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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4076/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- SIL.RIFIUTO IVA-ALTRO 2017
- SILENZIO RIF. IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 1108/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 26/01/2023, che ha accolto l'impugnazione della società
Resistente_1 spa avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso IVA, prodotta in data 6.8.2018 avente ad oggetto la restituzione dell'IVA pagata per la somministrazione di energia elettrica erogata dalla società fornitrice Società_2 spa. In particolare, la Resistente_1 ha chiesto la restituzione delle somme relative all'IVA corrisposta sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), inclusi nella base imponibile per il calcolo dell'IVA.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso in quanto” il cessionario che acquisisce beni nell'esercizio di un'impresa è soggetto attivo nel rapporto Iva e, come tale, può chiedere direttamente all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate … Quanto al merito, e dunque alla qualificazione si osserva come gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) non entrano nella base imponibile dell'IVA,
…essendo tributi posti esclusivamente a carico degli utilizzatori finali delle somministrazioni di energia elettrica riscossi dalle Società Distributrici.”.
Appella l'Ufficio eccependo il difetto di legittimazione attiva della Resistente_1 spa a chiedere la restituzione dell'imposta direttamente all'Agenzia delle Entrate e nel merito l'infondatezza della tesi in quanto oneri di natura parafiscale destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie. Come ritenuto da parte appellante, infatti, le sentenze della Suprema Corte sulla base delle quali è stata emessa la sentenza di prime cure non sono applicabili al caso concreto oggetto del presente giudizio, in quanto si riferiscono all'ipotesi in cui sia stata contestata dall'Amministrazione Finanziaria, in tutto o in parte, la detrazione dell'imposta (Cass. n. 23288/2018) ovvero nelle ipotesi in cui l'attore dimostri la sussistenza di particolari circostanze, da cui emerga che per il medesimo cessionario risulterebbe impossibile, ovvero particolarmente oneroso, ottenere, in via di regresso, la restituzione dell'imposta dal cedente (come, ad esempio, se il cedente è fallito). Al di fuori da queste ipotesi eccezionali, la legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA spetta soltanto al cedente.
Si è costituita parte appellata che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese, producendo copiosa giurisprudenza di merito favorevole alla tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Con memorie depositate in data 15.01.2026 la società appellata ha prodotto le sentenze della Suprema
Corte n. 6810/2025 e 6812/2025, sezione tributaria, che hanno risolto in senso negativo la questione preliminare in punto di legittimazione della cessionaria a richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate la restituzione delle somme versate, evidenziando che nei suddetti giudizi è stata disposta la compensazione delle spese di lite. Parte appellata, prendendo atto del nuovo orientamento della
Suprema corte, chiede quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riconosciuto espressamente da parte appellata nelle memorie depositate, la Suprema corte con le sentenze n. 6810/2025 e 6812/2025 ha chiarito che la legittimazione attiva processuale spetta sicuramente alla società, posto che essa ha pagato l'imposta e, per l'effetto, assume di essere titolare del diritto al rimborso e ha proposto l'istanza di rimborso da cui scaturisce il giudizio.
Tuttavia, il cessionario/committente deve esercitare il diritto di rimborso nei confronti del cedente/ prestatore e non nei confronti dell'Agenzia delle entrate, talchè “…L'avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore un'IVA - secondo la prospettazione della contribuente - non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell'imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo…”.
L'appello proposto dall'ufficio deve essere accolto, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società appellata ad agire nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio stante la novità dell'orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. compensa le spese per il doppio grado
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4076/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1108/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- SIL.RIFIUTO IVA-ALTRO 2017
- SILENZIO RIF. IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 1108/06/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 26/01/2023, che ha accolto l'impugnazione della società
Resistente_1 spa avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso IVA, prodotta in data 6.8.2018 avente ad oggetto la restituzione dell'IVA pagata per la somministrazione di energia elettrica erogata dalla società fornitrice Società_2 spa. In particolare, la Resistente_1 ha chiesto la restituzione delle somme relative all'IVA corrisposta sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), inclusi nella base imponibile per il calcolo dell'IVA.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso in quanto” il cessionario che acquisisce beni nell'esercizio di un'impresa è soggetto attivo nel rapporto Iva e, come tale, può chiedere direttamente all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate … Quanto al merito, e dunque alla qualificazione si osserva come gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) non entrano nella base imponibile dell'IVA,
…essendo tributi posti esclusivamente a carico degli utilizzatori finali delle somministrazioni di energia elettrica riscossi dalle Società Distributrici.”.
Appella l'Ufficio eccependo il difetto di legittimazione attiva della Resistente_1 spa a chiedere la restituzione dell'imposta direttamente all'Agenzia delle Entrate e nel merito l'infondatezza della tesi in quanto oneri di natura parafiscale destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie. Come ritenuto da parte appellante, infatti, le sentenze della Suprema Corte sulla base delle quali è stata emessa la sentenza di prime cure non sono applicabili al caso concreto oggetto del presente giudizio, in quanto si riferiscono all'ipotesi in cui sia stata contestata dall'Amministrazione Finanziaria, in tutto o in parte, la detrazione dell'imposta (Cass. n. 23288/2018) ovvero nelle ipotesi in cui l'attore dimostri la sussistenza di particolari circostanze, da cui emerga che per il medesimo cessionario risulterebbe impossibile, ovvero particolarmente oneroso, ottenere, in via di regresso, la restituzione dell'imposta dal cedente (come, ad esempio, se il cedente è fallito). Al di fuori da queste ipotesi eccezionali, la legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA spetta soltanto al cedente.
Si è costituita parte appellata che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese, producendo copiosa giurisprudenza di merito favorevole alla tesi sostenuta dalla sentenza di primo grado oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Con memorie depositate in data 15.01.2026 la società appellata ha prodotto le sentenze della Suprema
Corte n. 6810/2025 e 6812/2025, sezione tributaria, che hanno risolto in senso negativo la questione preliminare in punto di legittimazione della cessionaria a richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate la restituzione delle somme versate, evidenziando che nei suddetti giudizi è stata disposta la compensazione delle spese di lite. Parte appellata, prendendo atto del nuovo orientamento della
Suprema corte, chiede quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riconosciuto espressamente da parte appellata nelle memorie depositate, la Suprema corte con le sentenze n. 6810/2025 e 6812/2025 ha chiarito che la legittimazione attiva processuale spetta sicuramente alla società, posto che essa ha pagato l'imposta e, per l'effetto, assume di essere titolare del diritto al rimborso e ha proposto l'istanza di rimborso da cui scaturisce il giudizio.
Tuttavia, il cessionario/committente deve esercitare il diritto di rimborso nei confronti del cedente/ prestatore e non nei confronti dell'Agenzia delle entrate, talchè “…L'avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore un'IVA - secondo la prospettazione della contribuente - non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell'imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo…”.
L'appello proposto dall'ufficio deve essere accolto, dichiarando il difetto di legittimazione attiva della società appellata ad agire nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio stante la novità dell'orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. compensa le spese per il doppio grado