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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE SE, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2020 depositato il 02/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione HE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509118162538 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della CTP di Ancona n. 2/2020, depositata il 10 gennaio 2020, con cui l'adito Giudice di primo grado ha respinto, con spese, il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 509118162538. Atto emesso dalla Regione HE relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2015 (autoveicolo targato Targa_1, di proprietà della signora Ricorrente_1), notificato alla contribuente in data 27 ottobre 2018.
Va precisato che l'appellante, fino al 10 giugno 2013, risultava residente in [...]. Da tale data la residenza è stata trasferita in Luogo_2
. Va altresì specificato che il veicolo di cui si discute (Targa_1) appartiene alla contribuente fin dal 25 luglio 2012.
Con l'appello qui in decisione la contribuente affida le proprie doglianze a quattro motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge regionale HE n. 20/2010 - BE IU
Regionale n. 1322/2013- validità del beneficio concesso dalla Regione Lombardia – insussistenza dei requisiti al fine di procedere ad una nuova istruttoria;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimo comportamento tenuto dai funzionari della
Regione HE;
3) nullità della sentenza per apparente motivazione;
mancato riconoscimento della lite temeraria;
4) nullità della sentenza per apparente motivazione, relativamente all'inapplicabilità delle sanzioni amministrative irrogate;
sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di varie disposizioni di legge vigenti.
L'appellante argomenta diffusamente su ciascun punto e conclude chiedendo - previa riunione dei tre appelli qui proposti - la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della spettanza del diritto di esenzione.
Chiede altresì che la Regione HE sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nella misura di € 5.000,00, per violazione degli obblighi di buona fede e leale collaborazione, ex legge n. 212/2000.
Infine, chiede il risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese per il doppio grado, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
La Regione HE non si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le norme di riferimento per la soluzione della controversia che occupa sono essenzialmente due:
1) l'art. 8 della legge n. 449/1997, che così recita:
“ All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (…)”.
2) Altra norma fondamentale è l'art. 4 della legge della Regione HE n. 20/2010:
“(…). A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l'istruttoria e il riconoscimento dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente.(...)”
Rilevanti sono anche le due delibere della IU Regionale HE n. 1322/2013, poi sostituita dalla
DGR n. 428/2019.
Come è facile constatare, nè l'art. 8 della legge dello Stato nè l'art. 4 della legge regionale n. 20/2010 condizionano in alcun modo la decorrenza dell'esenzione dalla data della domanda. Ed invero, in punto di logica ancor prima che in diritto, il fondamento dell'esenzione è costituito da un fatto storico-materiale (lo stato di disabilità), non già da un attributo giuridico. Un fatto storico materiale che, nella fattispecie, preesisteva rispetto alla verifica che la Regione era chiamata semplicemente a riconoscere. Ed è altrettanto pacifico che l'accertamento del fatto in questione è – ovviamente – demandato ad un organo tecnico (la
Commissione medica).
Tanto premesso, è di palmare evidenza che la Commissione medica pone in essere un accertamento sulla base di una discrezionalità tecnica, ben dissimile da quella amministrativa. Pertanto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione, le risultanze del detto accertamento tecnico-sanitario devono essere ritenute valide su tutto il territorio nazionale (a meno di non voler concludere che le Commissioni mediche
“marchigiane” siano migliori, o anche solo diverse da tutte le altre. Una conclusione paradossale ed abnorme…).
Nel caso che occupa, risulta dagli atti che la Commissione medica di Varese ha accertato lo stato
(permanente) di invalidità dell'appellante fin dalla data del 26 ottobre 1999. Una invalidità non suscettibile di evoluzione positiva, bensì di natura cronica (tetraparesi spastica).
Passando al requisito oggettivo (l'idoneità del veicolo utilizzato) la Regione HE ne riconosce la sussistenza solo dalla data del 1° maggio 2017 (doc. prot. 0121136 del 30.1.2020).
Sul punto, va rilevato che la stessa sentenza qui appellata riconosce che la normativa regionale subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione di una “(…) espressa domanda all'ente regionale al chiaro fine di consentire a quest'ultimo il controllo sulla presenza dei requisiti specifici.(…)” (sentenza appellata, pag. 2).
Nondimeno, stando ai documenti di causa, non risulta che il veicolo in oggetto (targato Targa_1, acquistato il 25 luglio 2012) abbia subito nel tempo interventi tecnici tali da alterare le sue caratteristiche. In altri termini, il veicolo era lo stesso fin dal momento della presentazione della domanda di esenzione, ed anzi, dal fin momento dell'acquisto.
Vero è che in altro procedimento giudiziario tra le stesse parti, con medesimo oggetto (appello iscritto al
RGA n. 330/2020), la Regione HE ha testualmente dichiarato che “(…). Il veicolo di proprietà della ricorrente però (…) non è dotato di alcun adattamento, né è stato dimostrato il possesso della patente speciale di guida (…)” (controdeduzioni pagg. 3-4)
Si tratta di una affermazione manifestamente smentita dal successivo riconoscimento dell'idoneità del veicolo ad ottenere l'esenzione, citato supra.
Da tanto si deve presumere che l'idoneità del veicolo, come fatto storico, preesistesse.
Ad abundantiam, e nel merito, è opportuno evidenziare che la Regione HE ha dedicato alla questione due successive delibere di IU. La seconda (n. 428/2019) ha revocato la precedente delibera n.
1322/2013, riconoscendo la legittimazione all'esenzione dei richiedenti “(…) nel caso il beneficiario provenga da altra Regione o abbia comunque precedente esenzione riconosciuta da ente diverso dalla Regione
HE”. Benchè la seconda delibera specifichi di essere priva di efficacia retroattiva, va rilevato che si tratta di un netto “cambi di passo”, che può comunque interpretarsi in senso favorevole all'appellante.
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che la domanda della contribuente di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esula dalla giurisdizione di questa Corte.
Per quanto fin qui esposto l'appello deve trovare accoglimento, con l'effetto di riformare la sentenza di primo grado nel senso di riconoscere il diritto dell'appellante all'esenzione della tassa automobilistica per l'anno in discorso (2015).
La complessità della causa, che ha visto atti generali di segno diverso susseguirsi nel tempo (DGR), unitamente alla mancata resistenza nel presente grado della Regione HE (comportamento processuale da intendersi in senso favorevole alla contribuente), consigliano di procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, per l'effetto riformando l'appellata sentenza nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 8 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE SE, EL
MARRA PAOLO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2020 depositato il 02/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione HE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 10/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 509118162538 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 impugna la sentenza della CTP di Ancona n. 2/2020, depositata il 10 gennaio 2020, con cui l'adito Giudice di primo grado ha respinto, con spese, il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 509118162538. Atto emesso dalla Regione HE relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'a.i. 2015 (autoveicolo targato Targa_1, di proprietà della signora Ricorrente_1), notificato alla contribuente in data 27 ottobre 2018.
Va precisato che l'appellante, fino al 10 giugno 2013, risultava residente in [...]. Da tale data la residenza è stata trasferita in Luogo_2
. Va altresì specificato che il veicolo di cui si discute (Targa_1) appartiene alla contribuente fin dal 25 luglio 2012.
Con l'appello qui in decisione la contribuente affida le proprie doglianze a quattro motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge regionale HE n. 20/2010 - BE IU
Regionale n. 1322/2013- validità del beneficio concesso dalla Regione Lombardia – insussistenza dei requisiti al fine di procedere ad una nuova istruttoria;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimo comportamento tenuto dai funzionari della
Regione HE;
3) nullità della sentenza per apparente motivazione;
mancato riconoscimento della lite temeraria;
4) nullità della sentenza per apparente motivazione, relativamente all'inapplicabilità delle sanzioni amministrative irrogate;
sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di varie disposizioni di legge vigenti.
L'appellante argomenta diffusamente su ciascun punto e conclude chiedendo - previa riunione dei tre appelli qui proposti - la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della spettanza del diritto di esenzione.
Chiede altresì che la Regione HE sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nella misura di € 5.000,00, per violazione degli obblighi di buona fede e leale collaborazione, ex legge n. 212/2000.
Infine, chiede il risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese per il doppio grado, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
La Regione HE non si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le norme di riferimento per la soluzione della controversia che occupa sono essenzialmente due:
1) l'art. 8 della legge n. 449/1997, che così recita:
“ All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (…)”.
2) Altra norma fondamentale è l'art. 4 della legge della Regione HE n. 20/2010:
“(…). A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua l'istruttoria e il riconoscimento dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono comunicate alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione dalla legislazione vigente.(...)”
Rilevanti sono anche le due delibere della IU Regionale HE n. 1322/2013, poi sostituita dalla
DGR n. 428/2019.
Come è facile constatare, nè l'art. 8 della legge dello Stato nè l'art. 4 della legge regionale n. 20/2010 condizionano in alcun modo la decorrenza dell'esenzione dalla data della domanda. Ed invero, in punto di logica ancor prima che in diritto, il fondamento dell'esenzione è costituito da un fatto storico-materiale (lo stato di disabilità), non già da un attributo giuridico. Un fatto storico materiale che, nella fattispecie, preesisteva rispetto alla verifica che la Regione era chiamata semplicemente a riconoscere. Ed è altrettanto pacifico che l'accertamento del fatto in questione è – ovviamente – demandato ad un organo tecnico (la
Commissione medica).
Tanto premesso, è di palmare evidenza che la Commissione medica pone in essere un accertamento sulla base di una discrezionalità tecnica, ben dissimile da quella amministrativa. Pertanto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione, le risultanze del detto accertamento tecnico-sanitario devono essere ritenute valide su tutto il territorio nazionale (a meno di non voler concludere che le Commissioni mediche
“marchigiane” siano migliori, o anche solo diverse da tutte le altre. Una conclusione paradossale ed abnorme…).
Nel caso che occupa, risulta dagli atti che la Commissione medica di Varese ha accertato lo stato
(permanente) di invalidità dell'appellante fin dalla data del 26 ottobre 1999. Una invalidità non suscettibile di evoluzione positiva, bensì di natura cronica (tetraparesi spastica).
Passando al requisito oggettivo (l'idoneità del veicolo utilizzato) la Regione HE ne riconosce la sussistenza solo dalla data del 1° maggio 2017 (doc. prot. 0121136 del 30.1.2020).
Sul punto, va rilevato che la stessa sentenza qui appellata riconosce che la normativa regionale subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione di una “(…) espressa domanda all'ente regionale al chiaro fine di consentire a quest'ultimo il controllo sulla presenza dei requisiti specifici.(…)” (sentenza appellata, pag. 2).
Nondimeno, stando ai documenti di causa, non risulta che il veicolo in oggetto (targato Targa_1, acquistato il 25 luglio 2012) abbia subito nel tempo interventi tecnici tali da alterare le sue caratteristiche. In altri termini, il veicolo era lo stesso fin dal momento della presentazione della domanda di esenzione, ed anzi, dal fin momento dell'acquisto.
Vero è che in altro procedimento giudiziario tra le stesse parti, con medesimo oggetto (appello iscritto al
RGA n. 330/2020), la Regione HE ha testualmente dichiarato che “(…). Il veicolo di proprietà della ricorrente però (…) non è dotato di alcun adattamento, né è stato dimostrato il possesso della patente speciale di guida (…)” (controdeduzioni pagg. 3-4)
Si tratta di una affermazione manifestamente smentita dal successivo riconoscimento dell'idoneità del veicolo ad ottenere l'esenzione, citato supra.
Da tanto si deve presumere che l'idoneità del veicolo, come fatto storico, preesistesse.
Ad abundantiam, e nel merito, è opportuno evidenziare che la Regione HE ha dedicato alla questione due successive delibere di IU. La seconda (n. 428/2019) ha revocato la precedente delibera n.
1322/2013, riconoscendo la legittimazione all'esenzione dei richiedenti “(…) nel caso il beneficiario provenga da altra Regione o abbia comunque precedente esenzione riconosciuta da ente diverso dalla Regione
HE”. Benchè la seconda delibera specifichi di essere priva di efficacia retroattiva, va rilevato che si tratta di un netto “cambi di passo”, che può comunque interpretarsi in senso favorevole all'appellante.
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che la domanda della contribuente di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esula dalla giurisdizione di questa Corte.
Per quanto fin qui esposto l'appello deve trovare accoglimento, con l'effetto di riformare la sentenza di primo grado nel senso di riconoscere il diritto dell'appellante all'esenzione della tassa automobilistica per l'anno in discorso (2015).
La complessità della causa, che ha visto atti generali di segno diverso susseguirsi nel tempo (DGR), unitamente alla mancata resistenza nel presente grado della Regione HE (comportamento processuale da intendersi in senso favorevole alla contribuente), consigliano di procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, per l'effetto riformando l'appellata sentenza nei sensi di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Ancona il giorno 8 gennaio 2026.
Il EL Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni