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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5538/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 25.5.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi, deducendo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte, privi di attestazione di conformità ex art. L'ADER è rimasta contumace.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25, secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico.
Valgono, in caso contraeio, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” (art. 22 co. 3 CAD). Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato [“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.
C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)].
Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Peraltro, la questione sollevata dalla ricorrente non assume, nella specie, alcuna rilevanza pratica, atteso che tale mancata attestazione di conformità non potrebbe giammai importare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ma esclusivamente l'inutilizzabilità dei documenti non “asseverati”. Non si comprende, tuttavia,
a quale documento si riferisce la contestazione dell'ufficio, non essendo allegati al ricorso documenti aventi valore probatorio.
Per il resto, il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della “intimazione” richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Va tuttavia rilevato che tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo, costituito dall'anzidetta intimazione, perfezionatasi nel 2019, e la notifica della cartella impugnata, eseguita il 25.5.25, è decorso più di un quinquennio, con conseguente maturazione della prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948
n. 4 c.c.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi.
Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
E neppure potrà applicarsi la proroga biennale della prescrizione e della decadenza, contemplata dal comma
4 bis del citato art. 68 d.l. 18/20, atteso che essa riguarda i “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”. Soltanto per gli atti tassativamente indicati nella seconda parte del primo periodo del predetto comma 4 bis (ossia “quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”) la proroga biennale opera anche laddove l'iscrizione a ruolo sia effettuata oltre il 31.12.21: si tratta, tuttavia, di un ambito normativo cui è del tutto estranea la fattispecie in esame.
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento esecutivi o ordinanze-ingiunzioni.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa, nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella e la notifica di essa cartella.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026 Il giudice unico
AN AG
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AG ANDREA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5538/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035541636 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-SS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 25.5.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi, deducendo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte, privi di attestazione di conformità ex art. L'ADER è rimasta contumace.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25, secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico.
Valgono, in caso contraeio, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” (art. 22 co. 3 CAD). Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato [“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della
"conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.
C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)].
Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Peraltro, la questione sollevata dalla ricorrente non assume, nella specie, alcuna rilevanza pratica, atteso che tale mancata attestazione di conformità non potrebbe giammai importare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ma esclusivamente l'inutilizzabilità dei documenti non “asseverati”. Non si comprende, tuttavia,
a quale documento si riferisce la contestazione dell'ufficio, non essendo allegati al ricorso documenti aventi valore probatorio.
Per il resto, il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della “intimazione” richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Va tuttavia rilevato che tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo, costituito dall'anzidetta intimazione, perfezionatasi nel 2019, e la notifica della cartella impugnata, eseguita il 25.5.25, è decorso più di un quinquennio, con conseguente maturazione della prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948
n. 4 c.c.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi.
Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
E neppure potrà applicarsi la proroga biennale della prescrizione e della decadenza, contemplata dal comma
4 bis del citato art. 68 d.l. 18/20, atteso che essa riguarda i “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”. Soltanto per gli atti tassativamente indicati nella seconda parte del primo periodo del predetto comma 4 bis (ossia “quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”) la proroga biennale opera anche laddove l'iscrizione a ruolo sia effettuata oltre il 31.12.21: si tratta, tuttavia, di un ambito normativo cui è del tutto estranea la fattispecie in esame.
Opererà, pertanto, esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Per contro, il rinvio al predetto art. 12 tout court, senza la predetta limitazione ai soli commi 1 e 3, disposto dal periodo conclusivo dell'art. 68 co. I D.L. 18/20, va coordinato con i precedenti periodi del medesimo comma, che fanno riferimento soltanto a carichi già definitivi al momento dell'inizio del periodo emergenziale, perché cristallizzati in iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento esecutivi o ordinanze-ingiunzioni.
Nel caso a mani, quindi, pur considerando la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa, nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella e la notifica di essa cartella.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sopra esaminate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco, in assenza di una piattaforma giurisprudenziale di legittimità già consolidata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026 Il giudice unico
AN AG