Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta' del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.