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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16310/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michela FOTI e Stefano VITALE nel cui studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 71 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
****** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
****** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 23 settembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 29 aprile 2015 a Playa (CUBA). Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 17 novembre 2024 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 2 La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 23 settembre 2025 si è presentato l'attore, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per la convenuta. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato Controparte_1
i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10 maggio 1976 e , nata a [...] Controparte_1 il 23 agosto 1993, unitisi in matrimonio il 29 aprile 2015 a Playa (CUBA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N.434- 2C- R.1 anno 2015;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michela FOTI e Stefano VITALE nel cui studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 71 è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
****** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi
****** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 23 settembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 29 aprile 2015 a Playa (CUBA). Dalla loro unione non sono nati figli.
****** Con ricorso depositato il 17 novembre 2024 ha chiesto che: a) Parte_1 sia dichiarata la separazione personale tra le parti;
b) decorso il termine di legge, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 2 La convenuta, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 23 settembre 2025 si è presentato l'attore, il quale ha confermato il contenuto del proprio ricorso. Nessuno è comparso per la convenuta. La Giudice delegata, preso atto della impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione stante la contumacia della signora , ha autorizzato Controparte_1
i coniugi a vivere separati e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla separazione, in assenza di questioni accessorie. Il P.M. è intervenuto.
****** La separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalla parte costituita di non volersi riconciliare. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno dalla comparizione personale della parte costituita- provveda ad acquisire la dichiarazione del ricorrente di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
10 maggio 1976 e , nata a [...] Controparte_1 il 23 agosto 1993, unitisi in matrimonio il 29 aprile 2015 a Playa (CUBA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N.434- 2C- R.1 anno 2015;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2