tra la società creditrice e i proposti, nonché l'essere, la loro pericolosità, 'occulta' nel momento della stipula del contratto dal quale era scaturito il credito dell'opponente. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della società ricorrente nel momento in cui aveva stipulato con la CSM HOLDING S.R.L. e con la AE HOLDING S.R.L., il contratto di affitto con diritto di riscatto degli immobili concessi in godimento. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale avrebbe confuso e sovrapposto i concetti di negligenza dell'operatore economico, nell'esperire tutti gli accertamenti i necessari che gli avrebbero consentito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite della controparte, e di rischio di impresa: in sostanza, - si è sostenuto - l'imprenditore, pur valutata la non affidabilità della controparte, potrebbe, tuttavia, nella sua insindacabile discrezionalità, ritenere comunque conveniente l'affare, di modo che non potrebbe dedursi automaticamente da tale legittima scelta imprenditoriale la sua mancanza di buona fede. 4 La negligenza del creditore, infatti, secondo costante giurisprudenza, rileva solo quando abbia determinato la mancata verifica dell'attività illecita del prevenuto. E' dedotto, sotto il profilo del difetto di motivazione, che il Tribunale, per sottrarsi al dovere di dare una compiuta spiegazione delle ragioni attestanti la mancanza di buona fede del creditore TECNO SYSTEM S.N.C, tanto più a fronte della rilevata solvibilità della debitrice H IL S.R.L. - che, infatti, aveva interrotto i pagamenti dei canoni mensili allorché era intervenuto il sequestro -, aveva preteso dall'opponente un vero e proprio onere di prova circa gli elementi deponenti per la propria buona fede e non, invece un mero onere di allegazione, senza indicare, oltretutto, quali fossero gli accertamenti che TECNO SYSTEM S.N.C. avrebbe dovuto eventualmente esperire per rendersi conto che l'intera operazione negoziale concordata con le società facenti capo ai preposti AG e SC costituiva espressione concreta del loro di dissimulare dietro la copertura di titoli di credito, rilasciati a copertura del pagamento dei canoni mensili dell'affitto con riscatto, la messa in circolazione di loro capitali di provenienza illecita. 2.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di STELLA POLARE S.R.L. è affidato a un solo motivo (enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). E' denunciata la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 1376, 1456, 1460 e 1470 cod. civ. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai seguenti profili: - il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della H IL S.R.L. deriverebbe da atto, anteriore al sequestro, avente data certa, tale essendo il contratto di vendita dell'immobile di Via Acilia a rogito notarile del 25 ottobre 2016; credito la cui certa esistenza non sarebbe stata scalfita né dalla clausola, apposta sul contratto di vendita, «salvo buon fine degli assegni», né dalla scrittura privata non autenticata del 27 ottobre 2016 con la quale le parti contraenti si erano accordate per la modifica delle sole modalità di pagamento della parte residua del prezzo;
- il differimento al 31 dicembre 2017 del pagamento della parte residua del prezzo e la previsione di una clausola risolutiva espressa del negozio di compravendita, in ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo entro la data suddetta, non deporrebbero univocamente né per la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti AG e SC, né per la mancanza di buona fede della creditrice STELLA POLARE S.R.L.; anzi, integrerebbero circostanze assolutamente neutre, posto: I.) che la cambiale rilasciata a copertura dell'obbligazione assunta dall'acquirente non veniva onorata non a causa della mancanza di solvibilità della H IL S.R.L., ma perché quest'ultima veniva sottoposta a sequestro il 23 giugno 2017; II.) che il pagamento del prezzo di un immobile compravenduto mediante il rilascio di una cambiale a scadenza differita nel tempo costituisce modalità lecita di adempimento di obbligazioni nascenti da contratti ad effetti reali e 5 comunemente accettata dagli imprenditori operanti nel settore immobiliare, anche perché garantisce la tracciabilità delle transazioni economiche intercorse tra le parti;
III.) che la clausola risolutiva del contratto di compravendita in caso di inadempimento alla scadenza del termine prefissato era tale da garantire sufficientemente la creditrice quanto alla tutela del proprio diritto. 2.3. Il ricorso per cassazione nell'interesse di OR SI è affidato a quattro motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L.. E' dedotto che il Tribunale, con l'affermare che il pattuito pagamento rateale del corrispettivo dell'azienda ceduta dalla ricorrente all'Impresa Individuale ZA NO fosse funzionale a schermare il ricorso a proventi di origine illecita, utilizzati dai proposti AG ET e SC ND, fratello di EM, per finanziare gli acquisti effettuati tramite l'impresa individuale di ZA NO, non avrebbe fatto altro che riproporre una presunzione di illiceità mutuata dal giudizio di applicazione della misura di prevenzione reale;
nondimeno, la motivazione rassegnata al riguardo nel provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica, laddove non si sarebbe fatta carico di spiegare come fosse possibile ritenere che ZA NO avesse utilizzato per acquistare la tabaccheria di Via della Mercede i capitali di origine illecita provenienti dai proposti, se con sentenza passata in giudicato emessa dal GUP del Tribunale di Roma era stato esclusa l'ipotizzata intestazione fittizia della stessa azienda da parte di ZA NO. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della ricorrente in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle attività di riciclaggio dei proposti. E' dedotto che il Tribunale si sarebbe sottratto all'obbligo di fornire adeguata giustificazione in ordine alle ragioni per le quali OR SI, che aveva ceduto la propria azienda a ZA NO, si sarebbe dovuta rendere conto, usando l'ordinaria diligenza, del fatto che la sua controparte contrattuale era solo un soggetto interposto, che aveva utilizzato per il pagamento rateale del prezzo dell'azienda acquistata risorse monetarie di origine illecita dei proposti AG ET e SC ND, la cui pericolosità sociale, peraltro, al momento della stipula del contratto di cessione dell'azienda (in data 2 maggio 2016), era ancora 'occulta'. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai criteri utilizzati per valutare la mancanza di buona fede della ricorrente. 6 E' dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri individuati dalla legge per valutare la buona fede del creditore (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, tipo di attività svolta dal creditore, sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, dimensioni degli stessi) senza indicare quali fossero quelli alternativi utilizzati e senza spiegare specificamente il perché del loro utilizzo;
spiegazione che sarebbe stata, invece, indispensabile, vuoi perché l'importo delle cambiali per il pagamento rateale del prezzo della cessione era del tutto congruo, avuto riguardo ai ricavi dell'azienda, vuoi perché le suddette cambiali erano tutte garantite da ipoteca, circostanza questa ignorata dal giudice censurato, che aveva, tra l'altro, evidenziato come efficace garanzia del buon fine dell'intera operazione negoziale sarebbe stata rappresentata dall'inserimento, in seno al contratto, di una clausola di riservato dominio senza, tuttavia, tener conto che l'apposizione della detta clausola, oltre ad essere vietata dall'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, avrebbe sostanzialmente azzerato la funzione del negozio, non potendosi scorporare dalla vendita dell'azienda l'attività che ne costituisce l'oggetto. - Il quarto motivo sollecita questa Corte a chiedere alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, se gli artt. 7, comma 1, CEDU e 1, protocollo 1, CEDU, ricompresi nel diritto comunitario ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, ostino a una normativa nazionale come quella in esame - segnatamente quella posta a tutela dei diritti di credito o di garanzia reale dei terzi rispetto a misure di prevenzione patrimoniale dagli artt. 52-59 d.lgs. n. 159 del 2011 - e di fornirne, comunque, chiara ed univoca interpretazione in relazione alla disciplina interna, che prevede gravosi oneri dimostrativi in capo al soggetto terzo, vieppiù se creditore, rispetto alla confisca di prevenzione. 2.4. I ricorsi per cassazione nell'interesse di SI VA e di SI AL, nell'evidenziare come i crediti dei ricorrenti si fondino sui titoli cambiari loro girati, in forza di un contratto di associazione in partecipazione, da OR SI, che li aveva ricevuti da ZA NO a titolo di pagamento rateale del prezzo dell'azienda cedutagli (quella ubicata in Roma alla Via della Mercede), in ragione della derivazione dei detti crediti dal rapporto di credito originario tra OR SI e ZA NO - cui peraltro il Tribunale si è riferito per rigettare la loro opposizione -, si sono espressamente riportati ai motivi sviluppati nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di OR SI, i cui motivi hanno integralmente riprodotto nei loro atti d'impugnativa. 2.5. Il ricorso per cassazione nell'interesse della BANCA PROFILO S.P.A. è affidato ad un solo motivo (enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione degli artt. 23, 24, e 52 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento al disconoscimento della buona fede dell'istituto di credito ricorrente, al momento della concessione del mutuo a ZA NO. 7 Esclusa l'efficacia di giudicato, nel giudizio di verificazione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti di ZA NO, della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse di BANCA PROFILO S.P.A. avverso il decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei proposti AG ET e SC ND, pronunciata con sentenza Cass. Pen. Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, posto che in quel giudizio la Corte non aveva esaminato il merito delle proposte doglianze, essendosi limitata a prendere atto della mancanza di legittimazione della Banca ad ottenere la restituzione del bene sul quale vantava un mero diritto reale di garanzia e non un diritto di proprietà, è dedotto: che nulla era emerso, a seguito degli approfonditi accertamenti condotti dall'istituto di credito sul conto del richiedente il mutuo, ossia ZA NO, che facesse dubitare della sua adeguata capacità di rimborsarne le rate, tanto più che l'erogato finanziamento era assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita;
che non era stato adeguatamente spiegato come l'istituto di credito potesse rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, che la somma mutuata fosse destinata ad essere utilizzata dal mutuatario per stipulare un ulteriore contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile diverso da quello indicato;
che non era stato neppure debitamente chiarito quale fosse la rilevanza, ai fini della valutazione della buona fede della Banca, che aveva erogato il mutuo a ZA NO, della condanna per bancarotta subita dal fratello di questi, SC ND. 2.5. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. dagli Avvocati Luca Gratteri e Lorenzo Contrada con riferimento al credito dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. rispetto all'attività illecita dei proposti AG ET e SC ND e la sua mancanza di buona fede nella concessione dei mutui alla detta società. Ci si duole della distorta interpretazione ed applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il Tribunale - come già il giudice delegato - non avrebbe apprezzato la prova, offerta dalla creditrice, circa la piena osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito, né i dati concreti, emergenti dall'istruttoria compiuta dalla Banca in occasione del finanziamento, avendo, invece, valorizzato circostanze da essa non conoscibili, emerse, peraltro, in epoca ampiamente successiva al finanziamento e, come tali, non rilevanti ai fini della valutazione della sua buona fede e del suo incolpevole affidamento. E' dedotto, altresì, che il Tribunale, con motivazione apparente e travisando gli atti di causa, avrebbe confermato l'esclusione del credito della ricorrente dallo stato passivo sulla base 8 dell'erroneo ed apodittico presupposto che la concedente i mutui fosse consapevole del nesso di strumentalità dei finanziamenti rispetto alle attività illecite del proposto SC ND, in quanto soggetto già socialmente pericoloso;
ciò, a dispetto della circostanza che la pericolosità sociale di questi fosse stata accertata come tale, anche in riferimento ai tempi di sua manifestazione, soltanto nel procedimento di prevenzione, cui, tuttavia, la ricorrente era rimasta estranea, di modo che non le si sarebbero potuti opporre, nel sub-procedimento di verifica dei crediti, i risultati di quello. Tanto avrebbe imposto al giudice di tale autonomo procedimento di valutare realmente le allegazioni dell'opponente atte ad escludere con certezza la strumentalità dei finanziamenti concessi e la conoscibilità della pericolosità sociale del proposto ed a comprovare l'assoluta buona fede dell'Istituto. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 23 d.lgs. 159 del 2011. Il Tribunale, al fine di avvalorare la tesi dell'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'erogazione dei finanziamenti da parte della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. e l'attività illecita di SC ND, aveva effettuato plurimi ed espressi richiami alle risultanze del processo di prevenzione, ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la Banca non vi aveva preso parte, posto che il provvedimento di sequestro della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. era stato adottato il 23 giugno 2017, quindi, prima dell'entrata in vigore (il 19 novembre 2017) della I. n. 161 del 2017, che aveva modificato l'art. 23, d.lgs. n. 159 del 2011 nel senso di prevedere che la disposizione di cui al comma 2, secondo la quale <> (cfr. pag. 87, ultimo capoverso del decreto impugnato), sia in ordine alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite di AN ND - profilo, questo, ritenuto accertato, posto la Banca non aveva svolto alcuna censura in riferimento ad esso nell'atto di opposizione (cfr. pag. 87, secondo capoverso del provvedimento impugnato) - sia in ordine all'assenza di buona fede dell'Istituto al momento della concessione del mutuo a AN EM. Questi, infatti, era soggetto sostanzialmente incapiente, che aveva dichiarato redditi per poche migliaia di euro all'anno e che era divenuto amministratore di una società unipersonale, la AE Holding S.R.L., solo pochi giorni prima dell'erogazione del mutuo, perché nel dicembre 2016 il precedente 23 amministratore, ossia il fratello SC ND, era decaduto dalla carica perché condannato per bancarotta fraudolenta. Peraltro, la Banca non avrebbe potuto considerare SC EM come un soggetto affidabile sotto il profilo della solvibilità perché socio unico della AE Holding S.R.L., posto che il socio non può disporre a proprio beneficio dei beni e degli della società. Nondimeno, la Banca non avrebbe potuto non considerare che contestualmente alla stipula del mutuo, il mutuatario SC EM non solo aveva acquistato l'appartamento al cui pagamento era destinato il finanziamento ricevuto, ma aveva sottoscritto un preliminare di vendita di un ulteriore immobile di ingente valore versandone la caparra con due degli assegni circolari rilasciati dalla Banca per il pagamento del prezzo del primo appartamento. Donde, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni sviluppate dai giudici della prevenzione, ha implicitamente concluso nel senso che, se la BANCA PROFILO S.P.A, all'atto di erogare il mutuo, avesse diligentemente adempiuto ai propri doveri di verifica circa la situazione patrimoniale e reddituale del mutuatario, non avrebbe potuto non rendersi conto della sproporzione emergente tra i redditi leciti da questi esibiti e il valore degli acquisti patrimoniali, per i quali aveva chiesto il finanziamento, di modo, anche considerate le circostanze per le quali SC EM era diventato amministratore della AE Holding S.R. L, avrebbe dovuto attivare controlli ulteriori circa l'effettiva provenienza della provvista utilizzata dal mutuatario per rimborsare le rate di mutuo. Provvista proveniente da SC ND, la cui pericolosità sociale alla data della stipula del contratto di mutuo, ossia il 3 maggio 2017, era già conclamata e che si era valso dello strumento del mutuo fondiario per dissimulare - dietro il pagamento delle relative rate - l'immissione nel circuito economico di capitali di origine illecita. 2.4.3. Di tanto dato atto, deve escludersi la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nell'ambito del procedimento di prevenzione rispetto al sub-procedimento di verifica dei crediti, delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 e dai successivi interventi novellatori, come un autonomo procedimento diretto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca di prevenzione ai creditori in buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento degli stessi, a tutelare la par condicio creditorum, al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. E' evidente, dunque, che è quella del procedimento disciplinato dall'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 la sede naturale in cui il creditore deve potere far valere, nella maniera più ampia possibile, le proprie ragioni a tutela del diritto vantato, costituendo il suo intervento nel procedimento di prevenzione, consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 ove sia anche titolare di un diritto reale di garanzia, una mera facoltà accordatagli dal legislatore per ampliare le proprie difese nel confronto dialettico con i temi attinenti ai presupposti per l'applicazione al proposto della misura di prevenzione reale. Ciò posto, nel caso al vaglio, il Tribunale ha, sì, richiamato le argomentazioni sviluppate dai giudici del procedimento di prevenzione per evidenziare come SC ND, soggetto la 24 cui pericolosità generica e specifica si era già ampiamente manifestata nel maggio 2017, si fosse valso del mutuo ottenuto dal fratello EM, per l'acquisto di due appartamenti in Roma, per inserire, tramite il pagamento dei relativi ratei, nel circuito economico somme di provenienza illecita e per sottolineare come la mutuante BANCA PROFILO S.P.A., intervenuta nel processo di prevenzione, si sarebbe dovuta avvedere, usando la diligenza impostagli dalle norme stabilite per la concessione del credito, della strumentalità del finanziamento erogato rispetto all'attività di riciclaggio del proposto, non per affermare la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nel giudizio di prevenzione, ma solo per farle proprie, stimandole non solo come pienamente condivisibili ma anche come del tutto congrue e pertinenti rispetto alle ragioni agitate dalla creditrice nel proprio atto di opposizione. In esito a tale chiarimento, occorre riconoscere che le argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente a sostegno del solo motivo di ricorso presentato, che attinge unicamente il profilo della ritenuta assenza di sua buona fede e di incolpevole affidamento nell'apparenza di liceità dell'acquisto immobiliare finanziato, oltre ad essere generiche, perché prive di confronto realmente critico con ragioni ostese dal Tribunale a suffragio del convincimento maturato in ordine, appunto, al tema dedotto, sfuggono alla possibilità di sindacato da parte di questa Corte. In effetti, se è pur vero che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), tuttavia non è consentito che siano sviluppate, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, deduzioni che, lungi dall'attaccare la completezza e la logicità dell'argomentazione del provvedimento, si risolvano nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti siccome valutati dal giudice di merito: deriva, questa, cui il ricorso all'esame non si è sottratto, dovendosene, comunque, dichiarare la complessiva infondatezza e, quindi, pronunciare il rigetto. 2.5. Il ricorso nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. riferito al credito da questa vantato nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. è infondato. 2.5.1. Il credito predetto per Euro 7.268.243,18, di cui la l'Istituto bancario ha chiesto l'ammissione al passivo in relazione alle confische di prevenzione disposte nei confronti dei proposti AG e SC ND, deriva da due mutui, successivamente frazionati, concessi dalla CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A., rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. - partecipata al momento della concessione del primo finanziamento al 75% da ND SC ed al 25% da RE EG - per l'edificazione nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sui quali venivano iscritte ipoteche. 25 2.5.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come il mutuo ipotecario sia strumento negoziale sovente utilizzato per riciclare denaro di provenienza illecita, ossia per creare un'apparenza di provenienza lecita delle somme utilizzate per realizzare operazioni di implementazione del patrimonio dei soggetti socialmente pericolosi, i quali attingono, invece, alle proprie risorse illecite per far fronte al rimborso rateale del finanziamento ricevuto, ha indicato le ragioni per le quali il credito vantato dalla CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.R.L. nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. dovesse essere escluso dallo stato passivo. Ha, in proposito, osservato come plurimi fossero gli elementi di fatto attestanti la strumentalità del credito, erogato tra il 2007 e il 2009, rispetto all'attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi di attività illecite posta in essere dal proposto SC ND, la cui pericolosità sociale generica si era già manifestata a far data dall'anno 2000, mediante la realizzazione del complesso immobiliare denominato "I Pichini"; attività di riciclaggio successivamente posta in essere anche dal proposto AG ET, socialmente pericoloso a far data dal 1993, che aveva finanziato SC ND, trovatosi in difficoltà finanziarie in corso d'opera, con somme derivanti dagli affari illeciti di organizzazioni camorristiche. Donde, ha concluso nel senso che il primo dei requisiti per l'ammissione del credito allo stato passivo, ossia quello, di natura oggettiva, relativo all'assenza di sua strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto, non era stato accertato, posto che nulla di decisivo era stato allegato dall'opponente per vincere la presunzione relativa di sussistenza della strumentalità del credito, sorto in un epoca in cui la pericolosità sociale di SC ND si era già manifestata, rispetto all'attività di riciclaggio da questi posta in essere tramite la costruzione del complesso 'I Pichini'. Se questa è la motivazione rassegnata dal Tribunale per ritenere sussistente la strumentalità del credito, deve riconoscersi che le deduzioni difensive sviluppate, con il primo e il secondo motivo di ricorso, per censurarla sono infondate. Non coglie nel segno l'eccezione di inopponibilità dei risultati del procedimento di prevenzione alla creditrice CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., la quale non aveva potuto prendervi parte, essendo, la disposizione (quella di cui al comma 4 dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, come introdotta dalla I. n. 161 del 2017) che glielo consentiva, entrata in vigore quando era ormai scaduto il trentesimo giorno dal sequestro della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L.. Invero, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa del terzo rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, posto che, una volta che il giudice delegato abbia posto a fondamento della decisione di non ammissione del credito elementi di fatto e di diritto desunti dal provvedimento di confisca - che costituisce il presupposto di attivazione del sub- procedimento di cui all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 -, il terzo creditore è posto nelle condizioni di esercitare rispetto ad essi il contradditorio nella maniera più ampia possibile, allegando, a sostegno dell'opposizione al rigetto della domanda di ammissione del credito, ogni utile evidenza atta a disattenderne la portata, onde efficacemente esercitare il diritto alla prova in ordine alla non strumentalità del credito e in ordine alla propria buona fede. 26 La detta eccezione non è, comunque, dirimente nel caso al vaglio, dal momento che il Tribunale ha ritenuto esistente la strumentalità del finanziamento erogato dalla CASSA di RISPARMIO ORVIETO S.P.A. alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. rispetto alle attività illecite del proposto SC ND, già pericoloso socialmente nel momento di insorgenza del credito, non solo in base agli elementi cristallizzati nel provvedimento che a questi aveva applicato la misura di prevenzione reale, ma anche in base alla documentazione prodotta dalla stessa creditrice a sostegno della domanda di ammissione del credito allo stato passivo, evincendosi dalla stessa una rilevantissima sproporzione tra i redditi dichiarati dallo SC, che della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. era nel 2007 - ossia, all'epoca di erogazione del primo mutuo - il socio maggioritario, e le disponibilità di risorse monetarie che egli mostrava di poter movimentare finanziando la galassia societaria che a lui era riferibile. Tutte le ulteriori deduzioni difensive, protese a disconoscere la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, sono o manifestamente infondate, perché confondono il profilo oggettivo e logicamente pregiudiziale della strumentalità del credito con quello soggettivo della buona fede del soggetto creditore, o generiche, perché non adducono, neppure in questa sede, decisivi elementi di fatto, già sottoposti al giudice di merito, idonei a smentire, oltre ogni evidenza, la conclusione secondo cui l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari da parte del proposto SC ND, per effetto dei mutui fondiari ricevuti, era senz'altro idonea ad agevolare, sia pur indirettamente, la realizzazione della sua attività illecite (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734), ossia, quella di reimpiego e di riciclaggio, nella costruzione del complesso immobiliare denominato 'I Pechini' di Guidonia Montecelio, di capitali di origine illecita;
le stesse non sono neppure consentite nel giudizio di legittimità nella parte in cui, agitando il vizio di travisamento delle emergenze fattuali riportate nel provvedimento impugnato, finiscono per sollecitare questa Corte ad effettuarne una rivalutazione. 2.5.3. Quanto al profilo della buona fede della creditrice CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., il Tribunale ha escluso che l'interessata fosse riuscita ad offrirne prova, evidenziando come già quanto riportato nelle delibere di concessione dei mutui, segnatamente il dato che la mutuataria S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. provvedesse agli interventi immobiliari, cui i mutui erano destinati, «prevalentemente con proprie disponibilità>>, rappresentate da «un modestissimo capitale sociale, da utili non distribuiti e da finanziamenti soci>> che nell'anno 2007 erano «pari ad Euro 2.000.000,00», dovesse costituire un segnale di allarme circa le attività illecite di SC ND, socio al 75% della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. e la cui pericolosità generica si era già manifestata a partire dall'anno 2000. Dinanzi ad un finanziamento di portata così imponente, ricevuto dalla mutuataria S.E.A.F. S.R.L. da parte del suo socio di maggioranza, ed a fronte di continue movimentazioni di denaro di ingente ammontare intercorse tra i conti correnti dello stesso SC, di suoi familiari e delle numerose società a lui riferibili (AE Holding S.R.L.., CSM S.R.L., CSM 2 S.R.L., NOMENTANA COSTRUZIONI S.R.L. TO IL S.R.L.), accesi presso la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., 27 la mutuante sarebbe stata tenuta ad avviare approfondimenti circa la massiccia disponibilità di denaro da parte di SC ND, a fronte, oltretutto, dell'assoluta sproporzione dei suoi redditi leciti e di quelli di tutto il suo nucleo familiare. Ciò posto, non può non riconoscersi che il Tribunale ha fatto buon governo della lezione interpretativa impartita in materia da questa Corte, che ha più volte affermato che la buona fede dell'istituto di credito erogante un mutuo fondiario deve escludersi non solo quando l'istituto stesso era a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011; inosservanza degli obblighi, che non rileva in quanto tale, ma in quanto sussista un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito. Non ricorre, dunque, la buona fede della banca nel caso in cui il nesso di strumentalità tra l'erogazione del finanziamento e l'attività illecita non sia stato conosciuto per effetto di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, nel senso che sarebbe stato conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza ovvero rispettando gli obblighi imposti dalla normativa di settore (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735). Né può dirsi che il giudice censurato si sia sottratto all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza del predetto nesso eziologico tra la violazione degli obblighi da parte della Banca e la mancata conoscenza della strumentalità del credito, avuto riguardo al lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, come dedotto dalla ricorrente, avendo di contro il Tribunale ripetutamente dato atto di come vi fosse una significativa sproporzione tra i redditi leciti esibiti dallo SC e dal suo nucleo familiare e la massiccia movimentazione di denaro tra le società di cui egli era socio, anche occulto. Movimentazione agevolmente rilevabile dalla ricorrente CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A., visto che i conti correnti del proposto e delle sue società, come anche altri rapporti bancari, erano tutti accesi presso la sua filiale di Mentana, di modo che essa avrebbe dovuto quantomeno procedere alle obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette, le quali, ove fossero state poste in essere, sarebbero state certamente tali da attivare accertamenti che le avrebbero consentito di rendersi conto dell'attività illecita del proposto SC ND. Atteggiamento diligente ed osservante delle specifiche norme del settore creditizio che la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.R.L. sarebbe stata tenuta ad adottare vieppiù perché nel gennaio 2009 aveva erogato alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. un ulteriore mutuo di significativo ammontare, come del resto preteso, ai fini della prova della buona fede del terzo creditore, dalla giurisprudenza di questa Corte, che, infatti, ha affermato che la sussistenza della buona fede del terzo creditore deve essere verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rinnodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto 28 all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807). Al lume di tali condivisi principi, di cui nel provvedimento impugnato si è fatta retta applicazione, con motivazione, calibrata sulla concretezza della regiudicanda, resa in termini tutt'altro che illogica, i rilievi del ricorrente, articolati in punto di buona fede della ricorrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono infondati. 2.5.4. Manifestamente infondate sono le doglianze, di cui al terzo motivo, con le quali la ricorrente eccepisce la genericità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale in ordine alla violazione della normativa antiriciclaggio. Invero, alla data all'erogazione da parte della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. del primo mutuo fondiario, ossia nell'aprile 2007, erano vigenti le disposizioni, destinate a prevenire operazioni di riciclaggio, poste dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che, all'art. 1, comma 1, stabiliva che: <<e' vietato il trasferimento di denaro contante o libretti deposito bancari postali al portatore titoli in lire valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando valore da trasferire è complessivamente superiore euro 10.329,14 (lire venti milioni) [n.b., norma dell'art. 1, d.m. 17 ottobre 2002, limite importo 20.000.000 era stato determinato 12.500,00] . può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati>> e che, all'art. 3, commi 1, 2 e 4 (Segnalazioni di operazioni), stabiliva che: « Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti»...« L'Ufficio italiano dei cambi fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di 29 polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto». Si tratta all'evidenza di norme di rango primario, la cui inosservanza era sanzionata amministrativamente, che non potevano di certo essere ignorate dai funzionari della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.R.L. (né dal responsabile della Filiale di Mentana né dai funzionari di vertice), i quali, pertanto, attesa la patente circolarità dei flussi di risorse finanziarie tra rapporti bancari riferibili, direttamente o indirettamente, a SC ND e il loro ingente ammontare, ove confrontato, peraltro, con i contenuti redditi sui quali il loro intestatario poteva lecitamente contare, sarebbero stati tenuti alle predette obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio. Il motivo è, pertanto, inammissibile. Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del ricorso. 2.6. Meritano il rigetto anche i ricorsi nell'interesse di CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. relativi ai crediti da essa vantati nei confronti della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L. e della TO IL S.R.L., in quanto, sebbene affidati a distinti atti di impugnativa, sviluppano motivi esattamente corrispondenti a quelli articolati nell'interesse della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. nei confronti della S.E.A.F. S.R.L.. Questo perché - per come ammesso dalla stessa ricorrente - i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. IL S.R.L. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I Pichini', ubicato in Guidonia Montecelio;
rimborso gravante sia sulla S.E.A.F. S.R.L. che sulle società acquirenti delle porzioni immobiliari cui le quote di mutuo si riferivano, per effetto dell'accollo non liberatorio della venditrice S.E.A.F. S.R.L. intervenuto al momento della stipula degli atti di compravendita. Del tutto condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale, ossia che, in presenza di un accollo non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti), tutte confiscate, l'indagine sulla strumentalità del credito e sulla buona fede andasse svolta con riferimento alla concessione dell'originario mutuo, non potendosi l'istituto bancario opporre all'operazione realizzata tra l'accollante e l'accollatario, in tal senso essendosi espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 263281), deve escludersi la rilevanza della censura relativa alla posizione dell'accollante - sviluppata sotto il profilo della violazione dell'art. 1273 cod. civ. -, essendo decisiva la posizione della mutuataria S.E.A.F. S.R.L., debitrice originaria, sulla quale il Tribunale ha rassegnato motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica per le ragioni indicate al punto 2.5. 30 (disamina dei motivi articolati dalla CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. in relazione al credito S.E.A.F. S.R.L.) che precede, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio. 2.7. Deve essere rigettato anche il ricorso di CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. relativo al credito vantato nei confronti di NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., sorto il 14 dicembre 2007, quindi in data immediatamente successiva al credito, sorto nell'aprile 2007, nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. (in riferimento al primo mutuo fondiario concessole dalla Banca). Questo perché è affidato a motivi del tutto sovrapponibili rispetto a quelli sviluppati nell'interes se della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.R.L. in riferimento al credito vantato nei confronti della S.E.A.F. S.R.L., di modo che occorre fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni sviluppate nel punto 2.5. della presente motivazione [sotto il 'Considerato in diritto'] per disattenderle. Né hanno pregio le censure del presente ricorso che si appuntano sul richiamo, operato dal Tribunale, all'istruttoria che la CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. aveva effettuato in occasione della concessione del primo mutuo alla S.E.A.F. S.R.L., avendo il giudice censurato rilevato come la mutuataria NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L. facesse capo al medesimo centro d'interessi della S.E.A.F. S.R.L., ossia a SC ND, di modo che, attesa la riscontrata circolarità dei flussi monetari tra le società e i rapporti bancari a lui riferibili nonché considerato il ridotto ammontare degli utili di esercizio emergente dai bilanci depositati e dalle dichiarazioni presentate dalla NOMENTANA S.R.L. (cfr. 181 del decreto impugnato), la Banca avrebbe dovuto senz'altro disporre approfondimenti sulla mutuataria e, comunque, effettuare le obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette: inerzia - quella della creditrice istante per l'ammissione anche di questo credito allo stato passivo - nel far luogo a tali dovuti adempimenti suscettibile di riverberarsi negativamente sulla prova della sua buona fede. 2.8. Devono essere rigettati anche i ricorsi per cassazione nell'interesse della CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., quale società incorporante per fusione la Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., vantante crediti nei confronti di EL IU, derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., che VE UC e EL ON, rispettivamente moglie e figlio di LA PE, si erano accollati, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituenti parte del fabbricato B, in quanto affidati, ciascuno a tre motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso articolati nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. S.R.L., della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L. e della TO IL S.R.L., derivando anche quelli vantati da CE S.P.A. nei confronti di EL IU dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. S.R.L., per effetto dell'accollo non liberatorio intervenuto. 31 Ne viene che per disattendere le relative doglianze è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni spiegate nei punti 2.5. e 2.6. della presente motivazione [sotto il 'Considerato in diritto']. 3. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di TECNO SYSTEM di AS CE e EL NI S.N.C., PO IM, NI AN e NI FI, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. I ricorsi di CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., STELLA POLARE S.R.L. e BANCA PROFILO S.P.A, devono essere, invece, rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di TECNO SYSTEM di AS CE e EL NI S.N.C., PO IM, NI AN e NI FI, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Rigetta i ricorsi di CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., STELLA POLARE S.R.L., BANCA PROFILO S.P.A, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2024.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43700 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 19/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 9 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per le Misure di Prevenzione, si è pronunciato, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, sulle opposizioni allo stato passivo formato dal Giudice Delegato dello stesso Tribunale in riferimento ai crediti vantati da terzi nei confronti dei proposti GL AN e ZA DR incisi da misura di prevenzione reale. In particolare, per quanto qui rileva, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: - TECNO SYSTEM di AS CE e di EL NI S.N.C. (ora TECNO SYSTEM S.R.L.), vantante un credito chirografario per Euro 1.102.911,95 nei confronti della H IL S.R.L., discendente dal contratto - stipulato in data 17 luglio 2015 con la CSM HOLDING S.R.L. e con la AE HOLDING S.R.L., detentrici delle quote della H IL S.R.L. - di affitto di due unità immobiliari (un negozio ed un magazzino ubicati in Roma alla Via Acilia n. 64 e alla Via Galimberti n. 26) di proprietà della TECNO SYSTEM S.N.C. con previsione del diritto di riscatto in capo alla H IL, con il quale le parti avevano pattuito il versamento di canoni mensili dell'ammontare di Euro 47.000,00 - ciascuno costituito da Euro 2.080 da imputare al canone di locazione e da Euro 44.920,00 da imputare al prezzo di vendita in caso di esercizio del diritto di riscatto - a copertura dei quali erano stati rilasciati 96 effetti cambiari;
- STELLA POLARE S.R.L., vantante un credito chirografario per Euro 88.000,00 nei confronti della H IL S.R.L., discendente dal contratto - stipulato in data 25 ottobre 2016 - di vendita di un immobile, per il cui pagamento del prezzo le parti - con scrittura privata del 27 ottobre 2016, successiva al rogito notarile ma priva di data certa - si erano accordate nel senso che lo stesso dovesse avvenire tramite il rilascio di un'unica cambiale, comprensiva di interessi e spese, scadente il 31 dicembre 2017, con espressa rinuncia all'ipoteca legale;
- OR SI vantante un credito in privilegio per Euro 247.500,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., terza datrice di ipoteca, derivante dal contratto - stipulato in data 2 maggio 2016 - di cessione all'Impresa ZA NO dell'azienda commerciale, corrente in Roma alla Via della Mercede, esercente attività di vendita di generi di monopolio al prezzo di Euro 1.072.500,00, il cui pagamento del prezzo era stato garantito dal rilascio da parte del cessionario di 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali 14 - dell'ammontare, ciascuno, di Euro 30.000,00 - garantiti quanto al buon fine dalla NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L. mediante iscrizione di ipoteca su un proprio immobile;
- SI VA, vantante un credito in privilegio per Euro 35.000,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'Impresa Individuale ZA NO nei confronti di OR SI per la cessione dell'azienda corrente in 1 Roma alla Via della Mercede;
negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali uno era stato girato dalla prenditrice OR SI a SI VA in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
- SI AL, vantante un credito in privilegio per Euro 230.000,00 nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., quale terza datrice di ipoteca a garanzia dell'obbligazione assunta dall'Impresa Individuale ZA NO nei confronti di OR SI in relazione alla cessione dell'azienda corrente in Roma alla Via della Mercede;
negozio, questo, in relazione al quale erano stati rilasciati dalla parte cessionaria 58 effetti cambiari pro-so/vendo, dei quali alcuni girati dalla prenditrice OR SI a SI AL in forza di un contratto di associazione in partecipazione tra loro stipulato;
- BANCA PROFILO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 592.665,62 nei confronti di ZA DR, derivante dal contratto di mutuo stipulato con ZA NO in data 30 marzo 2017 per l'acquisto di un immobile, ubicato in Roma al Corso Trieste, sul quale insisteva ipoteca a beneficio della mutuante;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito per Euro 7.268.243,18 (per Euro 5.046.089,67 in privilegio e per Euro 1.348.096,68 chirografario) nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., derivante da due mutui, successivamente frazionati, concessi rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla predetta società per l'edificazione nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sulle cui porzione venivano iscritte ipoteche;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 33.504,91 nei confronti della C.S.M. 2 S.R.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 36 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la C.S.M 2 S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, gravato da ipoteca;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito chirografario per Euro 40.572,09 nei confronti della C.S.M. S.R.L., derivante dal mancato rimborso della quota n. 35 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la C.S.M S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 13 novembre 2012, un appartamento ad uso ufficio ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituente parte del fabbricato B, dalla stessa C.S.M. successivamente venduto alla LE 4 TORRI IL S.R.L. con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della predetta quota di mutuo;
2 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 1.003.800,12 e un credito chirografario per Euro 89.023,08 nei confronti della TO IL S.R.L. derivanti dal mancato rimborso di diverse quote dei mutui concessi dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che la TO IL S.R.L. si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 12 ottobre 2012, due appartamenti, ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituenti parte dei fabbricati A e B, gravati da ipoteca, uno dei quali, quello ubicato nel fabbricato A, successivamente venduto dalla TO IL S.R.L. a Belfiore Carlo con ulteriore accollo, non liberatorio della venditrice, della corrispondente quota di mutuo;
- CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (quale società incorporante per fusione della Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.181,81 nei confronti di EL IU, derivante dal mancato rimborso della quota n. 28 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che VE UC, moglie di LA PE, si era accollata, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località Pichini', costituenti parte del fabbricato B;
- CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (quale società incorporante per fusione della Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.), vantante un credito in privilegio per Euro 68.179,26 nei confronti di EL IU, derivante dal mancato rimborso della quota n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. S.R.L., che EL ON, figlio di LA PE, si era accollato, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017 un appartamento ed un box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località Pichini', costituenti parte del fabbricato B;
- CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., vantante un credito in privilegio per Euro 169.760,04 nei confronti della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., derivante dal mutuo concessole in data 14 dicembre 2007 per l'acquisto delle quote di partecipazione della QUADRIFOGLIO 80 S.R.L..; finanziamento assistito da garanzia reale, ossia da ipoteca iscritta su un immobile di proprietà della mutuataria;
2. Tutti i suddetti creditori hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'indicato decreto di rigetto delle loro opposizioni. 2.1. Il ricorso per cassazione nell'interesse di TECNO SYSTEM di AS CE e di EL NI S.N.C. (ora TECNO SYSTEM S.R.L.) è affidato a due motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la 3 strumentalità del credito vantato dalla società ricorrente nei confronti della H IL S.R.L.. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale, con l'accogliere una nozione ampia di strumentalità del credito, suscettibile di ricomprendere anche la cd. 'strumentalità indiretta', sarebbe incorsa in un'erronea applicazione della richiamata disposizione normativa, avendo confuso e sovrapposto i concetti di pericolosità sociale e di attività lecita, essendo inibito ai soggetti socialmente pericolosi di immettere nel circuito economico risorse frutto delle loro attività illecite non certo di svolgere attività lecite: da ciò la necessità di distinguere tra attività illecite, rispetto alle quali occorrerebbe valutare la strumentalità del credito, ed attività lecite, rispetto alle quali il problema della strumentalità del credito non si porrebbe, come nel caso al vaglio, in cui era rimasto dimostrato che i locali concessi in godimento alla H IL S.R.L. erano stati adibiti all'esercizio del gioco lecito da parte della BINGO ACILIA S.R.L.. E' dedotto, sotto il profilo del difetto motivazionale, che l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il rilascio di cambiali, a copertura del pagamento dei ratei dello stipulato contratto di affitto con riscatto, sarebbe stato uno strumento escogitato dai preposti AG ET e SC ND, titolari delle società (la CSM HOLDING S.R.L. e la AE HOLDING S.R.L) detentrici delle quote della H IMMOBILARE S.R.L., per riciclare capitali di origine illecita, «attesa la vocazione circolatoria e l'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante», sarebbe espressione di una mera petizione di principio, sganciata da qualsiasi specifico riferimento ai fatti nonché priva di suffragio interpretativo. Si eccepisce, infine, l'omesso esame di specifici rilievi difensivi con i quali erano stati addotti elementi decisivi ai fini del giudizio sulla strumentalità del credito: ossia, l'assenza di cointeressenze tra la società creditrice e i proposti, nonché l'essere, la loro pericolosità, 'occulta' nel momento della stipula del contratto dal quale era scaturito il credito dell'opponente. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della società ricorrente nel momento in cui aveva stipulato con la CSM HOLDING S.R.L. e con la AE HOLDING S.R.L., il contratto di affitto con diritto di riscatto degli immobili concessi in godimento. E' dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale avrebbe confuso e sovrapposto i concetti di negligenza dell'operatore economico, nell'esperire tutti gli accertamenti i necessari che gli avrebbero consentito di rendersi conto della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite della controparte, e di rischio di impresa: in sostanza, - si è sostenuto - l'imprenditore, pur valutata la non affidabilità della controparte, potrebbe, tuttavia, nella sua insindacabile discrezionalità, ritenere comunque conveniente l'affare, di modo che non potrebbe dedursi automaticamente da tale legittima scelta imprenditoriale la sua mancanza di buona fede. 4 La negligenza del creditore, infatti, secondo costante giurisprudenza, rileva solo quando abbia determinato la mancata verifica dell'attività illecita del prevenuto. E' dedotto, sotto il profilo del difetto di motivazione, che il Tribunale, per sottrarsi al dovere di dare una compiuta spiegazione delle ragioni attestanti la mancanza di buona fede del creditore TECNO SYSTEM S.N.C, tanto più a fronte della rilevata solvibilità della debitrice H IL S.R.L. - che, infatti, aveva interrotto i pagamenti dei canoni mensili allorché era intervenuto il sequestro -, aveva preteso dall'opponente un vero e proprio onere di prova circa gli elementi deponenti per la propria buona fede e non, invece un mero onere di allegazione, senza indicare, oltretutto, quali fossero gli accertamenti che TECNO SYSTEM S.N.C. avrebbe dovuto eventualmente esperire per rendersi conto che l'intera operazione negoziale concordata con le società facenti capo ai preposti AG e SC costituiva espressione concreta del loro di dissimulare dietro la copertura di titoli di credito, rilasciati a copertura del pagamento dei canoni mensili dell'affitto con riscatto, la messa in circolazione di loro capitali di provenienza illecita. 2.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di STELLA POLARE S.R.L. è affidato a un solo motivo (enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). E' denunciata la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e degli artt. 1376, 1456, 1460 e 1470 cod. civ. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai seguenti profili: - il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della H IL S.R.L. deriverebbe da atto, anteriore al sequestro, avente data certa, tale essendo il contratto di vendita dell'immobile di Via Acilia a rogito notarile del 25 ottobre 2016; credito la cui certa esistenza non sarebbe stata scalfita né dalla clausola, apposta sul contratto di vendita, «salvo buon fine degli assegni», né dalla scrittura privata non autenticata del 27 ottobre 2016 con la quale le parti contraenti si erano accordate per la modifica delle sole modalità di pagamento della parte residua del prezzo;
- il differimento al 31 dicembre 2017 del pagamento della parte residua del prezzo e la previsione di una clausola risolutiva espressa del negozio di compravendita, in ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo entro la data suddetta, non deporrebbero univocamente né per la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita dei proposti AG e SC, né per la mancanza di buona fede della creditrice STELLA POLARE S.R.L.; anzi, integrerebbero circostanze assolutamente neutre, posto: I.) che la cambiale rilasciata a copertura dell'obbligazione assunta dall'acquirente non veniva onorata non a causa della mancanza di solvibilità della H IL S.R.L., ma perché quest'ultima veniva sottoposta a sequestro il 23 giugno 2017; II.) che il pagamento del prezzo di un immobile compravenduto mediante il rilascio di una cambiale a scadenza differita nel tempo costituisce modalità lecita di adempimento di obbligazioni nascenti da contratti ad effetti reali e 5 comunemente accettata dagli imprenditori operanti nel settore immobiliare, anche perché garantisce la tracciabilità delle transazioni economiche intercorse tra le parti;
III.) che la clausola risolutiva del contratto di compravendita in caso di inadempimento alla scadenza del termine prefissato era tale da garantire sufficientemente la creditrice quanto alla tutela del proprio diritto. 2.3. Il ricorso per cassazione nell'interesse di OR SI è affidato a quattro motivi (enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'Impresa Individuale ZA NO e della NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L.. E' dedotto che il Tribunale, con l'affermare che il pattuito pagamento rateale del corrispettivo dell'azienda ceduta dalla ricorrente all'Impresa Individuale ZA NO fosse funzionale a schermare il ricorso a proventi di origine illecita, utilizzati dai proposti AG ET e SC ND, fratello di EM, per finanziare gli acquisti effettuati tramite l'impresa individuale di ZA NO, non avrebbe fatto altro che riproporre una presunzione di illiceità mutuata dal giudizio di applicazione della misura di prevenzione reale;
nondimeno, la motivazione rassegnata al riguardo nel provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illogica, laddove non si sarebbe fatta carico di spiegare come fosse possibile ritenere che ZA NO avesse utilizzato per acquistare la tabaccheria di Via della Mercede i capitali di origine illecita provenienti dai proposti, se con sentenza passata in giudicato emessa dal GUP del Tribunale di Roma era stato esclusa l'ipotizzata intestazione fittizia della stessa azienda da parte di ZA NO. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di buona fede della ricorrente in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle attività di riciclaggio dei proposti. E' dedotto che il Tribunale si sarebbe sottratto all'obbligo di fornire adeguata giustificazione in ordine alle ragioni per le quali OR SI, che aveva ceduto la propria azienda a ZA NO, si sarebbe dovuta rendere conto, usando l'ordinaria diligenza, del fatto che la sua controparte contrattuale era solo un soggetto interposto, che aveva utilizzato per il pagamento rateale del prezzo dell'azienda acquistata risorse monetarie di origine illecita dei proposti AG ET e SC ND, la cui pericolosità sociale, peraltro, al momento della stipula del contratto di cessione dell'azienda (in data 2 maggio 2016), era ancora 'occulta'. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai criteri utilizzati per valutare la mancanza di buona fede della ricorrente. 6 E' dedotto che il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri individuati dalla legge per valutare la buona fede del creditore (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, tipo di attività svolta dal creditore, sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, dimensioni degli stessi) senza indicare quali fossero quelli alternativi utilizzati e senza spiegare specificamente il perché del loro utilizzo;
spiegazione che sarebbe stata, invece, indispensabile, vuoi perché l'importo delle cambiali per il pagamento rateale del prezzo della cessione era del tutto congruo, avuto riguardo ai ricavi dell'azienda, vuoi perché le suddette cambiali erano tutte garantite da ipoteca, circostanza questa ignorata dal giudice censurato, che aveva, tra l'altro, evidenziato come efficace garanzia del buon fine dell'intera operazione negoziale sarebbe stata rappresentata dall'inserimento, in seno al contratto, di una clausola di riservato dominio senza, tuttavia, tener conto che l'apposizione della detta clausola, oltre ad essere vietata dall'art. 6, punti 7 e 18, I. n. 1293 del 1957, avrebbe sostanzialmente azzerato la funzione del negozio, non potendosi scorporare dalla vendita dell'azienda l'attività che ne costituisce l'oggetto. - Il quarto motivo sollecita questa Corte a chiedere alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, se gli artt. 7, comma 1, CEDU e 1, protocollo 1, CEDU, ricompresi nel diritto comunitario ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, ostino a una normativa nazionale come quella in esame - segnatamente quella posta a tutela dei diritti di credito o di garanzia reale dei terzi rispetto a misure di prevenzione patrimoniale dagli artt. 52-59 d.lgs. n. 159 del 2011 - e di fornirne, comunque, chiara ed univoca interpretazione in relazione alla disciplina interna, che prevede gravosi oneri dimostrativi in capo al soggetto terzo, vieppiù se creditore, rispetto alla confisca di prevenzione. 2.4. I ricorsi per cassazione nell'interesse di SI VA e di SI AL, nell'evidenziare come i crediti dei ricorrenti si fondino sui titoli cambiari loro girati, in forza di un contratto di associazione in partecipazione, da OR SI, che li aveva ricevuti da ZA NO a titolo di pagamento rateale del prezzo dell'azienda cedutagli (quella ubicata in Roma alla Via della Mercede), in ragione della derivazione dei detti crediti dal rapporto di credito originario tra OR SI e ZA NO - cui peraltro il Tribunale si è riferito per rigettare la loro opposizione -, si sono espressamente riportati ai motivi sviluppati nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse di OR SI, i cui motivi hanno integralmente riprodotto nei loro atti d'impugnativa. 2.5. Il ricorso per cassazione nell'interesse della BANCA PROFILO S.P.A. è affidato ad un solo motivo (enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione degli artt. 23, 24, e 52 d. Igs. 159 del 2011 con riferimento al disconoscimento della buona fede dell'istituto di credito ricorrente, al momento della concessione del mutuo a ZA NO. 7 Esclusa l'efficacia di giudicato, nel giudizio di verificazione del credito vantato dalla ricorrente nei confronti di ZA NO, della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse di BANCA PROFILO S.P.A. avverso il decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei proposti AG ET e SC ND, pronunciata con sentenza Cass. Pen. Sez. 2, n. 38433 del 14 giugno 2023, posto che in quel giudizio la Corte non aveva esaminato il merito delle proposte doglianze, essendosi limitata a prendere atto della mancanza di legittimazione della Banca ad ottenere la restituzione del bene sul quale vantava un mero diritto reale di garanzia e non un diritto di proprietà, è dedotto: che nulla era emerso, a seguito degli approfonditi accertamenti condotti dall'istituto di credito sul conto del richiedente il mutuo, ossia ZA NO, che facesse dubitare della sua adeguata capacità di rimborsarne le rate, tanto più che l'erogato finanziamento era assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto di compravendita;
che non era stato adeguatamente spiegato come l'istituto di credito potesse rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, che la somma mutuata fosse destinata ad essere utilizzata dal mutuatario per stipulare un ulteriore contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile diverso da quello indicato;
che non era stato neppure debitamente chiarito quale fosse la rilevanza, ai fini della valutazione della buona fede della Banca, che aveva erogato il mutuo a ZA NO, della condanna per bancarotta subita dal fratello di questi, SC ND. 2.5. Il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. dagli Avvocati Luca Gratteri e Lorenzo Contrada con riferimento al credito dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata ritenuta la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. rispetto all'attività illecita dei proposti AG ET e SC ND e la sua mancanza di buona fede nella concessione dei mutui alla detta società. Ci si duole della distorta interpretazione ed applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il Tribunale - come già il giudice delegato - non avrebbe apprezzato la prova, offerta dalla creditrice, circa la piena osservanza delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano la concessione del credito, né i dati concreti, emergenti dall'istruttoria compiuta dalla Banca in occasione del finanziamento, avendo, invece, valorizzato circostanze da essa non conoscibili, emerse, peraltro, in epoca ampiamente successiva al finanziamento e, come tali, non rilevanti ai fini della valutazione della sua buona fede e del suo incolpevole affidamento. E' dedotto, altresì, che il Tribunale, con motivazione apparente e travisando gli atti di causa, avrebbe confermato l'esclusione del credito della ricorrente dallo stato passivo sulla base 8 dell'erroneo ed apodittico presupposto che la concedente i mutui fosse consapevole del nesso di strumentalità dei finanziamenti rispetto alle attività illecite del proposto SC ND, in quanto soggetto già socialmente pericoloso;
ciò, a dispetto della circostanza che la pericolosità sociale di questi fosse stata accertata come tale, anche in riferimento ai tempi di sua manifestazione, soltanto nel procedimento di prevenzione, cui, tuttavia, la ricorrente era rimasta estranea, di modo che non le si sarebbero potuti opporre, nel sub-procedimento di verifica dei crediti, i risultati di quello. Tanto avrebbe imposto al giudice di tale autonomo procedimento di valutare realmente le allegazioni dell'opponente atte ad escludere con certezza la strumentalità dei finanziamenti concessi e la conoscibilità della pericolosità sociale del proposto ed a comprovare l'assoluta buona fede dell'Istituto. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 23 d.lgs. 159 del 2011. Il Tribunale, al fine di avvalorare la tesi dell'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'erogazione dei finanziamenti da parte della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. e l'attività illecita di SC ND, aveva effettuato plurimi ed espressi richiami alle risultanze del processo di prevenzione, ma, così facendo, aveva omesso di considerare che la Banca non vi aveva preso parte, posto che il provvedimento di sequestro della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. era stato adottato il 23 giugno 2017, quindi, prima dell'entrata in vigore (il 19 novembre 2017) della I. n. 161 del 2017, che aveva modificato l'art. 23, d.lgs. n. 159 del 2011 nel senso di prevedere che la disposizione di cui al comma 2, secondo la quale <> (cfr. pag. 87, ultimo capoverso del decreto impugnato), sia in ordine alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite di AN ND - profilo, questo, ritenuto accertato, posto la Banca non aveva svolto alcuna censura in riferimento ad esso nell'atto di opposizione (cfr. pag. 87, secondo capoverso del provvedimento impugnato) - sia in ordine all'assenza di buona fede dell'Istituto al momento della concessione del mutuo a AN EM. Questi, infatti, era soggetto sostanzialmente incapiente, che aveva dichiarato redditi per poche migliaia di euro all'anno e che era divenuto amministratore di una società unipersonale, la AE Holding S.R.L., solo pochi giorni prima dell'erogazione del mutuo, perché nel dicembre 2016 il precedente 23 amministratore, ossia il fratello SC ND, era decaduto dalla carica perché condannato per bancarotta fraudolenta. Peraltro, la Banca non avrebbe potuto considerare SC EM come un soggetto affidabile sotto il profilo della solvibilità perché socio unico della AE Holding S.R.L., posto che il socio non può disporre a proprio beneficio dei beni e degli della società. Nondimeno, la Banca non avrebbe potuto non considerare che contestualmente alla stipula del mutuo, il mutuatario SC EM non solo aveva acquistato l'appartamento al cui pagamento era destinato il finanziamento ricevuto, ma aveva sottoscritto un preliminare di vendita di un ulteriore immobile di ingente valore versandone la caparra con due degli assegni circolari rilasciati dalla Banca per il pagamento del prezzo del primo appartamento. Donde, il Tribunale facendo proprie le argomentazioni sviluppate dai giudici della prevenzione, ha implicitamente concluso nel senso che, se la BANCA PROFILO S.P.A, all'atto di erogare il mutuo, avesse diligentemente adempiuto ai propri doveri di verifica circa la situazione patrimoniale e reddituale del mutuatario, non avrebbe potuto non rendersi conto della sproporzione emergente tra i redditi leciti da questi esibiti e il valore degli acquisti patrimoniali, per i quali aveva chiesto il finanziamento, di modo, anche considerate le circostanze per le quali SC EM era diventato amministratore della AE Holding S.R. L, avrebbe dovuto attivare controlli ulteriori circa l'effettiva provenienza della provvista utilizzata dal mutuatario per rimborsare le rate di mutuo. Provvista proveniente da SC ND, la cui pericolosità sociale alla data della stipula del contratto di mutuo, ossia il 3 maggio 2017, era già conclamata e che si era valso dello strumento del mutuo fondiario per dissimulare - dietro il pagamento delle relative rate - l'immissione nel circuito economico di capitali di origine illecita. 2.4.3. Di tanto dato atto, deve escludersi la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nell'ambito del procedimento di prevenzione rispetto al sub-procedimento di verifica dei crediti, delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 e dai successivi interventi novellatori, come un autonomo procedimento diretto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca di prevenzione ai creditori in buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento degli stessi, a tutelare la par condicio creditorum, al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. E' evidente, dunque, che è quella del procedimento disciplinato dall'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 la sede naturale in cui il creditore deve potere far valere, nella maniera più ampia possibile, le proprie ragioni a tutela del diritto vantato, costituendo il suo intervento nel procedimento di prevenzione, consentitogli ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 ove sia anche titolare di un diritto reale di garanzia, una mera facoltà accordatagli dal legislatore per ampliare le proprie difese nel confronto dialettico con i temi attinenti ai presupposti per l'applicazione al proposto della misura di prevenzione reale. Ciò posto, nel caso al vaglio, il Tribunale ha, sì, richiamato le argomentazioni sviluppate dai giudici del procedimento di prevenzione per evidenziare come SC ND, soggetto la 24 cui pericolosità generica e specifica si era già ampiamente manifestata nel maggio 2017, si fosse valso del mutuo ottenuto dal fratello EM, per l'acquisto di due appartamenti in Roma, per inserire, tramite il pagamento dei relativi ratei, nel circuito economico somme di provenienza illecita e per sottolineare come la mutuante BANCA PROFILO S.P.A., intervenuta nel processo di prevenzione, si sarebbe dovuta avvedere, usando la diligenza impostagli dalle norme stabilite per la concessione del credito, della strumentalità del finanziamento erogato rispetto all'attività di riciclaggio del proposto, non per affermare la pregiudizialità dell'accertamento compiuto nel giudizio di prevenzione, ma solo per farle proprie, stimandole non solo come pienamente condivisibili ma anche come del tutto congrue e pertinenti rispetto alle ragioni agitate dalla creditrice nel proprio atto di opposizione. In esito a tale chiarimento, occorre riconoscere che le argomentazioni difensive sviluppate dalla ricorrente a sostegno del solo motivo di ricorso presentato, che attinge unicamente il profilo della ritenuta assenza di sua buona fede e di incolpevole affidamento nell'apparenza di liceità dell'acquisto immobiliare finanziato, oltre ad essere generiche, perché prive di confronto realmente critico con ragioni ostese dal Tribunale a suffragio del convincimento maturato in ordine, appunto, al tema dedotto, sfuggono alla possibilità di sindacato da parte di questa Corte. In effetti, se è pur vero che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), tuttavia non è consentito che siano sviluppate, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, deduzioni che, lungi dall'attaccare la completezza e la logicità dell'argomentazione del provvedimento, si risolvano nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti siccome valutati dal giudice di merito: deriva, questa, cui il ricorso all'esame non si è sottratto, dovendosene, comunque, dichiarare la complessiva infondatezza e, quindi, pronunciare il rigetto. 2.5. Il ricorso nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. riferito al credito da questa vantato nei confronti della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. è infondato. 2.5.1. Il credito predetto per Euro 7.268.243,18, di cui la l'Istituto bancario ha chiesto l'ammissione al passivo in relazione alle confische di prevenzione disposte nei confronti dei proposti AG e SC ND, deriva da due mutui, successivamente frazionati, concessi dalla CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A., rispettivamente in data 23 aprile 2007 e 7 gennaio 2009 alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. - partecipata al momento della concessione del primo finanziamento al 75% da ND SC ed al 25% da RE EG - per l'edificazione nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', di un complesso immobiliare, distinto in due fabbricati, sui quali venivano iscritte ipoteche. 25 2.5.2. Il Tribunale, dopo avere evidenziato come il mutuo ipotecario sia strumento negoziale sovente utilizzato per riciclare denaro di provenienza illecita, ossia per creare un'apparenza di provenienza lecita delle somme utilizzate per realizzare operazioni di implementazione del patrimonio dei soggetti socialmente pericolosi, i quali attingono, invece, alle proprie risorse illecite per far fronte al rimborso rateale del finanziamento ricevuto, ha indicato le ragioni per le quali il credito vantato dalla CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.R.L. nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. dovesse essere escluso dallo stato passivo. Ha, in proposito, osservato come plurimi fossero gli elementi di fatto attestanti la strumentalità del credito, erogato tra il 2007 e il 2009, rispetto all'attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi di attività illecite posta in essere dal proposto SC ND, la cui pericolosità sociale generica si era già manifestata a far data dall'anno 2000, mediante la realizzazione del complesso immobiliare denominato "I Pichini"; attività di riciclaggio successivamente posta in essere anche dal proposto AG ET, socialmente pericoloso a far data dal 1993, che aveva finanziato SC ND, trovatosi in difficoltà finanziarie in corso d'opera, con somme derivanti dagli affari illeciti di organizzazioni camorristiche. Donde, ha concluso nel senso che il primo dei requisiti per l'ammissione del credito allo stato passivo, ossia quello, di natura oggettiva, relativo all'assenza di sua strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto, non era stato accertato, posto che nulla di decisivo era stato allegato dall'opponente per vincere la presunzione relativa di sussistenza della strumentalità del credito, sorto in un epoca in cui la pericolosità sociale di SC ND si era già manifestata, rispetto all'attività di riciclaggio da questi posta in essere tramite la costruzione del complesso 'I Pichini'. Se questa è la motivazione rassegnata dal Tribunale per ritenere sussistente la strumentalità del credito, deve riconoscersi che le deduzioni difensive sviluppate, con il primo e il secondo motivo di ricorso, per censurarla sono infondate. Non coglie nel segno l'eccezione di inopponibilità dei risultati del procedimento di prevenzione alla creditrice CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., la quale non aveva potuto prendervi parte, essendo, la disposizione (quella di cui al comma 4 dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, come introdotta dalla I. n. 161 del 2017) che glielo consentiva, entrata in vigore quando era ormai scaduto il trentesimo giorno dal sequestro della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L.. Invero, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa del terzo rimasto estraneo al procedimento di prevenzione, posto che, una volta che il giudice delegato abbia posto a fondamento della decisione di non ammissione del credito elementi di fatto e di diritto desunti dal provvedimento di confisca - che costituisce il presupposto di attivazione del sub- procedimento di cui all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 -, il terzo creditore è posto nelle condizioni di esercitare rispetto ad essi il contradditorio nella maniera più ampia possibile, allegando, a sostegno dell'opposizione al rigetto della domanda di ammissione del credito, ogni utile evidenza atta a disattenderne la portata, onde efficacemente esercitare il diritto alla prova in ordine alla non strumentalità del credito e in ordine alla propria buona fede. 26 La detta eccezione non è, comunque, dirimente nel caso al vaglio, dal momento che il Tribunale ha ritenuto esistente la strumentalità del finanziamento erogato dalla CASSA di RISPARMIO ORVIETO S.P.A. alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. rispetto alle attività illecite del proposto SC ND, già pericoloso socialmente nel momento di insorgenza del credito, non solo in base agli elementi cristallizzati nel provvedimento che a questi aveva applicato la misura di prevenzione reale, ma anche in base alla documentazione prodotta dalla stessa creditrice a sostegno della domanda di ammissione del credito allo stato passivo, evincendosi dalla stessa una rilevantissima sproporzione tra i redditi dichiarati dallo SC, che della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. era nel 2007 - ossia, all'epoca di erogazione del primo mutuo - il socio maggioritario, e le disponibilità di risorse monetarie che egli mostrava di poter movimentare finanziando la galassia societaria che a lui era riferibile. Tutte le ulteriori deduzioni difensive, protese a disconoscere la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, sono o manifestamente infondate, perché confondono il profilo oggettivo e logicamente pregiudiziale della strumentalità del credito con quello soggettivo della buona fede del soggetto creditore, o generiche, perché non adducono, neppure in questa sede, decisivi elementi di fatto, già sottoposti al giudice di merito, idonei a smentire, oltre ogni evidenza, la conclusione secondo cui l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari da parte del proposto SC ND, per effetto dei mutui fondiari ricevuti, era senz'altro idonea ad agevolare, sia pur indirettamente, la realizzazione della sua attività illecite (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734), ossia, quella di reimpiego e di riciclaggio, nella costruzione del complesso immobiliare denominato 'I Pechini' di Guidonia Montecelio, di capitali di origine illecita;
le stesse non sono neppure consentite nel giudizio di legittimità nella parte in cui, agitando il vizio di travisamento delle emergenze fattuali riportate nel provvedimento impugnato, finiscono per sollecitare questa Corte ad effettuarne una rivalutazione. 2.5.3. Quanto al profilo della buona fede della creditrice CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., il Tribunale ha escluso che l'interessata fosse riuscita ad offrirne prova, evidenziando come già quanto riportato nelle delibere di concessione dei mutui, segnatamente il dato che la mutuataria S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. provvedesse agli interventi immobiliari, cui i mutui erano destinati, «prevalentemente con proprie disponibilità>>, rappresentate da «un modestissimo capitale sociale, da utili non distribuiti e da finanziamenti soci>> che nell'anno 2007 erano «pari ad Euro 2.000.000,00», dovesse costituire un segnale di allarme circa le attività illecite di SC ND, socio al 75% della S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. e la cui pericolosità generica si era già manifestata a partire dall'anno 2000. Dinanzi ad un finanziamento di portata così imponente, ricevuto dalla mutuataria S.E.A.F. S.R.L. da parte del suo socio di maggioranza, ed a fronte di continue movimentazioni di denaro di ingente ammontare intercorse tra i conti correnti dello stesso SC, di suoi familiari e delle numerose società a lui riferibili (AE Holding S.R.L.., CSM S.R.L., CSM 2 S.R.L., NOMENTANA COSTRUZIONI S.R.L. TO IL S.R.L.), accesi presso la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., 27 la mutuante sarebbe stata tenuta ad avviare approfondimenti circa la massiccia disponibilità di denaro da parte di SC ND, a fronte, oltretutto, dell'assoluta sproporzione dei suoi redditi leciti e di quelli di tutto il suo nucleo familiare. Ciò posto, non può non riconoscersi che il Tribunale ha fatto buon governo della lezione interpretativa impartita in materia da questa Corte, che ha più volte affermato che la buona fede dell'istituto di credito erogante un mutuo fondiario deve escludersi non solo quando l'istituto stesso era a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel comma 3 dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011; inosservanza degli obblighi, che non