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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario IA Imperiale
All'udienza del giorno 31 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. I. Paladini come da mandato in atti Parte_1
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Zeppa come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
APPELLO BRESCIA, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato CP_3
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione ex art 615 co. 1 cpc notificato in data 24.02.2023, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per proporre Controparte_4
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. PartitaIVA_1
fasc. n. 2022/2181 notificata il 09.06.2022 limitatamente alla cartella n. 05920040012519537000, notificata il 27/07/2004 relativa a spese processuali iscritte dalla Corte di Appello di Brescia - Ufficio campione penale (anno rif. debito 2002).
Con comparsa di risposta del 29.05.2023 e 07.11.2023 si costituivano in giudizio rispettivamente
, in persona del suo legale rappresentante, e Corte di Appello di Controparte_4
Brescia per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
L'opponente lamenta: omessa notifica della cartella presupposta e degli atti;
prescrizione; decadenza.
Orbene, dalla documentazione in atti ( vedi allegati nel fascicolo di Controparte_4
) risulta che:
[...]
la cartella di pagamento n. 05920040012519537000 è stata notificata a mani il 27/07/2004.
Regolare risulta, inoltre, la notifica delle successive intimazione di pagamento
Deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.
CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5, 24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994;
Cassazione n. 11251/1996 Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n.
14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
È evidente, pertanto, che, sulla scorta della rituale notifica della ingiunzione di pagamento – atto presupposto – sottesa alla cartella di pagamento in questione, deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Parimenti infondata risulta, altresì, la eccepita prescrizione della pretesa creditoria post notifica attesa la regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento – vedi relate in atti.
La particolare natura della controversia, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite
.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario, IA Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione spiegata dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, conferma la cartella di pagamento n. 05920040012519537000
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa IA Imperiale)