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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1520/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16986/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07184202500013928001 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1350/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha adito l'intestata Corte impugnando l'atto dell' Agenzia Entrate Riscossione, atto notificato il
26.01.2024m recante pignoramento presso terzi n. 07184202500013928001 , eccependone la nullità per mancata notifica delle sottese cartelle 07120240019117163 000, 07120240075878101 000,
07120240112364021 000 e 07120240137615440 000, con conseguente prescrizione della pretesa, nonché per carenza di motivazione.
Deduceva che alcun avviso, ai sensi dell' art. 50 DPR 602/1973, gli era stato notificato nonché alcuna intimazione di pagamento antecedente al pignoramento le è stata notificata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, di contro, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 D.lgs. 546/92, per tardività stante la corretta notifica delle cartelle di pagamento.
La presupposta cartella n. 07120240019117163000 era stata notificata in data 02.11.2024; impugnata dall'odierno ricorrente e il giudizio presso la Corte Tributaria di primo grado di Napoli fascicolo è stato definito con sentenza favorevole per l'AdER n. sentenza
La cartella 07120240075878101000 era stata notificata in data 10.10.2024.
La cartella 07120240112364021000 era stata notificata in data 02.11.2024.
La cartella 07120240137615440000 era stata notificata in data 02.11.2024, impugnata e il giudizio presso la Corte Tributaria di primo grado di Napoli, RGR. 1721/2025, era stato definito con sentenza favorevole per l'AdER n. 14904/2025, Sezione 32.
Nessuna replica sul punto veniva dedotta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso, infatti, è sufficiente rilevare la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, come documentato in giudizio dalla parte resistente, cui peraltro quella ricorrente non replicava.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento dele spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16986/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 07184202500013928001 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1350/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha adito l'intestata Corte impugnando l'atto dell' Agenzia Entrate Riscossione, atto notificato il
26.01.2024m recante pignoramento presso terzi n. 07184202500013928001 , eccependone la nullità per mancata notifica delle sottese cartelle 07120240019117163 000, 07120240075878101 000,
07120240112364021 000 e 07120240137615440 000, con conseguente prescrizione della pretesa, nonché per carenza di motivazione.
Deduceva che alcun avviso, ai sensi dell' art. 50 DPR 602/1973, gli era stato notificato nonché alcuna intimazione di pagamento antecedente al pignoramento le è stata notificata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo, di contro, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 D.lgs. 546/92, per tardività stante la corretta notifica delle cartelle di pagamento.
La presupposta cartella n. 07120240019117163000 era stata notificata in data 02.11.2024; impugnata dall'odierno ricorrente e il giudizio presso la Corte Tributaria di primo grado di Napoli fascicolo è stato definito con sentenza favorevole per l'AdER n. sentenza
La cartella 07120240075878101000 era stata notificata in data 10.10.2024.
La cartella 07120240112364021000 era stata notificata in data 02.11.2024.
La cartella 07120240137615440000 era stata notificata in data 02.11.2024, impugnata e il giudizio presso la Corte Tributaria di primo grado di Napoli, RGR. 1721/2025, era stato definito con sentenza favorevole per l'AdER n. 14904/2025, Sezione 32.
Nessuna replica sul punto veniva dedotta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
In tal senso, infatti, è sufficiente rilevare la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, come documentato in giudizio dalla parte resistente, cui peraltro quella ricorrente non replicava.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento dele spese di lite in favore della resistente che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge.