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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3850/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3850/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Locri Parte_1 C.F._1 alla via Francesco Febbraio 35, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbagiovanni Gasparo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea 22, presso lo studio degli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dr. in Roma, rep. N. Persona_1
37875/7313, del 22/03/2024
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, deduceva: - di aver presentato, Parte_1 in data 13.04.2022, domanda n. 2142923400003 volta ad ottenere la conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità essendo in possesso dei prescritti requisiti sanitari e contributivi;
- che a seguito del mancato accoglimento dell'istanza, ha incardinato il giudizio recante n. R.G. 3703/2022 – Tribunale di Locri, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità; - che all'esito delle operazioni peritali il CTU, dott.ssa
[...]
, non riconosceva le suddette condizioni;
- che proponeva dichiarazione di Persona_2 dissenso contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «… Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito disporre nuova ctu medico legale con altro ctu sulla persona di Pt_1
- con rigetto definitivo dell'ATP espletato laddove disconosce il diritto
[...] all'assegno ordinario di invalidità con motivazione contraddittoria, carente per come espresso in narrativa, perché si possa determinare che le patologie da cui è affetta parte ricorrente rendono le capacità lavorative della stessa ridotte a meno di un terzo nelle occupazioni confacenti le proprie attitudini;
l'epoca di insorgenza e/o l'aggravamento anche se verificatesi nel corso di causa, conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del suo legale eventuale delle medesime, PI rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità in favore della sig.ra Parte_1 dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal ctu, nonché al p: mento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare l' alle spese di lite delle due procedure urgenza e merito, da CP_1 distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con provvedimento del 12.10.2024 venivano chiesti chiarimenti alla dott.ssa
[...]
, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria Persona_2 considerata anche la documentazione medica di formazione successiva prodotta, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Pag. 2 di 6 I chiarimenti venivano depositati in data 19.02.2025 con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal 25.10.2024.
All'udienza odierna parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni e quindi anche per il rinnovo delle operazioni peritali mentre parte resistente chiedeva la decisione della causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel caso di specie a seguito di un accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte della dott.ssa Persona_2
, in considerazione del dedotto aggravamento delle condizioni della ricorrente.
[...]
In particolare, la consulente incaricata, nel rendere i richiesti chiarimenti, anche in relazione all'integrazione peritale richiesta all'udienza del 15.01.2025, ha precisato come di seguito: «Le patologie riscontrate e da quanto allegato agli atti, è stato possibile formulare la seguente diagnosi: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
OBESITA' CON
COMPLICANZE ARTROSICHE;
GONOARTROSI; DISTURBO DI ANSIA;
SPONDILOARTROSI”. Consulenza Tecnica del 04/07/2023.
La cardiopatia ipertensiva di cui soffre la ricorrente come refertato dalle visite cardiologiche effettuate in data 29/04/'22, 13/10/'22, è in trattamento inquadrabile con la II° Classe Nyha, la malattia determina una lieve limitazione delle attività fisiche ordinarie.
L'artrosi è una malattia dovuta all'usura e all'invecchiamento delle articolazioni, vengono colpite le articolazioni più sottoposte al carico, quali arti inferiori, colonna vertebrale. La patologia artrosica anche se presente, non compromette l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare non presenta limitazione nei
Pag. 3 di 6 movimenti, passaggi posturali effettuati senza difficoltà. Deambulazione corretta.
I movimenti della colonna vertebrale di flessione, estensione, inclinazione laterale
e rotazione vengono effettuati. I movimenti delle ginocchia di flesso-estensione sono effettuati, non edema articolare. Non cedimento dell'articolazione. Presenza di rumori articolari al movimento con sensazione di sfregamento delle ossa.
L'obesità che grava sulle articolazioni provoca un consumo precoce della cartilagine articolare sottoposta a carico, come nel caso della ricorrente. La patologia artrosica anche se presente, non compromette l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
L'esame obiettivo del sistema nervoso e psichico presenta una persona poco curata nell'aspetto e nella persona;
ben orientata nel tempo e nello spazio. Non segni neurologici maggiori.
L'ipoacusia segnalata dal legale presente nella ricorrente non compromette la capacità di svolgere il lavoro di bracciante agricolo, o in lavori confacenti le sue attitudini.
CONSULENZA TECNICA DEL 04/07/2023.
Il referto della visita Ortopedica del 12/12/2024, a distanza di 17 mesi dalla visita effettuata dal CTU, con diagnosi di: “lombalgia cronica bilaterale. Gonalgia cronica bilaterale”.
Il verbale di visita Invalidità Civile della Commissione Medica è del 15/11/2024, data di definizione 15/11/'24. Data della domanda amministrativa 25/10/'24.
La Commissione Medica ha ritenuto la SI.ra : “invalida con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/'71 e art. 9 Dl 509/'88. Percentuale 75%”.
DECORRENZA 25/10/2024.
REVISIONE MESE NOVEMBRE 2025.
Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2. 1992, N. 104.
REVISIONE MESE NOVEMBRE 2025.
DATA VERBALE 15/11/2024.
LA GRAVITA' DELLE PATOLOGIE RISCONTRATE SONO SUCCESSIVE
DALLA VISITA MEDICO LEGALE DA ME EFFETTUATA IN DATA 04/07/2023. LA
DECORRENZA DELLE PATOLOGIE ACCERTATE DALLA COMMISSIONE MEDICA
Pag. 4 di 6 E' DEL 25/10/2024 A DISTANZA DI 15 MESI.
ALLO STATO ATTUALE LE PATOLOGIE, COME DA DOCUMENTAZIONE
ORTOPEDICA DEL 12/12/2024, SI SONO AGGRAVATE DA DETERMINARE UNA
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA SUA CAPACITA' DI LAVORO EX
BRACCIANTE AGRICOLA, E, DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE
SUE ATTITUDINI, ALLO STATO ATTUALE CON DECORRENZA SUCCESSIVA,
25/10/2024, CON REVISIONE SUCCESSIVA NEL 2025, COME DA VERBALE DELLA
COMMISSIONE MEDICA DELL'INVALIDITA' CIVILE».
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Per quanto concerne la contestazione di parte ricorrente circa la decorrenza del riconosciuto beneficio occorre specificare che il nominato CTU non nega la presenza delle patologie richiamate negli scritti difensivi della ricorrente già nell'anno 2023 ma specifica che le stesse si sono aggravate successivamente, arrivando solo in un secondo momento a compromettere la capacità di lavoro della ricorrente e a ridurla a meno di 1/3, con specifico riferimento all'attività di bracciante agricola dalla stessa svolta.
Inoltre, con riferimento alla contestazione di parte ricorrente circa la prevista revisione prima del decorso di tre anni dal riconoscimento del beneficio deve evidenziarsi che l'attività di verifica circa la sussistenza/permanenza del requisito sanitario può essere disposta dall' resistente anche in forma straordinaria e quindi a prescindere dal CP_1 termine triennale sopra richiamato.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984 il ricorso deve essere accolto con decorrenza dal 25.10.2024, con revisione successiva nell'anno 2025.
Il tecnico incaricato, sul punto, ha peraltro indicato di aver fatto riferimento alla suddetta data di decorrenza, indicata anche dalla Commissione Medica per gli accertamenti richiesti con riferimento alla l. 118/71, perché è solo successivamente alla visita peritale del luglio 2023 che si sono prodotte le condizioni del dedotto aggravamento, in data sostanzialmente corrispondente a quella indicata dalla predetta
Commissione, come desunto sulla base della documentazione medica ed amministrativa
Pag. 5 di 6 di formazione successiva al deposito del ricorso.
Visto quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per disporre il richiesto rinnovo delle operazioni peritali, emergendo rispetto alla consulenza tecnica svolta ed ai chiarimenti resi dal CTU, censure riconducibili a differenti valutazioni diagnostiche.
Sul punto occorre anche precisare che non si è disposta l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 24.09.2025 e 26.09.2025 in quanto in parte trattasi di documentazione non proveniente da struttura pubblica e comunque superflua stante il riconoscimento del requisito sanitario per cui è causa nonché stante il difetto di puntuale allegazione circa l'aggravamento delle condizioni sanitarie;
aggravamento che non può essere implicito nella solo produzione in giudizio.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve quindi essere accolto con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 con la decorrenza precisata.
Alla luce di quanto sopra, le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere interamente compensate tra le parti, vista la decorrenza accertata in data successiva al deposito del ricorso (15.11.2023).
Si pongono a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in favore della dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
3850/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità di lavoro di
è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 (art. 1 legge n. 222/1984) con Parte_1 decorrenza dal 25.10.2024 e con revisione nel 2025;
- compensa ile spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
Locri, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3850/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3850/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Locri Parte_1 C.F._1 alla via Francesco Febbraio 35, presso lo studio dell'avv. Andrea Barbagiovanni Gasparo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea 22, presso lo studio degli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dr. in Roma, rep. N. Persona_1
37875/7313, del 22/03/2024
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, deduceva: - di aver presentato, Parte_1 in data 13.04.2022, domanda n. 2142923400003 volta ad ottenere la conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità essendo in possesso dei prescritti requisiti sanitari e contributivi;
- che a seguito del mancato accoglimento dell'istanza, ha incardinato il giudizio recante n. R.G. 3703/2022 – Tribunale di Locri, per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità; - che all'esito delle operazioni peritali il CTU, dott.ssa
[...]
, non riconosceva le suddette condizioni;
- che proponeva dichiarazione di Persona_2 dissenso contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «… Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito disporre nuova ctu medico legale con altro ctu sulla persona di Pt_1
- con rigetto definitivo dell'ATP espletato laddove disconosce il diritto
[...] all'assegno ordinario di invalidità con motivazione contraddittoria, carente per come espresso in narrativa, perché si possa determinare che le patologie da cui è affetta parte ricorrente rendono le capacità lavorative della stessa ridotte a meno di un terzo nelle occupazioni confacenti le proprie attitudini;
l'epoca di insorgenza e/o l'aggravamento anche se verificatesi nel corso di causa, conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del suo legale eventuale delle medesime, PI rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità in favore della sig.ra Parte_1 dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal ctu, nonché al p: mento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare l' alle spese di lite delle due procedure urgenza e merito, da CP_1 distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con provvedimento del 12.10.2024 venivano chiesti chiarimenti alla dott.ssa
[...]
, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria Persona_2 considerata anche la documentazione medica di formazione successiva prodotta, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Pag. 2 di 6 I chiarimenti venivano depositati in data 19.02.2025 con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal 25.10.2024.
All'udienza odierna parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni e quindi anche per il rinnovo delle operazioni peritali mentre parte resistente chiedeva la decisione della causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della conferma dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel caso di specie a seguito di un accertamento negativo in sede di A.T.P.O. vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte della dott.ssa Persona_2
, in considerazione del dedotto aggravamento delle condizioni della ricorrente.
[...]
In particolare, la consulente incaricata, nel rendere i richiesti chiarimenti, anche in relazione all'integrazione peritale richiesta all'udienza del 15.01.2025, ha precisato come di seguito: «Le patologie riscontrate e da quanto allegato agli atti, è stato possibile formulare la seguente diagnosi: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
OBESITA' CON
COMPLICANZE ARTROSICHE;
GONOARTROSI; DISTURBO DI ANSIA;
SPONDILOARTROSI”. Consulenza Tecnica del 04/07/2023.
La cardiopatia ipertensiva di cui soffre la ricorrente come refertato dalle visite cardiologiche effettuate in data 29/04/'22, 13/10/'22, è in trattamento inquadrabile con la II° Classe Nyha, la malattia determina una lieve limitazione delle attività fisiche ordinarie.
L'artrosi è una malattia dovuta all'usura e all'invecchiamento delle articolazioni, vengono colpite le articolazioni più sottoposte al carico, quali arti inferiori, colonna vertebrale. La patologia artrosica anche se presente, non compromette l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare non presenta limitazione nei
Pag. 3 di 6 movimenti, passaggi posturali effettuati senza difficoltà. Deambulazione corretta.
I movimenti della colonna vertebrale di flessione, estensione, inclinazione laterale
e rotazione vengono effettuati. I movimenti delle ginocchia di flesso-estensione sono effettuati, non edema articolare. Non cedimento dell'articolazione. Presenza di rumori articolari al movimento con sensazione di sfregamento delle ossa.
L'obesità che grava sulle articolazioni provoca un consumo precoce della cartilagine articolare sottoposta a carico, come nel caso della ricorrente. La patologia artrosica anche se presente, non compromette l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
L'esame obiettivo del sistema nervoso e psichico presenta una persona poco curata nell'aspetto e nella persona;
ben orientata nel tempo e nello spazio. Non segni neurologici maggiori.
L'ipoacusia segnalata dal legale presente nella ricorrente non compromette la capacità di svolgere il lavoro di bracciante agricolo, o in lavori confacenti le sue attitudini.
CONSULENZA TECNICA DEL 04/07/2023.
Il referto della visita Ortopedica del 12/12/2024, a distanza di 17 mesi dalla visita effettuata dal CTU, con diagnosi di: “lombalgia cronica bilaterale. Gonalgia cronica bilaterale”.
Il verbale di visita Invalidità Civile della Commissione Medica è del 15/11/2024, data di definizione 15/11/'24. Data della domanda amministrativa 25/10/'24.
La Commissione Medica ha ritenuto la SI.ra : “invalida con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/'71 e art. 9 Dl 509/'88. Percentuale 75%”.
DECORRENZA 25/10/2024.
REVISIONE MESE NOVEMBRE 2025.
Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2. 1992, N. 104.
REVISIONE MESE NOVEMBRE 2025.
DATA VERBALE 15/11/2024.
LA GRAVITA' DELLE PATOLOGIE RISCONTRATE SONO SUCCESSIVE
DALLA VISITA MEDICO LEGALE DA ME EFFETTUATA IN DATA 04/07/2023. LA
DECORRENZA DELLE PATOLOGIE ACCERTATE DALLA COMMISSIONE MEDICA
Pag. 4 di 6 E' DEL 25/10/2024 A DISTANZA DI 15 MESI.
ALLO STATO ATTUALE LE PATOLOGIE, COME DA DOCUMENTAZIONE
ORTOPEDICA DEL 12/12/2024, SI SONO AGGRAVATE DA DETERMINARE UNA
RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA SUA CAPACITA' DI LAVORO EX
BRACCIANTE AGRICOLA, E, DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE
SUE ATTITUDINI, ALLO STATO ATTUALE CON DECORRENZA SUCCESSIVA,
25/10/2024, CON REVISIONE SUCCESSIVA NEL 2025, COME DA VERBALE DELLA
COMMISSIONE MEDICA DELL'INVALIDITA' CIVILE».
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Per quanto concerne la contestazione di parte ricorrente circa la decorrenza del riconosciuto beneficio occorre specificare che il nominato CTU non nega la presenza delle patologie richiamate negli scritti difensivi della ricorrente già nell'anno 2023 ma specifica che le stesse si sono aggravate successivamente, arrivando solo in un secondo momento a compromettere la capacità di lavoro della ricorrente e a ridurla a meno di 1/3, con specifico riferimento all'attività di bracciante agricola dalla stessa svolta.
Inoltre, con riferimento alla contestazione di parte ricorrente circa la prevista revisione prima del decorso di tre anni dal riconoscimento del beneficio deve evidenziarsi che l'attività di verifica circa la sussistenza/permanenza del requisito sanitario può essere disposta dall' resistente anche in forma straordinaria e quindi a prescindere dal CP_1 termine triennale sopra richiamato.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984 il ricorso deve essere accolto con decorrenza dal 25.10.2024, con revisione successiva nell'anno 2025.
Il tecnico incaricato, sul punto, ha peraltro indicato di aver fatto riferimento alla suddetta data di decorrenza, indicata anche dalla Commissione Medica per gli accertamenti richiesti con riferimento alla l. 118/71, perché è solo successivamente alla visita peritale del luglio 2023 che si sono prodotte le condizioni del dedotto aggravamento, in data sostanzialmente corrispondente a quella indicata dalla predetta
Commissione, come desunto sulla base della documentazione medica ed amministrativa
Pag. 5 di 6 di formazione successiva al deposito del ricorso.
Visto quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per disporre il richiesto rinnovo delle operazioni peritali, emergendo rispetto alla consulenza tecnica svolta ed ai chiarimenti resi dal CTU, censure riconducibili a differenti valutazioni diagnostiche.
Sul punto occorre anche precisare che non si è disposta l'acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 24.09.2025 e 26.09.2025 in quanto in parte trattasi di documentazione non proveniente da struttura pubblica e comunque superflua stante il riconoscimento del requisito sanitario per cui è causa nonché stante il difetto di puntuale allegazione circa l'aggravamento delle condizioni sanitarie;
aggravamento che non può essere implicito nella solo produzione in giudizio.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve quindi essere accolto con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 con la decorrenza precisata.
Alla luce di quanto sopra, le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere interamente compensate tra le parti, vista la decorrenza accertata in data successiva al deposito del ricorso (15.11.2023).
Si pongono a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in favore della dott.ssa . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
3850/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità di lavoro di
è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 (art. 1 legge n. 222/1984) con Parte_1 decorrenza dal 25.10.2024 e con revisione nel 2025;
- compensa ile spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
Locri, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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