CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2024, n. 32373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32373 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da DE AS, nato in [...] il [...] (CUI 06X780Q) avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avvocato Federica Saulli, in sostituzione dell'avvocato Piergiuseppe Di Virgilio, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 32373 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/08/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di AS DE a seguito del mandato di arresto europeo (di seguito MAE), emesso dall'autorità giudiziaria rumena (di Timisoara), in esecuzione della sentenza con cui il predetto è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione per il delitto di guida senza patente commesso in Romania il 08/11/2020 e il 13/04/2021. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso AS DE, articolando, per il tramite del suo difensore, avvocato Piergiuseppe Di Virgilio, i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Violazione della I. 22 aprile 2005, n. 69, degli artt. 2 e 3 CED e dell'art. 6 TUE e della Decisione Quadro 2002/584/GAI. In risposta alle deduzioni difensive, la Corte di appello di Roma ha riportato testualmente le informazioni ricevute dall'autorità rumena sulle condizioni carcerarie, rappresentando, dunque, che il consegnando sarà probabilmente assegnato al carcere di Timisoara, ma senza assicurare alcuna certezza in proposito e venendo quindi meno all'obbligo di fornire informazioni individualizzate (Sez. 6 n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). 2.2. Violazione dell'art. 18-bis I. n. 69/2005 cit. e mancata motivazione sui criteri del radicamento in Italia del ricorrente. La Corte d'appello ha escluso il radicamento stabile in Italia ritenendo che il relativo quinquennio (art. 18-bis I. n. 69/2005 cit.) cominci a decorrere dopo la commissione del reato per cui è richiesta la consegna dallo Stato estero. Tale valutazione è però irragionevole là dove l'unica condotta realizzata dall'interessato sia quella per cui si chiede la consegna, il requisito temporale dovendo essere rapportato anche alla gravità del reato che, in Italia, non è elevata, come dimostra la sua natura meramente contravvenzionale. La Corte di appello omette, inoltre, di valutare compiutamente gli indici rivelatori dell'effettiva residenza sul territorio nazionale del consegnando, elencando i documenti prodotti dalla difesa senza operarne una valutazione critica e trascurando di considerare i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio dello Stato, essendo incidentalmente emerso dal giudizio che il DE comprende e scrive correttamente la lingua italiana. 2 uj\ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente rilevato come i fatti per cui si chiede la consegna del DE configurino reato per lo Stato italiano, così soddisfacendo il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 I. n. 69/2005 cit. Posto, infatti, che, a tal fine, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, essendo sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv. 235947; Sez. 6, n. 5934 del 06/02/2024, Badea), va del pari ricordato che, in Italia, la fattispecie di guida senza patente è reato nella sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, che non ha costituito oggetto di depenalizzazione ad opera dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (configurandosi, in tal caso, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo: Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Ciò precisato, deve ritenersi che entrambe le ipotesi di guida senza patente, per le quali vi è stata condanna ed è stata richiesta la consegna del DE, configurino reato anche per la legge italiana (diversamente la consegna avrebbe dovuto, infatti, essere disposta soltanto in relazione al secondo reato di guida senza patente. Sul punto, di recente, Sez. 6, n. 5934 del 06/02/2024, Badea, cit.), posto che dal MAE si evince che anche il primo reato era assistito dalla recidiva e in mancanza di contrarie allegazioni difensive. 3. Entrando, quindi, nell'esame del ricorso, il primo motivo richiama l'insegnamento questa Corte (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803, con specifico riferimento al sistema carcerario rumeno) che, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione, richiede l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. 3.1. Ebbene, tale condizione - a differenza che nel caso oggetto della sentenza citata - risulta soddisfatta nella sentenza oggetto del presente giudizio, avendo i Giudici dell'appello riportato (attraverso la tecnica del "copia e incolla") 3 le molto dettagliate ed esaustive - tutt'altro che vuote o apparenti - informazioni sulla futura detenzione del consegnando. Da esse si apprende che il DE, in caso di consegna, sarà assegnato, per il periodo di "quarantena" di 21 giorni (durante il quale è elaborato un piano individuale di valutazione dell'intervento educativo terapeutico che raccomanda ad ogni persona le attività e di programmi da svolgere durante la detenzione, sulla base dei bisogni individuali, del regime di esecuzione della pena detentiva e del tempo del percorso di esecuzione) al carcere di Bucarest di Rahova, in una stanza che gli fornirà un minimo di 3 m 2 di spazio, che dispone di un gruppo sanitario di uno spazio per riporre gli effetti personali nonché di uno spazio per conservare gli alimenti. Risulta inoltre che è probabile che il consegnando sconti la pena in regime semiaperto e che «molto probabilmente» ciò accadrà nel penitenziario di Timisoara, città dove egli ha la residenza. Nelle informazioni si specifica, tra l'altro, che: le camere di tale penitenziario offrono letti individuali della sistemazione necessaria per ogni detenuto con una propria ventilazione, illuminazione naturale, nonché installazioni per necessarie per garantire quell'artificiale; le camere sono dotate ciascuna di un proprio gruppo sanitario in cui sono installati lavandino, doccia, wc.; l'accesso all'acqua fredda è permanente, mentre quella calda è fornita quotidianamente secondo programma approvato dal direttore del carcere;
ogni stanza è dotata di arredi, armadietti standard per la custodia degli effetti personali con annessi scaffali in cui detenuti possono riporre i propri effetti personali;
viene garantita anche la igiene nelle camere. Si indicano le condizioni di assistenza sanitaria e di lavoro dei detenuti. In genere, si rappresentano elementi correttamente ritenuti dalla Corte di appello idonei ad escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti: vieppiù considerato che siffatto giudizio va operato alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, e cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 51751, del 28/12/2023, Cavaleru, non mass., la quale richiama, ex multis, v. RI ZH c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; KO c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; HI c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; EY US c. Russia, cit., §§ 52 - 58). 3.2. Né rileva che l'assegnazione del DE al penitenziario di Timisoara, dopo il periodo di "quarantena", sia rappresentato come «molto probabile», piuttosto che certo - aspetto su cui molto insiste il ricorrente-, essendo evidente come le necessità legate alla gestione di un sistema complesso, qual è quello penitenziario, ed essenzialmente tese evitare il problema del sovraffollamento 4 carcerario, abbiano suggerito alle autorità rumene di fare ricorso a una formula per così dire "di stile", ispirata a comprensibile cautela e peraltro ricorrente nella quasi totalità dei documenti di questo genere. 3.3. D'altro canto, come anche osservato nella requisitoria del Procuratore Generale, l'eventuale destinazione del ricorrente ad un istituto diverso dal carcere di Timisoara nemmeno rileverebbe. Infatti, il documento riportato in sentenza afferma, di seguito e in termini perentori, che il DE (comunque) disporrà di uno spazio individuale minimo di 3 m 2 per tutto il periodo della sua pena ad eccezione del regime aperto, durante quale disporrà di 4 m 2 , compreso il letto e relativi arredi, senza includere lo spazio per l'unità sanitaria (e che ogni detenuto riceverà un letto individuale con la biancheria specifica): senza che - è opportuno precisare - vi sia ragione di revocare in dubbio tali affermazioni, in mancanza di specifica allegazione in tal senso del ricorrente e considerati, d'altronde, i progressi compiuti negli ultimi anni dallo Stato rumeno, in ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla Corte ED. 3.4. Sul punto valga soltanto aggiungere che, come evidenziato in numerosi arresti di questa Corte (a partire da Sez. 6 , n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296), in data 25 gennaio 2018 è stato presentato al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (competente per l'esecuzione delle sentenze della Corte ED) l'Action Plan in relazione alla sentenza pilota della Corte ED (EZ ed altri c. Romania) del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CED, chiedendo l'introduzione di "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione". In particolare, in tale documento ufficiale - al quale questa Corte non può negare fede - sono state elencati rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari, ammodernamento delle strutture esistenti) sia compensativi (possibilità di beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni non appropriate), volti a contrastare le problematiche riscontrate dalla Corte ED. In conclusione, alla luce di tale dato, la sentenza da ultimo richiamata (Sez. 6 , n. 52541 del 09/11/2018, Moisa cit.) ha per prima escluso che la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, in presenza di esaustive informazioni fornite dallo Stato richiedente, attestanti condizioni della detenzioni idonee ad esclude il rischio di trattamento inumano o degradante della persona richiesta. Come accaduto, appunto, nel caso oggetto del presente giudizio. 5 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato per ragioni che, a fronte di un'esposizione piuttosto confusa nel ricorso, vanno partitamente esplicitate. 4.1. Innanzitutto, va rilevato come il ricorrente abbia formalmente eccepito (anche) un vizio di motivazione che, però, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non è più deducibile in cassazione, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla possibilità di proporre ricorso «anche nel merito» ed essendosi, al contempo, circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911). Sicché, per questa parte, il motivo sarebbe addirittura inammissibile. 4.2. Nel merito, d'altronde - ma si tratta di profili connessi -, il ricorrente deduce l'irragionevolezza della decisione (quindi, in sostanza, un difetto di proporzionalità) in considerazione della scarsa gravità del reato, punito, in Italia, come semplice contravvenzione. Trascura però di considerare che la citata riforma normativa (nell'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione Europea, valorizzando, per converso, il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri) ha fortemente ridotto gli spazi di valutazione discrezionale delle autorità giudiziarie cui è richiesta la consegna, limitandoli ad un controllo sulla mancanza di cause ostative alla consegna medesima. Il che esclude, a fortiori, la sindacabilità nel merito delle scelte di politica criminale operate dai singoli ordinamenti stranieri, conducendo ad affermare anche che - ove siano rispettate le condizioni previste a livello legislativo (in questo caso, sugli editti sanzionatori e sul quantum di pena irrogata: art. 7 I. n. 69/2005) nessun controllo può esercitare l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto sul rispetto del principio di proporzionalità da parte di quello richiedente. 4.3. Un discorso più articolato vale quanto al succitato controllo sull'insussistenza di cause ostative e, in particolare, all'eccepita violazione dell'art. 18-bis della I. n. 69/2005 (dedotta espressamente come violazione della legge penale sostanziale ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen.). Sul punto, va premesso che il principio di diritto secondo cui - per la medesima ragione - sarebbero state parimenti inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione (tra le altre, Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260), è stato superato per effetto della modifica dell'art. 18-bis 6 della I. n. 69/2005 cit. ad opera del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla I. 10 agosto 2023 n. 103. Per un verso, tale novella ha modificato il comma 2 dell'art. 18-bis cit., che oggi contempla la possibilità per la Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza: vd. anche sent. Corte cost. n. 178 del 2023, la quale ha esteso la disciplina anche al soggetto di Stato terzo) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano (sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno). Per altro verso, la riforma ha aggiunto al suddetto articolo un comma 2-bis, disponendo che, «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la Corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante». E precisa, in conclusione, che «la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». Come chiarito da questa Corte, indicando esplicitamente il complesso degli elementi sui cui fondare le proprie determinazioni, il legislatore ha voluto rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell'applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto che, essendo divenuto facoltativo (per effetto della legge del 4 ottobre 2019, n. 117), resterebbe altrimenti affidato alla mera discrezionalità della Corte di merito, pur incidendo sovente la decisione in maniera molto rilevante sulla condizione personale e familiare dell'interessato (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601. Conf. Sez. 6, n. 27413 del 09/07/2024, Pajak, non mass.; Sez. 6, n. 27166 del 08/07/2024, Popa, non mass.; Sez. 6, n. 25561 del 27/06/2024, Rotaru, non mass.). 4.4. Tutto ciò vero, deve d'altro canto rilevarsi che il motivo - limitandosi, come ricordato, a dedurre la scarsa gravità del reato per l'ordinamento italiano - non si confronta con la motivazione della Corte d'appello la quale: argomenta come gli indici di cui al nuovo comma 2-bis dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 7 69/2005 cit. valgano «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano» e che, ai sensi del comma precedente, la presenza dello straniero deve essersi continuativamente protratta da almeno cinque anni;
ritiene che il requisito del quinquennio di effettiva legittima residenza o dimora del soggetto nel territorio italiano decorra da un momento successivo alla commissione del reato per il quale è emesso il MAE;
