Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1520
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità pignoramento per mancata notifica cartelle presupposte

    Il giudice ha ritenuto che la notifica delle cartelle presupposte fosse avvenuta ritualmente e tempestivamente, come documentato dalla resistente, e che il ricorrente non avesse replicato a tale documentazione.

  • Rigettato
    Nullità pignoramento per carenza di motivazione

    La contestazione relativa alla carenza di motivazione non è stata esplicitamente trattata nella parte motiva della sentenza, ma implicitamente rigettata in quanto il ricorso nel suo complesso è stato respinto.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha ritenuto che le cartelle presupposte fossero state notificate ritualmente e tempestivamente, confermando la correttezza dell'operato dell'Agenzia e rigettando quindi l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1520
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo