TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 4 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5285/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sindona, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Filippo Rotella, giusta procure allegate al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: ferie
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023 i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere dipendenti di e precisamente: , assunto il 13.02.2001, Controparte_1 Parte_1 svolgeva la mansione di capotreno presso l'impianto bordo di Messina;
Parte_2 assunta in data 02.07.2004, svolgeva mansione di capotreno presso l'impianto bordo di
Messina; , assunto in data 04.12.2018, svolgeva mansione di macchinista Parte_3
1 presso l'impianto condotta di Messina;
, assunto il 12.02.2018, svolgeva Parte_4 mansioni di macchinista presso l'impianto condotta di Messina;
, assunto il Parte_5
12.12.2005, svolgeva mansioni di macchinista presso l'impianto condotta di Messina.
Spiegavano di avere svolto (dal 01.09.2012 al 31.08.2023 , dal 01.09.2012 al Pt_1
31.08.2023 dal 04.12.2020 al 31.08.2023 dal 12.02.2020 al 31.08.2023 Pt_2 Pt_3
, dal 01.09.2012 al 31.08.2023 , con orario normale di lavoro di 38 ore Parte_4 Pt_5
settimanali articolato su 5 giorni alla settimana, attività di condotta e scorta diurna o notturna ad agente solo (o con equipaggio ad agente solo) dei treni nelle tratte ferroviarie Messina –
Catania - Siracusa – S. Agata Militello – Palermo secondo gli ordini di servizio, spostandosi dal rispettivo luogo di residenza di lavoro in Messina e pernottando (in relazione ai turni di servizio) fuori sede nei comuni di destinazione a Palermo, a Catania, a Siracusa ed a S. Agata
Militello e percependo una retribuzione comprensiva di tutte le voci retributive sia della parte fissa che della parte variabile.
In particolare, ai ricorrenti con mansioni di capotreno venivano corrisposte: l'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro;
l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria per la scorta diurna e notturna con equipaggio ad agente solo;
l'indennità giornaliera di utilizzazione professionale per la riserva in servizio;
l'indennità per scorta vetture eccedenti;
l'indennità per provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. Ai ricorrenti con mansioni di macchinista venivano corrisposte: l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro;
l'indennità di condotta diurna e notturna a doppio agente;
l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente unico;
l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente solo;
l'indennità di condotta diurna e notturna con polifunzionale;
l'indennità Km equipaggio a doppio agente o ad agente unico;
l'indennità Km equipaggio ad agente solo o polifunzionale.
Riferivano di aver fruito delle ferie annuali retribuite per n. 20 gg. ( e ) Pt_3 Parte_4
e 25 gg. ( , e e di aver percepito, per tali giornate, una retribuzione di Pt_1 Pt_2 Pt_5
importo inferiore rispetto a quella normalmente percepita, comprendente unicamente una indennità forfettaria di € 4,50 giornaliere (capitreno) e di € 12,80 (ST) al posto di tutte le voci retributive variabili indicate.
Richiamavano le disposizioni della contrattazione collettiva che disciplinavano le ferie e le voci retributive riconosciute in favore di ST e capotreni.
Evidenziavano che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte di Cassazione avevano individuato una nozione europea di retribuzione e avevano rappresentato che il lavoratore durante il periodo di ferie aveva diritto ad una retribuzione paragonabile alla retribuzione ordinaria corrisposta durante il periodo di lavoro attivo al fine di scongiurare un
2 potenziale effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie annuali retribuite.
Deducevano che, pertanto, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria e chilometrica, l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di riserva in servizio,
l'indennità di condotta (agente solo o agente unico), l'indennità chilometrica, l'indennità di scorta per vetture eccedenti e la provvigione per vendita di titoli di viaggio erano voci della parte variabile della retribuzione dei ricorrenti connesse ad attività ordinariamente previste dal
CCNL di categoria e, essendo correlate alla attività tipica del capotreno di scorta del treno e di condotta del macchinista, oltre che di riserva, avevano la funzione di compensare il loro status personale e professionale e andavano computate ai fini della retribuzione dei giorni di ferie.