reputa tale conclusione imposta dal dato testuale dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69/2005 cit. («tenuto conto [...] del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora»); valuta siffatta soluzione in linea con l'esigenza di verificare il mancato intervento di fattori interruttivi del percorso di revisione critica del passato delinquenziale del consegnando;
conclude che, collocandosi i fatti ascritti al DE nei giorni 08/11/2020 e 13/04/2021, il quinquennio non era (e non sarebbe, a tutt'oggi) decorso. Si prescinda dalla correttezza di questa lettura (fornita invero sulla scia di un precedente di questa Corte, tuttavia isolato: Sez. 6, n. 10929 del 13/03/2024, M., non mass.): non imposta dal dato testuale (che richiama il tempo decorso dalla commissione del reato, ma quale mero indice apprezzabile, in uno con molti altri, ai fini della valutazione sullo stabile radicamento) e che ascrive alla previsione legislativa una ratio differente rispetto a quella che le si reputa tradizionalmente sottesa, secondo cui l'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza a carico di una persona che abbia in Italia saldamente stabilito le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finirebbe con l'ostacolare, una volta terminata l'esecuzione delle stesse, il reinserimento sociale del condannato e vanificare, in ultima analisi, la finalità rieducativa della pena ( in tal senso, vd., da ultima, sent. Corte cost. n. 178/2023). Il ricorso è, tuttavia, generico sul punto anche sotto un altro aspetto, che si rivela dirimente. La difesa, infatti, non replica adeguatamente alla motivazione della Corte di appello là dove - reputando comprovato esclusivamente il rilascio del codice fiscale in data 4 giugno 2013 e, per il lavoro, un contratto a far data dal 2023, nonché la comunicazione UNILAV a far data dal 18 aprile 2024, con la relativa busta paga di aprile - esclude la possibilità di una più approfondita disamina degli indici rivelatori di cui al citato comma 2-bis, «null'altro essendo stato documentato al riguardo». A tale affermazione, il ricorrente oppone soltanto che i Giudici della Corte distrettuale non avrebbero valutato i «legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura» intrattenuti dal consegnando in Italia: replicando, in sostanza, la citata formula legislativa dell'art. 18-bis, comma 2- 8 bis, cit., senza precisare - cosa che sarebbe stata invece necessaria - in che cosa tali legami consistano e limitandosi ad aggiungere che il DE parla e comprende la lingua italiana. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). 6. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 06/08/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avvocato Federica Saulli, in sostituzione dell'avvocato Piergiuseppe Di Virgilio, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 32373 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/08/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di AS DE a seguito del mandato di arresto europeo (di seguito MAE), emesso dall'autorità giudiziaria rumena (di Timisoara), in esecuzione della sentenza con cui il predetto è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione per il delitto di guida senza patente commesso in Romania il 08/11/2020 e il 13/04/2021. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso AS DE, articolando, per il tramite del suo difensore, avvocato Piergiuseppe Di Virgilio, i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Violazione della I. 22 aprile 2005, n. 69, degli artt. 2 e 3 CED e dell'art. 6 TUE e della Decisione Quadro 2002/584/GAI. In risposta alle deduzioni difensive, la Corte di appello di Roma ha riportato testualmente le informazioni ricevute dall'autorità rumena sulle condizioni carcerarie, rappresentando, dunque, che il consegnando sarà probabilmente assegnato al carcere di Timisoara, ma senza assicurare alcuna certezza in proposito e venendo quindi meno all'obbligo di fornire informazioni individualizzate (Sez. 6 n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803). 2.2. Violazione dell'art. 18-bis I. n. 69/2005 cit. e mancata motivazione sui criteri del radicamento in Italia del ricorrente. La Corte d'appello ha escluso il radicamento stabile in Italia ritenendo che il relativo quinquennio (art. 18-bis I. n. 69/2005 cit.) cominci a decorrere dopo la commissione del reato per cui è richiesta la consegna dallo Stato estero. Tale valutazione è però irragionevole là dove l'unica condotta realizzata dall'interessato sia quella per cui si chiede la consegna, il requisito temporale dovendo essere rapportato anche alla gravità del reato che, in Italia, non è elevata, come dimostra la sua natura meramente contravvenzionale. La Corte di appello omette, inoltre, di valutare compiutamente gli indici rivelatori dell'effettiva residenza sul territorio nazionale del consegnando, elencando i documenti prodotti dalla difesa senza operarne una valutazione critica e trascurando di considerare i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio dello Stato, essendo incidentalmente emerso dal giudizio che il DE comprende e scrive correttamente la lingua italiana. 2 uj\ CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente rilevato come i fatti per cui si chiede la consegna del DE configurino reato per lo Stato italiano, così soddisfacendo il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 I. n. 69/2005 cit. Posto, infatti, che, a tal fine, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, essendo sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovski, Rv. 235947; Sez. 6, n. 5934 del 06/02/2024, Badea), va del pari ricordato che, in Italia, la fattispecie di guida senza patente è reato nella sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, che non ha costituito oggetto di depenalizzazione ad opera dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (configurandosi, in tal caso, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo: Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Ciò precisato, deve ritenersi che entrambe le ipotesi di guida senza patente, per le quali vi è stata condanna ed è stata richiesta la consegna del DE, configurino reato anche per la legge italiana (diversamente la consegna avrebbe dovuto, infatti, essere disposta soltanto in relazione al secondo reato di guida senza patente. Sul punto, di recente, Sez. 6, n. 5934 del 06/02/2024, Badea, cit.), posto che dal MAE si evince che anche il primo reato era assistito dalla recidiva e in mancanza di contrarie allegazioni difensive. 3. Entrando, quindi, nell'esame del ricorso, il primo motivo richiama l'insegnamento questa Corte (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, Chira, Rv. 273803, con specifico riferimento al sistema carcerario rumeno) che, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione, richiede l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. 3.1. Ebbene, tale condizione - a differenza che nel caso oggetto della sentenza citata - risulta soddisfatta nella sentenza oggetto del presente giudizio, avendo i Giudici dell'appello riportato (attraverso la tecnica del "copia e incolla") 3 le molto dettagliate ed esaustive - tutt'altro che vuote o apparenti - informazioni sulla futura detenzione del consegnando. Da esse si apprende che il DE, in caso di consegna, sarà assegnato, per il periodo di "quarantena" di 21 giorni (durante il quale è elaborato un piano individuale di valutazione dell'intervento educativo terapeutico che raccomanda ad ogni persona le attività e di programmi da svolgere durante la detenzione, sulla base dei bisogni individuali, del regime di esecuzione della pena detentiva e del tempo del percorso di esecuzione) al carcere di Bucarest di Rahova, in una stanza che gli fornirà un minimo di 3 m 2 di spazio, che dispone di un gruppo sanitario di uno spazio per riporre gli effetti personali nonché di uno spazio per conservare gli alimenti. Risulta inoltre che è probabile che il consegnando sconti la pena in regime semiaperto e che «molto probabilmente» ciò accadrà nel penitenziario di Timisoara, città dove egli ha la residenza. Nelle informazioni si specifica, tra l'altro, che: le camere di tale penitenziario offrono letti individuali della sistemazione necessaria per ogni detenuto con una propria ventilazione, illuminazione naturale, nonché installazioni per necessarie per garantire quell'artificiale; le camere sono dotate ciascuna di un proprio gruppo sanitario in cui sono installati lavandino, doccia, wc.; l'accesso all'acqua fredda è permanente, mentre quella calda è fornita quotidianamente secondo programma approvato dal direttore del carcere;
ogni stanza è dotata di arredi, armadietti standard per la custodia degli effetti personali con annessi scaffali in cui detenuti possono riporre i propri effetti personali;
viene garantita anche la igiene nelle camere. Si indicano le condizioni di assistenza sanitaria e di lavoro dei detenuti. In genere, si rappresentano elementi correttamente ritenuti dalla Corte di appello idonei ad escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti: vieppiù considerato che siffatto giudizio va operato alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, e cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 51751, del 28/12/2023, Cavaleru, non mass., la quale richiama, ex multis, v. RI ZH c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; KO c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; HI c, Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; EY US c. Russia, cit., §§ 52 - 58). 3.2. Né rileva che l'assegnazione del DE al penitenziario di Timisoara, dopo il periodo di "quarantena", sia rappresentato come «molto probabile», piuttosto che certo - aspetto su cui molto insiste il ricorrente-, essendo evidente come le necessità legate alla gestione di un sistema complesso, qual è quello penitenziario, ed essenzialmente tese evitare il problema del sovraffollamento 4 carcerario, abbiano suggerito alle autorità rumene di fare ricorso a una formula per così dire "di stile", ispirata a comprensibile cautela e peraltro ricorrente nella quasi totalità dei documenti di questo genere. 3.3. D'altro canto, come anche osservato nella requisitoria del Procuratore Generale, l'eventuale destinazione del ricorrente ad un istituto diverso dal carcere di Timisoara nemmeno rileverebbe. Infatti, il documento riportato in sentenza afferma, di seguito e in termini perentori, che il DE (comunque) disporrà di uno spazio individuale minimo di 3 m 2 per tutto il periodo della sua pena ad eccezione del regime aperto, durante quale disporrà di 4 m 2 , compreso il letto e relativi arredi, senza includere lo spazio per l'unità sanitaria (e che ogni detenuto riceverà un letto individuale con la biancheria specifica): senza che - è opportuno precisare - vi sia ragione di revocare in dubbio tali affermazioni, in mancanza di specifica allegazione in tal senso del ricorrente e considerati, d'altronde, i progressi compiuti negli ultimi anni dallo Stato rumeno, in ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla Corte ED. 3.4. Sul punto valga soltanto aggiungere che, come evidenziato in numerosi arresti di questa Corte (a partire da Sez. 6 , n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296), in data 25 gennaio 2018 è stato presentato al Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (competente per l'esecuzione delle sentenze della Corte ED) l'Action Plan in relazione alla sentenza pilota della Corte ED (EZ ed altri c. Romania) del 25 aprile 2017, che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione, ritenute in violazione dell'art. 3 CED, chiedendo l'introduzione di "misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle pessime condizioni di detenzione". In particolare, in tale documento ufficiale - al quale questa Corte non può negare fede - sono state elencati rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari, ammodernamento delle strutture esistenti) sia compensativi (possibilità di beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni non appropriate), volti a contrastare le problematiche riscontrate dalla Corte ED. In conclusione, alla luce di tale dato, la sentenza da ultimo richiamata (Sez. 6 , n. 52541 del 09/11/2018, Moisa cit.) ha per prima escluso che la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, in presenza di esaustive informazioni fornite dallo Stato richiedente, attestanti condizioni della detenzioni idonee ad esclude il rischio di trattamento inumano o degradante della persona richiesta. Come accaduto, appunto, nel caso oggetto del presente giudizio. 5 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato per ragioni che, a fronte di un'esposizione piuttosto confusa nel ricorso, vanno partitamente esplicitate. 4.1. Innanzitutto, va rilevato come il ricorrente abbia formalmente eccepito (anche) un vizio di motivazione che, però, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della I. 22 aprile 2005, n. 69, non è più deducibile in cassazione, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla possibilità di proporre ricorso «anche nel merito» ed essendosi, al contempo, circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911). Sicché, per questa parte, il motivo sarebbe addirittura inammissibile. 4.2. Nel merito, d'altronde - ma si tratta di profili connessi -, il ricorrente deduce l'irragionevolezza della decisione (quindi, in sostanza, un difetto di proporzionalità) in considerazione della scarsa gravità del reato, punito, in Italia, come semplice contravvenzione. Trascura però di considerare che la citata riforma normativa (nell'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione Europea, valorizzando, per converso, il principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri) ha fortemente ridotto gli spazi di valutazione discrezionale delle autorità giudiziarie cui è richiesta la consegna, limitandoli ad un controllo sulla mancanza di cause ostative alla consegna medesima. Il che esclude, a fortiori, la sindacabilità nel merito delle scelte di politica criminale operate dai singoli ordinamenti stranieri, conducendo ad affermare anche che - ove siano rispettate le condizioni previste a livello legislativo (in questo caso, sugli editti sanzionatori e sul quantum di pena irrogata: art. 7 I. n. 69/2005) nessun controllo può esercitare l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto sul rispetto del principio di proporzionalità da parte di quello richiedente. 4.3. Un discorso più articolato vale quanto al succitato controllo sull'insussistenza di cause ostative e, in particolare, all'eccepita violazione dell'art. 18-bis della I. n. 69/2005 (dedotta espressamente come violazione della legge penale sostanziale ai sensi dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen.). Sul punto, va premesso che il principio di diritto secondo cui - per la medesima ragione - sarebbero state parimenti inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione (tra le altre, Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260), è stato superato per effetto della modifica dell'art. 18-bis 6 della I. n. 69/2005 cit. ad opera del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla I. 10 agosto 2023 n. 103. Per un verso, tale novella ha modificato il comma 2 dell'art. 18-bis cit., che oggi contempla la possibilità per la Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona (senza attributo alcuno di cittadinanza: vd. anche sent. Corte cost. n. 178 del 2023, la quale ha esteso la disciplina anche al soggetto di Stato terzo) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano (sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno). Per altro verso, la riforma ha aggiunto al suddetto articolo un comma 2-bis, disponendo che, «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la Corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione dei reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante». E precisa, in conclusione, che «la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». Come chiarito da questa Corte, indicando esplicitamente il complesso degli elementi sui cui fondare le proprie determinazioni, il legislatore ha voluto rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell'applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto che, essendo divenuto facoltativo (per effetto della legge del 4 ottobre 2019, n. 117), resterebbe altrimenti affidato alla mera discrezionalità della Corte di merito, pur incidendo sovente la decisione in maniera molto rilevante sulla condizione personale e familiare dell'interessato (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601. Conf. Sez. 6, n. 27413 del 09/07/2024, Pajak, non mass.; Sez. 6, n. 27166 del 08/07/2024, Popa, non mass.; Sez. 6, n. 25561 del 27/06/2024, Rotaru, non mass.). 4.4. Tutto ciò vero, deve d'altro canto rilevarsi che il motivo - limitandosi, come ricordato, a dedurre la scarsa gravità del reato per l'ordinamento italiano - non si confronta con la motivazione della Corte d'appello la quale: argomenta come gli indici di cui al nuovo comma 2-bis dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 7 69/2005 cit. valgano «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano» e che, ai sensi del comma precedente, la presenza dello straniero deve essersi continuativamente protratta da almeno cinque anni;
ritiene che il requisito del quinquennio di effettiva legittima residenza o dimora del soggetto nel territorio italiano decorra da un momento successivo alla commissione del reato per il quale è emesso il MAE;
reputa tale conclusione imposta dal dato testuale dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69/2005 cit. («tenuto conto [...] del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora»); valuta siffatta soluzione in linea con l'esigenza di verificare il mancato intervento di fattori interruttivi del percorso di revisione critica del passato delinquenziale del consegnando;
conclude che, collocandosi i fatti ascritti al DE nei giorni 08/11/2020 e 13/04/2021, il quinquennio non era (e non sarebbe, a tutt'oggi) decorso. Si prescinda dalla correttezza di questa lettura (fornita invero sulla scia di un precedente di questa Corte, tuttavia isolato: Sez. 6, n. 10929 del 13/03/2024, M., non mass.): non imposta dal dato testuale (che richiama il tempo decorso dalla commissione del reato, ma quale mero indice apprezzabile, in uno con molti altri, ai fini della valutazione sullo stabile radicamento) e che ascrive alla previsione legislativa una ratio differente rispetto a quella che le si reputa tradizionalmente sottesa, secondo cui l'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza a carico di una persona che abbia in Italia saldamente stabilito le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finirebbe con l'ostacolare, una volta terminata l'esecuzione delle stesse, il reinserimento sociale del condannato e vanificare, in ultima analisi, la finalità rieducativa della pena ( in tal senso, vd., da ultima, sent. Corte cost. n. 178/2023). Il ricorso è, tuttavia, generico sul punto anche sotto un altro aspetto, che si rivela dirimente. La difesa, infatti, non replica adeguatamente alla motivazione della Corte di appello là dove - reputando comprovato esclusivamente il rilascio del codice fiscale in data 4 giugno 2013 e, per il lavoro, un contratto a far data dal 2023, nonché la comunicazione UNILAV a far data dal 18 aprile 2024, con la relativa busta paga di aprile - esclude la possibilità di una più approfondita disamina degli indici rivelatori di cui al citato comma 2-bis, «null'altro essendo stato documentato al riguardo». A tale affermazione, il ricorrente oppone soltanto che i Giudici della Corte distrettuale non avrebbero valutato i «legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura» intrattenuti dal consegnando in Italia: replicando, in sostanza, la citata formula legislativa dell'art. 18-bis, comma 2- 8 bis, cit., senza precisare - cosa che sarebbe stata invece necessaria - in che cosa tali legami consistano e limitandosi ad aggiungere che il DE parla e comprende la lingua italiana. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). 6. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 06/08/2024