Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01491/2026REG.PROV.COLL.
N. 09426/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2023, proposto da RC SC Di LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando SC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 2296 del 14 aprile 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere EL RA;
udito per il Comune l’avv. Mauro Fusco e viste altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento prot. 23094 del 24 settembre 2018 del Comune di Bacoli, recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio prot. 22576 del 10 dicembre 2003.
2. Tale atto è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania dal sig. Amedeo SC di LU, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione artt. 10 e 10- bis l. n. 241/90 – violazione e falsa applicazione art. 32 comma 27 l. n. 326/2003 – violazione l. n. 308/2004 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento- violazione del contradditorio – difetto assoluto di istruttoria;
b) violazione art. 39 l. n. 308/04 – violazione e falsa applicazione art. 32 comma 27 l. n. 326/2003 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria - carenza assoluta dei presupposti;
c) violazione art. 39 l. n. 308/04 – violazione e falsa applicazione art. 32 comma 27 l.n. 326/2003 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – difetto di istruttoria - carenza assoluta dei presupposti.
3. Con la sentenza n. 2296 del 14 aprile 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Il sig. RC SC Di LU, erede dell’originario ricorrente, ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a due motivi così rubricati:
I - error in judicando et in procedendo in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 27 l. n. 326/2003 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 39 della l. n. 308/2004 - omesso esame di punti decisivi della controversia – violazione del principio della domanda – travisamento dei presupposti;
II - error in judicando et in procedendo in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10- bis l. n. 241.90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 32 co. 27 l. n. 326/2003 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 39 della l. n. 308/2004 - omesso esame di punti decisivi della controversia – violazione del principio della domanda – violazione del contradditorio – violazione del giusto procedimento.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Bacoli, eccependo l’inammissibilità, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. In data 21 ottobre 2025 l’appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello e tale rinuncia è stata accettata dal Comune, che non si è opposto alla richiesta formulata dall’appellante di compensazione delle spese del grado di appello.
7. Con note del 28 novembre 2025 l’appellante ha domandato che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza straordinaria del 3 dicembre la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Alla luce della rinuncia presentata dall’appellante ed accettata dal Comune, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.
10. In ragione dell’esito complessivo della controversia e della non opposizione sul punto manifestata dall’Amministrazione comunale, le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia dell’appellante e dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
EL RA, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RA | RC IP |
IL SEGRETARIO