Così quantificavano le spettanze dovute: al ricorrente , per il periodo Parte_1
01.09.2012 – 31.08.2023, € 6.077,50; alla ricorrente per il periodo 01.09.2012 – Parte_2
31.08.2023, € 6.077,50 al ricorrente , per il periodo 04.12.2020 –31.08.2023, Parte_3
€ 1.641,70; al ricorrente , per il periodo 12.02.2020 –31.08.2023, € 2.090,20; Parte_4
al ricorrente , per il periodo 01.09.2012 –31.08.2023, € 8.062,20. Parte_5
Chiedevano di accertare e dichiarare che gli stessi avevano svolto la propria prestazione lavorativa nei periodi indicati e nelle modalità specificate, e di ritenere e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o inopponibilità delle norme di cui all'art. 31 punto 6 del CCNL della Mobilità
– Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 2012 e all'art. 30 punto 6 del CCNL della Mobilità
– Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 2016, delle norme di cui all'art. 77 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016 e delle norme di cui all'art. 14 punto 3, all'art. 31 punti 4, 5 e 6, all'art. 32 e all'art. 36 punto 5 del
Contratto Aziendale del 2012 e del 2016, nella parte in cui Controparte_2 non includevano nella retribuzione del periodo di ferie annuali retribuite l'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria per la condotta/scorta diurna e notturna con equipaggio ad agente solo o con polifunzionale,
l'indennità chilometrica, l'indennità giornaliera di utilizzazione professionale per la riserva in servizio, l'indennità per la scorta vetture eccedenti e la provvigione per vendita dei titoli di viaggio a bordo;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme indicate ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.12.2023. Controparte_1
Precisava, quanto alla ricostruzione del fatto, che , dal mese di Parte_5
novembre del 2014 al luglio 2018 era stato utilizzato quale Capo Treno/CST a Messina, pur
3 mantenendo la figura professionale originaria di macchinista, e che tutti i ricorrenti avevano regolarmente fruito delle ferie nel corso degli anni.
Evidenziava che la giurisprudenza comunitaria non imponeva una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella per l'attività lavorativa, bensì intendeva tutelare il diritto del lavoratore a percepire, quando in ferie, una retribuzione paragonabile al proprio trattamento retributivo e di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie stesso. Affermava che la normativa nazionale sulle ferie era conforme ai principi giurisprudenziali europei. Spiegava che, ad avviso della CGUE, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva doveva rispondere ai seguenti requisiti: a) essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato,
b) dovere compensare uno specifico 'disagio' derivante dall'espletamento di dette mansioni oppure c) essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Deduceva che, per le giornate di ferie, le disposizioni della contrattazione collettiva non riconoscevano soltanto la retribuzione base, bensì anche il salario professionale, l'indennità di turno, l'Elemento Retributivo Individuale (ERI), Elementi Distinti della Retribuzione (EDR), assegno ad personam;
salario di produttività; Indennità di Utilizzazione Professionale (e indennità di navigazione per i soli marittimi), oltre ad ulteriori indennità diverse (art. 36
Contratto Aziendale di Gruppo).
Quanto alle voci retributive richieste dai ricorrenti, esponeva che l'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), era originariamente articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella c.d. IUP “media di impianto”, quest'ultima divenuta IUP giornaliera. La IUP fissa era confluita nel salario di produttività e dunque era riconosciuta anche nei giorni di ferie, così come era stata riconosciuta nel periodo feriale la IUP giornaliera. Escludeva l'effetto penalizzante e dissuasivo per la mancata corresponsione della sola IUP variabile.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di pagamento del compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumento di natura indennitaria e mancando un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti.
Per quanto concerne l'indennità per la scorta di vetture eccedenti, eccepiva la mancanza di prova dello svolgimento di tale tipologia di servizio da parte dei ricorrenti.
Evidenziava che l'indennità provvigionale per la vendita titoli di viaggio a bordo treno era meramente occasionale e legata all'eventualità di una vendita di biglietti a bordo del treno e dunque non continuativa e non computabile nella retribuzione spettante per le ferie.
Sottolineava la ridotta incidenza di tali indennità sulla retribuzione ordinaria dei
4 lavoratori e la conseguente inesistenza di un effetto dissuasivo causato dal mancato computo di tali somme nella retribuzione feriale.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 17.10.2023.
Chiedeva inoltre, in caso di ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, di limitare tale ricalcolo al periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi annui e che si tenesse conto solo delle giornate di ferie godute durante il periodo di svolgimento del servizio ai treni per le quali era stata corrisposta l'indennità ad importo fisso, con esclusione di quelle fruite durante un periodo di diversa utilizzazione (es. per Con distacco, inidoneità temporanea), e che venisse detratta dal dovuto la a importo fisso corrisposta.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, e detraendo, da quanto eventualmente dovuto, l'indennità di utilizzazione professionale ad importo fisso già corrisposta per ogni giornata di ferie. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. La causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnico contabile.
Depositata la relazione di c.t.u., l'udienza del 4 marzo 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. I ricorrenti, dipendenti di rivendicano il diritto alla retribuzione dei Controparte_1
giorni di ferie fruiti con inclusione delle seguenti voci retributive: indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria per la condotta/scorta diurna e notturna con equipaggio ad agente solo o con polifunzionale, indennità chilometrica, indennità giornaliera di utilizzazione professionale per la riserva in servizio, indennità per la scorta vetture eccedenti e provvigione per vendita dei titoli di viaggio a bordo.
La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa in procedimenti aventi ad oggetto le medesime rivendicazioni avanzate nel presente giudizio, con valutazioni condivisibili anche ai fini della presente decisione.
È stato osservato, in particolare, che “
5. Questa Corte… ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della
5 Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n.
18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06,
Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare,
a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_6
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale
e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)…
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme
UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale,
è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)” (Cass. civ. sez. lav., 21.05.2024, n.14089; Cass. civ., sez. lav., 20.05.2024, n.13932).
6 5. In applicazione di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, le domande attoree risultano meritevoli di accoglimento. I ricorrenti hanno dunque diritto alla percezione, durante i giorni di ferie, di una retribuzione che comprenda anche l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità per la scorta vetture eccedenti e la provvigione per vendita dei titoli di viaggio a bordo.
La Suprema Corte, nelle citate sentenze, per quanto concerne l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro (art. 77 CCNL), ha evidenziato che essa, “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti ST (nonchè “dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno”, Cass. 13932/2024), essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
Analogamente, deve essere riconosciuta in favore dei dipendenti con mansioni di macchinista o capotreno anche l'indennità di utilizzazione professionale parte variabile
(disciplinata, anche con riferimento alle sue misure orarie e chilometriche, dall'art. 31 Contratto
Aziendale), “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Al personale svolgente mansioni di capo servizi treno spetta anche il riconoscimento dell'indennità per scorta vetture eccedenti (art. 32 Contratto Aziendale) e la provvigione per vendita dei titoli di viaggio a bordo (art. 36 Contratto Aziendale), “in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
In particolare, la prima è finalizzata a compensare il disagio di dover effettuare la scorta e quindi il controllo di un numero maggiore di vetture;
la seconda, invece a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
Sebbene entrambe le voci presentino elementi di aleatorietà e occasionalità, dipendendo la prima voce dalla circostanza che il convoglio sia formato da più vetture oltre il numero
7 minimo e la seconda dal fatto che un passeggero si trovi senza biglietto, non vi è dubbio sulla sussistenza di una correlazione tra le attività di scorta e di controllo e vendita biglietti da un lato e la mansione svolta del capo treno dall'altro; evidente risulta inoltre il maggior disagio che tali voci intendono compensare.
Dall'esame delle buste paga allegate in atti, emerge inoltre che le voci retributive richieste, erogate in favore dei ricorrenti con carattere di continuità nel corso degli anni, hanno inciso in maniera non marginale sull'importo complessivo della retribuzione mensile.
I ricorrenti hanno pertanto diritto al ricalcolo delle spettanze retributive per i giorni di ferie fruiti, per i periodi richiesti, e secondo le mansioni svolte da ciascuno di essi.
6. L'eccezione di prescrizione non risulta meritevole di accoglimento.
Occorre infatti richiamare il recente pronunciamento della Suprema Corte di
Cassazione, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 6.9.2022, n. 26246).
Trattandosi nel caso di specie di differenze retributive maturate dal settembre 2012 in poi e non essendo ancora cessato il rapporto lavorativo in essere tra le parti, la prescrizione non può dirsi maturata.
7. La quantificazione delle spettanze dovute in favore dei ricorrenti a titolo di retribuzione feriale, detratto quanto percepito a tale titolo, è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile, che, sulla base delle indennità concretamente percepite da ciascun dipendente e dei suoi giorni di effettiva presenza e di ferie fruite come risultanti dalle busta paga in atti, le ha quantificate nella seguente misura, in relazione ai periodi richiesti: € Parte_4
1.455,23; € 1.416,43; € 5.300,75; € Parte_3 Parte_5 Parte_1
5.041,59; € 4.185,84. Parte_2
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, assunte con procedimento e criterio immune da vizi logico-giuridici, ed adeguatamente illustrate con tabelle facilmente verificabili, sono condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzarle a fondamento della presente sentenza.
Si rileva tuttavia un errore di calcolo in relazione al ricorrente : il Parte_1
mandato peritale, in conformità alle domande del lavoratore, disponeva il calcolo delle
8 differenze retributive maturate dal 1.9.2012 al 31.08.2023; il perito erroneamente ha calcolato tali differenze dal 1.1.2012.
Non è tuttavia necessario disporre un richiamo del c.t.u., che aggraverebbe tempi e costi del giudizio, poiché sulla base delle stesse tabelle peritali, il ricalcolo delle somme risulta di agevole esecuzione: per l'anno 2012 le differenze retributive maturate sono pari ad euro 107,03
(anziché euro 300,11) e la complessiva somma dovuta in favore del ricorrente Parte_1
dal 1.9.2012 al 31.8.2023 è dunque pari ad euro 4.848,51 (anziché euro 5.041,59).
8. va dunque condannata al pagamento delle superiori somme in favore Controparte_1
dei ricorrenti a titolo di differenze retributive maturate nei giorni di ferie dagli stessi fruiti durante i periodi indicati in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
9. Il parziale accoglimento delle domande, unitamente alla sopravvenienza di pronunciamenti giurisprudenziali in materia, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dei ricorrenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la limitata durata del giudizio. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio Sindona e Filippo Rotella, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico di parte resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, con ricorso depositato in data 12.10.2023 nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento di € Controparte_1
1.455,23 in favore di per il periodo dal 12.02.2020 al 31.08.2023, di Parte_4
€ 1.416,43 in favore di per il periodo dal 04.12.2020 al 31.08.2023, di Parte_3
€ 5.300,75 in favore di per il periodo dal 01.09.2012 al 31.08.2023, Parte_5 di € 4.848,51 in favore di per il periodo dal 01.09.2012 al 31.08.2023; Parte_1 di € 4.185,84 in favore di per il periodo dal 01.09.2012 al Parte_2
31.08.2023, a titolo di differenze retributive maturate nei giorni di ferie annuali dagli stessi rispettivamente fruiti nei suindicati periodi, oltre rivalutazione monetaria ed
9 interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore dei Controparte_1
ricorrenti, che liquida – già ridotte - in euro 59,25 per rimborso contributo unificato ed in euro 1.347,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio Sindona
e Filippo Rotella, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati Controparte_1
con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
10