rileva in quanto tale, ma in quanto sussista un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito. Non ricorre, dunque, la buona fede della banca nel caso in cui il nesso di strumentalità tra l'erogazione del finanziamento e l'attività illecita non sia stato conosciuto per effetto di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, nel senso che sarebbe stato conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza e prudenza ovvero rispettando gli obblighi imposti dalla normativa di settore (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Rv. 262735). Né può dirsi che il giudice censurato si sia sottratto all'obbligo di motivare in ordine all'esistenza del predetto nesso eziologico tra la violazione degli obblighi da parte della Banca e la mancata conoscenza della strumentalità del credito, avuto riguardo al lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, come dedotto dalla ricorrente, avendo di contro il Tribunale ripetutamente dato atto di come vi fosse una significativa sproporzione tra i redditi leciti esibiti dallo SC e dal suo nucleo familiare e la massiccia movimentazione di denaro tra le società di cui egli era socio, anche occulto. Movimentazione agevolmente rilevabile dalla ricorrente CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A., visto che i conti correnti del proposto e delle sue società, come anche altri rapporti bancari, erano tutti accesi presso la sua filiale di Mentana, di modo che essa avrebbe dovuto quantomeno procedere alle obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette, le quali, ove fossero state poste in essere, sarebbero state certamente tali da attivare accertamenti che le avrebbero consentito di rendersi conto dell'attività illecita del proposto SC ND. Atteggiamento diligente ed osservante delle specifiche norme del settore creditizio che la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.R.L. sarebbe stata tenuta ad adottare vieppiù perché nel gennaio 2009 aveva erogato alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L. un ulteriore mutuo di significativo ammontare, come del resto preteso, ai fini della prova della buona fede del terzo creditore, dalla giurisprudenza di questa Corte, che, infatti, ha affermato che la sussistenza della buona fede del terzo creditore deve essere verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rinnodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto 28 all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, Rv. 274807). Al lume di tali condivisi principi, di cui nel provvedimento impugnato si è fatta retta applicazione, con motivazione, calibrata sulla concretezza della regiudicanda, resa in termini tutt'altro che illogica, i rilievi del ricorrente, articolati in punto di buona fede della ricorrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono infondati. 2.5.4. Manifestamente infondate sono le doglianze, di cui al terzo motivo, con le quali la ricorrente eccepisce la genericità delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale in ordine alla violazione della normativa antiriciclaggio. Invero, alla data all'erogazione da parte della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. del primo mutuo fondiario, ossia nell'aprile 2007, erano vigenti le disposizioni, destinate a prevenire operazioni di riciclaggio, poste dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che, all'art. 1, comma 1, stabiliva che: <<e' vietato il trasferimento di denaro contante o libretti deposito bancari postali al portatore titoli in lire valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando valore da trasferire è complessivamente superiore euro 10.329,14 (lire venti milioni) [n.b., norma dell'art. 1, d.m. 17 ottobre 2002, limite importo 20.000.000 era stato determinato 12.500,00] . può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati>> e che, all'art. 3, commi 1, 2 e 4 (Segnalazioni di operazioni), stabiliva che: « Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti»...« L'Ufficio italiano dei cambi fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di 29 polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto». Si tratta all'evidenza di norme di rango primario, la cui inosservanza era sanzionata amministrativamente, che non potevano di certo essere ignorate dai funzionari della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.R.L. (né dal responsabile della Filiale di Mentana né dai funzionari di vertice), i quali, pertanto, attesa la patente circolarità dei flussi di risorse finanziarie tra rapporti bancari riferibili, direttamente o indirettamente, a SC ND e il loro ingente ammontare, ove confrontato, peraltro, con i contenuti redditi sui quali il loro intestatario poteva lecitamente contare, sarebbero stati tenuti alle predette obbligatorie segnalazioni antiriciclaggio. Il motivo è, pertanto, inammissibile. Tutto quanto fin qui argomentato comporta il rigetto del ricorso. 2.6. Meritano il rigetto anche i ricorsi nell'interesse di CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. relativi ai crediti da essa vantati nei confronti della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L. e della TO IL S.R.L., in quanto, sebbene affidati a distinti atti di impugnativa, sviluppano motivi esattamente corrispondenti a quelli articolati nell'interesse della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. nei confronti della S.E.A.F. S.R.L.. Questo perché - per come ammesso dalla stessa ricorrente - i crediti indicati derivavano dal mancato rimborso delle quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. IL S.R.L. per la realizzazione del complesso immobiliare denominato 'I Pichini', ubicato in Guidonia Montecelio;
rimborso gravante sia sulla S.E.A.F. S.R.L. che sulle società acquirenti delle porzioni immobiliari cui le quote di mutuo si riferivano, per effetto dell'accollo non liberatorio della venditrice S.E.A.F. S.R.L. intervenuto al momento della stipula degli atti di compravendita. Del tutto condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale, ossia che, in presenza di un accollo non liberatorio tra società (la venditrice e le acquirenti), tutte confiscate, l'indagine sulla strumentalità del credito e sulla buona fede andasse svolta con riferimento alla concessione dell'originario mutuo, non potendosi l'istituto bancario opporre all'operazione realizzata tra l'accollante e l'accollatario, in tal senso essendosi espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 263281), deve escludersi la rilevanza della censura relativa alla posizione dell'accollante - sviluppata sotto il profilo della violazione dell'art. 1273 cod. civ. -, essendo decisiva la posizione della mutuataria S.E.A.F. S.R.L., debitrice originaria, sulla quale il Tribunale ha rassegnato motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica per le ragioni indicate al punto 2.5. 30 (disamina dei motivi articolati dalla CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. in relazione al credito S.E.A.F. S.R.L.) che precede, cui si fa qui integrale e recettizio rinvio. 2.7. Deve essere rigettato anche il ricorso di CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. relativo al credito vantato nei confronti di NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L., sorto il 14 dicembre 2007, quindi in data immediatamente successiva al credito, sorto nell'aprile 2007, nei confronti della S.E.A.F. S.R.L. (in riferimento al primo mutuo fondiario concessole dalla Banca). Questo perché è affidato a motivi del tutto sovrapponibili rispetto a quelli sviluppati nell'interes se della CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.R.L. in riferimento al credito vantato nei confronti della S.E.A.F. S.R.L., di modo che occorre fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni sviluppate nel punto 2.5. della presente motivazione [sotto il 'Considerato in diritto'] per disattenderle. Né hanno pregio le censure del presente ricorso che si appuntano sul richiamo, operato dal Tribunale, all'istruttoria che la CASSA di RISPARMIO di ORVIETO S.P.A. aveva effettuato in occasione della concessione del primo mutuo alla S.E.A.F. S.R.L., avendo il giudice censurato rilevato come la mutuataria NOMENTANA COSTRUZIONI 2001 S.R.L. facesse capo al medesimo centro d'interessi della S.E.A.F. S.R.L., ossia a SC ND, di modo che, attesa la riscontrata circolarità dei flussi monetari tra le società e i rapporti bancari a lui riferibili nonché considerato il ridotto ammontare degli utili di esercizio emergente dai bilanci depositati e dalle dichiarazioni presentate dalla NOMENTANA S.R.L. (cfr. 181 del decreto impugnato), la Banca avrebbe dovuto senz'altro disporre approfondimenti sulla mutuataria e, comunque, effettuare le obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette: inerzia - quella della creditrice istante per l'ammissione anche di questo credito allo stato passivo - nel far luogo a tali dovuti adempimenti suscettibile di riverberarsi negativamente sulla prova della sua buona fede. 2.8. Devono essere rigettati anche i ricorsi per cassazione nell'interesse della CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., quale società incorporante per fusione la Credit Management S.r.l., mandataria speciale della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., vantante crediti nei confronti di EL IU, derivanti dal mancato rimborso delle quote n. 28 e n. 30 del secondo mutuo (quello del 7 gennaio 2009) concesso dalla Banca alla S.E.A.F. COSTRUZIONI S.R.L., che VE UC e EL ON, rispettivamente moglie e figlio di LA PE, si erano accollati, senza liberare la S.E.A.F. S.R.L., acquistando da quest'ultima in data 30 gennaio 2017, due appartamenti e due box auto ubicati nel Comune di Guidonia Montecelio, località 'I Pichini', costituenti parte del fabbricato B, in quanto affidati, ciascuno a tre motivi, che riproducono le stesse doglianze dei tre motivi di ricorso articolati nell'interesse della CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. con riferimento ai crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della S.E.A.F. S.R.L., della C.S.M. 2 S.R.L., della C.S.M. S.R.L. e della TO IL S.R.L., derivando anche quelli vantati da CE S.P.A. nei confronti di EL IU dal mancato rimborso di quote dei mutui concessi dalla Banca a S.E.A.F. S.R.L., per effetto dell'accollo non liberatorio intervenuto. 31 Ne viene che per disattendere le relative doglianze è sufficiente fare integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni spiegate nei punti 2.5. e 2.6. della presente motivazione [sotto il 'Considerato in diritto']. 3. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di TECNO SYSTEM di AS CE e EL NI S.N.C., PO IM, NI AN e NI FI, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. I ricorsi di CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., STELLA POLARE S.R.L. e BANCA PROFILO S.P.A, devono essere, invece, rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di TECNO SYSTEM di AS CE e EL NI S.N.C., PO IM, NI AN e NI FI, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Rigetta i ricorsi di CE CREDIT MANAGEMENT S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., STELLA POLARE S.R.L., BANCA PROFILO S.P.A, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2024.